Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Camillo Romandini consigliere dr. Marina Tucci consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1604 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 24.02.2025 e vertente TRA (C.F.: ) E Parte_1 C.F._1
(C.F.: , con gli Parte_2 C.F._2 avvocati Fabrizi Chiara e Rubeo Stefano PARTE APPELLANTE E
(C.F.: ), con CP_1 C.F._3
l'avvocato Porraro Domenico PARTE APPELLATA
(C.F.: Controparte_2
) con l'avvocato Gallo Fausta C.F._4
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1604/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «
1 - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CP_1 esponeva che: a) 1'8 aprile 2011, congiuntamente al marito Persona_1
aveva sottoscritto una scrittura privata autenticata di
[...] cessione delle proprie quote di partecipazione nella società
1
Controparte_2
b) nell'art. 7 della predetta scrittura era stata attestata la presenza di garanzie fideiussorie rilasciate dalla parte cedente nell'interesse delle "Akron S.r.l." ed era stata previsto l'obbligo di ciascun cessionario di far liberare i venditori da tali garanzie, in loro sostituzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cessione;
in particolare, l'esponente, prima della cessione, aveva costituito due distinti pegni su propri titoli/ fondi in favore della Controparte_3 per un valore nominale, rispettivamente di € 20.000,00= e di € 25.000.00=; c) il e il nonostante le ripetute richieste, si erano Pt_1 Pt_2 resi inadempienti in ordine al disposto di cui all'art. 7 del contratto (liberare i fideiussori dalle garanzie) ed avevano anche provocato i l fallimento della "Akron S.r.l.", a seguito del quale la aveva provveduto Controparte_3 all'escussione coatta dei pegni, per la complessiva somma di,
€ 45.000,00=; d) con provvedimento del 29.10.2012 (reso nel procedimento
n.4856/12) il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso presentato dall'esponente a dal marito, aveva condannato il
e il a procurare la liberazione degli stessi Pt_1 Pt_2 ricorrenti da tutte le garanzie prestate in favore della "Akron S.r.l.". Tutto ciò premesso, la deduceva di vantare, nei CP_1 confronti del e del un credito liquido, certo ed Pt_1 Pt_2 esigibile di € 45.000,00=, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dalle rispettive date di escussione dei pegni (e, quindi, dall'11.4.2012, quanto ad € 20.000,00= e dal 7.5.2012, quanto ai residui € 25.000,00=). Costituitosi in giudizio, rilevava che: Parte_1
A) la unitamente al marito , aveva CP_1 Persona_1 già proposto due ricorsi con simili presupposti giuridici;
B) la scrittura privata dell'8 aprile 2011 era stata sottoscritta in quanto era stata presentata dallo come mera cessione CP_2 di quote;
C) l'obbligo di cui all'art. 7 del contratto comportava una responsabilità pro quota (e non in solido) dei cessionari;
D) la domanda proposta dalla ricorrente era inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem;
con il precedente ricorso ex art. 702 bis c.p.c., infatti, la aveva chiesto CP_1 che venisse ordinato ai cessionari: a) di fornire alla le CP_3
2 garanzie necessarie al fine di ottenere la liberazione della stessa cedente;
di tenerla indenne da qualsiasi richiesta restitutoria avanzata dalla la domanda proposta nel CP_3 presente giudizio, quindi, era una specificazione di quanto già richiesto con il presente giudizio ex art. 702 bis c.p.c., conclusosi con l'ordinanza del 29.10.2012; E) la clausola di cui all'art. 7 del contratto era nulla per assoluta indeterminatezza.
