Articolo 539 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 538Articolo 540
Versione
6 maggio 1952
Art. 539.
(Dichiarazione di armatore)


Chi anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e' stato dichiarato armatore, a termini dell'articolo 53 del codice per la marina mercantile, deve entro quattro mesi dalla data stessa fare la dichiarazione di cui all' articolo 265 del codice della navigazione .
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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