TRIB
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/06/2025, n. 6246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6246 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3372 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, riservata per la decisione in data 28.2.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FILIPPO CASTALDI, come da procura in atti;
ATTORE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Massimo Grassellini;
CONVENUTA
E
, c.f. ; CP_2 C.F._3
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
, in p.l.r.p.t., c.f. rappresentata e Controparte_3 P.IVA_1
difesa dall'avv. Edoardo Errico;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
allegava: 1) di essere magistrato in ruolo dal 1997; 2) di avere svolto, dal settembre
2003 al gennaio 2018, la funzione di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di
Nocera Inferiore;
3) di essersi occupato, negli anni 2009 e 2010, delle indagini relative ai fatti esposti da nella denuncia querela presentata presso la CP_2
Procura di AN (trasmessa per competenza a quella di Nocera Inferiore); 4) che, in detto procedimento, egli aveva chiesto l'archiviazione, avendo ritenuto l'infondatezza della notizia di reato;
5) che, a seguito di tale richiesta, l'avv. CP_1
, difensore del querelante , depositava, presso la Procura della
[...] CP_2
Repubblica di Nocera Inferiore e presso la Cancelleria della Sezione GIP del
Tribunale, un esposto, indirizzato anche al Capo ispettorato generale del Ministero della Giustizia, al Capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, al Presidente del
Tribunale, al Presidente della Sezione penale e al Procuratore Generale presso la
Procura della Repubblica di Napoli. In tale esposto, in particolare, veniva indicato che l'indagine esperita era stata tesa solo a nascondere la verità ed erano state compiute omissioni e sottrazioni di documenti e gravissime irregolarità, tutte finalizzate a tutelare i professionisti destinatari della querela. Nell'esposto, pertanto,
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 si addebitavano all'attore gravi condotte di reato, quali l'abuso di ufficio e l'omissione di atti d'ufficio; 6) che l'odierno attore veniva, conseguentemente, sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Napoli;
7) che il suddetto procedimento si concludeva con decreto di archiviazione emesso dal GIP del
Tribunale di Napoli, su richiesta del P.M.; 8) che, a seguito di tale provvedimento, gli odierni convenuti erano imputati dei reati di cui agli artt. 110 e 368 cp e, con sentenza emessa dalla XI Sezione del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, venivano ritenuti colpevoli dei reati loro ascritti e condannati, quanto agli aspetti civili, al risarcimento del danno subito dalla parte civile , da Parte_1
liquidarsi in separata sede.
L'attore, pertanto, alla luce dell'accertamento effettuato in sede penale (e dei relativi effetti ex art. 651 cpp), chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento del danno non patrimoniale subito, consistente nel patema d'animo determinato dalla conoscenza della falsa accusa contenuta nell'esposto e dalla sottoposizione a procedimento penale, danno quantificato in euro 100.000,00.
Chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno all'onore, alla reputazione e all'immagine professionale, anch'esso quantificato in euro 100.000,00, nonché il risarcimento del danno patrimoniale, consistente negli importi corrisposti al proprio difensore in sede penale, quantificati in euro 10.315,16, come da fatture in atti.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro ovvero pro quota, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 210.315,16 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva , la quale, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per CP_1
territorio del Tribunale di Napoli, non potendo trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 30 bis cpc, poiché l'attore non era più magistrato in ruolo, come da
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 delibera del CSM dell'11.4.2018. Pertanto, poiché l'esposto dell'avv. era CP_1
stato indirizzato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, al GIP del
Tribunale di Nocera Inferiore, al Capo Ispettorato generale del Ministero della
Giustizia, al Capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, al Presidente del
Tribunale di Nocera Inferiore, al Presidente della sezione penale del Tribunale di
Nocera Inferiore ed al Procuratore Generale presso la Procura della Repubblica di
Napoli, la competenza andava radicata nel luogo in cui la notizia veniva per la prima volta diffusa (forum commissi delicti), e non in quello della condotta illecita.
Chiedeva, quindi, di dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale, in favore del
Tribunale Civile di AN.
Evidenziava, inoltre, di essere garantita, per i danni oggetto di causa, dalla
[...]
