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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5088 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 10683/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Di Clemente Presidente
Dott. Ettore Pastore Alinante Giudice
Dott.ssa Biancamaria Pisciotta Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10683 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Edgardo Silvestro e Giuseppe
Velotti presso il cui studio, sito in Napoli, Via Dei Mille n. 40, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
-ATTRICE-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, è domiciliata ex lege;
-CONVENUTA-
NONCHÉ
Controparte_2
in
[...]
persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Via R. Bracco 20,
80133 Napoli;
- CONVENUTA CONTUMACE-
E
PUBBLICO MINISTERO DI NAPOLI SEDE
-CONVENUTO EX LEGE-
Oggetto: querela di falso;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 4/02/2025 il procuratore di parte attrice “si riporta all'atto introduttivo, e a tutte le difese, eccezioni, rilievi e memorie in atti. Impugna e contesta l'avverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Richiamata la relazione del Consulente tecnico d'Ufficio, chiede che compatibilmente con le esigenze del ruolo, il Tribunale fissi udienza ex art 281 sexies cpc con termine fino a 10 giorni prima per note. In subordine, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini ex art 190 cpc. e precisa le proprie conclusioni:
- 2 -
accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di preteso ricevimento della raccomandata cron
634/103 – 09/1T/17328 della pretesa notifica in data 23/9/2013 relative al presunto invio degli avvisi di accertamento;
dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione del detto avviso di ricevimento cron 634/103 – 09/1T/17328 della pretesa notifica in data 23/9/2023 della raccomandata postale;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e attribuzione al sottoscritto avvocato, antistatario.”; l' Controparte_1
non ha depositato note scritte entro il termine fissato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall' art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009,
n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data
16/04/2021 all , Controparte_1 Controparte_1
all' di Napoli nonché al P.M.
[...] Controparte_2
sede ha proposto, in via principale, innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, querela di falso per far accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità della firma apposta sull'avviso di ricevimento avente nn. cronologico 634/103
- 3 -
notificato in data 23/9/2013 relativo all'invio degli avvisi di accertamento n. 20091T017330 e n. 20091T017328 emessi dall Controparte_1 Controparte_1
. Controparte_3
A sostegno della propria domanda l'attrice ha dedotto: - di aver acquistato con atto per Notar del 21/5/2009 Per_1
registrato a presso l di il 22/5/2009, serie CP_1 CP_1 CP_3
1T, numero 17328, un appartamento con box in Fiumicino, Via del
Perugino con accesso dal numero civico 122, Comprensorio S.P.I.,
Comparto P8/C, scala F, piano primo, interno n.3, beneficiando delle agevolazioni previste per la prima casa;
- di aver contestualmente ha stipulato contratto di mutuo fondiario per l'acquisto per Notar 21/5/2009 registrato a il Per_1 CP_1
22/5/2009 al n.17330; - che in data 24-31 maggio 20186 aprile
2018 le venivano notificate le cartelle di pagamento:
A) n. 071 2018 00200873 09 000 emessa dall CP_1
, Ufficio Territoriale di
[...] Controparte_1
Roma 1 – Trastevere relativa al controllo tasse e imposte indirette per l'anno 2009 per perdita benefici prima casa – residenza da acquisire (atto anno 09 serie 1T numero 017328) per un importo totale di € 34.447,74;
B) n. 071 2018 00233936 57 001 emessa dall CP_1
, Ufficio Territoriale di
[...] Controparte_1
Roma 1 – Trastevere relativa al controllo tasse e imposte indirette anno 2009 per perdita benefici mutuo agevolato per prima casa –
- 4 -
residenza da acquisire (atto anno 09 serie 1T numero 017330) per un importo totale di € 15.584,52;
- di aver impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di le cartelle n. 071 2018 00200873 09 000 e n. CP_1
071 2018 00233936 57 001 con cui l'Ufficio, sul presupposto della mancata acquisizione della residenza nei 18 mesi dall'atto, le aveva irrogato le predette sanzioni;
- che l Controparte_1
nei due giudizi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, R.G.R. 18401/2018 Sez. 19 (cartella n. 071 2018 00233936
57 001 conseguente all'avviso di liquidazione n. n.20091T017330)
e R.G.R. 18406/2018 Sez. 14 (cartella 071 2018 00200873 09 000 conseguente all'avviso di liquidazione n. 20091T017328), aveva depositato un unico avviso di ricevimento n. cron. 634/103 –
09/1T/17328 della pretesa notifica avvenuta in data 23/9/2013 per posta per entrambi gli accertamenti (n. 20091T017330 e n.
