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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2993/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NI IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2993/ 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Malandrino, Flavia Bruschi e Parte_1
LI AI, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudia Malandrino in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 52
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. SCIPLINO ESTER ADA ed elettivamente domiciliato in CP_1
VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA;
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
4674/2022 pubblicata il 19.5.22
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 10.9.2021 Parte_1
rappresentava che:
[...]
- era stata dipendente di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. dall'1.3.2011;
- era stata licenziata, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo esperita ai sensi della l. n. 223/1991, con decorrenza dal 31.10.2014;
CP_
- aveva presentato domanda all' per il riconoscimento rispettivamente: per il periodo 1.1.2015 –
1.1.2017 dell'indennità di mobilità e dell'integrazione alla stessa da parte del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (FSTA), e per il periodo 2.1.2017 – 31.12.2018 della prestazione integrativa erogata dal F.S.T.A.), per l'ammontare di euro 21.425,55 euro sulla prestazione di mobilità n. 440368/2014
e di euro 21.060,00 euro sulla prestazione di Fondo trasporto Aereo cat. FTA n. 630227/2017, della prestazione integrativa erogata dal FSTA;
- l' aveva riconosciuto entrambe le prestazioni, pagando regolarmente le somme dovute CP_1 mensilmente;
- ella stessa aveva, medio tempore, impugnato il licenziamento ai sensi dell'art. 1, comma 47 L,
92/2012 innanzi al Tribunale di Civitavecchia, che, con sentenza n. 455/2019 pubbl. il 4.7.2019, così statuiva: “- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra ed il Parte_1 diritto della lavoratrice ad essere reintegrata nel posto di lavoro dalla Controparte_2 cessionaria dell'azienda; - Condanna al pagamento in favore della ricorrente di Controparte_3 una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- Accerta la responsabilità solidale di in a.s. per tutte le obbligazioni nel Controparte_2 paragrafo che precede”;
- la Corte di appello di Roma con sentenza 4840/2019 aveva respinto il reclamo contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, e le società avevano proposto ricorso in Cassazione;
- la le aveva riconosciuto nel frattempo, l'indennità risarcitoria stabilita con la Controparte_3 predetta ordinanza, pari a 12 mensilità (€ 15.627,69 netti), e l'aveva reintegrata nel Controparte_2 posto di lavoro dal 4.7.2019 – data corrispondente a quella di pubblicazione della ordinanza di reintegra – con effettivo rientro in servizio dal 2.9.2019 collocandola però, dal marzo 2020 in Cassa
Integrazione e successivamente, dall'aprile 2021, addetta all'Ufficio Cadetti ma in CIGS per 18 giorni al mese;
- successivamente al pagamento delle prestazioni previdenziali riconosciutele, con due distinte richieste datate entrambe il 27.2.2020, l' le aveva comunicato l'indebita fruizione delle CP_1 prestazioni previdenziali connesse al licenziamento, stante l'avvenuta declaratoria di illegittimità dello stesso e la reintegra nel posto di lavoro.
La ricorrente contestava le pretese dell' , sostenendo: - che le prestazioni previdenziali, al CP_1
CP_ momento della concessione delle stesse da parte dell' le erano state legittimamente riconosciute attesa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'accesso ai trattamenti;
- di avere conservato lo stato di disoccupata per tutto il periodo di fruizione delle prestazioni previdenziali per cui è causa;
- che la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento e la condanna del datore di lavoro a reintegrarla nel posto di lavoro e a pagarle l'indennità risarcitoria ex lege 300/1970 non costituivano elementi retroattivamente preclusivi delle prestazioni previdenziali per cui è causa.
Evidenziato il fatto che la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, pur disponendo la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, aveva condannato il datore di lavoro alla corresponsione dell'indennità risarcitoria in misura pari a 12 mensilità ai sensi del comma 4 dell'art. 18 Stat. Lav.; eccepiva CP_ l'irripetibilità delle somme richieste dall' - legittimamente riconosciutele in presenza di tutti i presupposti di legge - deducendo, in via principale, la compatibilità delle prestazioni previdenziali con l'indennità di natura risarcitoria corrisposta dal datore di lavoro (non costituendo la condanna alla reintegra e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui al quarto comma dell'art. 3 della l. n.