, in virtù del contratto di assicurazione - polizza n. 122/154409087 Controparte_3
e chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla predetta chiamata in causa. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite, evidenziando: 1) che l'accertamento effettuato in sede penale non riguardava l'an del pregiudizio subito, che andava accertato in sede civile;
2) che le voci di danno richieste non potevano essere liquidate separatamente, dovendosi, in ogni caso, procedere alla liquidazione unitaria del danno;
3) che il danno all'immagine andava parametrato alla luce dei criteri indicati nelle tabelle del Tribunale di Milano;
4) che il quantum richiesto era significativamente sproporzionato rispetto al pregiudizio subito.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo e notificato alla UnipolSai Ass.ni l'atto introduttivo, si costituiva la predetta società, che eccepiva l'inoperatività della polizza ex art. 1900 c.c. ed ex art.
7.1 C.G.A., poiché l'assicurazione non copre i danni dolosamente arrecati dall'assicurato, quali quelli derivanti dal reato di calunnia
(commesso certamente volontariamente). Eccepiva, inoltre, l'inoperatività della
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 polizza, che produceva effetti dal 4 settembre 2017 al 4 marzo 2018 e non risultava essere stata rinnovata e, pertanto, non poteva riguardare i fatti oggetto di causa, il cui atto di citazione veniva notificato nel 2019, oltre il termine di validità della polizza. La Compagnia chiedeva, pertanto, di rigettare ogni domanda spiegata nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario, e condanna di ex art. 96 III comma cpc. CP_1
Esaurita la fase istruttoria, in data 28.2.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi, CP_2
benché ritualmente citato in giudizio.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione d'incompetenza sollevata.
Invero, in linea generale, si rileva come la predetta eccezione debba contenere l'indicazione di tutti i fori alternati concorrenti (per tutte, Cass. 2548/2022). Nel caso di specie, invece, come correttamente evidenziato dall'attore, la parte convenuta non indicava, tra i fori alternativi ex art. 20 cpc, il forum commissi delicti, e, cioè quello di Nocera Inferiore, luogo dove veniva commessa la condotta.
Ancora in via preliminare, va disattesa la domanda, avanzata dalla parte convenuta, di revoca dell'ordinanza istruttoria, nella parte in cui non veniva ammessa la prova per testi dalla stessa articolata ed avente ad oggetto i seguenti capitoli: 1) vero è che il Dott. ha partecipato, in qualità di componente dell'Associazione Parte_1
Nazionale Italiana Magistrati, negli anni 2011 e 2012, agli eventi sportivi organizzati nel predetto periodo temporale;
2) vero è che il Dott. ha partecipato ad Parte_1
iniziative per formazione e lo sport patrocinati anche dall Controparte_4 CP_5
e dalla Nazionale Italiana Magistrati.
[...]
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 Orbene, il capitolo 1) è articolato in modo assolutamente generico, poiché fa riferimento, in maniera non puntuale, ad aventi sportivi, senza chiarire di quale sport si trattasse, in quali specifiche date l'attore avrebbe partecipato ad eventi sportivi ed in quale qualità l'attore vi avrebbe partecipato (ad esempio, quale giocatore o quale organizzatore).
Partimenti, genericamente formulato risulta il capitolo 2), nel quale si chiede domandarsi al teste se l'attore abbia mai partecipato ad iniziative per la legalità, la formazione e lo sport patrocinati anche dall' e dalla Controparte_5
Nazionale Italiana Magistrati, senza indicare a quale titolo il dott. vi Parte_1
avrebbe partecipato e senza alcun riferimento temporale.
La genericità di tali capitoli di prova ha, pertanto, determinato il rigetto dell'istanza istruttoria predetta, rigetto che, anche in questa sede, si reputa corretto, disattendendosi ogni istanza di parte convenuta di revoca/modifica dell'ordinanza emessa in data 8.10.21 e già confermata in data 3.2.23. Le predette ordinanze, in particolare, nel non ammettere tali capitoli di prova, evidenziavano che i predetti capitoli erano privi di agganci temporali specifici e non facevano riferimento a circostanze precise e, pertanto, erano inammissibili.