Costituitosi a sua volta in giudizio, Parte_2 eccepiva l'esistenza del giudicato (formatosi con l'ordinanza del 29.10.2012) e, comunque, sosteneva l'infondatezza nel merito della domanda proposta dalla CP_1
Il e il provvedevano, quindi, a chiamare in Pt_1 Pt_2 causa per essere dichiarato Controparte_2 obbligato pro quota a procedere alla liberazione della ricorrente dalle garanzie prestate in favore della Controparte_3
nonché al fine di tenere indenni i resistenti da ogni e
[...] qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio. Costituitosi in giudizio, il chiamato in causa chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. All'udienza del 6 marzo 2014 veniva disposta la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_1
e di , nonché Parte_1 Parte_2 sulla domanda proposta da e da Parte_1
nei confronti di Parte_2 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione CP_2 disattese, così provvede:
1) condanna e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro e a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale, al pagamento in favore di CP_1 della somma di €44.570,61=, oltre interessi ex D-Lgs. n.231/02 a decorrere dalle rispettive date di escussione dei pegni (11.4.2012, per €19.610,16=, e 7.5.2012, per € 24.960,45=);
2) condanna e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da
, spese che si liquidano in € 3735,00=, di CP_1
3 cui € 235,00 per esborsi e € 3500,00= per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e contributi come per legge;
3) condanna a Controparte_2 manlevare pro quota (nella misura di un terzo) , Pt_1
e dal pagamento delle somme Pt_1 Parte_2 dovute all'attrice in esecuzione della presente sentenza;
4) dichiara compensate per metà le spese di lite tra i convenuti e il chiamato in causa, condannando
[...]
alla rifusione della residua metà Controparte_2 delle spese di lite sostenute da e Parte_1 Parte_2
spese che si liquidano, per ciascuno dei
[...] convenuti, in € 2000,00= per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e contributi come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Eccezione di giudicato sulla domanda restitutoria
«In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di giudicato sulla domanda restitutoria proposta dalla parte attrice nel presente giudizio, giudicato eccepito con riferimento al procedimento intercorso tra le stesse parti (RG. n. 4856/12), concluso con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
29.10/5.11.2012.
In effetti, con il ricorso introduttivo del precedente giudizio, la CP_1 unitamente al marito , agendo sulla base dell'art. 7 del Persona_1 contratto di cessione di quote della società "Akron S.r.l." aveva chiesto che il
Tribunale di Roma volesse ordinare al e al "di fornire alla Pt_1 Pt_2
le garanzie necessarie, in ordine ai crediti Controparte_3 vantati dalla medesima verso la Akron S.r.l. al fine di ottenere la CP_3 liberazione degli attori dalle garanzie fideiussorie prestate nei confronti della
, ed a tenerli indenni da qualsiasi richiesta Controparte_3 restitutoria in tal senso nei confronti della ". Controparte_3
Con l'ordinanza conclusiva del procedimento, il Giudice ha condannato i resistenti “a procurare la liberazione di e Persona_1
da tutte le garanzie prestate in favore della CP_1 [...] nell'interesse della Akron S.r.l.”. Controparte_4
Nessuna pronuncia, però, è stata emessa riguardo alla ulteriore domanda proposta dai ricorrenti al fine di essere tenuti indenni dalle richieste restitutorie della (erroneamente le parti convenute hanno rilevato che CP_3 tale domanda sarebbe stata respinta).
Su quest'ultima domanda, quindi, non si è formato alcun giudicato (realizzatosi, invece, sulla domanda di accertamento dell'inadempimento delle parti cessionarie).
