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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 301/2023
Il Giudice LE AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MONTI MARIA PAOLA/ZUROLO
PAOLO VIA GAVINANA N. 2 00192 ROMA;
C.F._2
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti / P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: assegno ordinario invalidità.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da memoria conclusiva.
Per la parte resistente:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi nonostante la CP_1
regolarità della notifica del ricorso. Va dichiarata cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento, come indicato nella memoria conclusiva.
Le spese seguono la soccombenza virtuale dell' posto che: erano CP_1
dimostrati tutti i requisiti richiesti ai fini dell'assegno ordinario di invalidità: quello sanitario atteso il decreto di omologa della ctu;
quello contributivo, mai contestato in sede stragiudiziale dall' come da CP_1
estratto conto contributivo prodotto;
Spese di lite liquidate senza aumento poiché non risultano funzionanti i collegamenti ipertestuali e con lo scaglione indicato dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €6000 per CP_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi ai procuratori antistatari
Il Giudice
LE AN
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sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 301/2023
Il Giudice LE AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MONTI MARIA PAOLA/ZUROLO
PAOLO VIA GAVINANA N. 2 00192 ROMA;
C.F._2
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti / P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: assegno ordinario invalidità.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da memoria conclusiva.
Per la parte resistente:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi nonostante la CP_1
regolarità della notifica del ricorso. Va dichiarata cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento, come indicato nella memoria conclusiva.
Le spese seguono la soccombenza virtuale dell' posto che: erano CP_1
dimostrati tutti i requisiti richiesti ai fini dell'assegno ordinario di invalidità: quello sanitario atteso il decreto di omologa della ctu;
quello contributivo, mai contestato in sede stragiudiziale dall' come da CP_1
estratto conto contributivo prodotto;
Spese di lite liquidate senza aumento poiché non risultano funzionanti i collegamenti ipertestuali e con lo scaglione indicato dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €6000 per CP_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi ai procuratori antistatari
Il Giudice
LE AN
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