Ancora in via preliminare, viene confermata l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttoria, emessa in data 8.10.21, nella parte in cui veniva ammessa la prova per testi articolata dalla parte attrice, vertente sui seguenti capitoli di prova:
“1) Vero che, a metà novembre 2011, di mattina, alcuni avvocati, fra i quali
l'avvocato Giovanni Annunziata del foro di Salerno, chiesero all'ispettore Per_1
già Comandante della locale Sezione di P.G. – Aliquota P.S., all'epoca in
[...]
servizio presso il Commissariato di P.S. di Cava de' Tirreni, quale fosse la situazione del dott. e se lo stesso dovesse avere motivi di preoccupazione. 2) Vero Parte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 che, a fine aprile 2012, un collega della Sezione di Polizia Giudiziaria, Sig. Tes_1
della locale Sezione di P.G., Aliquota CC., chiese allo stesso ispettore
[...]
e all'ispettore , anch'egli in servizio presso la Polizia Per_1 Persona_2
giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, in quali omissioni fosse incorso il dott. 3) Vero che in più occasioni, il dott. Parte_1 [...]
, amico di vecchia data del dott. persona –quest'ultimo- Tes_2 Parte_1
solitamente allegra e gioviale, con il quale si recava, assieme ad altri amici, spesso, a cena fuori di venerdì o a pranzo fuori di domenica, nel periodo di cui sopra (gennaio
2011-dicembre 2012), si recò più volte, fino a casa, per invitarlo, ma ricevette sempre un netto rifiuto, riferendogli il comparente che non era nelle condizioni di spirito adatte. 4) Vero che, anche a metà febbraio 2011, il dott. Parte_1
contrariamente a quanto avvenuto molte volte in passato, declinò l'invito rivoltogli a partecipare ad un pranzo con alcuni componenti (fra i quali gli ispettori Per_1
e ) della locale Sezione di P.G. presso un ristorante della
[...] Persona_2
zona (La Braceria Rispoli di Cava dei Tirreni), riferendo di non essere dell'umore giusto a causa della vicenda che l'aveva visto coinvolto. 5) Vero che, alla fine del mese di gennaio 2011, di pomeriggio, invitato dall'amico a Parte_2
recarsi in vacanza, in località Ortisei (BZ), per trascorrere una settimana in montagna insieme ad altri amici, declinò l'invito, riferendo di trovarsi in una difficile situazione psicologica a causa della pendenza del procedimento penale nei propri confronti;
che, in quel frangente, il dott. ebbe ad esternare all'amico, come in altre Parte_1
occasioni, nei giorni successivi, la sua preoccupazione e la sua profonda amarezza per la vicenda giudiziaria che lo vedeva, suo malgrado, coinvolto”.
Orbene, a differenza di quanto sostenuto dalla parte convenuta, i predetti capitoli di prova sono tutti relativi a circostanze specifiche, individuate anche con precisi agganci temporali, ragione per la quale gli stessi sono stati correttamente ammessi
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 con l'ordinanza sopra citata e con l'ordinanza emessa in data 3.2.23. In tale ultima ordinanza, invero, fissando l'udienza per l'escussione dei testi di parte attrice, questo Giudice confermava l'ammissione della prova testi suddetta.
Va, inoltre, respinta l'istanza ex art. 210 cpc, articolata dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc e dalla stessa reiterata. Con tale istanza, in particolare, la convenuta chiedeva l'acquisizione presso l'ASL territorialmente competente, delle prescrizioni di ansiolitici e/o tranquillanti assunti nel periodo temporale di interesse da parte del Dott. Parte_1
La suddetta domanda, infatti, risulta inconferente, perché vertente su una circostanza non allegata dalle parti e non relativa alla domanda attorea, nella quale veniva richiesto il danno non patrimoniale nelle sue voci di danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ed all'immagine, ma non il danno biologico.
L'eventuale assunzione dei suddetti farmaci, infatti, avrebbe avuto rilevanza solo in presenza di una richiesta risarcitoria di un danno biologico conseguente ad una patologia psichica, mai allegata dall'istante.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento nei limiti che saranno di seguito indicati.
