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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1211/19 PR. 19941 DEL 29/10/24 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è presente. In atti: "annullare l'accertamento di cui all'oggetto e condannare il Comune di Castel di Sangro alla refusione delle spese di giudizio". Resistente: l'avv. del Comune di Castel di Sangro di riporta agli atti depositati. In atti: "il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Nominativo_2 di Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), residente in [...]di Sangro (Aq), come rappresentata e difesa, impugna Avviso di accertamento IMU n. 1211/2019, prot. 19941, notificato il
14.11.2022 dal Comune di Castel di Sangro, per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro
703,00 oltre sanzioni ed interessi.
Rileva che con l'impugnato avviso di accertamento, il Comune di Castel di Sangro recupera l'Imu non pagata su immobile sito in Castel di Sangro, Indirizzo_1 (riportato nel NCEU del predetto Comune al foglio N_1 particella N_2 sub 4), immobile di cui è proprietaria al 100% e che è adibito ad abitazione principale della medesima.
Afferma che per abitazione principale, secondo la normativa di riferimento (decreto-legge n.201 del 2011)
s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente, oltre a risiedere anagraficamente. Nella fattispecie, la ricorrente è residente e dimorante nel predetto immobile da sola in quanto il coniuge ed i figli risiedono anagraficamente in un altro Comune per motivi di lavoro e di studio.
Afferma che l'operato del Comune di Castel di Sangro risulta illegittimo perché fondato sulla circostanza che la ricorrente risiede e dimora nell'immobile adibito ad abitazione principale da sola, senza il resto del nucleo familiare che dimora e risiede altrove per motivi di lavoro e studio. Ma l'operato dell'ente impositore
è contrario ai principi stabiliti dalla normativa che consente ai due coniugi di risiedere e dimorare in Comuni diversi e di poter beneficiare delle agevolazioni sulla prima casa ai fini Imu.
Aggiunge che anche la circolare del MEF (Ministero delle finanze) n. DF3/2012 consente ai due coniugi che abitano in comuni diversi di applicare entrambi l'agevolazione ai fini IMU. E la Corte costituzionale (sentenza n. 209 del 2022) ha dichiarato incostituzionale l'art. 13, comma 2, quarto periodo del decreto-legge n. 201 del 2011 nella parte in cui stabiliva che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. E tale incostituzionalità è stata estesa anche: a) all'all'art. 13 comma 2 quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 nella parte in cui limita l'esenzione Imu ad uno solo degli immobili situati nello stesso Comune;
b) all'art.
5-decies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del
2021 nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse, in comuni diversi.
Nella fattispecie, sulla base della sentenza della Corte costituzionale, risulta legittima per la ricorrente l'esenzione dell'Imu sull'immobile adibito ad abitazione principale, per cui l'accertamento del Comune di
Castel di Sangro è da considerare illegittimo.
Il Comune di Castel di Sangro (c.f. P.IVA_1), come rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma che la contribuente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento Imu n. 1211/2019 del
24.10.2024, con il quale il Comune di Castel di Sangro accerta il parziale pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2019 in relazione agli immobili posseduti, costituiti da n. 3 fabbricati e che la ricorrente dichiara non dovuta l'imposta sull'immobile ubicato il Indirizzo_1, in quanto abitazione principale della stessa, mentre i familiari (coniuge e figli), vivono in Bacoli (Na) per motivi di lavoro e di studio.
Premette che l'avviso di accertamento non parla affatto di coabitazione del nucleo familiare, e rileva che i presupposti dell'esenzione Imu sono la residenza anagrafica e la dimora ed i due requisiti sono da provare separatamente. Ed anche la Corte costituzionale, nella definizione di abitazione principale, afferma che tale
è l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Ed è onere del contribuente provare la dimora abituale, per accedere all'esenzione Imu.
