Sentenza 30 aprile 2015
Massime • 2
Dà diritto alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile anche la pronuncia di condanna generica, con la quale il giudice accerta un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la verifica della risarcibilità in concreto del danno e per la sua eventuale liquidazione.
Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia, la condotta del Procuratore della Repubblica che, informato di un evento di rilevante gravità, pur se configurante al momento della notizia, gli estremi di un reato procedibile a querela, e consapevole dell'urgenza di provvedere per evitare il rischio di modifiche dello stato di luoghi, omette di attivarsi per l'adozione dell'atto giudiziario che con immediata evidenza, deve essere compiuto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2015, n. 27817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27817 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 30/04/2015
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 591
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 6795/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ED N. IL 11/11/1950;
avverso la sentenza n. 1233/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del 06/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per esame, reati estinti per prescrizione.
Udito, per la parte civile, l'avv. Carbone P. per la conferma alle statuizioni civili;
Udito il difensore Avv. Aricò e Dambrosio per l'accoglimento;
annullamento senza rinvio;
A.C.R. per le statuizioni civili. CONSIDERATO IN FATTO
1. ON FR era originariamente imputato di tre reati, per condotte e fatti verificatisi il pomeriggio di venerdì 19 gennaio, il sabato 20 gennaio, nonché l'1 febbraio 2007, mentre svolgeva le funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia:
- A) art. 81 cpv. c.p. e art. 328 c.p., comma 1 sotto due profili:
prontamente informato il 19 gennaio dal dott. LU Alfonso, direttore sanitario della locale ASL, di un black-out verificatosi nella sala operatoria dell'ospedale nel corso di un intervento chirurgico di appendicectomia alla minore MO DE (andata immediatamente in coma, condotta in sala di rianimazione e, poi, deceduta a Cosenza il 26.1.2007), indebitamente ometteva di informare immediatamente il sostituto di turno, dott. OF, perché questi potesse disporre l'immediato sequestro della sala operatoria onde evitare modifiche o riparazioni all'impianto elettrico (interventi in effetti eseguiti lo stesso giorno e nei due successivi); chiamato poi l'indomani, 20 gennaio, dal sostituto di turno che gli rappresentava di aver appreso sommariamente dello stato di coma della ragazza alla radio, gli riferiva di non saperne di più, omettendo di rappresentargli le informazioni ricevute dal dott. LU e nuovamente impedendo che il sostituto potesse disporre il sequestro della sala operatoria, nella quale i lavori di modifica erano ancora in corso;
- B) art. 479 c.p. perché nel redigere in data 1.2.2007 il verbale di sommarie informazioni rese dal medico OR Michele ometteva di dar conto delle sue dichiarazioni circa la diretta constatazione di lavori all'impianto elettrico iniziati due ore dopo la conclusione dell'intervento e protrattisi fino alla domenica;
- C) artt. 81 cpv. e 378 c.p., art. 61 c.p., n. 9 per avere con le condotte di cui ai due capi che precedono aiutato il dott. LU Alfonso ad eludere le investigazioni dell'autorità, già il 19 gennaio essendo consumato delitto di lesioni colpose gravi che il 26 gennaio mutava in delitto di omicidio colposo.
1.1 Con sentenza del 4.6.2010 il GUP affermava la colpevolezza dell'imputato per i tre reati, condannandolo altresì al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (MO GI, NT IA, MO RI, che erano state ammesse limitatamente al reato ex art. 328 c.p., con ordinanza del GUP deliberata all'udienza del 10.2.10, allegata al verbale). Con sentenza del 6.6-1.9.2014 la Corte d'appello di Salerno ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo B perché il fatto non sussiste;
ha confermato la condanna per i capi A e C e le statuizioni civili, rideterminando la pena, già condizionalmente sospesa, e concedendo il beneficio della non menzione.
2. Sono stati presentati tre atti di ricorso, dai due difensori e personalmente dall'imputato.
2.1 Il ricorso dell'avv. Dambrosio enuncia sette motivi:
- 1. Violazione degli artt. 441, 442 e 521 c.p.p. sotto due profili. Il primo: posto che nella fase delle indagini l'imputazione provvisoria riguardava l'omesso sequestro mentre l'imputazione conclusiva contestava l'omessa informazione al sostituto, la prima condanna era in realtà avvenuta valorizzando l'abbandonata contestazione di omesso sequestro e, sul punto, erroneamente la Corte d'appello aveva fatto riferimento alle difese svolte dall'imputato nelle indagini preliminari, perché ciò che solo rilevava era la mancanza di pertinenti difese nella fase del giudizio. Il secondo: la stessa Corte d'appello avrebbe mutato il fatto sia in ordine al capo A, affermando la colpevolezza per un'assoluta inerzia (diversa e non sussumibile rispetto alle precedenti due condotte), sia in ordine al capo C, dando rilievo ad un accordo per la redazione della segnalazione che il dott. LU doveva fare in termini tali da escludere il riferimento all'interruzione di energia elettrica, estraneo alla condotta di favoreggiamento originariamente ascritta;
2. Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 4 perché la Corte non avrebbe applicato la regola di valutazione imposta da tale norma nell'apprezzare le dichiarazioni rese dai soggetti imputati nell'autonomo, pur collegato, processo per omicidio colposo;
3. Violazione degli artt. 328 e 378 c.p., per l'inesistenza di un obbligo giuridico che imponga al procuratore della Repubblica di informare il sostituto titolare delle indagini della necessità di disporre un sequestro;
da qui il venir meno anche del delitto di favoreggiamento per il quale, in ogni caso, mancherebbe il dolo, atteso che la qualifica di direttore sanitario aziendale non radicava per il LU responsabilità e diretto coinvolgimento nella organizzazione e gestione degli aspetti impiantistici (come da ultimo riconosciuto dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 1537/14, prodotta con ultima memoria dall'imputato; sentenza che, in esito a giudizio di rinvio, ha assolto LU dall'imputazione di omicidio colposo). La Corte d'appello avrebbe altresì omesso di assolvere ON dalle imputazioni di omissione e favoreggiamento per le condotte del giorno 20 (avendo ritenuto i reati consumati immediatamente dopo l'incontro con LU nel pomeriggio del 19) e comunque dall'imputazione di favoreggiamento connesso al falso di cui al capo B, consumato il 1.2.2007 e giudicato insussistente;
4. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto del contenuto delle informazioni date da LU a ON nei quattro minuti dell'incontro (p. 52 sent.) tenuto anche conto dell'assenza di interesse personale di LU, comprovato dalla sua assoluzione;
5. Manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento delle prove in relazione al mancato confronto della sentenza d'appello con le deduzioni degli originari atti d'appello e delle memorie, relative a: l'assenza di contatti telefonici su udienze sia fisse (presenti in atti contrariamente all'assunto della sentenza d'appello) che mobili tra IC e RI;
la ricostruzione dei contenuti delle conversazioni telefoniche tra il procuratore ON e il sostituto OF ed la loro collocazione nel giorno di sabato 20 anziché nella domenica 21 secondo le prove versate in atti;
l'accertamento delle lesioni sofferte dalla paziente solo nella giornata di sabato 20, sul punto la Corte avendolo collocato lo stesso venerdì senza confrontarsi con la consulenza tecnica medico legale e il diario clinico;
l'argomentazione tautologica nell'apprezzamento della relazione tra l'imputato e la lettura della comunicazione firmata dalla dr.ssa PU e sollecitata dal direttore generale;
l'apprezzamento della valenza probatoria del carattere non segreto dell'incontro tra LU e ON;
il mancato confronto sul tema dell'inesistenza di lavori all'impianto elettrico il venerdì, dedotto con le deduzioni difensive e asseritamente comprovato dal contenuto della sentenza in giudicato nel processo per omicidio colposo;
6. Illegittimità dell'ordinanza dibattimentale che il 30.5.2013 ha sospeso i termini di prescrizione fino alla successiva udienza del 20.1.2014 a seguito della partecipazione dei difensori a iniziativa associativa di astensione dalle udienze, in quanto alla prima udienza componeva il collegio un magistrato che ha nella successiva dichiarato di astenersi e quindi sussistendo un concomitante e prevalente impedimento del collegio giudicante;
7. Violazione di legge e omessa motivazione sul punto delle statuizioni civilistiche: poiché persona offesa della fattispecie dell'art. 328, comma 1 è la sola pubblica amministrazione l'atto di costituzione delle parti civili avrebbe dovuto esporre specificamente le ragioni della domanda in relazione al danno specifico dall'omissione, ulteriore rispetto a quello oggetto della domanda nel separato processo per omicidio colposo;
comunque, erroneamente la Corte d'appello avrebbe liquidato le spese di difesa sostenute dalla parte civile, incompatibili con la contestuale affermazione della spettanza alla sede civile della competenza ad accertare la concreta esistenza di uno specifico danno, contesto che avrebbe dovuto determinare la riserva al giudice civile anche del provvedimento di eventuale liquidazione delle spese di difesa del giudizio penale e sul punto mancherebbe in ogni caso motivazione.