La parte istante, invero, provava documentalmente che il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3991/2016, passata in giudicato, condannava e CP_2 CP_1
per il reato di cui all'art. 368 c.p., commesso in concorso tra loro, nonché al
[...]
risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile , da Parte_1
liquidarsi in separata sede.
Nella parte motiva, in particolare, evidenziava il Giudice penale: “Riguardo alla domanda di natura civilistica formulata nel presente giudizio dalla parte civile costituita, va osservato che non vi è dubbio che la realizzazione del reato contestato
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 8 ha cagionato alla persona offesa un pregiudizio di carattere Parte_1
morale, costituito dalla sofferenza psichica derivata dalla conoscenza della falsa accusa contenuta nell'esposto, nonché un pregiudizio di carattere patrimoniale, rappresentato dalle spese affrontate per la sua difesa nel procedimento penale nell'ambito del quale è stato indagato.
Ne consegue che gli imputati vanno sicuramente condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, che andranno liquidati in un separato giudizio civile, non essendo state acquisite nel presente giudizio delle prove sufficienti ai fini della quantificazione degli stessi, neppure in una misura parziale, tale da giustificare la condanna al pagamento di un importo a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva”.
Orbene, evidenzia questo Tribunale che “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spieghi, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati, così anche in Cass. 9 marzo 2018, n.
5660; 14 febbraio 2019, n. 4318” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n.
8477/20; depositata il 5 maggio).
Rileva, pertanto, questo Giudicante come la condanna generica al risarcimento spieghi i suoi effetti, in danno dell'imputato, esclusivamente per quanto attiene al c.d. danno evento, mentre il danno conseguenza, in nessun modo valutato in sede penale, deve essere puntualmente accertato e quantificato nel giudizio civile.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 9 Consegue da quanto detto, che, nella presente sede civile, deve essere effettuato un puntuale accertamento in ordine all'esistenza del danno-conseguenza e alla sua entità, risultando preclusa ogni valutazione in ordine al danno evento, oggetto della pronuncia penale.
Nel caso di specie, la parte attrice ha fornito una piena prova:
1) del danno morale subito, consistente nella sofferenza transeunte patita come stretta conseguenza del reato perpetrato dai convenuti;
2) del danno esistenziale e alla vita di relazione subito, consistente nel mutamento delle proprie abitudini di vita;
3) del danno all'immagine subito per effetto della divulgazione della notizia della sua sottoposizione a procedimento penale.
Tanto si desume inequivocabilmente alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In relazione a tali dichiarazioni, viene nuovamente disattesa l'eccezione d'incapacità dei predetti testi.
Invero, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, l'incapacità del teste sussiste solo con riferimento alle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio e viene tradizionalmente considerato espressione del principio, di origine romanistica, nemo testis in causa propria (Cass.
Sezioni Unite n. 9456/2023).
In relazione a nessuno dei testi escussi nel presente giudizio si ravvisa un interesse alla concreta partecipazione al presente giudizio, anche in considerazione del fatto che gli stessi non erano parti del giudizio penale.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 10 Inoltre, infondata è la circostanza, dedotta dalla parte convenuta, in base alla quale l'incapacità dei testi deriverebbe dal ruolo dagli stessi rispettivamente espletato nelle indagini relative al procedimento conclusosi con l'archiviazione (per il quale l'attore era stato denunciato) ovvero dall'attività lavorativa svolta dai testi rispetto al ruolo di Pubblico Ministero dell'attore.
Invero, l'attività investigativa non ha alcuna attinenza con il presente processo, in cui non si discute dell'indagine svolta dall'attore, ma del danno dallo stesso subito e accertato con sentenza di condanna generica passata in giudicato (conseguente al reato di calunnia).
Infine, la circostanza che i testi, nell'ambito della loro attività lavorativa siano venuti in contatto con l'attore non è contestata e non costituisce causa d'incapacità ex art. 246 cpc. Si tratta, infatti, di una circostanza da valutare nel giudizio di attendibilità del teste.