Afferma che la ricorrente non offre alcuna prova in merito alla dimora, né ha fornito indizi sulla sua presenza effettiva e continuativa sul territorio di Castel di Sangro, con l'intenzione di stabilirvisi stabilmente facendolo diventare il centro delle sue relazioni familiari e/o sociali. Aggiunge che i consumi di elettricità e acqua registrati nell'anno 2019 presso l'abitazione della ricorrente sono molto bassi e smentiscono la sua presenza presso l'abitazione in Castel di Sangro in un periodo adeguato sì da intendersi dimorante. Produce dati relativi ai consumi della ricorrente e quelli registrati in abitazioni in cui dimora una sola persona.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La ricorrente impugna Avviso di accertamento, emesso dal Comune di Castel di Sangro, per Imu, anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro 703,00 oltre sanzioni ed interessi.
Afferma di avere diritto all'esenzione dal tributo in quanto l'immobile, di cui è proprietaria, è adibito ad abitazione principale della ricorrente ove la medesima ha residenza e dimora abituale. Aggiunge di essere residente e dimorante nel predetto immobile da sola in quanto il coniuge e i propri figli risiedono anagraficamente in un altro Comune per motivi di lavoro e di studio.
2. – Il ricorso è infondato.
La legge prescrive che per il godimento dell'esenzione Imu sia necessaria la sussistenza di due requisiti: residenza anagrafica e dimora abituale.
E' onere del contribuente provare la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dalla legge per poter godere della esenzione IMU.
La ricorrente ha prodotto in giudizio certificato di residenza (dato peraltro non oggetto di contestazione) ma, in merito alla sussistenza del requisito della “dimora abituale”, non ha fornito alcuna documentazione a sostegno. E nulla ha replicato a fronte della contestazione – avanzata dal Comune – circa i bassi consumi di elettricità e acqua registrati nell'anno 2019 presso l'abitazione in questione.
Si deve dunque rilevare l'assenza della prova della sussistenza della dimora abituale nell'immobile in questione.
3. – Per le sopra esposte ragioni il ricorso è rigettato.
Per il principio di soccombenza, la ricorrente è condannata alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo al minimo in ragione della serialità della questione e quindi della ridotta attività istruttoria e della semplicità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Castel di Sangro le spese di giudizio complessivamente liquidate in euro 230,00 (duecentrenta/00), oltre oneri di legge.
L'Aquila, 20 gennaio 2026 Il giudice (Fabrizio Politi)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1211/19 PR. 19941 DEL 29/10/24 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è presente. In atti: "annullare l'accertamento di cui all'oggetto e condannare il Comune di Castel di Sangro alla refusione delle spese di giudizio". Resistente: l'avv. del Comune di Castel di Sangro di riporta agli atti depositati. In atti: "il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Nominativo_2 di Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), residente in [...]di Sangro (Aq), come rappresentata e difesa, impugna Avviso di accertamento IMU n. 1211/2019, prot. 19941, notificato il
14.11.2022 dal Comune di Castel di Sangro, per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro
703,00 oltre sanzioni ed interessi.
Rileva che con l'impugnato avviso di accertamento, il Comune di Castel di Sangro recupera l'Imu non pagata su immobile sito in Castel di Sangro, Indirizzo_1 (riportato nel NCEU del predetto Comune al foglio N_1 particella N_2 sub 4), immobile di cui è proprietaria al 100% e che è adibito ad abitazione principale della medesima.
Afferma che per abitazione principale, secondo la normativa di riferimento (decreto-legge n.201 del 2011)
s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente, oltre a risiedere anagraficamente. Nella fattispecie, la ricorrente è residente e dimorante nel predetto immobile da sola in quanto il coniuge ed i figli risiedono anagraficamente in un altro Comune per motivi di lavoro e di studio.
Afferma che l'operato del Comune di Castel di Sangro risulta illegittimo perché fondato sulla circostanza che la ricorrente risiede e dimora nell'immobile adibito ad abitazione principale da sola, senza il resto del nucleo familiare che dimora e risiede altrove per motivi di lavoro e studio. Ma l'operato dell'ente impositore
è contrario ai principi stabiliti dalla normativa che consente ai due coniugi di risiedere e dimorare in Comuni diversi e di poter beneficiare delle agevolazioni sulla prima casa ai fini Imu.