2.2 Il ricorso dell'avv. Aricò enuncia due motivi:
1. Manifesta illogicità della motivazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81, 328 e 378 c.p.: la richiesta al dott. LU di redigere una comunicazione scritta di quanto accaduto, dopo averlo appreso informalmente, costituirebbe iniziativa volta a determinare le condizioni formali per l'azione dell'Ufficio di procura, specialmente necessaria in un caso in cui allo stato poteva ipotizzarsi un reato di lesioni colpose procedibile solo a querela, e, pertanto, sarebbe condotta attiva e specifica incompatibile con l'assunto della Corte d'appello dell'assoluta inerzia connivente dell'imputato; la presentazione della nota di LU la mattina successiva (che dava pure conto di un'indagine amministrativa già in corso) rileverebbe per escludere sia alcun ritardo nell'azione dell'imputato, sia il dolo di entrambi i reati per i quali è intervenuta condanna;
il riferimento della Corte d'appello (p. 46) all'audizione di medici e elettricisti da parte del dott. IC già dalle 16.30 del venerdì 19 pomeriggio sarebbe contraddittorio con la poi ritenuta volontà di ON di eludere le indagini, posto che nell'assunto accusatorio ON e LU avrebbero concordato il contenuto della nota: ma tramite il contenuto dell'espressamente richiamata inchiesta amministrativa quanto accaduto in sala operatoria sarebbe comunque emerso;
2. Medesimi vizi in relazione all'affermata responsabilità dell'imputato e all'art. 192 c.p.p., comma 2 perché, a fronte delle specifiche deduzioni logiche difensive relative alla rilevanza dell'attivazione amministrativa interna in ospedale già in atto, sarebbero solo congetturali le argomentazioni che hanno sostenuto l'affermazione, essenziale nella ricostruzione accusatoria, che il procuratore fosse stato informato dal dott. LU non solo delle gravi condizioni in cui si trovava la ragazza ma della causa specifica del black-out.
2.3 Il ricorso personale enuncia quindici motivi:
1. - 2 e - 3. Violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza: con riferimento al delitto di omissione, diversamente da quanto argomentato dai Giudici d'appello l'imputato non avrebbe svolto davanti al GUP alcuna difesa in ordine alla mancata personale adozione del provvedimento di sequestro, a seguito della modifica dell'originaria imputazione, senza che le contestazioni sul punto svolte dopo il giudizio di primo grado possano avere rilievo in proposito, così pure per il rilievo dato dalla sentenza d'appello alla ritenuta assoluta inerzia del procuratore;
con riferimento al delitto di favoreggiamento, in relazione al rilievo dato dalla Corte d'appello all'accordo che sarebbe intervenuto tra LU e ON, rilievo volto a supplire l'impostazione originaria dopo l'assoluzione dal reato di falso;
4. Violazione dell'art. 33 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. a) e art. 179 c.p.p. e incapacità del giudice che ha proceduto per la violazione dei criteri tabellari interni nell'individuazione del nuovo collegio dopo l'astensione della componente dott.ssa Lerose (in relazione ad attività svolta nel procedimento quale Gip);
5. Violazione di legge in relazione agli artt. 378 e 43 c.p., vizi alternativi della motivazione in ordine all'evidente mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo, in relazione alla qualifica di direttore sanitario del LU: essa per sè non radicherebbe alcuna responsabilità e diretto coinvolgimento, come poi affermato nella fattispecie dalla Corte di cassazione (nonché dalla Corte d'appello quale Giudice del rinvio nel processo per omicidio colposo) e come contraddittoriamente avrebbe riconosciuto la stessa sentenza impugnata alla p. 35; e ciò rileverebbe ad escludere sia il dolo di favoreggiamento di ON nei confronti di LU che l'elemento oggettivo del reato, essendo anche mancata motivazione sul nesso tra l'omissione e lo specifico favoreggiamento di LU;
6. Medesimi vizi in relazione all'art. 328 e al suo elemento oggettivo, per l'insussistenza di alcun obbligo di informare il sostituto titolare delle indagini della necessità di disporre il sequestro, con conseguente insussistenza anche del reato di favoreggiamento su di esso pure fondato;
7. Vizi alternativi della motivazione e travisamento delle prove in relazione all'affermazione di responsabilità, con riferimento alle condotte del "lasso temporale immediatamente successivo all'incontro con il LU cui, secondo il ricorrente, il Giudice d'appello a p. 56 ult. cpv avrebbe circoscritto il rilievo penale;
in particolare:
sul punto degli elementi di fatto sulla base dei quali i Giudici del merito hanno ritenuto la conoscenza da parte dell'imputato di una notizia di reato (lesioni gravi conseguenti a black-out) di contenuto e caratteristiche tali da imporre l'immediata attivazione a salvaguardia dello stato dei luoghi, quanto al contatto tra il direttore generale IC e il dott. RI la Corte d'appello avrebbe travisato il dato della mancanza dei tabulati relativi alle utenze fisse di IC, invece presenti in atti, così di fatto valorizzando solo le dichiarazioni dell'interessato RI (che comunque si trovava a Locri), da valutarsi ex art. 192.4 c.p.p. e qui mancando riscontri, anzi essendosi verificato l'accesso del m.llo IA nella giornata di sabato;
quanto alle telefonate tra procuratore e sostituto attribuite al sabato 20 gennaio, le stesse sarebbero invece intercorse solo la domenica 21, come risulterebbe dalle stesse dichiarazioni del sostituto richiamate nel ricorso e già prospettate alla Corte d'appello, il che già vanificherebbe il rilievo della Corte sull'intimazione di ON a OF di non sentire i medici, nella giornata di sabato, ma, in ogni caso, in definitiva il sostituto avrebbe telefonato il sabato al procuratore quando già aveva informazioni plurime per valutare la notizia di reato e ciononostante nulla aveva ritenuto di fare, avendo sottovalutato la cosa come dallo stesso ammesso, mentre, quanto alla telefonata della domenica, la sua versione di un alterco con il procuratore in relazione al colloquio tra ON e OF sarebbe smentita dalla deposizione del m.llo IA che aveva assistito alla telefonata essendo OF in caserma;
ne' vi sarebbe stata risposta sulla dedotta inattendibilità del sostituto OF;
quanto alla mancata diretta lettura della nota inviata dall'amministrazione in procura alle 9 del sabato 20, sarebbe tautologica la spiegazione della sua preventiva conoscenza;
quanto all'attribuzione ad accordo intercorso il venerdì dell'assenza di ogni riferimento al black-out nella nota presentata da LU ai carabinieri, assenza sul piano logico del tutto equivoca rispetto alle diverse ricostruzioni;
quanto alla ricostruzione del contenuto del brevissimo colloquio LU - AU desunto dalle sue modalità, secondo schemi logici implausibili;