20091T017328); - che l'odierna attrice non aveva ricevuto la raccomandata postale con avviso di ricevimento nn.634/103 né aveva sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno;
- che, pertanto, la firma apposta sull'avviso di ricevimento nn. 634/103 non apparteneva all'odierna istante essendo, tra l'altro, del tutto difforme dalla sua grafia;
- che instaurato, inizialmente, il giudizio per querela di falso innanzi al Tribunale di Nola la procedura si concludeva l'ordinanza di incompetenza territoriale del
19/01/2021; - che, di conseguenza, l'odierna attrice riassumeva tempestivamente il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli.
- 5 -
In data 10/06/2021 si è costituita in giudizio l
[...]
di eccependo il proprio Controparte_1 CP_1
difetto di legittimazione passiva. Nello specifico l'amministrazione convenuta ha sostenuto di essere “soggetto del tutto estraneo ed indifferente rispetto alla falsità ideologica della notifica dell'avviso di accertamento. Ne consegue che unico legittimato passivo è e il suo messo notificatore…si Controparte_4
ritiene che unico legittimato passivo sia l'agente postale, quale autore materiale del procedimento di notifica dell'atto oggetto di querela e che l non può dunque in alcun Controparte_1
modo rispondere per un comportamento negligente di altro soggetto” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e riposta).
Dopo alcuni rinvii concessi per consentire alla parte attrice di confermare la proposizione della querela ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c., all'udienza del 23/11/2021 il precedente istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Acquisito l'originale dell'atto impugnato sulla firma apposta sull'avviso di ricevimento recante n. cron. 634/103 è stata disposta ctu grafologica a firma della dott.ssa a seguito Persona_2
del cui deposito la causa è stata rimessa al Collegio previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Tanto premesso in punto di fatto, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia dell – Controparte_2
- 6 -
ritualmente citata in giudizio e non costituitasi Controparte_2
in giudizio.
In punto di diritto osserva il Collegio che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte di Cassazione, la querela di falso, sia essa proposta in via principale che in via incidentale, ha “il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a 'far fede', a servire cioè come prova di atti o rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento;
ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. Cass., sez. II, 7 ottobre
2008, n. 24725 secondo cui è ammissibile la querela di falso proposta in via principale anche se avente ad oggetto un documento già prodotto in un altro giudizio).
Il giudizio di querela di falso, sia esso incidentale o sia esso principale, si connota, quindi, quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica.
Ancora, va evidenziato che quando, come nel caso sub iudice, la querela di falso sia proposta in via principale, la conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. cod.
- 7 -
proc. civ., integra una condizione di procedibilità della domanda
(cfr. ord. Cass n.23896/2014); tale condizione risulta soddisfatta nel presente procedimento dalla conferma della domanda resa dall'attrice nel corso dell'udienza - davanti al G.I. dott. Lupi - del
23/11/2021.
Risulta, altresì, soddisfatto il disposto di cui all'art. 221 comma 3 c.p.c. dal momento che al Pubblico Ministero è stata data comunicazione della pendenza del presente giudizio (cfr. notifica allegato B all'atto di citazione) e, dunque, il predetto è stato messo in condizione di intervenire (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 ord. 12254 del 30/06/2020 in cui si afferma che “L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado
d'intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni
e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire
o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa).
Quanto alla legittimazione attiva va, poi, precisato che può proporre querela di falso “chiunque abbia interesse ad oppugnare
l'efficacia probatoria di un documento, rispetto ad una pretesa che si fonda su di esso” (cfr. Cass,
Sez. II, Sentenza n. 3260 del 15/11/1971). Ne consegue che parte
- 8 -
attrice risulta, certamente, legittimata ad impugnare di falso l'avviso di falso su cui si fonda la pretesa creditoria vantata dalle controparti nei suoi confronti.