Come è noto, infatti, il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, quali quelli oggetto di una domanda su cui sia stata omessa la pronuncia (v. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 1828 del 25/01/2018: in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'omessa pronuncia su
4 una domanda di manleva formulata dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore in relazione ad un sinistro non precludesse al primo la proposizione, in altro e separato giudizio, di azione ex art. 1917, comma 3, c.c., di condanna al rimborso delle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato)». Accertato inadempimento
«3 - Nel merito, va ribadito che l'inadempimento dei resistenti è stato già accertato con l'ordinanza del 29.10.2012 (resa nel giudizio n.4856/12), ordinanza con la quale è stato affermato l'obbligo del e del a Pt_1 Pt_2 procurare la liberazione della dalle garanzie prestate in favore della CP_1
nell'interesse della "Akron S.r.l.". Controparte_4
In particolare, nella predetta ordinanza è stato affermato quanto segue: a) l'inadempimento della società garantita non può essere confuso con l'inadempimento dei due convenuti, i quali non hanno provveduto, entro il termine previsto in contratto, a far liberare la dalle CP_1 garanzie prestate in favore della Banca;
b) ciascuna parte acquirente deve ritenersi solidalmente responsabile nei confronti dei venditori sia perché dal contratto non risulta diversamente sia perché l'obbligazione assunta ha ad oggetto un facere infungibile (liberazione dei venditori dalle garanzie prestate), in quanto tale non suscettibile di adempimento pro quota;
c) la clausola di cui all'art. 7 del contratto deve ritenersi pienamente valida, essendo sufficientemente determinata nel suo oggetto;
d) l'eccezione di invalidità del contratto per dolo dei venditori non è stata suffragata dalla necessaria prova dei raggiri asseritamente posti in essere dagli stessi venditori (essendo comunque onere di chi acquista quote societarie informarsi sullo stato patrimoniale ed economico della società e su eventuali situazioni di insolvenza).
Tutte le statuizioni emesse con la precedente ordinanza del 29.10.2012 sono passate in giudicato per cui, in questa sede, non può essere rimesso in discussione l'inadempimento contrattuale dei convenuti (neanche in considerazione degli accertamenti in sede penale, peraltro ancora non definitivi)».
Quantificazione del risarcimento «Per quanto attiene al quantum debeatur, la parte attrice ha sostenuto che la Banca creditrice ha provveduto all'escussione coatta dei pegni prestati dalla stessa per la complessiva somma di € 45.000,00= (escussione CP_1 realizzatasi l'11.4.2012, per € 20.000,00=, e il 7.5.2012, per € 25.000,00=).
Dalla documentazione prodotta risulta che la ha provveduto al CP_3 realizzo coattivo dei titoli costituiti in pegno per un ammontare complessivo di € 44.570,61= (€ 19,610= in data 11.4.2012 e € 24.960,45= in data 7.5.2012).
Tenuto conto di quanto sopra, e Parte_1 Parte_2 devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 del predetto importo di € 44.570.61=, oltre interessi -ex D-Lgs.
[...]
n.231/02 a decorrere dalle rispettive date di escussione dei pegni (11.4.2012. per € 19.610,16=, e 7.5.2012, per € 24.960,45=)».
Responsabilità del chiamato in causa
«Deve essere accolta, infine, la domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti del chiamato in causa.
5 Non vi è dubbio, infatti, che l'obbligazione assunta dagli acquirenti gravava in via solidale anche sullo e che quest'ultimo, quindi, è CP_2 parimenti responsabile dell'inadempimento. Di conseguenza, deve essere condannato a manlevare pro quota (nella misura di un terzo) i convenuti dal pagamento dovuto all'attrice in esecuzione della presente sentenza».
Spese
«In ragione della soccombenza, le parti convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, spese liquidate come in dispositivo.
Tenuto conto delle rispettive posizioni processuali e dell'esito della lite, devono essere dichiarate compensate per metà le spese di giudizio tra i convenuti e il chiamato in causa, condannandosi quest'ultimo alla rifusione in favore dei convenuti della quota residua (1/2), il tutto come precisato in dispositivo».