8. Medesimi vizi in relazione alle ritenute modifiche all'impianto elettrico tra venerdì pomeriggio e domenica mattina, invece escluse secondo il ricorrente dalle prove acquisite nel processo definito dalla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia acquisita in appello;
9. Violazione dell'art. 81 c.p., comma 2 e art. 328 c.p., perché in concreto la Corte d'appello (ancora p. 56 ultimo cpv.) avrebbe considerato penalmente sufficiente la sola condotta immediatamente successiva all'incontro con LU il 19.1.2007: da qui la necessità di escludere la continuazione interna al capo A con le conseguenze sulla pena;
10. Medesimi vizi in relazione alla porzione di favoreggiamento connesso all'episodio di falso del 1.2.07, per il quale vi è stata assoluzione;
11. Violazione di legge in relazione all'aver determinato la pena per le diverse condotte di favoreggiamento senza precisare pena base e aumento per la continuazione;
12. Erronea applicazione dell'art. 159 c.p., per l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione dei termini in data 30.5.13;
13. Medesimo vizio per non aver contenuto la sospensione in sessanta giorni;
14. Erronea applicazione degli artt. 419 e 487 c.p.p. per aver erroneamente dichiarato assente l'imputato già dichiarato contumace e conseguente permanere della qualità di contumace e applicazione della relativa disciplina;
15. Quanto alle statuizioni civili, violazione dell'art. 78 c.p.p., comma 1, lett. D in relazione alla mancata indicazione nell'atto di costituzione di causa petendi e petitum, perché la prospettazione del pregiudizio di inquinamento probatorio sarebbe stata generica. RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, nelle sue tre formali articolazioni, è ammissibile ma infondato. L'intervenuta prescrizione di entrambi i reati (pur tenuto conto anche del differimento di udienza dal 30.5.13 al 20.1.14, per adesione della difesa ad iniziativa di astensione), constatata la mancanza di rinuncia al suo operare, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza ai fini penali.
Ai soli fini civili e limitatamente al reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1 (unico per il quale erano state ammesse le parti civili) il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di difesa dalle stesse sostenute per questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto della tipologia e della qualità dell'attività svolta dalla comune difesa (determinandosi in Euro 3.510 il compenso per la prima delle parti civili e in 720 Euro l'aumento complessivo per le altre, stante appunto l'omogeneità delle posizioni).
4. La presenza di tre atti di impugnazione e l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati consiglia un'esposizione dei giudizi di questa Corte che, previo opportuno accorpamento (stante l'omogeneità del nucleo di alcune doglianze riproposte nei diversi atti), innanzitutto evidenzi i motivi che non hanno più rilievo, per quindi trattare quelli che in sostanza contestano l'adeguatezza della risposta della Corte d'appello alle doglianze in punto configurabilità giuridica e sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo dei due reati: va osservato che per il reato di omissione d'atti d'ufficio l'intervenuta condanna anche ai fini civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p. impone, in ogni caso, una valutazione dei tre atti di ricorso che vada oltre la mera regola di giudizio posta dal capoverso dell'art. 129 c.p.p. (SU sent. 35490/09).
5. Risultano così assorbiti dalla dichiarazione di prescrizione e dall'annullamento senza rinvio ai fini penali i motivi:
3 seconda parte (doglianze sulle mancate parziali assoluzioni in relazione al trattamento sanzionatorio) e 6 del ricorso dell'avv. Dambrosio (comunque anche manifestamente infondato, dai verbali di udienza risultando che solo alla successiva udienza del 20.1.14 la difesa ha prospettato i profili di incompatibilità in relazione alle funzioni precedentemente svolte da uno dei componenti, situazione di fatto di cui la Corte d'appello ha preso cognizione, verificandola, in quel momento) e corrispondenti 12 e 13 del ricorso formalmente personale;
- 9, 10, 11 (afferenti punti diversi del trattamento sanzionatorio) e 14 del ricorso personale (il quale ultimo sostanzialmente si risolve in deduzione volta a spiegare implicitamente la tempestività del secondo e del terzo atto di ricorso, altrimenti tardivi, mancando di ulteriore autonomo interesse il rilievo sulla permanente applicazione della disciplina di contumacia).
6. Il quarto motivo del ricorso personale è manifestamente infondato. Premesso che il rinvio al diverso collegio risulta disposto alla stessa udienza 20.1.14 con il richiamo alle tabelle interne e senza alcun rilievo sul punto da parte delle difese presenti, deve richiamarsi il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale "le disposizioni relative all'assegnazione di processi a sezioni, collegi e giudici non si considerano attinenti alla capacità del giudice, a norma dell'art. 33 c.p.p., comma 2 e la loro eventuale violazione non determina alcuna nullità secondo la previsione di cui all'art. 178 c.p.p., lett. a)", salvo il caso (nella fattispecie certamente insussistente) che "si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario" (per tutte, Sez. 6 sent 13833/15, SF. 35729/13, Sez. 6 sent 46244/12, Sez. 2 sent 6505/11, Sez. 6 sent 1947/92):
insegnamento consolidato con cui il ricorrente non si confronta.
7. I motivi di violazione dell'art. 521 c.p.p. (1 ric. avv. Dambrosio, 1-3 ric. personale) sono infondati. Il capo di imputazione ex art. 328 c.p., comma 1 descriveva in fatto che: il procuratore ON era stato prontamente informato dal direttore della locale ASL, LU, dell'incidente occorso poco prima in sala operatoria, quando un black-out intervenuto nel corso di un intervento chirurgico di appendicectomia ad una minore aveva determinato lo stato di coma della stessa con la sua collocazione in sala di rianimazione (con successivo trasporto all'ospedale di Cosenza e il decesso sette giorni dopo); il procuratore ON non aveva informato il sostituto di turno di quanto appreso nell'immediatezza dal dott. LU e il giorno dopo, contattato telefonicamente dal sostituto che riferiva di aver appreso sommariamente della notizia dell'essere la ragazza in coma, gli aveva riferito di non saperne più di lui, in particolare omettendo di rappresentargli che il giorno prima era stato avvisato nell'immediatezza dal dott. LU;
subito dopo l'incidente e nei due giorni successivi erano stati eseguiti lavori di modifica/riparazione dell'impianto elettrico della sala operatoria;
le due descritte condotte del procuratore avevano impedito che il sostituto disponesse il sequestro della sala operatoria mentre i lavori di modifica/riparazione erano in corso. Il capo C, come già ricordato, contestava che anche attraverso tali condotte il procuratore aveva aiutato il dott. LU a eludere le investigazioni dell'autorità.