Orbene, dichiarava: “sono indifferente. Sono stato fino al luglio Persona_1
del 2011 il responsabile della Sezione di PG presso la Procura della Repubblica di
Nocera Inferiore. Sono andato via dall'Ufficio nel luglio del 2011. Verso la metà di novembre del 2011, sicuramente prima dell' , alcuni avvocati, tra cui Parte_3
l'avv. Giovanni Annunziata, mi chiesero quale fosse la situazione del dott. Per_3
io risposi che lo vedevo turbato. Ho incontrato l'avv. Annunziata al bar del Tribunale di Nocera Inferiore. Il Sig. all'epoca era alla sezione di PG dei Testimone_1
Carabinieri e mi chiese in quali omissioni era incorso il dott. perché non Parte_1
aveva accettato un invito prima delle feste di Pasqua ad un pranzo. Era il mese di aprile, se non erro del 2011 o del 2012. Il dott. è un amico comune mio e Tes_2
dell'attore; ha invitato l'attore alla Braceria a Cava de'Tirreni più volte in Tes_2
mia presenza nel 2012. Era prima del mio compleanno. è un Parte_2
mio collega. Questi ha invitato il ad Ortisei in vacanza. Ogni anno Parte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 11 andavano una settimana ad Ortisei. Nel 2011 e nel 2012 non accettò Parte_1
l'invito. (avv. Apollinaro): Conosco l'attore da 30 anni, e fino al 2011 lavoravamo insieme. La frequentazione era giornaliera, in ufficio ed all'esterno…. i rifiuti ai vari inviti dell'attore di cui ho parlato prima erano motivati da un esposto che era stato sporto nei suoi confronti, da una parte offesa in un fascicolo. Non so di quale fascicolo si trattasse. Questo mi è stato detto dal Il Parte_1 Parte_1
prima giocava a calcetto nella squadra della Procura di Salerno, dopo questo esposto si è rifiutato per un anno di andare a giocare a pallone ed ha cambiato le sue abitudini di vita. Non mi risulta che l'attore in quel periodo abbia frequentato corsi di formazione o culturali”.
Il teste , poi, dichiarava: “Sono amico della parte attrice Testimone_2 Parte_1
. …. Preciso che ci sono stati più inviti ripetuti nel tempo, nel periodo 2011 -
[...]
2012, verso i quali c'è stato sempre un netto no da parte del Lo stesso Parte_1
mi riferì, dopo diversi rifiuti ad altrettanti inviti, che non era dello spirito adatto in quanto a lavoro aveva ricevuto una denuncia che lo aveva turbato e quindi non stava in condizioni psicologiche adatte per sostenere delle cene tra amici”. ADR: preciso che quando mi sono stati riferiti i motivi del turbamento, il non è entrato Parte_1
nei particolari, né io ho insistito per saperli”.
Il teste riferiva: “Conosco il dott. dagli Anni '90, Parte_2 Parte_1
quando questi era uditore presso la Procura di Salerno e siamo amici e abbiamo interessi ludici comuni. Successivamente, abbiamo avuto rapporti anche per motivi di
Servizio a Nocera dalla fine del 2015. Io sono Commissario di Polizia in quiescenza, all'epoca ero in servizio, prima a Salerno e poi a Nocera (dal 2015)… Alla fine di gennaio del 2011, invitai il dott. ad Ortisei in vacanza e questi rifiutò Parte_1
l'invito a causa dei suoi problemi di lavoro. Mi disse che era giù di morale e per questo motivo non venne in vacanza. Questa vacanza era un'abitudine annuale,
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 12 perché ogni anno andavamo in vacanza insieme.. Nel periodo che va dal 2010 al
2012 ero in Servizio alla Sezione di PG presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno. Quando il dott. declinò l'invito, mi parlò di un Parte_1
esposto nei suoi confronti, ma non ricordo se mi ha spiegato dettagliatamente i fatti.
Se ben ricordo, anche l'anno successivo il dott. non è venuto in vacanza Parte_1
ad Ortisei, sempre per lo stesso problema, ed è tornato negli anni ancora successivi.