300 del 1970 elementi preclusivi con efficacia retroattiva della fruizione delle prestazioni CP_ previdenziali legittimamente fruite) e in subordine, la ripetibilità di quanto versato dall' nei soli limiti della minor somma percepita dal datore di lavoro, pari alle suddette 12 mensilità. Così concludeva: “a) in via preliminare e cautelare, sospendere immediatamente, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e l'azione di recupero del convenuto relativo alle CP_1 comunicazioni di debito datate 27.2.2020, di cui in narrativa, ed ordinare all'Istituto di interrompere le trattenute mensili operate sulla prestazione “Integrazione Fondo Trasp. Aereo” e “CIGS” in godimento alla ricorrente e finalizzate a tale recupero;
b) accertare e dichiarare che le somme di €
21.425,55 per prestazione di mobilità cat. MOB n. 440368/2014 e di € 21.060,00 per prestazione di
Fondo trasporto Aereo cat. FTA n. 630227/2017, di cui alla comunicazioni di debito dell' datate CP_1
27.2.2020, richieste in restituzione dall'Istituto alla ricorrente, non sono dovute e/o interamente irripetibili, ovvero parzialmente non dovute e/o irripetibili in relazione agli importi eccedenti quello dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità disposta a seguito del licenziamento illegittimo
(complessivi € 15.627,69 netti), o per i diversi importi che saranno accertati in corso di causa, comunque al netto degli importi per oneri fiscali e contributivi;
c) per l'effetto condannare l' CP_4 convenuto alla restituzione delle somme nel frattempo trattenute a recupero del suddetto debito”, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
L' , costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto;
deduceva in particolare CP_1 la sopravvenuta mancanza di causa delle prestazioni previdenziali corrisposte alla ricorrente, stante la ricostituzione del rapporto con efficacia ex tunc, a seguito della sentenza di reintegra (che “porta con sé che il rapporto di lavoro non si è mai interrotto a causa del licenziamento”) e, dunque, il venir meno dei presupposti legittimanti l'erogazione delle prestazioni erogate. Spiegava, inoltre, domanda CP_ riconvenzionale chiedendo di dichiarare il diritto dell' al recupero delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate alla ricorrente e conseguentemente condannare la stessa al pagamento della complessiva somma di euro 42.485,85, oltre interessi e rivalutazione maturata e maturanda dal momento del suo pagamento al saldo.
All'esito del giudizio la causa veniva decisa, mediante deposito telematico della sentenza, con il rigetto della domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) per contraddittorietà ed erroneità della motivazione;
erroneità e travisamento dei principi Pt_2 giurisprudenziali di cui alle pronunce della Corte di Cassazione - Omesso esame e valutazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte con la più recente sentenza n. 24950/2021 - Violazione di legge”: lamentava, in particolare, che il Tribunale aveva trascurato la sentenza della Corte di
Cassazione. n. 24950/2021, che ha statuito che: “In sostanza essa (la indennità di disoccupazione) va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione”, e ciò in conformità alla ratio dell'istituto, così dando pieno significato ai principi già espressi da precedenti sentenze della stessa Corte (Cass. 28295/19 e n. 17793/2020) circa la spettanza della prestazione in tutti i casi in cui non sussista una effettiva reintegra intesa anche come integrale pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, così da realizzare una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege;
evidenziava che “La tutela reintegratoria
“attenuata” di cui alla Legge NE (senza pagamento delle integrali retribuzioni dal licenziamento) non può assimilarsi all'evidenza a quella “piena” precedentemente vigente dato che la prima, a differenza della seconda - allorchè si protrae il tempo necessario per far rimuovere dal sistema una situazione illegittima - pone il lavoratore in una condizione di disoccupazione CP_ involontaria che in precedenza non si verificava”; il diritto di ripetizione dell' della prestazione previdenziale sorge solo dopo che, alla reintegra, “vi sia stato anche l'integrale soddisfacimento delle poste retributive venendo meno dunque, solo in questo caso, la ratio dell'indennità di disoccupazione/mobilità di misura di sostegno al reddito”;
2) “errata valutazione circa il dedotto difetto di costituzionalità delle norme inerenti l'indennità di mobilità e di quelle, in genere, a tutela della disoccupazione”: errato, contraddittorio ed illogico era il passaggio della sentenza impugnata in merito alla ritenuta non sussistenza di profili di incostituzionalità della norma di cui all'art. 7 L. 223/91 e della ritenuta non pertinenza circa la incostituzionalità dell'art. 4, c. 40 e 41 e dell'art. 2 c. 71 l. 92/2012;
3) “erronea condanna alla restituzione all' dell'importo di € 42.485,85 al lordo con CP_1 maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria”: sosteneva che l' ha posto in CP_4 esecuzione le sue determinazioni di indebito applicando la c.d. compensazione propria, pertanto era errata la statuizione di condanna al pagamento di importi che già stavano rientrando nel patrimonio dell' in modalità rateale e per un massimo di 1/5 di quanto dovuto, così come imposto dall'art. CP_1
1, comma 262, L. 662/1996; la condanna al pagamento, dunque, doveva semmai prevedere che CP_ venisse detratto dalla somma da restituire quanto già trattenuto dall' a compensazione del debito;
erroneamente, poi, la condanna era stata effettuata al lordo e non al netto, in contrasto con la giurisprudenza consolidatasi in materia (Cass, Civ. sez.lav. n. 1464/12, n. 19735718, Consiglio di
Stato n. 3984/11,Ttrib.Milano del 6.5.2015); erronea era altresì la statuizione di condanna anche agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dato che tali accessori non erano dovuti, ex art. 2033
c.c., stante la pacifica buona fede dell'accipiens all'atto della ricezione delle somme vista la natura di debito di valuta della prestazione erogata dall' , nonchè per analogia con quanto più volte sancito CP_1 da unanime giurisprudenza nel caso inverso di diritto del pensionato alla restituzione da parte dell'Amministrazione previdenziale di somme eventualmente recuperate. Si deduceva, infine, che nella materia previdenziale in genere, nel caso di revoca del provvedimento concessorio di una prestazione risultante non dovuta, non si dà luogo al recupero delle somme corrisposte salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, dolo che nella fattispecie è ovviamente assente dato lo stato di involontaria disoccupazione in cui la ricorrente si è ritrovata a causa del licenziamento perpetrato dal datore di lavoro e la conservazione di tale stato per tutto il periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale.Si costituiva in giudizio l' , confutando le avverse ragioni CP_1
e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato . La Corte di Cassazione con pronuncia n. 23476/2025 a SSUU ha affrontato la questione all'esame . La questione era stata rimessa alla Corte di legittimità a SSUU con ordinanza interlocutoria n. 22985 del 2024 e ordinanza interlocutoria 25399 del 23 settembre 2024. Le due ordinanze di remissione, una della Sezione Lavoro e l'altra della Sezione Quarta Civile della Corte
Suprema di Cassazione, riguardavano entrambe la questione della ripetibilità delle indennità previdenziali (disoccupazione involontaria o mobilità) erogate dall' in caso di ripristino CP_1 giudiziale del rapporto di lavoro. Con l'Ordinanza Interlocutoria n. 22985/2024 (Sezione Lavoro)la
Corte poneva la tematica della ripetibilità dell'indennità di disoccupazione involontaria erogata nel periodo intermedio in cui, a seguito di un accertamento giudiziale, il contratto a termine era stato dichiarato illegittimo e convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con efficacia ex tunc.