Giudica la Corte che i fatti come rappresentati dal capo di imputazione siano, sul piano logico-sistematico, del tutto congrui agli apprezzamenti datine dai Giudici del merito (sicché la risposta della Corte d'appello è immune da censure). I tre profili evidenziati nei motivi di ricorso: l'inadempimento di un proprio obbligo di disporre il sequestro (autonomamente o attraverso disposizione al sequestro), la mancata informazione al sostituto per metterlo nelle condizioni di conoscenza consapevole al fine di valutare adeguatamente l'adozione di misure urgenti indispensabili per cristallizzare la situazione in atto, la condotta che le difese descrivono come sostanziale mera inerzia ma che i Giudici del merito hanno ricostruito come inveritiera negazione di alcuna autonoma conoscenza dell'accaduto ovvero prospettazione maliziosa della propria non conoscenza (nonostante l'urgente avviso fornitogli personalmente da LU), sono in realtà all'evidenza tutti contenuti e agevolmente evincibili dai fatti come descritti, la selezione tra di essi appartenendo alla lettura giuridica ma non ad un'immutazione del fatto concretamente contestato. Il pure originariamente contestato collegamento di tali fatti con l'imputazione di cui al capo C orienta la lettura soggettiva delle condotte, volte consapevolmente ad evitare l'evenienza di un immediato intervento giudiziario che incidesse nelle dinamiche dell'evoluzione della situazione in atto. Le questioni relative all'effettivo contenuto del contatto tra LU e il procuratore a casa di quest'ultimo, dopo un breve contatto telefonico che lo aveva organizzato, attengono invece alle problematiche della prova dei reati ascritti e non al contenuto delle pertinenti contestazioni.
8. All'esame degli ulteriori motivi si deve premettere la puntualizzazione sui limiti della cognizione di questa Corte, sempre opportuna quando gli atti di ricorso propongano censure di vizi della motivazione particolarmente articolate in fatto, come è nella fattispecie per il primo ed il terzo atto di ricorso.
8.1 Come ripetutamente avvertito (da ultimo, per tutte Sez. 6 sent 13809/2015), non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile. L'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza infatti, come ha efficacemente osservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, nel senso che "a tale Istituzione è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito;
onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti". Per questo le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606 c.p.p., comma 3) e quindi inammissibili. Debbono, tra le altre,
essere considerate censure di merito tutte quelle che deducono vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di vigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
Tutto ciò è fatto, riservato al giudice del merito.
Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, sorreggendolo con specifica motivazione, la ricostruzione del fatto è definita e non può essere rimessa in discussione dalla Corte di cassazione: le uniche censure ammissibili nel giudizio di legittimità sono quelle della presenza in tale motivazione dì uno o più dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. E), presenza di consistenza tale da determinare, sul piano logico, le premesse di una diversa deliberazione. Inoltre, poiché ciascuno di tali tassativi vizi è dotato di peculiare contenuto e struttura, è consolidato insegnamento di questa Corte che la deduzione alternativa dei vizi, invece intrinsecamente del tutto differenti e quindi ciascuno suscettibile di deduzione peculiare affatto diversa da quelle pertinenti le altre due tipologie di vizi, è per sè indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi: per tutte, Sez. 6 sentenze 32227/10 e 800/2012 e Sez. 2 sent. 31811/2012. In altri termini, solo la deduzione specifica di uno dei vizi tassativi, in relazione ad uno o più passaggi specifici della motivazione, che sia pure per sè in grado di influire in misura determinante sulla deliberazione conclusiva, costituisce motivo ammissibile nel giudizio di legittimità.
8.2 Non costituisce vizio di mancanza di motivazione l'omesso confronto con tutte le deduzioni in fatto che la parte abbia prospettato per sostenere la propria ricostruzione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in proposito ribadito che "anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione" (SU sent 3286/09). Pacifica l'inammissibilità della doglianza di travisamento del fatto, all'evidenza censura di merito in quanto volta ad ottenere un apprezzamento del materiale probatorio congruo alle aspettative della parte che impugna e diverso da quello proprio del giudice (per tutte Sez. 6 sent. 5146/14), la doglianza di "travisamento della prova" non può costituire lo schermo formale per ottenere il medesimo risultato nell'apprezzamento in fatto del singolo elemento di prova. Come invece anche in tempi recenti ribadito da questa Sezione, "il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio" (Sez. 6 sent. 5146/14). Esso, poi, deve essere di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito (Sez. 5 sent. 44765/13).
8.3 Corollario essenziale dei principi ricordati nei punti precedenti è l'onere del ricorrente di confrontarsi con ogni aspetto della motivazione con cui il giudice del merito in grado di appello spiega la propria ricostruzione del fatto, specialmente quando il giudice abbia espressamente indicato, richiamato e commentato a sostegno dei diversi punti in fatto le specifiche pertinenti fonti di prova/prove. Può quindi convenirsi che, nel giudizio di legittimità, sussiste una sorta di asimmetria tra l'onere di motivazione del giudice di merito e l'onere di specificità del motivo di impugnazione che quella motivazione attacchi, nei termini che seguono. Il giudice di appello, secondo il ricordato insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, deve spiegare le ragioni del proprio apprezzamento e lo fa indicando gli argomenti essenziali che ritiene idonei a sorreggerlo, confrontandosi con l'essenza delle prospettazioni difensive sui vari punti e aspetti, e tuttavia senza l'onere di confrontarsi con tutti gli argomenti indicati dalla parte;
la parte ricorrente per cassazione nell'elaborare la propria doglianza non può invece ignorare alcuna parte della motivazione del giudice. E la ragione di tale asimmetria sta proprio nel fatto che quello del giudice d'appello è apprezzamento di merito, mentre la censura che, sola, è a quel punto del procedimento consentita alla parte attiene al vizio della motivazione: sicché ogni omissione anche parziale del confronto con la motivazione, al tempo stesso, da un lato sposta la critica dalla legittimità al merito (nel senso che imporrebbe la rivalutazione autonoma della valenza, sul piano della persuasività, dell'argomento del giudice che la parte ha ignorato), dall'altro destina il motivo di ricorso alla genericità (Sez. 5 sent. 28011/13;
Sez. 2 sent. 11951/14).
9. Tenuto conto di quanto appena osservato, i motivi 2, 4, 5 ri. avv. Dambrosio, 1 e 2 ric. avv. Aricò, 7 e 8 rie. personale sono in parte infondati e in parte inammissibili.