Parimenti, va anche affermata la legittimazione passiva sia dell , di che Controparte_1 Controparte_1 CP_1
dell in quanto Controparte_5
di entrambi, nelle rispettive qualità di ente impositore e di agente della riscossione, hanno interesse ad avvalersi del documento oggetto del presente giudizio nella procedura esattoriale in corso.
Ed invero, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte
“Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (cfr.
Cass., Sez. 6-2, ord. n. 19281 del 17/07/2019).
Infatti, la querela di falso in sede civile riflette non l'autore del falso, bensì il documento esibito in giudizio del quale mira, attraverso la correlativa declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge. Pertanto, legittimato passivo all'azione diretta all'accertamento della falsità di un documento è il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso, la cui identificazione è del tutto irrilevante in materia civile.
- 9 -
Infine, rileva il Collegio che ove la querela di falso sia proposta, come nel caso di specie, in via principale il Giudice non
è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento come, invece, richiesto nella querela di falso in via incidentale, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o meno della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso si sia fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo, e che per il suo contenuto esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non assume rilievo l'ammissione della falsità del documento da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 12130 del 2011).
Tutto ciò premesso in punto di diritto, nel merito la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
ha impugnato di falso la sottoscrizione Parte_1
presente sulla cartolina di ricevimento relativa alla raccomandata postale n. 76363463161-7 del 23/09/2013.
Sul punto può evidenziarsi che pacificamente la giurisprudenza ammette la querela di falso avverso la firma apposta sull'avviso di ricevimento della notifica qualora la stessa sia effettuata a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario in quanto atto avente natura di atto pubblico e che costituisce piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni in essa contenute.
- 10 -
Ebbene, nella fattispecie sottoposta all'attenzione del
Tribunale, come emerge dalla documentazione versata in atti (si veda cartolina di ricevimento di colore verde , Mod. 23-L), l'Ente impositore ha notificato il predetto avviso di accertamento rivolgendosi all'ufficiale giudiziario il quale, a sua volta, si è avvalso, per il compimento della notifica, dell'agente postale ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982.
Dunque, trattandosi di notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario il consegnatario del plico è tenuto all'identificazione del destinatario.
Sulla cartolina verde in atti n.cron. 634/103 è barrata la casella “destinatario persona fisica” e più in basso, sul rigo “firma del destinatario” è apposta la firma oggetto di querela di falso.
La firma in questione appare illeggibile. Sul punto appare, a questo punto, utile richiamare la Cass. n. 1686/2023 secondo cui la querela di falso è proponibile anche in caso di firma illeggibile del destinatario in quanto salvo che risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario.
Ciò premesso la ctu espletata in corso di causa, durante la quale sono state utilizzate come scritture di comparazione non solo quelle prodotte dalla attrice (carta di identità e patente di guida, ma anche i saggi grafici dalla stessa rilasciati, ha accertato che la
- 11 -
sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 76363463161-7 non è riferibile all'attrice.
Nello specifico, il nominato CTU ha individuato, con dovizia di dettagli, le differenze intercorrenti tra le firme apposte sui documenti o oggetto di querela e le firme risultanti dalle scritture di comparazione e dal saggio grafico.
In primo luogo la dott.ssa ha evidenziato che la Per_2
firma apposta sull'avviso di ricevimento n. 634/103 è illegibile
(cfr. pag. 15 consulenza in atti); ha, poi, proseguito affermando che “il grafismo è privo di una disposizione ordinata. Il movimento non è ben controllato. Il disordine è sotto il profilo della disuguaglianza nel calibro delle lettere” (cfr. pag. 17 consulenza)
e che “l'inclinazione è in prevalenza a sinistra”, quanto alla pressione ha riscontrato “tratti ascendenti e discendenti ben marcati” (cfr. pag. 18 e 19 consulenza).
