Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2024, n. 28196
CASS
Sentenza 31 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto da un condomino avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, la quale aveva confermato la decisione di primo grado rigettando le domande del condomino volte a dichiarare la nullità della delibera assembleare di nomina dell'amministratore per asserita carenza dei requisiti professionali, nonché la nullità o annullabilità di delibere successive relative all'approvazione di lavori straordinari e al relativo piano di riparto. Il condomino ricorrente aveva dedotto, tra l'altro, la nullità della nomina dell'amministratore per violazione dell'art. 71-bis disp. att. c.c., la nullità di tutti gli atti successivi, e in subordine, l'annullabilità di specifiche delibere relative ai lavori straordinari, lamentando vizi nella contabilizzazione e nel collaudo, nonché l'eccesso di potere e l'omessa pronuncia nel merito da parte della Corte d'Appello. Il Condominio resistente si era opposto al ricorso, chiedendone il rigetto.

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla nullità della delibera di nomina dell'amministratore per carenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dall'art. 71-bis disp. att. c.c., qualificando tale norma come imperativa e inderogabile, la cui violazione determina la nullità della delibera assembleare e del conseguente contratto di amministrazione. Di conseguenza, ha dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo alla tardività della domanda di annullamento in caso di scoperta successiva del vizio, e ha rigettato i restanti motivi, ritenendo inammissibili o infondati i motivi relativi alle delibere successive sui lavori straordinari, poiché le questioni attinenti all'esecuzione, collaudo e contabilità dei lavori esulano dal sindacato di legittimità delle delibere assembleari, che è limitato alla verifica della conformità a legge o regolamento, e non concernono le vicende contrattuali con l'impresa appaltatrice. La Corte ha altresì enunciato il principio di diritto secondo cui la delibera assembleare che nomini amministratore un soggetto privo dei requisiti ex art. 71-bis disp. att. c.c. è nulla per contrarietà a norma imperativa. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Catania per un nuovo esame, anche in ordine alle spese.

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Massime1

L'incarico di amministratore di condominio può intendersi rinnovato per un anno, come previsto dall'art. 1129, comma 10, c.c., solo se la delibera originaria di nomina non sia nulla per contrarietà all'art. 71-bis disp. att. c.c., dovendosi in tal caso negare la possibilità di una rinnovazione tacita dell'incarico, in applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum; l'interpretazione contraria, infatti, porterebbe al risultato di eludere i requisiti dettati da quest'ultima disposizione a tutela degli interessi generali della collettività.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2024, n. 28196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28196
Data del deposito : 31 ottobre 2024

Testo completo