9.1 I Giudici del merito hanno ricostruito i fatti nei termini che sinteticamente possono così essere riassunti (con l'avvertenza che la Corte d'appello fa propria la ricostruzione del primo Giudice, sintetizzandola da p. 3 a p. 10): l'interruzione della corrente elettrica che blocca il regolare funzionamento dei macchinari in uso (in particolare apparecchio di anestesia e respiratore) si verifica durante l'operazione di appendicite condotta il giorno 19 gennaio 2007 sulla minore e dura una quindicina di minuti. Essa è dovuta all'irregolare modalità di allacciamento degli apparati alla rete elettrica (collegamento mediante comune "ciabatta" alla rete ordinaria e non a quella protetta) e si verifica dopo le 13.15. La ragazza nonostante le cure prestate subisce un arresto cardiaco ed entra quindi in coma, venendo trasferita nello stesso pomeriggio all'ospedale di Cosenza, dove giunge con diagnosi di coma post- anossico da black-out elettrico (p. 43 sent. Trib. Vibo Valentia 18.10.10 prodotta dal ricorrente e oggetto di specifico esame della Corte d'appello - p. 39, 40 -, che colloca verso le ore 14/14.10 l'interruzione) e muore il giorno 26 gennaio. Sul contenuto della cartella clinica vi è specifica motivazione della Corte d'appello a p. 40. Verso le 16.26 dello stesso 19 gennaio il dott. LU contatta tramite il cellulare di servizio il procuratore ON e lo raggiunge subito dopo presso l'abitazione privata di quest'ultimo:
riferisce nel suo interrogatorio che con il direttore generale IC e il direttore amministrativo dott.ssa Panno si erano divisi i compiti, a lui spettando di avvertire il procuratore della Repubblica di quanto accaduto. Che LU fosse il referente dell'ospedale con la Procura per l'accaduto viene confermato tra gli altri dal dott. pasqua (direttore dell'u.o. di medicina del lavoro) in ragione di colloquio avuto con il direttore generale IC, che il teste colloca in giorno successivo alla morte della ragazza ma che il Tribunale spiega essere senz'altro avvenuto prima (p. 5, 20 sent. GUP). Nell'immediatezza del pomeriggio si svolgono lavori all'impianto elettrico che si concludono la domenica mattina (sent. app. p. 5-7). Il dott. LU deposita presso la Stazione dei carabinieri alle 12.42 di sabato 20 una comunicazione scritta sull'accaduto. Altra comunicazione era stata, con percorso decisionale autonomo, presentata verso le ore 9 dello stesso sabato presso la segreteria della Procura dalla dott.ssa PU su incarico del dott. RI (direttore sanitario dell'ospedale):
in essa si rappresentava essersi verificato "un guasto all'impianto elettrico e, in stretta correlazione temporale, un arresto cardiaco che interessava la paziente che veniva rianimata". Non vi era esplicitato lo stato di coma. La comunicazione del dott. LU non faceva riferimento all'interruzione di energia elettrica, riferendo invece dello stato di coma e del trasferimento a Cosenza (p. 8 sent. appello).
Venerdì 19 gennaio era di turno il sostituto procuratore OF, che dichiarava di non avere in tale giornata avuto alcuna notizia dell'accaduto; aveva invece preso visione della nota a firma PU nella mattinata del sabato, disponendo la formazione di un fascicolo a carico di ignoti per il reato ex art. 590 c.p. (sent. app. p. 7). Nel tardo pomeriggio del sabato aveva appreso alla radio del permanente stato di coma della ragazza (p. 10 sent. GUP); in presenza della collega NO e del marito di questa, mentre stava entrando in un cinema, telefonava al procuratore ON per riferirgli della vicenda: riceveva l'invito a stare tranquillo, la precisazione che lui - il procuratore - ne sapeva quanto il sostituto, e che ne avrebbero riparlato il lunedì. Il colloquio e il contenuto, riferito nell'immediatezza da OF, venivano confermati dalla dott.ssa NO. Nella stessa serata però OF riceveva la telefonata del m.llo IA, comandante della locale Stazione, che lo avvertiva che la questione era seria e che depositando la nota nella tarda mattinata il dott. LU aveva detto che "FR sapeva già tutto" (p. 10 sent. GUP, dich. NO): sostituto procuratore e comandante dei carabinieri concordavano di convocare i medici per le ore 14 di domenica per poi eventualmente procedere al sequestro della sala operatoria. Ciò veniva confermato nelle dichiarazioni di IA, che riferiva di aver ricevuto nella giornata numerose telefonate e sollecitazioni dei colleghi del Nas che lo informavano dell'avvenuto black-out e si lamentavano della mancata segnalazione da parte sua. IA aveva già d'iniziativa provveduto al solo sequestro della cartella clinica, quando già la ragazza era stata trasferita. La domenica i medici non venivano però esaminati, a seguito di colloquio burrascoso tra procuratore e sostituto (sent. GUP. p. 11, 12, 22) che era seguito ad un colloquio di OF con altro collega sostituto più anziano (p. 13); il sostituto si recava nell'abitazione del procuratore con la cartella clinica, i due concordavano un'ispezione nel pomeriggio stesso presso l'ospedale insieme con un consulente (ing. D'Aco): nel corso dell'ispezione si accertava che gli apparecchi elettromedicali se collegati alle prese assistite del gruppo di continuità funzionavano regolarmente, pur quando il circuito ordinario veniva disattivato (sul punto argomenta specificamente il GUP a p. 37); l'esito di successive indagini delegate di polizia giudiziaria volte a verificare l'avvenuta modificazione dell'impianto tra il momento dell'indagine e quello dell'accertamento era negativo. Il fascicolo processuale, inizialmente coassegnato al procuratore ed al sostituto OF, successivamente, prima della formale iscrizione anche di LU e IC e pure a seguito di un contrasto sulla competenza territoriale in relazione alla dinamica dei fatti, era rimasto assegnato in via esclusiva a OF (p. 12-13 sent. GUP).
9.1.1 La ricostruzione è stata argomentata dai Giudici del merito richiamando espressamente anche contenuti delle dichiarazioni rese da: dott. OR (primario ortopedico), ing. NI (direttore dei lavori di impiantistica della sala operatoria), dott. LU, dott. pasqua (direttore u.o. di medicina del lavoro), procuratore ON, dott. RI (direttore sanitario ASL Vibo), dott.ssa PU (dirigente medico presso direzione sanitaria), dott. TA (anestesista), sostituto procuratore OF, maresciallo IA, sostituto procuratore NO, sostituto procuratore TU, RA (sez. polizia giudiziaria carabinieri presso la Procura), OC e SI (messo dell'ASL e dipendente della Procura) (p. 7 sentenza di primo grado); OR, NI, LU, RI, proc.
ON, OF, PU, TA, IA, NO, pasqua, ing. NC (incaricato dal direttore generale IC il sabato di verificare la funzionalità dell'impianto) (p. 14). In particolare la Corte distrettuale ha dato conto degli articolati motivi di impugnazione contenuti negli atti proposti e nelle memorie successive (p. 16-27) quindi spiegando le ragioni del proprio apprezzamento conforme a quello del primo Giudice quanto ai reati di cui ai capi A e C, in esito ad autonoma rivalutazione del materiale probatorio anche in relazione al precedente resoconto dei motivi d'appello.
9.2 Le censure che i ricordati motivi dei tre atti di ricorso deducono rispetto alle motivazioni che hanno sostenuto in modo articolato la complessa ricostruzione delle tre giornate attengono appunto al merito e in parte sono anche manifestamente infondate. Il ricorrente 'attacca' la valutazione (o non valutazione) di singoli elementi del vasto materiale probatorio per ottenere un diverso apprezzamento dello stesso, lamentando omesse motivazioni su aspetti particolari, senza il necessario esauriente confronto argomentativo con tutti i momenti del percorso argomentativo che ha sorretto la deliberazione di conferma della prima statuizione quanto ai capi A e C, e senza la deduzione specifica della decisività di tali singoli aspetti ad attestare non la possibilità di un diverso apprezzamento ma l'insostenibilità logica di quello conforme del GUP e della Corte d'appello, anche con prospettazioni alternative intrinsecamente contraddittorie che, anch'esse, segnalano la natura di merito delle censure.