Esaminando, invece, le scritture di comparazione è emerso che “la grafia della signora è chiara” (cfr. pag. 33 ctu); Pt_1
quanto “all'inclinazione, essa è eterogenea: ora in prevalenza eretta, ora a sinistra (cfr. pag. 43 consulenza) mentre quanto alla pressione “è presente intozzata di I modo” (cfr. pag. 44 consulenza).
A seguito di tale attenta analisi e comparazione il ctu ha, pertanto, affermato che “La non identità di mano tra le due grafie
(in verifica e autentica) emerge dalle riscontrate differenze sostanziali e dinamiche… In conclusione, dallo studio effettuato
- 12 -
sulla firma in verifica e le comparative emergono sostanziali divergenze tra le due grafie”.
Ha, quindi, concluso la sua indagine ritenendo che “La firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata avente n. cronologico 634/103 non è stata vergata dalla signora Pt_1
. Essa è apocrifa” (cfr. pag. 46 ctu in atti).
[...]
Ebbene gli esiti della CTU grafologica possono senz'altro essere condivisi dal Collegio poiché, come detto, sono sorretti da argomentazioni puntuali e persuasivi sotto il profilo metodologico e sono supportati da ricostruzioni analitiche dei singoli passaggi argomentativi dell'accertamento compiuto e rassegnati dopo una precisa verifica della firma in contestazione e di quelle di comparazione. Inoltre, anche le parti alcuna osservazione hanno presentato alla bozza del ctu.
Va, pertanto, accolta la domanda di querela di falso proposta da e dichiarata la falsità della firma apposta Parte_1
sull'avviso di ricevimento n.cron. 634/103 della raccomandata n.
76363463161-7; ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p. va, inoltre, ordinata la cancellazione, da attuarsi nelle forme dell'art. 675 c.p.p., della sottoscrizione “ ” ivi apposta. Sul Parte_1
punto vale richiamare il principio secondo cui la querela di falso è proponibile dal soggetto cui sia dalla controparte attribuita la paternità di un determinato documento, ancorché, non contenendo questo alcuna alterazione, l'azione sia diretta a disvelare l'effettiva titolarità della manifestazione di volontà in esso contenuta e non sia, perciò, materialmente possibile l'assunzione di alcun
- 13 -
provvedimento di cancellazione, in quanto l'effetto ablatorio postulato dal secondo comma dell'art. 226 c.p.c. resta egualmente conseguito dall'acclaramento della provenienza del documento da un soggetto diverso della parte indicatane come autore (cfr. Cass. civ., 05/05/1980, n. 2942).
Le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto del
29/06/2023 seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico di tutte le parti convenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M.
55/2014 e s.m. tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa) e dell'attività concretamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Ai sensi dell'art. 227 c.p.c. la presente sentenza diverrà esecutiva per quanto riguarda i provvedimenti in materia di falso soltanto dopo il passaggio in giudicato mentre la statuizione sulle spese è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 891/2014).
Va disposta la comunicazione della presente sentenza, in copia, al P.M. sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta in via principale da così provvede: Parte_1
- 14 -
1) dichiara la contumacia dell Controparte_2
[...]
2) accoglie la querela di falso proposta e per l'effetto dichiara la falsità della sottoscrizione “ ” apposta Parte_1
in calce all'avviso di ricevimento n.cron. 634/103 della raccomandata n. 76363463161-7 di cui all'atto di citazione;
3) dispone che, ai sensi e nelle forme degli artt. 537 e 675
c.p.p., si proceda, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, alla cancellazione dei predetti elementi di falsità dal documento sopra indicato, tramite annotazione sull'originale, del presente dispositivo;
4) condanna l , Provinciale I Controparte_1 CP_1
e l in CP_1 Controparte_2
solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sopportate dalla parte attrice che si liquidano complessivamente in €
2.540,00 per compenso ed € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se documentate e con attribuzione in favore degli avv.ti
Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti, dichiaratisi antistatari;
5) pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese per l'espletamento della C.T.U. già liquidate con separato decreto;
- 15 -
6) dispone comunicarsi al PM in sede copia della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del
21/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Biancamaria Pisciotta Dott.ssa Roberta Di Clemente
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
- 16 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Di Clemente Presidente
Dott. Ettore Pastore Alinante Giudice
Dott.ssa Biancamaria Pisciotta Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10683 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Edgardo Silvestro e Giuseppe
Velotti presso il cui studio, sito in Napoli, Via Dei Mille n. 40, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
-ATTRICE-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, è domiciliata ex lege;
-CONVENUTA-
NONCHÉ
Controparte_2
in
[...]
persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Via R. Bracco 20,
80133 Napoli;
- CONVENUTA CONTUMACE-
E
PUBBLICO MINISTERO DI NAPOLI SEDE
-CONVENUTO EX LEGE-
Oggetto: querela di falso;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 4/02/2025 il procuratore di parte attrice “si riporta all'atto introduttivo, e a tutte le difese, eccezioni, rilievi e memorie in atti. Impugna e contesta l'avverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Richiamata la relazione del Consulente tecnico d'Ufficio, chiede che compatibilmente con le esigenze del ruolo, il Tribunale fissi udienza ex art 281 sexies cpc con termine fino a 10 giorni prima per note. In subordine, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini ex art 190 cpc. e precisa le proprie conclusioni:
- 2 -
accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di preteso ricevimento della raccomandata cron
634/103 – 09/1T/17328 della pretesa notifica in data 23/9/2013 relative al presunto invio degli avvisi di accertamento;
dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione del detto avviso di ricevimento cron 634/103 – 09/1T/17328 della pretesa notifica in data 23/9/2023 della raccomandata postale;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e attribuzione al sottoscritto avvocato, antistatario.”; l' Controparte_1
non ha depositato note scritte entro il termine fissato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall' art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009,
n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data
16/04/2021 all , Controparte_1 Controparte_1
all' di Napoli nonché al P.M.
[...] Controparte_2
sede ha proposto, in via principale, innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, querela di falso per far accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità della firma apposta sull'avviso di ricevimento avente nn. cronologico 634/103
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notificato in data 23/9/2013 relativo all'invio degli avvisi di accertamento n. 20091T017330 e n. 20091T017328 emessi dall Controparte_1 Controparte_1
. Controparte_3
A sostegno della propria domanda l'attrice ha dedotto: - di aver acquistato con atto per Notar del 21/5/2009 Per_1
registrato a presso l di il 22/5/2009, serie CP_1 CP_1 CP_3
1T, numero 17328, un appartamento con box in Fiumicino, Via del
Perugino con accesso dal numero civico 122, Comprensorio S.P.I.,
Comparto P8/C, scala F, piano primo, interno n.3, beneficiando delle agevolazioni previste per la prima casa;
- di aver contestualmente ha stipulato contratto di mutuo fondiario per l'acquisto per Notar 21/5/2009 registrato a il Per_1 CP_1
22/5/2009 al n.17330; - che in data 24-31 maggio 20186 aprile
2018 le venivano notificate le cartelle di pagamento:
A) n. 071 2018 00200873 09 000 emessa dall CP_1
, Ufficio Territoriale di
[...] Controparte_1
Roma 1 – Trastevere relativa al controllo tasse e imposte indirette per l'anno 2009 per perdita benefici prima casa – residenza da acquisire (atto anno 09 serie 1T numero 017328) per un importo totale di € 34.447,74;
B) n. 071 2018 00233936 57 001 emessa dall CP_1
, Ufficio Territoriale di
[...] Controparte_1
Roma 1 – Trastevere relativa al controllo tasse e imposte indirette anno 2009 per perdita benefici mutuo agevolato per prima casa –
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residenza da acquisire (atto anno 09 serie 1T numero 017330) per un importo totale di € 15.584,52;
- di aver impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di le cartelle n. 071 2018 00200873 09 000 e n. CP_1
071 2018 00233936 57 001 con cui l'Ufficio, sul presupposto della mancata acquisizione della residenza nei 18 mesi dall'atto, le aveva irrogato le predette sanzioni;
- che l Controparte_1
nei due giudizi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, R.G.R. 18401/2018 Sez. 19 (cartella n. 071 2018 00233936
57 001 conseguente all'avviso di liquidazione n. n.20091T017330)
e R.G.R. 18406/2018 Sez. 14 (cartella 071 2018 00200873 09 000 conseguente all'avviso di liquidazione n. 20091T017328), aveva depositato un unico avviso di ricevimento n. cron. 634/103 –
09/1T/17328 della pretesa notifica avvenuta in data 23/9/2013 per posta per entrambi gli accertamenti (n. 20091T017330 e n.
20091T017328); - che l'odierna attrice non aveva ricevuto la raccomandata postale con avviso di ricevimento nn.634/103 né aveva sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno;
- che, pertanto, la firma apposta sull'avviso di ricevimento nn. 634/103 non apparteneva all'odierna istante essendo, tra l'altro, del tutto difforme dalla sua grafia;
- che instaurato, inizialmente, il giudizio per querela di falso innanzi al Tribunale di Nola la procedura si concludeva l'ordinanza di incompetenza territoriale del
19/01/2021; - che, di conseguenza, l'odierna attrice riassumeva tempestivamente il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli.
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In data 10/06/2021 si è costituita in giudizio l
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di eccependo il proprio Controparte_1 CP_1
difetto di legittimazione passiva. Nello specifico l'amministrazione convenuta ha sostenuto di essere “soggetto del tutto estraneo ed indifferente rispetto alla falsità ideologica della notifica dell'avviso di accertamento. Ne consegue che unico legittimato passivo è e il suo messo notificatore…si Controparte_4
ritiene che unico legittimato passivo sia l'agente postale, quale autore materiale del procedimento di notifica dell'atto oggetto di querela e che l non può dunque in alcun Controparte_1
modo rispondere per un comportamento negligente di altro soggetto” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e riposta).
Dopo alcuni rinvii concessi per consentire alla parte attrice di confermare la proposizione della querela ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c., all'udienza del 23/11/2021 il precedente istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Acquisito l'originale dell'atto impugnato sulla firma apposta sull'avviso di ricevimento recante n. cron. 634/103 è stata disposta ctu grafologica a firma della dott.ssa a seguito Persona_2
del cui deposito la causa è stata rimessa al Collegio previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Tanto premesso in punto di fatto, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia dell – Controparte_2
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ritualmente citata in giudizio e non costituitasi Controparte_2
in giudizio.
In punto di diritto osserva il Collegio che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte di Cassazione, la querela di falso, sia essa proposta in via principale che in via incidentale, ha “il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a 'far fede', a servire cioè come prova di atti o rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento;
ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. Cass., sez. II, 7 ottobre
2008, n. 24725 secondo cui è ammissibile la querela di falso proposta in via principale anche se avente ad oggetto un documento già prodotto in un altro giudizio).
Il giudizio di querela di falso, sia esso incidentale o sia esso principale, si connota, quindi, quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica.
Ancora, va evidenziato che quando, come nel caso sub iudice, la querela di falso sia proposta in via principale, la conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. cod.
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proc. civ., integra una condizione di procedibilità della domanda
(cfr. ord. Cass n.23896/2014); tale condizione risulta soddisfatta nel presente procedimento dalla conferma della domanda resa dall'attrice nel corso dell'udienza - davanti al G.I. dott. Lupi - del
23/11/2021.
Risulta, altresì, soddisfatto il disposto di cui all'art. 221 comma 3 c.p.c. dal momento che al Pubblico Ministero è stata data comunicazione della pendenza del presente giudizio (cfr. notifica allegato B all'atto di citazione) e, dunque, il predetto è stato messo in condizione di intervenire (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 ord. 12254 del 30/06/2020 in cui si afferma che “L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado
d'intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni
e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire
o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa).
Quanto alla legittimazione attiva va, poi, precisato che può proporre querela di falso “chiunque abbia interesse ad oppugnare
l'efficacia probatoria di un documento, rispetto ad una pretesa che si fonda su di esso” (cfr. Cass,
Sez. II, Sentenza n. 3260 del 15/11/1971). Ne consegue che parte
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attrice risulta, certamente, legittimata ad impugnare di falso l'avviso di falso su cui si fonda la pretesa creditoria vantata dalle controparti nei suoi confronti.
