Sentenza 9 ottobre 2002
Massime • 2
Allorché l'imputato abbia chiesto, con l'istanza di patteggiamento della pena, anche l'espulsione dal territorio dello Stato come sanzione sostitutiva della detenzione a norma dell'art. 16 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e il P.M. abbia prestato il consenso, l'applicazione, con la relativa sentenza, dell'espulsione come misura di sicurezza comporta la nullità della sentenza medesima che non può essere corretta con l'eliminazione della diversa espulsione illegalmente disposta, ma deve essere annullata "in toto" con trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio.
L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato disposta ai sensi dell'art. 15 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) costituisce una misura di sicurezza personale e, come tale, non può essere applicata con la sentenza di patteggiamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2002, n. 35626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35626 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 09/10/2002
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 3011
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 011767/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) WAJIB ADIL N. IL 23/03/1971
avverso SENTENZA del 20/12/2001 TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE lette le conclusioni del P.G. Dott. GERACI Vincenzo annullamento della sentenza
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20/12/2001 il Tribunale di Milano applicava a Wajib Adil, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione e L. 600.000 di multa in ordine al reato di cui all'art. 12 L. 197/91, disponendo altresì l'espulsione del Wajib dal territorio nazionale, ai sensi dell'art.15 della legge 286/98 (così erroneamente indicato il D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286).
Avverso la predetta sentenza ricorre il Wajib, deducendo la violazione di legge sul rilievo che l'espulsione disposta in sentenza costituisce una misura di sicurezza personale, come tale inapplicabile con la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art.445 comma 1 c.p.p. Il ricorso è fondato. Invero l'espulsione dal territorio nazionale è stata disposta ai sensi dell'art. 15 citato, espressamente richiamato nel dispositivo, ed è quindi una misura di sicurezza, a differenza dell'espulsione amministrativa prevista dall'art. 13 e di quella avente natura di sanzione sostitutiva della detenzione, prevista dall'art. 16 del citato decreto legislativo. Pertanto l'applicazione della predetta misura di sicurezza non poteva essere disposta con la sentenza di patteggiamento, in forza dell'art.445 comma 1 c.p.p. Va rilevato, inoltre, che dal verbale dell'udienza 20/12/2001 risulta che l'imputato ha chiesto l'applicazione della pena di mesi otto di reclusione e L. 600.000 di multa nonché l'espulsione ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo e che il P.M. ha prestato il suo consenso. Pertanto l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione era entrata a far parte dell'accordo negoziale intervenuto tra l'imputato e il P.M., di talché la mancata applicazione della richiesta espulsione comporta che non possa essere semplicemente eliminata la diversa espulsione illegittimamente applicata, ma debba essere annullata in toto la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il nuovo giudizio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2002