Non so se in quel periodo il dott. abbia partecipato ad eventi sportivi. Parte_1
Preciso che nel periodo dal 2010 al 2012 ero in servizio a Salerno, che non ha competenza sul territorio di Nocera. Ho svolto attività di indagine relativa alla Casa
, ma nel 1993 e non ho conoscenza dell'esito dell'indagine e non so se Controparte_6
l'indagine sia confluita in un fascicolo trattato dal dott. L'Ispettore Parte_1
on è stato alle mie dirette dipendenze”. Per_1
Il teste , poi, riferiva: “..Sono stato Ispettore alla sezione di PG alla Testimone_4
procura di Nocera, in qualità di vice responsabile, dalla fine degli anni 90, non ricordo con precisione se '96 o '98, fino al 2021…. nel novembre del 2011 ero al piano terra del Tribunale insieme all'Ispettore e si avvicinò l'avv. Annunziata e Per_1
chiese all'Ispettore quale fosse la situazione del nell'aprile Per_1 Persona_4
2012 il Maresciallo della Polizia Giudiziaria, chiese al alla Testimone_1 Per_1
mia presenza che cosa era successo al dott. e in quali omissioni era Parte_1
incorso … conosco il dott. avendolo visto qualche volta….. So che Testimone_2
nel periodo tra il 2011 e il 2012, il dott. era molto triste e declinava gli Parte_1
inviti, ma non so dire se il dott. sia andato a casa sua per invitarlo. Non so Tes_2
se il dott. abbia declinato inviti proprio del dott. . Nel 2011- Parte_1 Parte_4
2012, il dott. si rifiutava di uscire a pranzo. È capitato che alcuni colleghi Parte_1
del lo abbiamo invitato per il pranzo e che lui abbia rifiutato. Non è Parte_1
capitato che io abbia invitato il dott. a mangiare… Conosco EN Parte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 13 , è un amico del So che ogni anno e Parte_2 Parte_1 Parte_2 Parte_1
andavano in vacanza insieme, ma non so se ci siano andati nel 2011. Andavano in vacanza insieme sulla neve, ma non conosco la località”.
Le predette dichiarazioni risultano tutte prive di contraddizioni e coerenti tra loro e ritiene questo Giudice che le stesse siano, pertanto, tutte attendibili e non influenzate dai rapporti con l'attore.
In particolare, si osserva che, oltre ad essere coerenti e prive di contraddizioni, come si è detto, tali dichiarazioni sono genuine, poiché ciascun teste dichiarava solo quanto a sua conoscenza, con parole proprie, tali da non potersi in alcun modo ritenere che il contenuto delle testimonianze sia stato concordato e preparato.
In merito alla dichiarazione resa dal teste poi, si evidenzia che il difensore Per_1
della convenuta chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, profilandosi il reato di falsa testimonianza in relazione alla seguente dichiarazione:
“Il prima giocava a calcetto nella squadra della Procura di Salerno, dopo Parte_1
questo esposto si è rifiutato per un anno di andare a giocare a pallone ed ha cambiato le sue abitudini di vita. Non mi risulta che l'attore in quel periodo abbia frequentato corsi di formazione o culturali”.
Evidenziava, in particolare, il predetto difensore che, dalla produzione documentale presente nel fascicolo telematico, risultava che il dott. aveva partecipato Parte_1
regolarmente ad eventi culturali e sportivi (anche alle partite di calcetto) e che, pertanto, la dichiarazione resa dal teste era falsa.
Ritiene questo Giudice che non sia configurabile, neppure astrattamente, alcuna falsità della dichiarazione del teste, il quale si limitava a riferire quanto a sua conoscenza circa la mancata partecipazione dell'attore, nel periodo in oggetto, ad eventi sportivi e corsi di formazione. Si osserva, inoltre, che al teste non veniva
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 14 formulata alcuna contestazione specifica in ordine alla partecipazione dell'attore ad un evento determinato in una precisa data, al fine di contestare quanto da lui affermato.
La domanda di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica non trova, pertanto, accoglimento.
Come si è detto, le predette dichiarazioni sono idonee a provare il verificarsi di tutti i danni subiti dall'attore, consistenti, in primo luogo, nel danno morale, concretizzatosi nella sofferenza transeunte conseguenze alla condotta di reato commessa dai convenuti.