Parimenti, va anche affermata la legittimazione passiva sia dell , di che Controparte_1 Controparte_1 CP_1
dell in quanto Controparte_5
di entrambi, nelle rispettive qualità di ente impositore e di agente della riscossione, hanno interesse ad avvalersi del documento oggetto del presente giudizio nella procedura esattoriale in corso.
Ed invero, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte
“Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (cfr.
Cass., Sez. 6-2, ord. n. 19281 del 17/07/2019).
Infatti, la querela di falso in sede civile riflette non l'autore del falso, bensì il documento esibito in giudizio del quale mira, attraverso la correlativa declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge. Pertanto, legittimato passivo all'azione diretta all'accertamento della falsità di un documento è il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso, la cui identificazione è del tutto irrilevante in materia civile.
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Infine, rileva il Collegio che ove la querela di falso sia proposta, come nel caso di specie, in via principale il Giudice non
è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento come, invece, richiesto nella querela di falso in via incidentale, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o meno della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso si sia fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo, e che per il suo contenuto esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non assume rilievo l'ammissione della falsità del documento da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 12130 del 2011).
Tutto ciò premesso in punto di diritto, nel merito la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
ha impugnato di falso la sottoscrizione Parte_1
presente sulla cartolina di ricevimento relativa alla raccomandata postale n. 76363463161-7 del 23/09/2013.
Sul punto può evidenziarsi che pacificamente la giurisprudenza ammette la querela di falso avverso la firma apposta sull'avviso di ricevimento della notifica qualora la stessa sia effettuata a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario in quanto atto avente natura di atto pubblico e che costituisce piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni in essa contenute.
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Ebbene, nella fattispecie sottoposta all'attenzione del
Tribunale, come emerge dalla documentazione versata in atti (si veda cartolina di ricevimento di colore verde , Mod. 23-L), l'Ente impositore ha notificato il predetto avviso di accertamento rivolgendosi all'ufficiale giudiziario il quale, a sua volta, si è avvalso, per il compimento della notifica, dell'agente postale ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982.
Dunque, trattandosi di notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario il consegnatario del plico è tenuto all'identificazione del destinatario.
Sulla cartolina verde in atti n.cron. 634/103 è barrata la casella “destinatario persona fisica” e più in basso, sul rigo “firma del destinatario” è apposta la firma oggetto di querela di falso.
La firma in questione appare illeggibile. Sul punto appare, a questo punto, utile richiamare la Cass. n. 1686/2023 secondo cui la querela di falso è proponibile anche in caso di firma illeggibile del destinatario in quanto salvo che risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario.
Ciò premesso la ctu espletata in corso di causa, durante la quale sono state utilizzate come scritture di comparazione non solo quelle prodotte dalla attrice (carta di identità e patente di guida, ma anche i saggi grafici dalla stessa rilasciati, ha accertato che la
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sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 76363463161-7 non è riferibile all'attrice.
Nello specifico, il nominato CTU ha individuato, con dovizia di dettagli, le differenze intercorrenti tra le firme apposte sui documenti o oggetto di querela e le firme risultanti dalle scritture di comparazione e dal saggio grafico.
In primo luogo la dott.ssa ha evidenziato che la Per_2
firma apposta sull'avviso di ricevimento n. 634/103 è illegibile
(cfr. pag. 15 consulenza in atti); ha, poi, proseguito affermando che “il grafismo è privo di una disposizione ordinata. Il movimento non è ben controllato. Il disordine è sotto il profilo della disuguaglianza nel calibro delle lettere” (cfr. pag. 17 consulenza)
e che “l'inclinazione è in prevalenza a sinistra”, quanto alla pressione ha riscontrato “tratti ascendenti e discendenti ben marcati” (cfr. pag. 18 e 19 consulenza).
