Articolo 445 del Codice di procedura civile
Articolo 444Articolo 427
Versione
21 aprile 1942
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Versione
12 dicembre 1973
Art. 445.
(( (Consulente tecnico). )) ((Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.

Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo 424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni.))
Entrata in vigore il 12 dicembre 1973
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