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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2963.
(Computo dei termini di prescrizione).
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
(Computo dei termini di prescrizione).
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
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- 1. Art. 1187 del Codice civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 241.04198
Computo del termine Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963 [Codice civile 1184]. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi [Codice di procedura civile 155]. È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/10/2025, n. 8492Provvedimento: […] di diritto prorogato al giorno successivo (giorno in cui è stata decisa la proroga), per effetto del principio generale di cui all'art. 2963 del codice civile. […] 6. - Con il secondo motivo, le appellanti deducono l'ingiustizia della sentenza anche per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1187 e 2963 del codice civile e dell'art. 155 del codice di procedura civile, […] nell'ordinamento, di un principio generale (fondato essenzialmente sull'art. 2963 c.c. secondo cui il termine che scade in giorno festivo «è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo» ) applicabile anche ai contratti (e ai contratti pubblici in particolare), sono ugualmente infondate.Leggi di più...
- proroga contratti pubblici·
- appalti pubblici·
- scadenza termine contrattuale·
- art. 106 d.lgs. n. 50/2016·
- art. 2963 c.c.·
- proroga tecnica·
- giurisdizione amministrativa·
- trasparenza·
- proroga contrattuale·
- principio di libera concorrenza·
- parità di trattamento·
- art. 120 Codice contratti pubblici