§ 3. — Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 ed hanno così concluso:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti dedotti nel presente atto, in via pregiudiziale e cautelare: a) sospendere la provvisoria esecutività e l'esecuzione della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito: b) riformare la sentenza n. 16200/2018 resa dal Tribunale Ordinario di Roma, VIII Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. Eugenio Curatola, nella causa iscritta al n. R.G. 14346/2013, pubblicata in data 03.08.2018, e, per l'effetto, in accoglimento delle domande delle parti appellanti, rigettare in toto tutte le domande dell'originaria attrice / odierna appellata, Sig.ra spiegate nel giudizio di primo grado, in CP_1 quanto non provate e del tutto infondate in fatto ed in diritto;
c) in via di mero subordine, sempre in via principale e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della responsabilità contrattuale, accertare e dichiarare la responsabilità pro quota dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 in misura pari al 33,4% ciascuno dell'importo
[...] eventualmente dovuto alla Sig.ra CP_1
d) sempre in via di mero subordine, dichiarare il Sig.
[...] obbligato pro quota, in misura pari al Controparte_2
33,4% dell'importo eventualmente dovuto alla Signora CP_1
a tenere indenni i Sigg.ri e
[...] Parte_1 Parte_2 da ogni e qualsiasi esborso e/o conseguenza
[...] pregiudizievole derivante dal presente procedimento, condannandolo, all'uopo, a versare direttamente alla Signora
6 quanto eventualmente dovuto dallo stesso ai Sigg.ri CP_1
e Parte_1 Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e di onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio”. ha resistito al gravame ed ha chiesto: CP_1
“voglia la Corte di appello adìta, ogni avversaria deduzione, istanza ed eccezione disattesa, riservata comunque ogni eventuale richiesta risarcitoria per il maggior danno subìto,
- rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per manifesta insussistenza dei requisiti del fumus e del periculum;
- in via principale, rigettare l'appello proposto – e comunque rigettare tutte le domande, anche istruttorie formulate
– dai sigg.ri e con atto di citazione Parte_1 Parte_2 spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della l. n. 53 del 1994 in data 27 febbraio 2019, in quanto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e comunque infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 16200 del 2018;
- in ogni caso:
1. accertare e dichiarare l'obbligo in capo ai Signori e solidalmente tra Parte_1 Parte_2 loro, alla refusione in favore della sig.ra delle CP_1 somme escusse dalla in forza dei Controparte_3 negozi di pegno dalla stessa prestati rispettivamente in data 11 novembre 2009 e 8 ottobre 2010 a garanzia delle obbligazioni finanziarie assunte dalla Akron s.r.l., come meglio precisati in atti
e, in ogni caso, 2. condannare i medesimi Signori e Parte_1
solidalmente tra loro, all'immediato Parte_2 pagamento in favore della sig.ra della CP_1 complessiva somma di € 45.000,00, oltre ulteriori interessi moratori maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002, a decorrere dalle rispettive date di escussione dei negozi di pegno (e quindi dall'11 aprile 2012 quanto ad € 20.000,00 e dal 7 maggio 2012 quanto ai residui € 25.000,00), fino dalla data di effettivo soddisfo;
3. condannare i resistenti, con vincolo di solidarietà, al pagamento delle competenze e onorari di causa, nonché delle spese specifiche e delle spese generali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.
- in via istruttoria, in caso di riapertura della relativa fase, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
- “vero che i Signori e a Parte_1 Parte_2 mezzo scrittura privata autenticata per atti del Notaio Persona_2 del giorno 8 aprile 2011, hanno rilevato dai Signori
[...]
7 e l'intera Persona_1 Controparte_5 CP_1 partecipazione della Akron s.r.l.”;
- “vero che la parte cedente aveva analiticamente reso edotta la parte cessionaria circa il rilascio di garanzie fideiussorie nell'interesse della suddetta Akron s.r.l.”;
- “vero che i cessionari delle quote della Akron S.r.l. si impegnavano espressamente a procurare la liberazione dei garanti cedenti le quote dalle obbligazioni fideiussorie prestate in favore della società le cui quote sono state cedute”;
- “vero che l'articolo 7 della suddetta scrittura privata dell'8 aprile 2011 espressamente prevedeva l'obbligo di ciascuna parte cessionaria di far liberare i venditori dalle garanzie prestate in loro sostituzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cessione”.
- “vero che i signori e Parte_1 Parte_2 nonostante le ripetute richieste si resero del tutto inadempienti all'obbligo di manleva e/o sostituzione degli originari fideiussioni nelle garanzie prestate in favore della Akron s.r.l.”;
- “vero che la Signora già prima della CP_1 cessione delle quote della Akron s.r.l., aveva costituito due distinti pegni su propri titoli/fondi in favore della Controparte_3
a garanzia di un finanziamento chirografario e di uno
[...] scoperto di conto corrente concessi dalla suddetta Banca in favore della Akron s.r.l.”;
- “vero che a seguito della revoca delle facilitazioni e del finanziamento concessi alla Akron s.r.l., la Controparte_3 provvedeva all'escussione dei pegni prestati dalla
[...]
Signora per un importo pari a € 45.000,00”. CP_1
Si indicano quali testi i sig.ri e Controparte_5
res.ti in Roma, Via Val Maira n. 115. Persona_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese e gli oneri di legge”.
ha resistito al gravame ed ha Controparte_2 chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni avversaria istanza ed eccezione disattesa, rigettare le domande spiegate con l'atto di appello dei sig.ri e perché Parte_1 Parte_2 infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese, anche generali ed onorari del doppio grado di giudizio”
.
8 L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 24.02.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 23.12.2024.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: I. In via preliminare. ISTANZA PER LA RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO Dl FATTO. Annullabilità del contratto di cessione di quote per dolo - Omessa motivazione sul diniego delle istanze istruttorie - Pendenza di giudizio penale sul carattere fraudolento della cessione di quote - Omessa motivazione in ordine alla mancata sospensione del giudizio iscritto al n. R.G. 14346/2013 Tribunale di Roma.
Con il primo motivo di appello le parti appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove questa, richiamando il contenuto dell'ordinanza del 29.10.2012, resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 4856/2012 Tribunale di Roma, non compirebbe nessuna valutazione “in ordine alla invalidità del contratto di cessione di quote della Akron S.r.l., stipulato 1'8/04/2011, nonché ai fatti penalmente rilevanti sottesi alla predetta operazione”.
Secondo gli appellanti, infatti, “è da escludere che possa essersi formato giudicato sul punto”, dal momento che “la rilevanza penale della cessione di quote è emersa solo dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 29.10/05.11.2012”, la quale si è occupata solo incidentalmente dei profili relativi alla formazione del consenso contrattuale. Per tali ragioni gli appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove questa esclude, “in attesa della conclusione del processo penale n. 26388/2012 R.G. Notizie di reato”, tanto la sospensione del procedimento civile quanto “una attività istruttoria alternativa alla sospensione”.
Lamentano inoltre gli appellanti il mancato esame, in primo grado, della documentazione relativa al citato procedimento penale avente ad oggetto la cessione di quote per cui è causa, che sarebbe stata “essenziale per la esatta e completa ricostruzione dei fatti nonché per la decisione del giudizio”.
*** Il motivo va disatteso. Le circostanze che hanno dato l'avvio al procedimento penale, -sull'esito del quale nulla hanno dedotto gli appellanti, nonostante il tempo trascorso dalla proposizione dell'appello,- sono così dedotte nell'atto di impugnazione:
9
Orbene, risulta evidente che, se sotto il profilo della responsabilità penale, i fatti contestati non risultano approdati ad una sentenza di condanna dell'odierna appellata CP_1 di talché l'avvio del giudizio penale successivamente all'ordinanza in data 29.10.2012 del Tribunale di Roma non rileva al fine di paralizzare la domanda attrice, sotto il profilo civilistico gli stessi fatti sono riconducibili al vizio del consenso degli appellanti alla data dell'8 aprile 2011, in cui venne stipulato l'atto di cessione delle quote da parte dell'appellata, oggetto dell'odierno giudizio. Tuttavia, sul vizio del consenso, e, in particolare sul dolo che in tesi avrebbe viziato la cessione di quote dell'8 aprile 2011, si è già pronunciato il Tribunale di Roma con l'ordinanza in data 29.10.2012 al termine del giudizio R.G. 4856/2012 intercorso tra
10 le parti. In particolare, il Tribunale, con la citata ordinanza, nel motivare sull'eccezione evidentemente sollevata dai resistenti, ha rilevato:
Ne deriva che, sull'eccepito dolo che avrebbe viziato il consenso degli acquirenti, attuali appellanti, si è formato il giudicato rappresentato dal rigetto della relativa eccezione da parte del Tribunale di Roma con la citata ordinanza del 29.10.2012, non risultando, dagli atti del processo penale, contestati fatti successivi alla stipula dell'atto di cessione di quote. Il motivo è pertanto inammissibile.
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. Gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui è rigettata l'eccezione di giudicato relativa alla domanda restitutoria proposta dall'attrice in primo grado. Affermano, in tal senso, che sarebbe stato così violato l'art. 2909 c.c. In particolare, le parti censurano il punto della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che sulla domanda restitutoria proposta dalla parte attrice in primo grado non si fosse formato alcun giudicato nel procedimento iscritto al n. R.G.
4856/2012 Tribunale di Roma, contrariamente alla domanda di accertamento dell'inadempimento, e che, pertanto, fosse da respingere l'eccezione di giudicato sulla medesima domanda. Secondo le parti, invece, “la statuizione di rigetto della domanda di manleva deve ritenersi coperta da giudicato implicito” nel procedimento terminato con l'ordinanza del 29.10/05.11.2012 e non poteva quindi essere riproposta nel procedimento iscritto al n. R.G. 14346/2013.
***
Il motivo va disatteso, dovendosi nel contempo procedere alla giusta interpretazione della motivazione dell'ordinanza oggi impugnata. Ed invero, nel ricorso ex art. 702 bis che ha dato avvio al precedente giudizio intercorso tra le parti e definito con la citata
11 ordinanza del 29.10.2012 del Tribunale di Roma, l'odierna appellata ed il marito avevano proposto le Persona_1 seguenti conclusioni:
Contrariamente a quanto ritenuto dagli odierni appellanti, nel precedente giudizio non è stata chiesta la condanna di Pt_1
e al pagamento delle somme escusse
[...] Parte_2 dalla banca, per la semplice ragione che il pagamento non era ancora avvenuto alla data del 30.1.2012 di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da parte dei coniugi Di talché il Parte_3 giudice di primo grado, che ha subito rilevato l'erronea interpretazione data dai convenuti secondo la quale il giudice adito con il precedente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avrebbe respinto la domanda, ha giustamente osservato che sulla domanda dei ricorrenti di essere tenuti indenni dalle richieste Parte_4 restitutorie della non si era formato alcun giudicato. CP_3
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ha CP_1 invece chiesto:
“1. accertare e dichiarare l'obbligo in capo ai Signori
e solidalmente tra loro, alla Parte_1 Parte_2 refusione in favore della sig.ra delle somme CP_1 escusse dalla in forza dei negozi di Controparte_3 pegno dalla stessa prestati rispettivamente in data 11 novembre 2009 e 8 ottobre 2010 a garanzia delle obbligazioni finanziarie assunte dalla Akron s.r.l., come meglio precisati in atti e, in ogni caso, 2. condannare i medesimi Signori e Parte_1 Parte_2
solidalmente tra loro, all'immediato pagamento in favore
[...] della sig.ra della complessiva somma di € CP_1
45.000,00, oltre ulteriori interessi moratori maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002, a decorrere dalle rispettive date di escussione dei negozi di pegno (e quindi dall'11 aprile 2012 quanto ad € 20.000,00 e dal 7 maggio 2012 quanto ai residui € 25.000,00), fino dalla data di effettivo soddisfo”.
12 E' evidente la diversità della domanda di condanna “ad essere tenuti indenni”, rispetto alla domanda di condanna al pagamento delle somme escusse dalla CP_3
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di giudicato in relazione alla domanda proposta dalla di condanna degli CP_1 odierni appellanti al pagamento delle somme oggetto del presente giudizio, stante la diversità della domanda stessa rispetto a quella proposta con il precedente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed accolta con l'ordinanza del 29.10.2012 del Tribunale di Roma.
III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 612 c.p.c. Le parti appellanti censurano poi la parte della sentenza di primo grado in cui il Tribunale ha fondato la condanna sulla già citata ordinanda del 29.10/05.11.2012 in relazione all'accertamento del loro inadempimento. Ritengono le parti che tale ordinanza, che pur le condanna a liberare l'allora parte attrice dalle garanzie prestate in favore della sia “rimasta assolutamente Controparte_4 priva di efficacia concreta, non avendo la Sig.ra CP_1 provveduto, in alcun modo, ad azionarla con le modalità previste dagli artt. 612 ss. c.p.c.” e che, di conseguenza, la domanda della sig.ra dovesse essere rigettata in quanto infondata. CP_1
*** Il motivo è privo di pregio. Non si avvedono gli appellanti che il Tribunale, con la sentenza n. 16200/2018 impugnata nel presente giudizio, non ha condannato gli appellanti per aver disatteso la statuizione contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 29.10.2012 di procurare la liberazione della dalle garanzie prestate in CP_1 favore della società, ma ha condannato i predetti appellanti “a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale” (punto 1) del dispositivo) per non aver adempiuto all'obbligazione dagli stessi assunta all'art. 7 dell'atto di cessione di quote. Ne deriva l'irrilevanza del motivo imperniato sulla mancata attivazione della procedura ex art. 612 c.p.c.
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1325 n. 3 e 1346 c.c. Con il quarto motivo di appello le parti impugnano la sentenza laddove questa ritiene “pienamente valida” la clausola di cui all'art. 7 del contratto di cessione di quote. Affermano invece le parti che tale clausola sarebbe affetta da nullità ai sensi degli artt. 1418, 1325 n. 3 e 1346 c.c., “in quanto
13 il suo oggetto non è determinato né in alcun modo determinabile”, poiché non sono indicate, né è possibile dedurre in base al restante contenuto dell'atto, le specifiche garanzie a cui si fa riferimento nel testo dell'articolo. Ritengono le parti che alla base di tale condotta vi sia “l'intento fraudolento dei cedenti”, che non avevano menzionato ai cessionari tali garanzie prima della sottoscrizione del contratto. Parimenti, le parti ritengono che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare invalida la clausola in questione a prescindere da quanto statuito nell'ordinanza del 29.10/05.11.2012, dal momento che “tale provvedimento è stato emesso prima che emergesse la rilevanza penale della cessione di quote dell'8/04/2011”.
*** Il motivo va respinto. Fermo quanto già osservato quanto all'insussistenza di qualsivoglia accertamento di responsabilità penale in capo alla in relazione alla cessione delle quote sociali della Akron CP_1
s.r.l. agli odierni appellanti, la questione della validità della suddetta cessione è coperta dal giudicato formatosi con l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 29.10.2025, non impugnata, nella quale il Tribunale suddetto ha ritenuto che gli odierni appellanti erano rimasti inadempienti all'obbligo di liberare la entro il termine previsto, dalle garanzie prestate CP_1 in favore della secondo quanto sancito dall'art. 7 del CP_3 contratto di cessione delle quote sociali in data 8 aprile 2011 ed ha condannato i medesimi a procurare la liberazione dei ricorrenti dalle garanzie prestate alla Controparte_4
Orbene, l'accertamento del suddetto inadempimento implica l'accertamento della validità dell'atto di cessione delle quote sociali. In proposito, si applica il principio affermato dalla S.C. nell'ambito del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto secondo il quale: Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso,
14 precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. Cass. n. 25180 del 19/09/2024. In adesione al suddetto principio, in relazione alla validità di un contratto preliminare, la S.C. ha affermato che: L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità. Cass. n. 457 del 09/01/2025. Ne deriva l'inammissibilità del motivo di impugnazione imperniato sulla dedotta nullità dell'art. 7 del contratto di cessione delle quote sociali.