Esaminando, invece, le scritture di comparazione è emerso che “la grafia della signora è chiara” (cfr. pag. 33 ctu); Pt_1
quanto “all'inclinazione, essa è eterogenea: ora in prevalenza eretta, ora a sinistra (cfr. pag. 43 consulenza) mentre quanto alla pressione “è presente intozzata di I modo” (cfr. pag. 44 consulenza).
A seguito di tale attenta analisi e comparazione il ctu ha, pertanto, affermato che “La non identità di mano tra le due grafie
(in verifica e autentica) emerge dalle riscontrate differenze sostanziali e dinamiche… In conclusione, dallo studio effettuato
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sulla firma in verifica e le comparative emergono sostanziali divergenze tra le due grafie”.
Ha, quindi, concluso la sua indagine ritenendo che “La firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata avente n. cronologico 634/103 non è stata vergata dalla signora Pt_1
. Essa è apocrifa” (cfr. pag. 46 ctu in atti).
[...]
Ebbene gli esiti della CTU grafologica possono senz'altro essere condivisi dal Collegio poiché, come detto, sono sorretti da argomentazioni puntuali e persuasivi sotto il profilo metodologico e sono supportati da ricostruzioni analitiche dei singoli passaggi argomentativi dell'accertamento compiuto e rassegnati dopo una precisa verifica della firma in contestazione e di quelle di comparazione. Inoltre, anche le parti alcuna osservazione hanno presentato alla bozza del ctu.
Va, pertanto, accolta la domanda di querela di falso proposta da e dichiarata la falsità della firma apposta Parte_1
sull'avviso di ricevimento n.cron. 634/103 della raccomandata n.
76363463161-7; ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p. va, inoltre, ordinata la cancellazione, da attuarsi nelle forme dell'art. 675 c.p.p., della sottoscrizione “ ” ivi apposta. Sul Parte_1
punto vale richiamare il principio secondo cui la querela di falso è proponibile dal soggetto cui sia dalla controparte attribuita la paternità di un determinato documento, ancorché, non contenendo questo alcuna alterazione, l'azione sia diretta a disvelare l'effettiva titolarità della manifestazione di volontà in esso contenuta e non sia, perciò, materialmente possibile l'assunzione di alcun
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provvedimento di cancellazione, in quanto l'effetto ablatorio postulato dal secondo comma dell'art. 226 c.p.c. resta egualmente conseguito dall'acclaramento della provenienza del documento da un soggetto diverso della parte indicatane come autore (cfr. Cass. civ., 05/05/1980, n. 2942).
Le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto del
29/06/2023 seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico di tutte le parti convenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M.
55/2014 e s.m. tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa) e dell'attività concretamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Ai sensi dell'art. 227 c.p.c. la presente sentenza diverrà esecutiva per quanto riguarda i provvedimenti in materia di falso soltanto dopo il passaggio in giudicato mentre la statuizione sulle spese è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 891/2014).
Va disposta la comunicazione della presente sentenza, in copia, al P.M. sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta in via principale da così provvede: Parte_1
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1) dichiara la contumacia dell Controparte_2
[...]
2) accoglie la querela di falso proposta e per l'effetto dichiara la falsità della sottoscrizione “ ” apposta Parte_1
in calce all'avviso di ricevimento n.cron. 634/103 della raccomandata n. 76363463161-7 di cui all'atto di citazione;
3) dispone che, ai sensi e nelle forme degli artt. 537 e 675
c.p.p., si proceda, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, alla cancellazione dei predetti elementi di falsità dal documento sopra indicato, tramite annotazione sull'originale, del presente dispositivo;
4) condanna l , Provinciale I Controparte_1 CP_1
e l in CP_1 Controparte_2
solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sopportate dalla parte attrice che si liquidano complessivamente in €
2.540,00 per compenso ed € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se documentate e con attribuzione in favore degli avv.ti
Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti, dichiaratisi antistatari;
5) pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese per l'espletamento della C.T.U. già liquidate con separato decreto;
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6) dispone comunicarsi al PM in sede copia della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del
21/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Biancamaria Pisciotta Dott.ssa Roberta Di Clemente
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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