In secondo luogo, poi, da tali dichiarazioni, risulta inequivocabilmente che l'attore, proprio in conseguenza dell'evento oggetto di causa, mutava le sue abitudini di vita e diveniva cupo e introverso, tanto che rifiutava, in numerose occasioni, di praticare sport, di recarsi in vacanza e a pranzi con amici.
Tale mutamento delle abitudini di vita, chiaramente determinato dalla condotta illecita dei convenuti, come risultante dalle dichiarazioni rese dai testi, va qualificato come danno esistenziale e si è concretizzato nella lesione di diritti dell'attore costituzionalmente tutelati e tutti rientranti nella disposizione di cui all'art. 2 Cost.
Il predetto danno esistenziale non è smentito dalla documentazione seguente indicata dalla parte convenuta: 1) copia elenco incontri ufficiali nazionale magistrati di cui fa parte il dott. incontri che partono a far data dal Parte_1
19/02/11 al 19/11/11; 2) copia elenco incontri calcistici ufficiali anno 2012, a far data dal 10/03/12 all'1/12/12; 3) copia formazione della squadra ufficiale magistrati;
4) copia locandina di evento accreditato dall' ella Campania, “La famiglia quale futuro”, avvenuto in Pagani a far data dal 9/04/11 al 4/06/11, di cui il dott.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 15 è consigliere relatore;
5) copia articolo pubblicato in data 3/07/11, da Parte_1
Agro 24, relativo ad avvenimento avvenuto in Scafati sulla buona sanità.
Invero, dal registro delle presenze nella squadra nazionale magistrati depositato dalla parte attrice, si desume che l'attore, durante il suo servizio, partecipava solo a cinque incontri calcistici. La parte convenuta, d'altronde, aveva l'onere di allegare (e successivamente provare) specificamente in quali date, ricomprese nel periodo oggetto di causa, l'attore avrebbe partecipato a tali incontri. La stessa, invece, si limitava ad allegare che faceva astrattamente parte della Parte_1
squadra nazionale di calcio dei magistrati.
E' appena il caso di sottolineare che la generica prova per testi richiesta dalla parte convenuta circa la partecipazione dell'attore ad incontri sportivi, articolata senza alcuna indicazione delle date degli eventi, non avrebbe in alcun modo potuto sanare il difetto di puntuale allegazione di cui si è detto.
Si rileva, inoltre, che la partecipazione all'evento di cui al punto 4), in quanto effettuata nel suo ruolo istituzionale e nella qualità di relatore, risulta assolutamente irrilevante ai fini del presente giudizio.
La sola partecipazione all'evento di cui al punto 5), poi, risulta assolutamente marginale e inidonea a smentire il profondo mutamento delle abitudini di vita dell'attore, chiaramente dimostrato dalle concordi dichiarazioni rese dai testi escussi.
La condotta dei convenuti, inoltre, ha determinato, in capo all'attore, un danno all'immagine e alla reputazione, come chiaramente risultante dalle predette dichiarazioni testimoniali, dalle quali si evince inequivocabilmente che i fatti di cui all'esposto presentato dai convenuti nei confronti dell'attore erano noti negli
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 16 ambienti della Procura e costituivano circostanza oggetto di discussione tra le persone che frequentavano i luoghi del Tribunale stesso.
Ritiene, inoltre, questo Giudice che il danno all'immagine subito dalla parte attrice non possa considerarsi già risarcito per effetto della pubblicazione della sentenza penale di condanna dei convenuti. Tale pubblicazione, infatti, costituisce una autonoma e distinta sanzione ed ha l'effetto di evitare l'ulteriore propagarsi della notizia, ma non può ritenersi satisfattiva di un danno che, al momento di tale pubblicazione, si era già prodotto e, pertanto, va risarcito.
I predetti danni vengono quantificati unitariamente, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, secondo i parametri dettati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.
26972/2008.
La predetta quantificazione viene, poi, effettuata in via equitativa, ex art. 2056 e
1226 c.c., in considerazione dell'entità particolarmente grave delle condotte falsamente attribuite all'attore nell'esposto e, quindi, dell'entità della calunnia, aggravata dal ruolo ricoperto dall'attore e del fatto che la stessa veniva perpetrata nei confronti di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni.
Ulteriore parametro per la quantificazione del danno viene, inoltre, desunto dal numero delle Autorità cui veniva diretto l'esposto e dell'estensione del circondario del Tribunale di Nocera Inferiore.
La quantificazione del danno tiene, inoltre, in considerazione l'intervallo temporale intercorso tra la presentazione dell'esposto (11.1.2011) ed il decreto di archiviazione
(18.12.2012) e l'intensità della sofferenza patita dall'attore, come chiaramente risultante dalle dichiarazioni rese dai testi.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 17 Ritiene questo Tribunale equo liquidare, alla luce di tutti i suddetti parametri, il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attore in euro 120.000,00, all'attualità, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Tali interessi decorrono, inoltre, sulla somma devalutata di euro
93.457,94, annualmente rivalutata, dall'11.1.2011 alla data di pubblicazione della presente sentenza.
E' appena il caso di precisare come la quantificazione del danno effettuata dalla missiva inoltrata dall'avv. Anita Gallo per conto dell'attore, nella quale veniva chiesto l'importo di euro 50.000,00, sia del tutto irrilevante nella presente sede. Si tratta, infatti, di una richiesta effettuata in via stragiudiziale e, quindi, a scopo transattivo, dalla quale non può farsi discendere alcuna rinuncia al diritto all'integrale risarcimento del danno nel caso di mancato accordo.
Irrilevante risulta, inoltre, come si è già detto in relazione al danno all'immagine, la dedotta avvenuta pubblicazione della sentenza penale, che costituisce una misura risarcitoria che si aggiunge a quella per equivalente (a prescindere dalla natura del danno oggetto della domanda) e non sostituisce la seconda.
Non trova, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, non avendo la parte attrice fornito la prova dell'avvenuto pagamento all'avv. D'Amaro della somma richiesta (in aggiunta rispetto all'importo liquidato in sede penale e già corrisposto dai convenuti).
Non trova, poi, accoglimento la domanda di manleva proposta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata.
Come correttamente evidenziato dalla Compagnia, infatti, la condotta che ha determinato il danno è stata commessa dolosamente (trattandosi del reato di calunnia, oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato).
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 18 Orbene, ai sensi dell'art. 1900 c.c. l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i soli casi di colpa grave.
La domanda, proposta dalla terza chiamata, di condanna di ex art. CP_1
96 III comma cpc trova accoglimento.
Invero, risulta palese, alla luce del solo tenore letterale della norma sopra citata
(art.1900 cc), l'infondatezza della chiamata in garanzia, essendosi la condotta illecita sostanziata nella commissione di un delitto doloso. Appare equo liquidare, ex art. 96
III comma cpc, in favore della Compagnia, la somma di euro 500,00.
Le spese di lite sostenute dall'attore seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicate in ragione del valore della lite (fino ad euro 260.000,00).
Le spese di lite sostenute dalla vengono poste, secondo il Controparte_8
medesimo criterio della soccombenza, a carico della convenuta , che CP_1
ha effettuato la chiamata in causa, e vengono liquidate in dispositivo alla luce dei medesimi criteri, applicando la riduzione del 50%, alla luce del concreto tenore degli atti.
Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv. Filippo Castaldi, difensore di parte attrice, e dell'avv. Edoardo Errico, difensore della . Controparte_8
PQM
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) in parziale accoglimento della domanda, condanna e CP_1 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_1
della somma di euro 120.000,00, all'attualità, oltre interessi al tasso legale, su
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 19 detta somma, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo e, sulla somma devalutata di euro 93.457,94, annualmente rivalutata, dall'11.1.2011 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
3) rigetta ogni altra domanda attorea;
4) rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta;
5) condanna al pagamento, in favore della , CP_1 Controparte_8
della somma di euro 500,00, ex art. 96 III comma cpc;
6) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle CP_1 CP_2
spese di lite sostenute da , che liquida in euro 786,00 Parte_1
per spese ed euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Filippo Castaldi;
7) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla CP_1
, che liquida in euro 7.051,50 per compensi, oltre spese Controparte_8
generali al 15% dei compensi, iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Edoardo Errico.
Così deciso in Napoli, in data 21.6.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 20