Esemplificando le tre tipologie di inadeguatezza del complessivo ricorso alle regole di ammissibilità in precedenza esposte, possono richiamarsi:
- la contestazione sul contenuto delle conversazioni tra il procuratore ON e il sostituto OF e la loro collocazione temporale, che ignora le deposizioni NO e TU, essenziali invece nel percorso argomentativo della Corte di Catanzaro e del GUP;
- la censura all'utilizzazione delle dichiarazioni dei soggetti che erano successivamente stati sottoposti a procedimento penale per la morte della ragazza (che dall'intestazione della relativa acquisita sentenza risultano essere TU, IA, NI, De NT, RI, EL, LU, IC, TA), formulata in termini generici sotto tre aspetti: la mancata specifica deduzione dell'impatto del loro individuale rilievo e della asserita mancanza di riscontri (in un contesto argomentativo, quale quello delle due prime sentenze, dove nessuna dichiarazione o parte di dichiarazione è stata valorizzata assertivamente in sè ma tutte sono state esposte e commentate in relazione ad argomentata correlazione conforme con altre dichiarazioni o fatti); la mancata specifica deduzione, per ciascuna posizione, del rapporto tra quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti e valorizzato nelle due sentenze di merito e il contesto concreto delle condotte oggetto della successiva imputazione loro successivamente ascritta;
l'insufficienza delle residue dichiarazioni acquisite al processo;
- la censura di erronea motivazione sul punto della mancata presenza di riscontro dei tabulati delle utenze fisse nelle conversazioni tra RI e IC, quali ricostruite dal primo, è palesemente generica in un contesto nel quale la narrazione di RI viene valorizzata dai Giudici del merito in relazione alla contestuale condotta della dott.ssa PU e del dott. OR, il che avrebbe reso indispensabile argomentare l'autonoma decisività del rilievo proposto a svellere l'intera ricostruzione afferente le dichiarazioni di RI o a determinare la mancanza di motivazione sul punto inteso nel suo complesso;
- l'affermazione di erronea motivazione sul momento dell'accertamento delle conseguenze dell'evento/interruzione sulle condizioni di salute della ragazza, è al tempo stesso generica e manifestamente infondata, quando già nel pomeriggio del venerdì la stessa è trasferita a Cosenza con la diagnosi prima ricordata (oltre p. 40- 41 sent. app.);
- altrettanto manifestamente infondata e generica è la censura di mancato confronto sull'aspetto dell'inesistenza di lavori il venerdì, anche in relazione al contenuto dell'acquisita sentenza di primo grado nel processo per omicidio colposo: il ricorrente non si confronta con la motivazione invece specifica della Corte d'appello su tale aspetto (p. 37) e svolge censure di merito alle argomentazioni della Corte e del GUP sulle dichiarazioni OR, RI, PU e TA (sent. app. p. 52-54);
- palesemente di merito sono le censure: all'attendibilità del sostituto OF, volte ad evidenziare aspetti secondari (se abbia o meno parlato per telefono con il procuratore dal secondo piano della caserma) senza confrontarsi con l'essenza del dato probatorio valorizzato dai Giudici del merito (esservi stato un contrasto sul modo di procedere tra sostituto e procuratore in contesto in cui il maresciallo era già stato direttamente coinvolto per programmata attività di indagine), confermato dallo stesso teste IA e non contrastato negli atti di impugnazione;
all'attivazione dei carabinieri come dedotta prova dell'attivazione sufficiente di indagine (in realtà dalle sentenze di merito risultando che il maresciallo prima fa sequestrare la cartella clinica, dopo la ricezione della segnalazione LU che non fa riferimento all'interruzione di energia, poi accede all'ospedale ma la ragazza è già stata trasferita ed egli non riferisce di proprio accesso alla sala operatoria).
I Giudici del merito hanno poi convenuto che, nel contesto dato grave incidente per fenomeno anomalo: interruzione di energia elettrica per erroneo allacciamento degli apparati durante un'operazione in corso, con sopravvenuto ricovero in rianimazione e stato di coma della paziente;
immediata risonanza in tutto l'ospedale con coinvolgimento informativo dei vari dirigenti, presenti o con contatti telefonici ("tutto lo staff dirigenziale" secondo i genitori della ragazza:
sent. app. p. 46), e pertinenti attivazioni specifiche di più soggetti, il duplice contatto tra il dott. LU e il procuratore ON (il primo per telefono, il secondo con successivo immediato accesso presso l'abitazione) non potesse avere per oggetto un'informazione che non si fosse estesa all'evento del black-out dell'impianto elettrico della sala operatoria (p. 17-21 sent. GUP;
p. 40, 41, 45, 48, 49 sent. app.). Rinvengono riscontri specifici coerenti nei successivi dialoghi che intervengono tra i dirigenti dell'ospedale sull'eventualità di un sequestro: sequestro della sala operatoria che non avrebbe avuto ragione di anche solo prospettarsi a fronte di un mero episodio di (patologicamente fisiologica) colpa professionale medica e che comunque viene riferita dal direttore generale IC come eventualità da escludersi (dato probatorio che con rilievo non manifestamente illogico viene correlato dai Giudici del merito appunto al contenuto dei contatti tra il delegato dott. LU e il procuratore ON). La Corte d'appello ha poi argomentato con specifica motivazione anche sull'aspetto della durata dell'incontro di LU e ON presso l'abitazione del secondo (p. 51 ultimo periodo e 52). Anche sul punto il ricorrente ripropone censure, che tuttavia attengono a precluso merito, sottraendosi invece la specifica motivazione della Corte d'appello, in sè non palesemente incongrua ai dati probatori richiamati ed esposti, ad alcuna censura di manifesta illogicità o contraddittorietà.
In definitiva, la convergente ricostruzione in fatto dei due Giudici del merito, quella della Corte d'appello dopo analitico confronto con l'essenza delle deduzioni dei vari atti di impugnazione e memorie dedottile, è che: il procuratore ON ha piena conoscenza di quanto avvenuto in sala operatoria, delle cause e delle conseguenze, dal momento dell'incontro presso la sua abitazione con il dott. LU, e quindi dal pomeriggio del venerdì e non dalla domenica mattina, come sostenuto nella sua difesa;
egli non dispone autonomamente alcuna iniziativa (LU presenta la segnalazione scritta l'indomani: ai carabinieri e non in procura, nella fine mattinata di sabato e senza riferimento al black-out; nel frattempo come ricordato la dott.ssa PU su diversa e autonoma sollecitazione di IR presenta invece in Procura altra nota, sempre il sabato ma in prima mattinata: p. 54 sent. app.) ne' coinvolge spontaneamente il sostituto di turno nella conoscenza che ha acquisito, addirittura negandola quando nella stessa giornata di sabato è contattato d'iniziativa dal sostituto OF;
anzi, opera per procrastinare ogni intervento al lunedì, concordando l'ispezione per il pomeriggio della domenica solo a fronte della constatazione che sostituto e polizia giudiziaria si erano ormai attivati: pomeriggio della domenica che storicamente segue l'avvenuta conclusione dei lavori certamente svoltisi presso la sala operatoria e definiti prima del servizio televisivo che si svolge, nella tarda mattinata, con la presenza illustrativa del dott. LU (p. 49 sent. app., e nota 2 della stessa). I Giudici del merito spiegano, in termini logicamente irreprensibili (e in definitiva non contrastati) che ON riceve le informazioni di LU nella qualità di procuratore, richiamando quanto da LU riferito al maresciallo IA ("FR sapeva già tutto") e l'indicazione di IC che i rapporti con la Procura li tiene LU. Attengono al merito le censure, relative anche al profilo psicologico, sulla sufficienza dell'indagine amministrativa in atto ad opera del direttore generale IC e della prospettata richiesta di ON a LU di formalizzare con una segnalazione scritta l'accaduto quale manifestazione di adeguato e corretto comportamento istituzionale del procuratore (aspetto su cui vi è specifica motivazione della Corte distrettuale, immune da vizi:
p. 53).