L'ordinanza riguardava cioè il caso di un lavoratore che aveva percepito l'indennità di disoccupazione involontaria, ma la cui disoccupazione era stata successivamente considerata non sussistente a causa di una sentenza che aveva accertato l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e la conseguente costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, della Legge n. 183 del 2010.
La Corte chiedeva alle SSUU di chiarire in che modo potesse ritenersi venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione quando la tutela ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 non assicurava l'effettiva realizzazione della finalità di sostegno al reddito dell'indennità, in attuazione dell'art. 38, comma 2, Cost..In effetti nella prospettazione dell' , a causa della ricostituzione ex tunc del CP_1 rapporto di lavoro e dell'idoneità dell'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 a ristorare per intero il pregiudizio nel periodo intermedio, veniva meno la condizione di disoccupazione, configurandosi, per l'effetto un indebito previdenziale ripetibile ex art. 2033 c.c.. , mentre secondo il lavoratore l'indennità sarebbe stata ripetibile solo se, alla pronuncia di conversione, seguiva l'effettiva ricostituzione del rapporto nei suoi aspetti giuridici ed economici, con la conseguente realizzazione di una situazione di fatto che escludeva la sussistenza della disoccupazione protetta. Per contro l'ordinanza interlocutoria n. 25399/2024 (Sezione Quarta Civile) riguardava la ripetibilità dell'indennità di mobilità erogata a lavoratori il cui licenziamento era stato giudizialmente annullato con ordine di reintegrazione ex tunc, in una fattispecie di insolvenza del datore di lavoro in cui l'esecuzione della sentenza era risultata vana a causa del fallimento e della conseguente incapienza della società datrice di lavoro.
Argomenta la Corte di cassazione nella pronuncia a SSUU 23476/2025: “L'Istituto ricorrente ritiene che l'indennità di mobilità, al pari di quella di disoccupazione, costituisca una tutela di natura previdenziale che mira a garantire coloro che abbiano perso non volontariamente il lavoro, offrendo un sostegno per il tempo necessario a reperirne un altro. Osserva che nel caso in esame, diversamente, si è in presenza di situazioni in cui il rapporto di lavoro è dichiarato esistente da una pronuncia giudiziale che anche condanna il datore di lavoro alla reintegrazione. Tali circostanze portano ad escludere in radice, a giudizio dell'istituto, le condizioni che giustificano le tutele a sostegno del lavoratore disoccupato. In soccorso a tale posizione vengono richiamati i precedenti di questa Corte di legittimità che, fondandosi sulla diversità del rapporto di lavoro e di quello previdenziale e sui principi che hanno di conseguenza affermato la non interferenza tra le somme dovute al lavoratore dal datore di lavoro a seguito della illegittimità del recesso da quest'ultimo adottato, e le indennità riconosciute dall'Ente previdenziale per lo stato di disoccupazione, hanno poi escluso la possibilità di compensazione tra le stesse (Cass. n. 2719/2012 Cass. 18353/2014) . Le ragioni articolate dall' ricorrente pongono inoltre la diversa prospettiva che, in caso di CP_4 inottemperanza all'obbligo datoriale di pagamento delle retribuzioni al dipendente, come nel caso di specie, quest'ultimo possa invocare la tutela prevista dagli artt. 1 e 2 del D.lvo n.n.80/1992, a carico del Fondo di Garanzia. Tale soluzione non snaturerebbe l'indennità prevista per il caso della disoccupazione, ove quest'ultima sia da escludere in caso di ripristino ex tunc del rapporto di lavoro per disposto giudiziale. L'ordinanza interlocutoria, intervenuta in sede camerale all'esito dell'esame del ricorso dell' , muovendo dalla appartenenza dell'indennità di disoccupazione e della CP_4 indennità di mobilità (pur nelle loro differenti caratteristiche e nei differenti presupposti) allo stesso genus degli ammortizzatori sociali operativi nello stato di bisogno del lavoratore e finalizzati a sostenere lo stesso in caso di disoccupazione involontaria, evidenzia come tali indennità costituiscano attuazione dell'art. 38 secondo comma Cost. che riconosce il diritto dei lavoratori alla previsione e alla concreta assicurazione di “mezzi adeguati alle loro esigenze” per il caso di
“disoccupazione involontaria”. Tale cornice di riferimento ha legittimamente determinato la distinzione tra il rapporto di lavoro e le retribuzioni ad esso riferite e le indennità in questione ed ha portato ad escludere che queste ultime possano essere detratte dagli importi che il datore di lavoro sia condannato a pagare nell'ipotesi di licenziamenti dichiarato illegittimo (sul punto Cass.n.
