Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1109.
(Impugnazione delle deliberazioni).
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente puo' impugnare davanti all'autorita' giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione e' gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non e' stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e' in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e' stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
(Impugnazione delle deliberazioni).
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente puo' impugnare davanti all'autorita' giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione e' gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non e' stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e' in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e' stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 268.011
[…] ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - Comunione “pro indiviso” di beni immobili - Deliberazioni - Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza su deliberazioni condominiali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnabilità per vizio di eccesso di potere o per conflitto di interesse - Esclusione - Motivi ex art. 1109 c.c. - Sussistenza In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, […]
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Giurisprudenza • +500
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