Articolo 2387 del Codice civile
Articolo 2386Articolo 2376
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
1 gennaio 2004
Art. 2387.

(( (Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza).)) ((Lo statuto puo' subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societa' di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attivita'.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente