Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
127/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Anna Coletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 127/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3134/2020 depositata in data 29.06.2020, non notificata
TRA con sede legale in Roma, Via Parte_1
Venti Settembre n. 30, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e P.IVA_1 partita IVA , iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5578 e Capogruppo del P.IVA_2 [...]
, in persona del Dottor (C.F. ) - Controparte_1 Controparte_2 CodiceFiscale_1
giusta procura per atto Notar Dott. di Roma del 11.07.2017 repertorio 9190/raccolta Persona_1
5296 (doc. A) - rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Claudio Mauriello. Paolo
Mauriello e Silvio Di Monaco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Nocera Inferiore in Via Barbarulo n. 5
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] e residente a [...]alla Controparte_3
via Crapolla II n. 111 (c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli C.F._2
avv.ti Cinzia Nunziata e Gaetano Nunziata, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in
Palma Campania alla Via Nuova Nola n. 273
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Controparte_3
giudice di pace di Torre Annunziata la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di euro 1.798,75 oltre rivalutazione e interessi;
1
per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo recurring versati e non goduti con riguardo al contratto per cui è causa, il tutto nei limiti della competenza del giudice di pace;
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione.
A tal fine allegava di aver stipulato, nel mese di dicembre 2009, un contratto di finanziamento (n.
153877) con mediante cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo di Parte_1
euro 49.680,00 da rimborsare in 108 rate da euro 460,00; che il detto contratto prevedeva a carico del contraente il pagamento di altri importi così distinti: commissioni pari ad euro 5.589,74 e premio assicurativo pari ad euro 1.123,00; che, nel mese di ottobre 2015, il predetto contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 69, versando la somma di euro 16.803,90; che in sede di estinzione anticipata, tuttavia, non veniva effettuato il rimborso delle commissioni e del premio assicurativo per il periodo non goduto;
pertanto chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 1.798,75 così distinta: euro 1.393,23 per residuo commissioni ed euro 405,52 per residuo premio assicurativo.
Si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva l'incompetenza per Parte_1
valore del giudice adito, la carenza di legittimazione e/o titolarità passiva con riguardo alla richiesta di restituzione delle somme relative al premio assicurativo, nonché per le somme incassate dalla società di intermediazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda. A tal riguardo, allegava di avere diritto a trattenere le somme per cui è causa, nonostante l'estinzione anticipata del finanziamento, sul presupposto che il contratto era stato sottoscritto nel 2009 ovvero antecedentemente alla riforma del TUB attuata con il d.lgs. 141/2010 e che, pertanto, trovava applicazione l'art. 125 TUB;
che, nella specie, nel contratto era stata espressamente esclusa la restituzione delle commissioni bancarie, di intermediazione e dei premi assicurativi e, infine, allegava di aver comunque rimborsato l'importo di euro 625,28 a titolo di “rimborso quota commissioni di gestione non maturati”.
Dunque, ferme le preliminari eccezioni, chiedeva il rigetto della domanda e in subordine di decurtare dall'importo dovuto la somma già corrisposta, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con sentenza n. 3134/2020 depositata in data 19.06.2020, il giudice di pace di Torre Annunziata dichiarata procedibile la domanda e rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva/difetto di titolarità nonché l'eccezione di incompetenza, accoglieva la domanda e condannava la Parte_1
alla restituzione della somma pari ad euro 1.681,73 con condanna al pagamento delle spese di
[...]
lite.
2 con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello facendo valere tredici Parte_1
motivi di impugnazione, al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza, con vittoria di spese e competenze di lite. i costituiva in giudizio e, ribadendo le difese già spiegate, Controparte_3 chiedeva l'integrale rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del
16.09.2024 la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato e sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 31.10.2024, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (12.01.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(29.06.2020), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(12.01.2020).
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
E' opportuno analizzare in via preliminare l'ottavo e il nono motivo di impugnazione, con cui l'appellante ha inteso censurare la pronuncia del giudice di pace per aver ritenuto sussistente - a suo dire erroneamente - la legittimazione passiva/titolarità passiva della in ordine alla restituzione Pt_1
dei premi assicurativi e delle commissioni di intermediazione.
La censura è infondata.
Si evidenzia che, dalla documentazione in atti, si ricava che, al momento della conclusione del contratto di finanziamento, l'odierna appellante ha trattenuto, dall'importo totale liquidato in favore del finanziato, tra gli altri costi, anche l'ammontare della polizza assicurativa stipulata a garanzia del rischio vita e impiego, per un importo di euro 765,16, nonché i costi per le commissioni dovute al mediatore per un importo di euro 1.490,40.
Con riguardo ai costi di assicurazione, quando il contratto di assicurazione viene negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario, il quale opera, altresì, quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, sussiste un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione. Dunque, il premio relativo all'assicurazione (che è obbligatoria sulla vita e contro i rischi di impiego per i finanziamenti mediante cessione del quinto ai sensi dell'art. 54 d.P.R.
180/1950) fa parte del costo totale del credito, ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e) e 2, TUB;
pertanto, il consumatore ha diritto anche alla riduzione di tale costo e il diritto può essere esercitato nei confronti della banca, cui si applica il TUB, che non può sottrarsi alla concorrente responsabilità
3 per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati. Lo stesso dicasi per le spese relative all'attività di intermediazione e/o promozione svolte, nella specie, da Controparte_4
E, infatti, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che l'accipiens sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice o il promotore, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti e delle spese di intermediazione. Infatti, trattasi di responsabilità concorrenti, per cui ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni, ai fini dell'eventuale azione di regresso.
Pertanto, alcun vizio si rinviene nella sentenza impugnata che ha rigettato detta preliminare eccezione.
Passando ad analizzare gli ulteriori motivi, possono essere esaminati congiuntamente i primi sette motivi di impugnazione, con cui l'appellante ha inteso censurare la sentenza per avere il giudice di pace ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 125 sexies TUB ed i principi dettati dalla sentenza della CGUE in luogo dell'art. 125 TUB, rilevando altresì l'erronea CP_5 applicazione della distinzione tra spese up front e spese recurring, l'insussistenza dell'asserita violazione di norme imperative e, infine, il mancato accertamento da parte del giudice di prime cure del versamento da parte della banca dell'importo di euro 625,58 equitativamente determinato.
I motivi sono infondati e vanno disattesi, avendo il giudice di pace - seppur con le precisazioni che seguono - fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia.
Infatti, è opportuno evidenziare che, sebbene l'art. 125 sexies TUB sia stato introdotto nel 2010 - per cui non trova applicazione nella fattispecie in esame, in quanto il contratto di finanziamento è stato stipulato nel 2009 - dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB.
Infatti, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue “Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al CP_5
credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände,
C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo
"l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
4 "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Per_2 Persona_3
Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del consumatore alla CP_5
riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito” (cfr. Cassazione civile sez. II - 06/09/2023, n. 25977 in motivazione).
Dunque, pacifico è il diritto del consumatore, già in forza dell'art. 125 TUB, di ottenere la restituzione dei costi del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
A tal proposito, poi, l'appellante ha argomentato che la restituzione poteva avvenire solo in via equitativa ai sensi dell'art. 125 TUB, ratione temporis applicabile, secondo le modalità stabilite al
CICR e che era comunque esclusa dal contratto. Pertanto, nulla poteva essere versato all'appellato, le cui ragioni dovevano già ritenersi soddisfatte dal versamento da parte della banca dell'importo di euro 625,58. Ma anche dette argomentazioni sono prive di pregio.
Si osserva, infatti, che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del
D. Lgs 206 del 2005, art. 33. Essa, infatti, consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore, con la conseguenza che il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.
Ne consegue, allora, che ove vi sia una previsione contrattuale di tal genere, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento (cfr. Cassazione civile sez. II - 06/09/2023, n. 25977).
Da ciò deriva l'irrilevanza delle obiezioni sollevate dall'appellante sull'equità dell'importo già restituito e sulla distinzione tra costi up front e costi recurring, se solo si considera che il consumatore in caso di estinzione anticipata ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione e ciò anche nel vigore dell'art. 125 co. 2 TUB, secondo il quale il consumatore che anticipa
5 l'adempimento ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR, con conseguenziale infondatezza anche del decimo, undicesimo e dodicesimo motivo di impugnazione (con cui l'appellante ha censurato la ricomprensione tra le spese da rimborsare di quelle di istruttoria, di intermediazione e la non applicazione del criterio equitativo).
La norma di attuazione era costituita dall'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”. Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125 c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime (cfr.
Tribunale sez. III - S. Maria Capua V., 06/10/2023, n. 3691).
Alla luce di tanto, correttamente il giudice di pace ha accolto la domanda ritenendo rimborsabili tutti i costi, comprese le commissioni bancarie e di intermediazione nonché gli oneri assicurativi non goduti.
L'infondatezza delle doglianze esaminate comporta, poi, l'assorbimento del tredicesimo motivo di impugnazione sulle spese di lite che, per il principio della soccombenza, correttamente sono state poste a carico della banca. Pertanto, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il DM 147/22, in ragione del valore della controversia e in base ai parametri medi per le fasi effettivamente celebrate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 3143/2020 depositata in data 29.06.2020;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_6
delle spese di lite che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi Controparte_3
professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione agli avv. Cinzia Nunziata e Gaetano Nunziata, dichiaratisi antistatari;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
6 Torre Annunziata, 30.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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