Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente, per la diversità dei beni giuridici, con il reato di truffa, tutelando l'uno la fede pubblica ed il secondo il patrimonio.
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La massima Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (Cassazione penale , sez. II , 11/09/2020 , n. 26589). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 11/09/2020 , n. 26589 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Piacenza con la quale il V. era stato condannato per i reati di circonvenzione di incapace, sostituzione di persona e truffa. 2.Contro tale sentenza ricorreva il …
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Sentenze Cassazione penale sez. V, 12/01/2016, (ud. 12/01/2016, dep. 04/04/2016), n.13400 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, salvo che la superfluità delle investigazioni e la loro inidoneità a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2007, n. 35443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35443 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 06/07/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 827
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 025118/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR PO, N. IL 05/11/1960;
avverso SENTENZA del 23/03/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARMENINI SECONDO LIBERO;
udite le conclusioni del P.G., Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio relativamente al reato di cui all'art.494 c.p., perché assorbito nel reato previsto dall'art. 640 c.p..
OSSERVA
Il difensore di fiducia di OR PP ricorre per cassazione avverso la avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 23 marzo 2006, con la quale l'imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 494 e 640 c.p. e condannato alla pena come in atti. Chiede: 1) cassarsi la sentenza per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 530 c.p.p., comma 2); In subordine: 2) cassarsi la sentenza per erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. h) in relazione agli artt. 494 e 640 c.p.). In sostanza il ricorrente contesta la valutazione delle prove, specie testimoniali, effettuata in sede di merito, e sostiene che il reato di sostituzione di persona sia assorbito da quello di truffa. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto alle acquisizioni probatorie, in linea generale è costante insegnamento di questa Corte che le dichiarazioni del soggetto offeso dal reato - in tema di valutazione della prova - possono essere poste a base del convincimento del giudice anche se costituiscano l'unica fonte di accertamento del fatto e manchino riscontri esterni. A tali dichiarazioni, invero, non si applicano le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che riguardano le propalazioni dei coimputati del medesimo reato o di imputati in procedimenti connessi o di persone imputate di un reato collegato e che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità.
Peraltro va considerato l'interesse di cui il soggetto può essere portatore, di modo che il controllo sulle sue dichiarazioni deve essere più rigoroso, specie sotto il profilo della credibilità oggettiva e soggettiva, atteso che la sua posizione non può essere meccanicamente equiparata a quella del testimone estraneo. Quando, comunque, il controllo di cui si è detto viene correttamente effettuato dal giudice di merito, nel contesto delle emergenze processuali, non v'è spazio per rilievi in sede di legittimità;
nella specie per altro vi sono anche prove obbiettive (numero del telefono cellulare) ed altri elementi che corroborano la detta deposizione.
Quanto alla questione di diritto sollevata con il secondo motivo è pacifico che il reato di sostituzione di persona può concorrere con quello di truffa, dal momento che i fatti costituiscono violazione di distinti beni giuridici, offendendo il primo la pubblica fede ed il secondo il patrimonio.
Deve pertanto affermarsi che sussiste concorso formale di reati tra la truffa e la sostituzione di persona, poiché si tratta della medesima condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome: ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati (v. CASS. SEZ. 5 ANNO/NUMERO 1998/ 10805 RIVISTA 211521 CONF. ASN 197907398 RIV. 142815 CONF. ASN 198001132 RIV. 144098; v. CASS. SEZ. 2 ANNO/NUMERO 1980/0 1132 RIVISTA 144098). A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 Euro. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007