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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 678/2025 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi giusta Pt_2 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Maria Teresa Peri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Banchi di Sopra n. 48, Siena
PARTE RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Firenze in data 18.12.2010, trascritto nel registro degli atti relativi di detto Comune all'anno 2010 atto n. 100 Parte II Serie B, in regime di separazione dei beni, alle seguenti esposte condizioni;
- ordinare che la emananda sentenza passata in giudicato sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze presso il quale il matrimonio è stato trascritto, per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 1939/1238;
- dichiarare compensate le spese legali;
CONDIZIONI
1) Residenza - Le parti, continueranno a vivere separate con reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza;
il prof. continuerà ad abitare la casa familiare, in Siena, Strada di Parte_2
Busseto n. 30 int. 8, già di sua esclusiva proprietà; mentre la dr.ssa
[...]
si è già trasferita unitamente alla LI minore in Siena, Via Parte_1
Martiri Caserma Lamarmora n. 20.
2) Affidamento condiviso - La LI , pur mantenendo la residenza Per_1 anagrafica con la madre, resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali provvederanno, di comune accordo, alla sua cura, educazione ed istruzione,
a fornirsi ogni indicazione relativa alla salute psico-fisica della stessa, nonché
a prendere le decisioni di maggiore importanza, quali quelle riguardanti le attività educative, scolastiche o eventuali problemi di salute, che saranno sempre concordate fra i ricorrenti, impegnandosi espressamente a consultarsi preventivamente.
I genitori assumono come preciso dovere morale e giuridico quello di coltivare nella LI l'affetto e la stima per entrambe le figure genitoriali e parentali, a non coinvolgerla in eventuali problemi e discussioni che dovessero insorgere tra loro e ad assumere ogni provvedimento nel suo esclusivo interesse e nel pieno rispetto delle sue esigenze affettive, scolastiche e relazionali.
2 3) Modalità di tenuta – I ricorrenti concordano che il padre, avrà facoltà di avere e tenere con sé la LI:
- a settimane alterne, un fine settimana, dal sabato con relativi pernottamenti del sabato e della domenica e con obbligo di riaccompagnarla a scuola il lunedì successivo;
comunque sia, ove il padre si rendesse libero da impegni lavorativi, previo accordo con la madre, potrà tenere la LI, nel fine settimana di sua competenza anche a giornata del venerdì.
- inoltre, il padre, la terrà due giorni a settimana, orientativamente indicati nel lunedì e martedì, con relativi pernottamenti, prelevandola il lunedì dall'uscita della scuola con obbligo di accompagnarla a scuola il martedì ed il mercoledì successivo.
Il padre terrà con sé la LI nelle suindicate giornate, con obbligo di accompagnarlo eventualmente nei luoghi ove andrà a svolgere le attività sportive e/o ricreative e riprenderla;
ove i giorni dovessero variare di settimana in settimana, a richiesta dell'uno o dell'altro genitore, compatibilmente con gli impegni anche scolastici e le esigenze della minore, dovrà essere dato tempestivo preavviso all'altro.
Ove possibile, i genitori stabiliscono sin da ora, indicativamente che:
- ogni genitore starà con la LI per 2 settimane, anche non consecutive, nelle vacanze estive (impegnandosi a comunicare e concordare con l'altro genitore entro la metà del mese di aprile le date per evitare che tali periodi possano coincidere con le date delle ferie dell'altro) e comunque comunicando all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie e consentendo comunque contatti giornalieri telefonici tra la LI ed il genitore che nello stesso periodo non la tiene con sé; nei restanti giorni delle vacanze estive verranno rispettate le modalità di frequentazione stabilite per il periodo scolastico compresa la tenuta della minore anche la mattina in cui non andrà a scuola, salvo diverso accordo tra i genitori;
gli stessi convengono di suddividersi fra loro i viaggi per prendere o riaccompagnare la LI;
3 - la LI potrà trascorrere, come di consueto 15 giorni, in periodo estivo, con i nonni materni nella località da loro prescelta, previo accordo con il prof. da precisare sempre entro il mese di aprile di ciascun anno e, Pt_2 comunque, dopo che i genitori avranno fissato i propri periodi di vacanze;
resta inteso che in detto periodo il padre, ove lo ritenga opportuno, potrà esercitare il proprio diritto di visita e tenuta concordandone le modalità con la dr.ssa , per evitare che coincidano con le visite della stessa;
Pt_1
- per le Festività Natalizie: ad anni alterni, un genitore trascorrerà con la LI la cena della vigilia e l'altro genitore il pranzo del 25 dicembre;
concordando inoltre che la LI trascorra con ciascuno di loro identico periodo nelle vacanze scolastiche, individuate in genere dal 20 dicembre al rientro a scuola (in genere, 7 o 8 gennaio) compresi;
- per le Festività Pasquali: sempre per il principio alternanza, un genitore starà con la LI dall'inizio delle vacanze scolastiche (in genere dal mercoledì precedente il giorno di Pasqua) il giorno di Pasqua compreso e l'altro genitore starà con la stessa dal giorno di 'Pasquetta' fino al rientro a scuola.