V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado anche laddove questa ritiene provato, da parte dell'attrice, il “realizzo coattivo dei titoli costituiti in pegno per un ammontare complessivo di Euro 44.570,61” da parte della accogliendo CP_3 così la domanda di risarcimento. Sostengono le parti appellanti che se, da un lato, risulta documentata l'escussione “di un pegno per Euro 19.610,16”, dall'altro “[n]on vi è invece alcun documento da cui risulti con chiarezza il successivo realizzo fino a concorrenza della somma domandata”, posto che “gli estratti conto depositati dalla Sig.ra on hanno efficacia di piena prova”. CP_1
Di conseguenza mancherebbe la prova sia dell'an che del quantum della avvenuta escussione asseritamente subita dalla parte attrice in primo grado.
*** Il motivo va respinto.
Il giudice di primo grado ha in proposito così motivato: “la parte attrice ha sostenuto che la Banca creditrice ha provveduto all'escussione coatta dei pegni prestati dalla stessa per la CP_1 complessiva somma di € 45.000,00= (escussione realizzatasi l'11.4.2012, per € 20.000,00=, e il 7.5.2012, per € 25.000,00=). Dalla documentazione prodotta risulta che la ha CP_3 provveduto al realizzo coattivo dei titoli costituiti in pegno per un ammontare complessivo di € 44.570,61= (€ 19,610= in data 11.4.2012 e € 24.960,45= in data 7.5.2012)”.
15 Non solo, dunque, il giudice non i è limitato a confermare le deduzioni dell'attrice sulla somma complessivamente addebitatale dalla banca, ma ha pure individuato la seconda escussione del pegno in data 7.5.2012 nella misura indicata di € 24.960,45. Gli appellanti avrebbero dovuto contestare la ricostruzione in fatto del primo giudice, dimostrando che l'operazione in data 7.5.2012 per € 24.960,45 non rappresentava l'escussione del pegno costituito dalla in favore della CP_1 CP_3
In motivo proposto, dunque, non è idoneo ad intaccare la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice.
VI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. in materia di condanna alle spese in caso di soccombenza. Viene infine impugnata la parte della sentenza di primo grado relativa alla condanna al pagamento delle spese che, secondo gli appellanti, dovrebbe essere riformata in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
***
Il motivo va respinto, stante il rigetto dell'impugnazione.
***
ha chiesto nel presente Controparte_2 giudizio di appello di “rigettare le domande spiegate con l'atto di appello dei sig.ri e perché Parte_1 Parte_2 infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese, anche generali ed onorari del doppio grado di giudizio”. Tuttavia non ha proposto alcuna censura nei confronti della statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata. La domanda va pertanto dichiarata inammissibile.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti nei confronti della Esse si liquidano, avuto CP_1 riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA. Altresì, va condannato al Controparte_2 rimborso, in favore di e , delle Parte_1 Parte_2 spese di lite relative al presente giudizio di appello, che si liquidano, avuto riguardo al valore della domanda proposta nei confronti del predetto appellato ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
16 e contro la sentenza resa tra le parti Controparte_2 dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore di CP_1
delle spese sostenute per questo grado del giudizio,
[...] liquidate in complessivi 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA. 3. — condanna al rimborso, in Controparte_2 favore di e , delle spese del Parte_1 Parte_2 presente giudizio di appello che si liquidano nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione.
Così deciso in Roma il giorno 24.02.2025. Il presidente estensore
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