Sentenza 19 settembre 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è legittimo il provvedimento del giudice che, nell'applicare la pena richiesta e condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquida un compenso professionale in favore di questa anche per la fase decisoria, a nulla rilevando che il difensore, pur presente in udienza, non abbia svolto attività specifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2014, n. 48375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48375 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 19/09/2014
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1191
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 6076/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO LA, nata a [...], il [...];
avverso la sentenza del 27/11/2013 del G.u.p. del Tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stabile Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Su conforme richiesta delle parti il G.u.p. del Tribunale di Padova applicava a GO LA la pena di Euro 300 per il reato di ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 594 c.p., u.c. e provvedeva contestualmente a liquidare le spese di costituzione sostenute dalle parti civili.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo la ricorrente impugna l'ordinanza con la quale, prima della proposizione della richiesta di patteggiamento, è stata rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale proposta dalla difesa sulla base della affermata appartenenza del reato di ingiuria alla cognizione esclusiva del giudice di pace, rilevandosi in proposito l'insussistenza dell'ipotesi di connessione richiamata dal G.u.p. a sostegno della propria decisione.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.M. n. 140 del 2012 e correlati vizi motivazionali in ordine all'entità della somma liquidata in favore delle parti civili a ristoro delle spese sostenute dalle medesime, rilevandosi altresì come nell'operare tale liquidazione il giudice avrebbe tenuto conto di una fase - quella decisoria - dalla quale la parte civile è esclusa nel rito speciale eletto dall'imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Va infatti ricordato come in tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e segg., poiché la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità di ufficio (Sez. Un., n. 4419 del 25 gennaio 2005, Gioia ed altro, Rv. 229982). In tal senso deve allora evidenziarsi come la ricorrente non abbia in alcun modo identificato lo specifico interesse che giustifica l'impugnazione de qua.
2. Inammissibile è anche la prima doglianza sollevata con il primo motivo, che sostanzialmente si risolve nel tentativo della ricorrente di sollecitare il giudice di legittimità ad una rivalutazione dell'entità delle spese che devono essere liquidate alle parti civili sulla base di una soggettiva (ed interessata) applicazione dei parametri di legge, della cui applicazione il giudice del merito ha fornito sufficiente motivazione. Infondata è invece l'ulteriore censura concernente la liquidazione di un compenso professionale anche per la fase decisoria. In tal senso non è corretto ritenere - come invece sostenuto nel ricorso - che la parte civile sia tout court esclusa dalla fase decisoria del patteggiamento, ben potendo la stessa presentare memorie al giudice ex art. 121 c.p.p. nel tentativo di orientarne la decisione. Più in generale deve osservarsi che l'assistenza all'udienza nel corso della quale viene decisa la richiesta di patteggiamento comporta la partecipazione della parte civile anche alla fase decisoria, a nulla rilevando che la stessa non abbia svolto in essa attività specifica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014