Articolo 6 della Legge 30 dicembre 1991, n. 428
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 gennaio 1992
Art. 6. 1. All'atto del ricevimento di ciascun incarico da parte delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1 l'incaricato, pena la decadenza, deve dichiarare:
a) di non aver collaborato, sotto nessuna forma, alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione o manutenzione del o degli impianti per i quali riceve l'incarico;
b) di non avere rapporti professionali o anche commerciali, stabili o temporanei, con le ditte titolari dell'impianto o degli impianti per i quali riceve l'incarico;
c) che svolgera' l'incarico ricevuto e consegnera' i relativi elaborati sui modelli, con le modalita' ed entro i termini fissati dall'amministrazione dello Stato o dall'ente pubblico;
d) di essere in possesso della strumentazione necessaria per l'esecuzione corretta del servizio.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1992