Ordinanza 19 marzo 2019
Massime • 1
In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell'amministratore, e tanto più in mancanza di una dichiarazione d'invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli conferire procura ad un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della presunzione di conformità alla volontà dei condomini e dell'interesse del condominio alla continuità dell'amministrazione. L'accertamento della legittimazione di tale amministratore è rimesso al controllo d'ufficio del giudice e non è soggetto ad eccezione di parte perché inerente alla regolare instaurazione del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura alle liti rilasciata, con riferimento ad un ricorso per decreto ingiuntivo, dall'amministratore di un condominio, nonostante la sua nomina fosse stata contestata per violazione dell'art. 1129, comma 13, c.c.).
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L'amministratore di condominio anche se nominato con delibera illegittima continua a esercitare legittimamente i poteri di rappresentanza del condominio sino alla nomina del nuovo amministratore. Tale interpretazione trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuità delle funzioni gestorie dell'amministratore. Ne consegue che l'amministratore che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finchè non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/12/2023, n. 35979 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/03/2019, n. 07699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7699 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2019 |
Testo completo
7699 /1 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e SESTA SEZIONE CIVILE - 2 proch x e T Oggetto Composta da: CONDOMINIO PASQUALE D'ASCOLA -· Presidente - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - Ud. 10/01/2019 - ALDO CARRATO - Consigliere - CC R.G.N. 7523/2018 GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Con7698 ANTONIO SCARPA Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7523-2018 proposto da: CIDA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato CINZIA DE MICHELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE BRUYERE;
ricorrente
contro
U CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE PLANETARIUM CALUSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato ΑΝΤΟΝΙΟ RAPPAZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato DINO GIOVANNI SELIS;
- controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1906/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA
E RAGIONI DELLA DECISIONE C.I.D.A. s.r.l. impugna, articolando un unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1906/2017 del 30 agosto 2017, che ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ivrea in data 26 novembre 2014. L'intimato Condominio Centro Commerciale Planetarium di via Nuova Circomvallazione n. 50, Caluso, ha notificato controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale subordinato, con cui ripropone questioni di merito rimaste assorbite nella decisione impugnata. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali proposta dalla C.I.D.A. s.r.l., opposizione fondata sull'unico motivo che l'amministratore GI NA, il quale aveva conferito mandato al legale per promuovere la domanda monitoria e costituirsi in sede di opposizione, era stato nominato nuovamente dall'assemblea del Condominio Centro Commerciale Planetarium con delibera dell'8 luglio 2013, 사 benché revocato giudizialmente con decreto della Corte d'Appello di Torino del 25 giugno 2013. La Corte d'Appello, condividendo l'interpretazione data dal Tribunale di Ivrea, ha sostenuto che la deliberazione resa in violazione dell'art. 1129, comma 13, c.c. (introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e quindi nella specie applicabile ratione temporis), norma che impedisce all'assemblea di nominare nuovamente l'amministratore revocato dall'autorità Ric. 2018 n. 07523 sez. M2 ud. 10-01-2019 -2- giudiziaria, è comunque annullabile, e non nulla, e perciò la relativa impugnazione resta soggetta al termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., termine inutilmente decorso nel caso in esame. L'unico motivo di ricorso della C.I.D.A. s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 1129, commi 8 e 13, 1138, 1363, 1421, 1423 c.c., nonché degli artt. 75, 83, 125 c.p.c., ed ancora l'omessa e insufficiente motivazione ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., non avendo la Corte d'Appello valutato la natura imperativa del vigente art. 1129, comma 13, c.c., ed essendo perciò nulla la delibera di nomina dell'amministratore, già revocato, GI NA, che aveva conferito mandato per il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il dispositivo della sentenza impugnata della Corte d'Appello di Torino è conforme al diritto, pur essendo la stessa erroneamente motivata. La condomina C.I.D.A. s.r.l. ha fatto questione di invalidità della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo conferita dall'amministratore GI NA del Condominio Centro Commerciale Planetarium, essendo, a dire della ricorrente, nulla la delibera di nomina dello stesso dell'8 luglio 2013. Tale invalidità della procura avrebbe così comportato l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, non avendo Ric. 2018 n. 07523 sez. M2 - ud. 10-01-2019 -3- l'opposto Condominio prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta. Deve tuttavia essere ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell'invalidità della medesima delibera, come nel caso di specie, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l'accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d'ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale. Tale interpretazione, che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuità delle funzioni gestorie dell'amministratore, rende in questa sede irrilevante l'esame della questione, su cui insiste la ricorrente, della esatta natura della illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore che sia stato revocato dall'autorità giudiziaria, in rapporto al divieto posto dall'art. 1129, comma 13, c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012. Il riconoscimento dei permanenti poteri rappresentativi dell'amministratore, la cui delibera di nomina, per quanto tacciata di invalidità per contrasto con il citato art. 1129, comma 13,c.c., non sia stata ancora oggetto di specifica impugnazione, non è smentito dall'assunto che il divieto posto all'assemblea dalla citata disposizione costituisca norma imperativa di ordine pubblico, posta a tutela dell'interesse generale ad impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico-pratico del Ric. 2018 n. 07523 sez. M2 ud. 10-01-2019 -4- rapporto di amministrazione. Ne consegue che l'amministratore di condominio, che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio (cfr. Cass. Sez. 2, 30/10/2012, n. 18660; Cass. Sez. 2, 23/01/2007, n. 1405; Cass. Sez. 2, 27/03/2003, n. 4531). Tale interpretazione si uniforma a quanto affermato in giurisprudenza, sul fondamento dell'art. 2385 c.c., per le società di capitali, con riguardo alle quali viene affermato che la parte, la quale eccepisce la nullità della procura alle liti rilasciata da un amministratore la cui nomina fosse invalida, ha l'onere di provare non solo che tale nomina era stata già annullata prima del conferimento della procura alle liti, ma anche che quell'amministratore aveva a tale data conseguentemente già perduto la rappresentanza della società in forza della avvenuta sostituzione con altro amministratore (Cass. Sez. 1, 03/01/2013, n. 28). Il ricorso principale va perciò rigettato, rimanendo così assorbito il ricorso incidentale, giacché dichiaratamente condizionato. La ricorrente C.I.D.A. s.r.l. va condannata a rimborsare al controricorrente Condominio Centro Commerciale Planetarium le spese del giudizio di cassazione. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1- M quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale C.I.D.A. s.r.l., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P. Q. M.
Ric. 2018 n. 07523 sez. M2 - ud. 10-01-2019 -5- La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. -Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 gennaio 2019. Il Presidente Pasquale D'Ascola 90 lou DEPOSITATO IN CANCELLERIA 사 098!. 19 MAR 2019 M U C E R F rio Gi rl P S U E S T R O C Лещё пешінет Ric. 2018 n. 07523 sez. M2 - ud. 10-01-2019 -6-