Questa Corte deve poi osservare che tuttora, dopo i due gradi del giudizio di merito, la ricostruzione in fatto prospettata nelle pur articolate difese è intrinsecamente contraddittoria e incerta nei termini in cui in concreto emerge dalle diverse censure volta per volta proposte dai diversi atti di ricorso nei confronti delle due sentenze di merito ed in particolare nei confronti della deliberazione d'appello. Basti pensare alle successive deduzioni che presuppongono contenuti e tempi dei fatti tra loro incompatibili: nei motivi dei tre atti di ricorso risulta così affermato contemporaneamente che il procuratore ha avuto conoscenza del black- out e/o dello stato di coma solo la domenica mattina, che se aveva avuto contatti con il sostituto prima della domenica mattina tuttavia i contenuti erano diversi da quelli riferiti dal sostituto, che dopo l'incontro con LU ha ritenuto che si trattasse di un normale caso di colpa professionale, che la non necessità di eventuali sequestri trovasse fonte nella convinzione che l'indagine amministrativa interna in corso già il pomeriggio del venerdì fosse sufficiente alla ricostruzione dei fatti e alla cristallizzazione della situazione, che però ha impedito l'esame delle persone informate dei fatti da parte del sostituto per la preoccupazione che non si incorresse in errori procedurali stante il loro possibile coinvolgimento affidandosi all'esaustività dell'inchiesta amministrativa dagli stessi sostanzialmente gestita e procedendo poi al loro esame in tempi immediatamente successivi riservando le garanzie di legge solo ad alcuni di essi;
di aver ritenuto che tutto competesse al sostituto di turno e tuttavia contestualmente intervenendo in immediata invasiva cogestione.
In realtà la Corte d'appello spiega, con motivazione specifica, immune da manifesta illogicità e contraddittorietà, la decisività - anche sotto il profilo psicologico del procuratore ON nell'intera vicenda - dell'incapacità dell'imputato di rispondere esaurientemente alla domanda rivoltagli nel corso di un interrogatorio sul perché egli, nei contatti con il sostituto OF, non abbia riferito dell'incontro con LU che proprio e solo aveva avuto per ragione e contenuto quell'evento di cui OF gli parlava: sicché la conclusione della Corte d'appello (formulata dopo autonoma rivalutazione del materiale probatorio in confronto con le censure difensive e tuttavia conforme a quella del primo Giudice) è l'apprezzamento in fatto che il procuratore ON abbia taciuto l'incontro, contestualmente affermando di nulla sapere più di quanto OF gli riferiva, non per "mera dimenticanza" ma per perseguire il proprio specifico intento di "non allarmare" il sostituto e rimandare ogni iniziativa al successivo lunedì (p. 55 e 56 sent. app.). Rinvio giudicato, senza manifesta illogicità, privo di giustificazione logica alternativa all'impedire provvedimenti immediati rispetto alle dinamiche in corso.
10. Sul presupposto di tale duplice conforme ricostruzione in fatto, secondo cui il procuratore della Repubblica ON ha avuto, nella sua qualità funzionale, informazione specifica dell'essersi l'operazione cui la minore era sottoposta presso il locale ospedale conclusa con il suo ricovero in rianimazione in stato di coma a seguito dell'interruzione di energia elettrica che si era verificata durante l'intervento e consapevolmente ha tenuto condotte volte a dilazionare ogni possibile intervento, suo nella qualità di procuratore della Repubblica o del sostituto di turno, i motivi sulla non configurabilità del delitto di cui all'art. 328 c.p., comma 1 sono infondati.
I Giudici del merito hanno affermato concordemente che la situazione di fatto che era stata prospettata dal dott. LU al procuratore della Repubblica era tale da imporre un immediato intervento giudiziario conservativo dello stato della sala operatoria per cristallizzare lo stato dei luoghi, in relazione alla gravità delle conseguenze in atto, suscettibili di ulteriore evoluzione negativa (puntualmente verificatesi dopo sette giorni), ed alla evidente necessità di evitare qualunque modifica di tale contesto fattuale.
L'affermazione di entrambi i Giudici del merito sulla peculiare gravità ed anomalia della situazione di fatto e della conseguente contingente urgenza dell'intervento attraverso lo specifico atto giudiziario del sequestro è sorretta da motivazione non assertiva, che infatti non solo da conto dell'aspetto relativo alle conseguenze personali per la persona offesa, ma pure evidenzia la comune percezione che aveva accomunato tanto l'intera struttura ospedaliera (tra l'altro con l'immediato personale contatto con il procuratore) e pure sanitari non immediatamente coinvolti nella specifica operazione, quanto gli altri comandi dell'Arma che avevano insistentemente sollecitato lo stesso maresciallo IA. Del tutto immune da vizi logici risulta anche l'apprezzamento che nel contesto dato l'atto giudiziario unico idoneo a cristallizzare lo stato dei luoghi era il provvedimento di sequestro. Sul piano logico, del resto, la finale decisione del procuratore di procedere ad ispezione nel pomeriggio della domenica costituisce riscontro specifico della necessità di procedere ad un accertamento relativo allo stato dei luoghi, inusuale in ragione del giorno in cui viene eseguito.
Va poi osservato che attiene innanzitutto al merito la censura relativa alla possibilità di un'autonoma decisione di sequestro da parte del sostituto quantomeno a partire dalla tarda mattinata del sabato (momento dell'apertura di un fascicolo a carico di ignoti):
essa non si confronta con un dato bene evidenziato più volte nella motivazione d'appello, quello che dalla scarna comunicazione della dott.ssa PU (unica conosciuta) non risultava espressamente lo stato di coma ne' il complessivo contesto di gravità dell'accaduto di cui invece il procuratore aveva piena personale e immediata conoscenza, tenuta per sè e, anche nella serata, negata al sostituto di turno.
Al tempo stesso, per le condivisibili ragioni spiegate dalla Corte d'appello a p. 32 s., essa è giuridicamente irrilevante a negare l'autonoma connotazione di efficace illegittima omissione alla condotta del procuratore. Secondo il nuovo ordinamento giudiziario "il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge" (art. 1 nel testo vigente, D.Lgs. n. 106 del 2006) e "quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi" (art. 2). Quando pertanto egli, nella qualità, riceve personalmente una comunicazione anche orale di notizia di reato connotata da caratteri di urgenza deve esercitare il potere che gli compete, con modalità e tempi congrui alle contingenti ragioni di urgenza, o agendo direttamente o rendendo edotto il magistrato assegnatario.
