Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2015, n. 15977
CASS
Sentenza 27 febbraio 2015

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I reati di pirateria previsti dagli artt. 1135 e 1136 del codice della navigazione, e quelli ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., se commessi nell'ambito delle missioni "Atalanta" e "Ocean Shield" a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui, sono puniti secondo la legge italiana ai sensi dell'art. 7 primo comma, n. 5, cod. pen. (in combinato disposto, per la prima missione, con quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 12, convertito nella legge n. 12 del 2009, e successive modifiche, e, per la seconda missione, con quanto stabilito dall'art. 7 del D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito nella legge n. 130 del 2011), sono sottoposti alla giurisdizione italiana e alla competenza del Tribunale di Roma, e sono procedibili senza necessità della richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 cod. pen. (Fattispecie in tema di assalto a motonave italiana a circa 620 miglia dalla costa somala).

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  • 1Migranti morti nella traversata: giurisdizione italiana? (Cass. 31652/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 agosto 2021

    Costituisce valido criterio di collegamento per l'operare incondizionato della giurisdizione penale italiana (rectius: per l'applicazione universale della legge penale italiana) il traffico organizzato di migranti commesso fuori dal territorio nazionale, ma che fin dalla sua programmazione è destinato ad avere effetti sul territorio nazionale per mezzo dell'approdo sulle coste italiane, eventualmente conseguito tramite il salvataggio da parte delle autorità preposte. Va applicata della legge penale italiana al delitto di omicidio doloso plurimo commesso in "alto mare" per il principio di tendenziale universalità della legge penale italiana di cui all'art. 3 c.p., comma 2, secondo il …

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  • 2Commette stalking chi assilla la propria ex con il pretesto di vedere il figlio
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 26 aprile 2020

    La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10904/2020, si è pronunciata in merito alla configurabilità del delitto di atti persecutori, cosiddetto stalking, di cui all'art. 612 bis del c.p., in capo a colui che perseguiti la propria ex ricorrendo alla scusa di voler esercitare il proprio ruolo di padre. La questione giuridica nasceva dalla vicenda che vedeva come protagonista un uomo il quale, con il pretesto di voler vedere il figlio e fare il padre, aveva assillato la propria ex compagna, ponendo in essere vere e proprie incursioni nella sua abitazione, danneggiando la sua auto, chiamando ripetutamente, lei e i suoi genitori, a tutte le ore del giorno e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2015, n. 15977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15977
Data del deposito : 27 febbraio 2015

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