Per entrambi i periodi di dette festività (natalizie e pasquali) i genitori alterneranno tali periodi ogni anno, concordando fin d'ora la possibilità di effettuare scambi reciproci di giorni o frazioni di giorni, in cui tenere la LI, in base alle esigenze di ciascuno;
- per le festività strettamente inerenti la scuola privata frequentata dalla minore: ossia denominate autumn week (ottobre) e sky week (febbraio) i genitori convengono fin d'ora che la madre starà con la LI nella settimana
“autumn week” ed il padre nella settimana” sky week”, senza alternare detti periodi, salvo diverso accordo;
- nell'eventualità in cui ciascun genitore volesse trascorrere con la LI un periodo di ferie infra-annuale di 3 o più giorni (anche da individuare nelle festività natalizie e pasquali), dovrà concordarlo con l'altro genitore, con un
4 congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali della propria LI;
- in ogni caso, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro tutti gli eventuali spostamenti per ferie (e ovviamente indirizzi e numeri telefonici fissi) e consentendo comunque contatti giornalieri telefonici tra e Per_1
l'altro genitore;
- infine in ragione degli impegni lavorativi dei genitori, concordemente convengono di ricorrere all'aiuto dei nonni materni e paterni in caso di loro impossibilità alla tenuta della LI nei giorni di loro spettanza, precisando che ove ciascuno di loro fosse impossibilitato a tenerla per più di un giorno, dovrà privilegiare preliminarmente la disponibilità dell'altro genitore a tenere la LI, prima di rivolgersi ad altri familiari o a terzi;
- i genitori, naturalmente mantenendo un reciproco equilibrio nei periodi di convivenza con la LI derivante dall'affidamento condiviso, potranno inoltre sempre concordare, con la massima elasticità e flessibilità, modalità di convivenza diverse o sostitutive di quelle previste nel presente ricorso, nell'ottica di favorire un sereno ed equilibrato sviluppo di e quindi un Per_1 amorevole rapporto con ambedue i genitori;
o comunque per qualsiasi altro ostacolo che impedisse a ciascuno di loro di trascorrere un intero giorno
(sabato e/o domenica) del fine settimana con il minore, potranno essere sempre concordate, con la massima elasticità e flessibilità, scambi di periodi fra i genitori;
4) Contributo al mantenimento della LI - Stante la prevalente convivenza della LI con la madre, con cui ha la residenza, il Prof. continuerà Pt_2
a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della minore, una assegno mensile nella misura di € 1000,00 (milleeuro), per 12 mensilità annue, da versarsi, in via anticipata con valuta entro il 7 di ogni mese, mediante bonifico bancario presso il c/c aperto presso Banca Nazionale del
Lavoro IBAN [...] 000000000510 intestato alla medesima dr.ssa ; il contributo di cui sopra sarà Parte_1
5 rivalutato annualmente a partire dal gennaio 2026, nella misura della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
detto contributo cesserà al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica della LI . Per_1
5) Mantenimento diretto della LI – La madre, provvederà comunque, alla contribuzione del mantenimento della LI, anche in misura diretta, considerando sia i tempi di permanenza presso la di lei abitazione nonché
l'accudimento e la cura nei compiti domestici;
ovviamente anche il padre provvederà alle spese ordinarie durante eventuali periodi di convivenza con la stessa.
6) Spese straordinarie - Le spese di natura straordinaria relative alla LI, ovverosia quelle che trascendono le loro prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vengono indicate come segue: mediche che NON richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal SSN, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, farmaci prescritti dal medico curante o specialista se non coperti dal SSN. spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal SSN o previsti dal SSN ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro e non oltre 10 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà presentare (a mezzo di raccomandata a mano o altro mezzo comprovante l'avvenuta ricezione, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica WA o altra idonea
6 dimostrativa della ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro giorni 30 (trenta) dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro giorni 15
(quindici) dalla richiesta.
7) Detrazioni fiscali - Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate alla LI stessa. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
8) Patrimonio comune - I coniugi, dichiarando altresì di aver già provveduto a dividere il complessivo patrimonio comune e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a nessun titolo o ragione, così come agli altri rapporti di dare-avere e rinunziano, altresì, espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di natura economica, dandosi atto reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver concordemente risolto ogni questione inerente alla divisione dei risparmi e dei beni mobili, regali di matrimonio, effetti personali e quant'altro, ad eccezione delle pattuizioni economiche di cui ai punti n. 4, 5, 6, 7 e 8, del presente ricorso.
9) autosufficienza economica reddituale - Stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi questi, fermi gli accordi di cui ai punti precedenti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o di alimenti e dichiarano altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo.
10) Espatrio - Le parti, qualora fosse necessario, si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o di documentazione equipollente anche per la LI minore e per gli eventuali successivi rinnovi.
7 11) Spese legali - Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti”
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 18/12/2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Firenze dell'anno
2010 atto n. 100 Parte 2 Serie B e che si sono separati consensuale con decreto del 25.9.2018 di questo Tribunale;
ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la LI (7.7.2013) e ritenuto che le condizioni pattuite non Per_1 contrastano con l'interesse della stessa;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
18/12/2010 dai coniugi nata il Parte_1
26/07/1984 a Siena (SI) e nato il [...] a [...]_2
8 (FI), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Firenze dell'anno 2010 atto n. 100 Parte 2 Serie B alle condizioni di cui in ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Firenze in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 04/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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