Osserva questa Corte che le tre peculiarità della fattispecie evidenziate dai Giudici del merito (gravità dell'evento, pure in evoluzione incerta e non imprevedibilmente destinato ad ulteriore aggravamento;
urgenza del provvedere alla cristallizzazione dello stato dei luoghi;
individuazione evidente dell'atto giudiziario che doveva essere compiuto) attestano la radicale diversità del contesto in fatto di questo processo rispetto a quello oggetto della precedente sentenza di questa Sezione n. 42589/2009 (richiamata dall'imputato - p. 41 sent. app. - e afferente la presunta generica inerzia di un procuratore della Repubblica dopo una denuncia per condotte di molestie in danno di minori), configurando quella contingente indiscussa urgenza che costituisce la ragione di giustizia considerata dall'art. 328, comma 1.
È altresì infondato il rilievo difensivo secondo cui in ragione dell'ipotizzabilità, allo stato della prima informazione, solo di un reato procedibile a querela sarebbe stata specialmente necessaria la segnalazione scritta: l'idoneità della forma meramente orale della comunicazione di una notizia di reato nei casi di urgenza è ripetutamente affermata dal codice di rito. Nè la possibilità di compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (prevista dall'art. 346 c.p.p.) va intesa come peculiare ulteriore discrezionalità, rispetto a quella propria di ogni gestione di indagini, in specifica relazione alla procedibilità a querela di parte: si tratta invece di previsione normativa specificamente volta a legittimare il compimento di atti istruttori, anche di sequestro, pur in contingente mancanza della condizione di procedibilità, i presupposti per l'esercizio del potere pertinente non differendo rispetto ai casi di procedibilità d'ufficio. Osserva inoltre la Corte, in proposito, che i Giudici del merito hanno spiegato come l'imputato non abbia mai dedotto il proprio esercizio di prerogative discrezionali aventi ad oggetto una valutazione tecnica dell'opportunità o meno di intervenire nel caso concreto in relazione al tema della cristallizzazione della situazione di fatto della sala operatoria, ma abbia solo negato ogni conoscenza del contesto finché i lavori di modifica di tale stato erano in corso. Risulta pertanto estranea al processo, ed al tema giuridico della configurabilità del reato ex art. 328 c.p., comma 1 ogni questione relativa all'ambito, ed ai limiti, dell'eventuale valutazione discrezionale sull'opportunità di emettere un atto urgente e sulla stessa sussistenza dell'urgenza (anche sotto il profilo psicologico).
Si è già detto dell'infondatezza del motivo che censurava la violazione dell'art. 521 c.p.p.. Con tale premessa la Corte condivide il percorso argomentativo dei Giudici d'appello. Appresa la notizia nella sua qualità di procuratore della Repubblica e nei termini di contenuto e di urgenza come detto ricostruiti dai Giudici del merito, l'imputato non ha esercitato i poteri che gli competevano, non ha informato il sostituto di turno, non ha messo il sostituto di turno (ancora nella giornata di sabato) nelle condizioni di conoscere adeguatamente la situazione di fatto (presupposto per l'esercizio dei suoi poteri di iniziativa) di cui lui aveva invece personale piena cognizione.
Deve, da ultimo su questo punto della decisione, escludersi la sussunzione della condotta di cui al capo A in quella di favoreggiamento di cui al capo C, per la palese diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme: proprio quanto di seguito si argomenterà sull'infondatezza dei motivi relativi alle statuizioni civili e la stessa decisione del GUP di ammettere le parti civili limitatamente alla fattispecie contestata al capo A ne costituiscono plastica concretizzazione.
11. I motivi relativi alla non configurabilità del reato di favoreggiamento (3 del ricorso avv. Dambrosio, 1 ric. avv. Aricò e 5 ric. personale) sono in parte infondati in parte non rilevanti. Correttamente la Corte distrettuale ha giudicato irrilevante l'esito conclusivo del procedimento penale a carico del dott. LU, richiamando il dato testuale dell'art. 378 c.p., comma 4, argomento con cui non vi è confronto argomentativo puntuale e che in ogni caso appare assorbente sul punto, atteso che il dott. LU è stato coimputato nel procedimento per omicidio colposo fino all'assoluzione in sede di giudizio di rinvio in grado d'appello.
La Corte d'appello ha implicitamente rilevato (con l'uso del corsivo) l'apparente anomalia della ridotta contestazione di favoreggiamento (p. 25). Ma ogni questione afferente la motivazione sul punto e le sue implicazioni sull'elemento soggettivo risulta assorbita dalla intervenuta e non rinunciata prescrizione. La concorde conclusione dei primi due Giudici e le motivazioni che la sorreggono escludono la sussistenza allo stato delle condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2. 12. I motivi relativi alle statuizioni civili (7 ric. avv. Dambrosio, 15 ric. personale) sono infondati. Quanto alla ritualità della costituzione delle parti civili, che la specifica motivazione della Corte d'appello sul punto (p. 31 primo periodo) sia esente da censure risulta in definitiva comprovato anche dal fatto stesso che tuttora il ricorrente medesimo discute dell'essere o meno stati svolti lavori di modifica/riparazione dell'impianto elettrico (ottavo motivo del ricorso personale): proprio la discussione che la condotta per la cui omissione è stata affermata la sua responsabilità avrebbe dovuto evitare, consentendo la certa cristallizzazione della situazione in atto al momento dell'interruzione di energia, o nel suo immediato seguito. Del resto, secondo l'art. 185 c.p., comma 2 ogni reato che abbia cagionato un danno anche solo non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento: nel nostro caso l'omissione per cui è stata affermata la responsabilità pur non avendo, all'evidenza, alcuna efficacia causale sulla determinazione dell'evento/morte della minore, tuttavia risulta potenzialmente idonea ad aver determinato la sofferenza dei prossimi congiunti in relazione all'appena evidenziata maggiore difficoltà nella ricostruzione dei fatti che hanno condotto a morte la ragazza.
In ordine alla liquidazione delle spese di difesa in favore delle parti civili, osserva la Corte che essa trova giustificazione, nel processo penale, anche a fronte di una condanna generica, che si limiti, quindi, all'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, con rimessione al giudice civile dell'accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza della risarcibilità in concreto del danno (per tutte Cass. civ. Sez.
6-3 ord. n. 14648-11 e SU civ. sent. 4549/10). È la lettura sistematica degli artt. 538, 539 e 541 c.p.p. che impone tale conclusione: la condanna dell'imputato al risarcimento del danno è pronuncia diversa da quella della liquidazione, e la condanna generica è comunque statuizione che accoglie la richiesta di risarcimento del danno (art. 539 in relazione al art. 538), riconoscendone la sussistenza dei presupposti, e costituisce evento del processo penale cui l'art. 541 ricollega il diritto alla rifusione delle spese di difesa (ferma la facoltà di compensazione che, tuttavia, costituisce conferma del dovere di provvedere sin dalla sede penale sul punto). Del resto, anche la riconosciuta rimborsabilità (art. 444 c.p.p., comma 2, u.p.: per tutte Sez. 5 sent. 48375/14) delle spese di difesa sostenute dalla parte civile nei processi che si definiscono con applicazione della pena ex art. 444 (quindi procedimenti che per definizione non giovano in alcun modo alla parte civile, ne' in sede penale ne' in sede civile: art. 445) conferma l'adeguatezza sistematica della previsione di un ristoro dell'azione di difesa, svolta dalla parte civile nel processo penale, a prescindere dal successivo esito dell'eventuale causa civile, quando vi sia un'indicazione normativa in tal senso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di difesa sostenute dalle parti civili MO GI, NT IA OL, MO RI che liquida in complessivi Euro 4230,oltre 15% per spese generali, iva e cpa. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2015