Aggiunge che anche la circolare del MEF (Ministero delle finanze) n. DF3/2012 consente ai due coniugi che abitano in comuni diversi di applicare entrambi l'agevolazione ai fini IMU. E la Corte costituzionale (sentenza n. 209 del 2022) ha dichiarato incostituzionale l'art. 13, comma 2, quarto periodo del decreto-legge n. 201 del 2011 nella parte in cui stabiliva che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. E tale incostituzionalità è stata estesa anche: a) all'all'art. 13 comma 2 quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 nella parte in cui limita l'esenzione Imu ad uno solo degli immobili situati nello stesso Comune;
b) all'art.
5-decies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del
2021 nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse, in comuni diversi.
Nella fattispecie, sulla base della sentenza della Corte costituzionale, risulta legittima per la ricorrente l'esenzione dell'Imu sull'immobile adibito ad abitazione principale, per cui l'accertamento del Comune di
Castel di Sangro è da considerare illegittimo.
Il Comune di Castel di Sangro (c.f. P.IVA_1), come rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma che la contribuente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento Imu n. 1211/2019 del
24.10.2024, con il quale il Comune di Castel di Sangro accerta il parziale pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2019 in relazione agli immobili posseduti, costituiti da n. 3 fabbricati e che la ricorrente dichiara non dovuta l'imposta sull'immobile ubicato il Indirizzo_1, in quanto abitazione principale della stessa, mentre i familiari (coniuge e figli), vivono in Bacoli (Na) per motivi di lavoro e di studio.
Premette che l'avviso di accertamento non parla affatto di coabitazione del nucleo familiare, e rileva che i presupposti dell'esenzione Imu sono la residenza anagrafica e la dimora ed i due requisiti sono da provare separatamente. Ed anche la Corte costituzionale, nella definizione di abitazione principale, afferma che tale
è l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Ed è onere del contribuente provare la dimora abituale, per accedere all'esenzione Imu.
Afferma che la ricorrente non offre alcuna prova in merito alla dimora, né ha fornito indizi sulla sua presenza effettiva e continuativa sul territorio di Castel di Sangro, con l'intenzione di stabilirvisi stabilmente facendolo diventare il centro delle sue relazioni familiari e/o sociali. Aggiunge che i consumi di elettricità e acqua registrati nell'anno 2019 presso l'abitazione della ricorrente sono molto bassi e smentiscono la sua presenza presso l'abitazione in Castel di Sangro in un periodo adeguato sì da intendersi dimorante. Produce dati relativi ai consumi della ricorrente e quelli registrati in abitazioni in cui dimora una sola persona.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La ricorrente impugna Avviso di accertamento, emesso dal Comune di Castel di Sangro, per Imu, anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro 703,00 oltre sanzioni ed interessi.
Afferma di avere diritto all'esenzione dal tributo in quanto l'immobile, di cui è proprietaria, è adibito ad abitazione principale della ricorrente ove la medesima ha residenza e dimora abituale. Aggiunge di essere residente e dimorante nel predetto immobile da sola in quanto il coniuge e i propri figli risiedono anagraficamente in un altro Comune per motivi di lavoro e di studio.
2. – Il ricorso è infondato.
La legge prescrive che per il godimento dell'esenzione Imu sia necessaria la sussistenza di due requisiti: residenza anagrafica e dimora abituale.
E' onere del contribuente provare la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dalla legge per poter godere della esenzione IMU.
La ricorrente ha prodotto in giudizio certificato di residenza (dato peraltro non oggetto di contestazione) ma, in merito alla sussistenza del requisito della “dimora abituale”, non ha fornito alcuna documentazione a sostegno. E nulla ha replicato a fronte della contestazione – avanzata dal Comune – circa i bassi consumi di elettricità e acqua registrati nell'anno 2019 presso l'abitazione in questione.
Si deve dunque rilevare l'assenza della prova della sussistenza della dimora abituale nell'immobile in questione.
3. – Per le sopra esposte ragioni il ricorso è rigettato.
Per il principio di soccombenza, la ricorrente è condannata alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo al minimo in ragione della serialità della questione e quindi della ridotta attività istruttoria e della semplicità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Castel di Sangro le spese di giudizio complessivamente liquidate in euro 230,00 (duecentrenta/00), oltre oneri di legge.
L'Aquila, 20 gennaio 2026 Il giudice (Fabrizio Politi)