Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2002, n. 35626
CASS
Sentenza 9 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Allorché l'imputato abbia chiesto, con l'istanza di patteggiamento della pena, anche l'espulsione dal territorio dello Stato come sanzione sostitutiva della detenzione a norma dell'art. 16 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e il P.M. abbia prestato il consenso, l'applicazione, con la relativa sentenza, dell'espulsione come misura di sicurezza comporta la nullità della sentenza medesima che non può essere corretta con l'eliminazione della diversa espulsione illegalmente disposta, ma deve essere annullata "in toto" con trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio.

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato disposta ai sensi dell'art. 15 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) costituisce una misura di sicurezza personale e, come tale, non può essere applicata con la sentenza di patteggiamento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2002, n. 35626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35626
    Data del deposito : 9 ottobre 2002

    Testo completo