Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
Le condotte di detenzione e porto abusivo di armi rimangono assorbite nel reato di introduzione clandestina delle stesse nel territorio dello Stato, solo quando il fatto della introduzione clandestina coincide temporalmente con il fatto illecito della detenzione e del porto, tanto da esaurirsi in tali azioni. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva escluso l'assorbimento della condotta di porto abusivo in quella di introduzione clandestina nello Stato avendo riguardo ad una fattispecie in cui gli imputati, superato il confine, avevano trasportato munizioni da guerra per una distanza di apprezzabile rilevanza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2015, n. 34463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34463 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/03/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 315
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 22704/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UT DE N. IL 10/09/1984;
AN NZ N. IL 24/05/1990;
avverso la sentenza n. 6231/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 05/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. TI VI, personalmente, e AN EN, per il tramite del suo difensore, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che li ha condannati alla pena di giustizia (mesi 8 di reclusione ed Euro 150,00 di multa) siccome colpevoli dei reati di introduzione nel territorio dello Stato e di porto illegale di munizioni da guerra (5266 munizioni del cal. 5,6x45 e 474 del cal. 7,5x55) che i predetti, agendo in concorso con altri imputati, giudicati separatamente, avevano rubato in Svizzera, sottraendole ai Poligono di Tiro del Monte Ceneri di Maroggia.
2. Nei ricorsi, mentre non si contesta il fatto storico all'origine del presente procedimento - e cioè l'effettivo concorso degli imputati nella sottrazione delle munizioni e nel loro trasporto in Italia - si deduce:
- quanto al ricorso proposto dallo TI, l'illegittimità della sentenza impugnata:
(a) per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente ai mancato riconoscimento della diminuente di cui alla L. n. 895 del 1987, art. 5, contestando il ricorrente la valutazione dì gravita del fatto contestato, tenuto conto delle ampie dichiarazioni confessorie da lui rese e della minima partecipazione ai delitti, non avendo egli mai avuto la materiale disponibilità del materiale custodito nelle casse sottratte dal poligono di tiro svizzero, ignorando finanche il luogo di destinazione finale delle stesse;
(b) per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo, in particolare, alla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, statuizione che avrebbe consentito la determinazione di una pena di entità più adeguata alla scarsa gravita del fatto, avuto riguardo al ruolo di semplice manovalanza svolto;
- quanto al ricorso proposto dal AN, la illegittimità della sentenza impugnata, per violazione di legge, relativamente al mancato riconoscimento dell'assorbimento della condotta di porto in quella di introduzione nel territorio dello Stato, immotivatamente discostandosi la decisione impugnata dal principio affermato da questa Corte, secondo cui "la detenzione e il porto illegali di armi rimangono assorbiti nell'introduzione clandestina delle stesse nel territorio dello Stato, con la conseguente applicazione delle disposizioni sul reato complesso anziché di quelle sul concorso di reati, allorquando il fatto dell'introduzione clandestina, costituente per se stesso reato, coincida temporalmente con il fatto illecito della detenzione e del porto, tanto da esaurirsi in queste azioni" (Sez. 1^, n. 5450 del 21/03/1992 - dep. 09/05/1992, Montecasino ed altro, Rv. 190323).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le impugnazioni proposte da TI VI e da AN EN, sono entrambe basate su motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità o comunque manifestamente infondati e ne va pertanto dichiarata 'inammissibilita'.
Quanto a ricorso proposto dallo TI, è agevole rilevare che tutte le argomentazioni sviluppate nei primo motivo d'impugnazione - le quali ripropongono, sostanzialmente, deduzioni già prospettate nell'atto di appello - si risolvono, invero, in non consentite censure e valutazioni di merito, estranee al giudizio di legittimità, mosse nei confronti di un provvedimento giurisdizionale correttamente e congruamente motivato in ogni punto, tenuto conto che i giudici di appello, oltre ad evidenziare che l'imputato aveva ricoperto, in realtà, un ruolo determinante nella fase di sottrazione, di importazione e di trasporto delle munizioni e che i suoi precedenti penali (tre condanne per violazione della legge sugli stupefacenti commesse in tempi prossimi ai fatti di cui è processo) deponevano per una rilevante sua capacità a delinquere, hanno altresì rimarcato l'obiettiva gravita del fatto, quale desumibile dal numero delle munizioni oggetto delle imputazioni e l'efficienza micidiale delle armi a cui erano destinate (i fucili d'assalto Fass 57 e Fass 90), con ciò correttamente uniformandosi, pur senza evocarlo espressamente, al principio di diritto più volte affermato da questa Corte (in termini, ex multis, Sez. 1^, n. 27546 del 17/06/2010 - dep. 15/07/2010, Rabbia, Rv. 247716), secondo cui "In tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della possibilità di concessione dell'attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi e oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, e in via successiva (all'esito positivo della prima verifica), nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi".
1.2 Per quanto attiene poi alla seconda ed ultima censura mossa dal ricorrente TI alla sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente univoca nel ritenere che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (così ex multis, Cass., sez. 3^, sentenza n. 26908 dei 22/4/2004 - 16/6/2004, Rv. 229298, ric. Ronzoni), laddove nello specifico la Corte territoriale risulta aver congruamente assolto il proprio obbligo di motivazione, giustificando il giudizio di equivalenza facendo riferimento al numero dei precedenti penali posti a base della contestata recidiva e l'epoca di commissione dei predetti illeciti, che denotavano una rilevante capacità a delinquere del ricorrente.
1.3 Manifestamente infondato deve ritenersi, altresì, anche l'unico motivo d'impugnazione proposto nell'interesse AN, che senza confrontarsi in alcun modo con l'apparato motivazionale, logico e coerente, sviluppato dalla Corte territoriale, si risolve anch'esso nella mera riproposizione della infondata richiesta di ritenere la detenzione e il porto illegale delle munizioni di cui è processo delle condotte assorbite in quella dell'introduzione clandestina delle stesse nel territorio dello Stato, con la conseguente applicazione delle disposizioni sul reato complesso anziché di quelle sul concorso di reati, limitandosi il ricorrente ad invocare a sostegno di tale tesi un principio di diritto che di fatto la contraddice, nella misura in cui secondo l'ormai costante giurisprudenza di questa Corte (in termini, Sez. 1^, n. 5450 del 21/03/1992 -dep. 09/05/1992, Montecasino ed altro, Rv. 190323; Sez. 1^, n. 6235 del 18/04/1994 - dep. 27/05/1994, Sunara ed altri, Rv. 198872) la detenzione e il porto illegali di armi o munizioni "rimangono assorbiti nell'introduzione clandestina delle stesse nel territorio dello Stato, con la conseguente applicazione delle disposizioni sui reato complesso anziché di quelle sul concorso di reati, allorquando il fatto dell'introduzione clandestina, costituente per se stesso reato, coincida temporalmente con il fatto illecito della detenzione e dei porto, tanto da esaurirsi in queste azioni".
Tale "coincidenza temporale" invero, è stata motivatamente esclusa dai giudici di appello che hanno evidenziato in proposito (pag. 4 della sentenza impugnata) come, nel caso di specie, "gli imputati, dopo il superamento della linea di confine tra Svizzera ed Italia, hanno trasportato le munizioni fino ad Ornavasso, comune situato ad una distanza apprezzabile dal confine italo-svizzero, così integrando l'autonomo reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 4".
2. In conclusione risultando entrambi i ricorsi manifestamente infondati in tutte le loro articolazioni, alla declaratoria di inammissibilità degli stessi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento, ciascuno, di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015