24447/2009; Cass.n. 9988/2008; 2928/2005 ed anche Cass.SU 12194/2002). E' stato infatti sottolineato che le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno" (Cass.SU n.
12194/2002) Tali conclusioni sono state estese a tutte le indennità previdenziali in quanto attribuite al lavoratore dall'ente previdenziale e dunque solo da questo recuperabili e ripetibili in ipotesi di restituzione al lavoratore delle retribuzioni percepite a seguito della declaratoria di illegittimità del recesso datoriale (Cass.n.8150/2018). Fatte tali premesse circa la diversità di piani di relazione su cui muovono le attribuzioni patrimoniali in questione, l'ordinanza di rimessione si addentra nel tema CP_ centrale della possibilità o meno di assoggettare a restituzione all' le somme erogate al lavoratore per lo stato di disoccupazione (indennità di mobilità o di disoccupazione), allorchè intervenga sentenza di condanna alla reintegrazione. In quest'ultima situazione la giurisprudenza di legittimità si è divisa nel ritenere che a costituire la base legittimante la restituzione fosse la sola sentenza declaratoria della illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione- ripristino de iure- (da ultimo Cass.n.11994/2024; Cass.n.854/2024; Cass.n. 384/2024), ovvero che fosse invece necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro per garantire la effettività della unica misura idonea a neutralizzare lo stato di disoccupazione (Cass.n.9418/2007;Cass.n.
29295/2019;Cass.n. 24950/2021; Cass.n. 22850/2022; Cass n. 848/2024). Il primo orientamento si fonda sul presupposto che la pronuncia giudiziale abbia effetti ex tunc sulla operatività del rapporto di lavoro che, una volta ricostituito de iure, non può lasciare spazio ad una ipotesi di disoccupazione e dunque al legittimo mantenimento della indennità relativa. Una diversa prospettiva è invece offerta dal secondo orientamento allorchè ritiene invece indispensabile, per garantire l'effettività della tutela, che la reintegrazione sia attuata con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege. Deve osservarsi che entrambe le opzioni assegnano allo stato di disoccupazione rilievo centrale da cui muovere per il riconoscimento delle tutele previste dall'ordinamento. Si tratta, come rilevato anche nell'ordinanza interlocutoria, di misure attuative del disposto dell'art. 38, co.2, della Costituzione riconducibili al più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione.
In tale alveo si sono susseguiti, nel tempo, interventi legislativi che hanno dapprima potenziato lo strumento dell'indennità di mobilità in discussione (la legge n.223/1991- art 7 co.8 si sovrappone, in sostanza al trattamento per la disoccupazione involontaria, assorbendone la finalità), successivamente sostituendolo con l'introduzione dell'AS (legge n. 92/2012) e successivamente della NAS (legge n. 22/2015). Le considerazioni svolte in questa sede devono pertanto prendere le mosse da quali siano le finalità che, attuative del disposto della norma costituzionale, debbano essere perseguite, pure nelle diversità dele situazioni a cui sono dirette, dagli istituti giuridici in discussione.
L'art. 38 Cost. nel suo secondo comma racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita. La disposizione raccoglie nel suo dictum i principi di solidarietà sociale che informano il sistema normativo di previdenza ed assistenza e ne direzionano l'operatività. Si tratta, peraltro, di disposizione che, considerando sullo stesso piano meritevole di tutela, sia le condizioni legate alla disabilità fisica o per età che la disoccupazione involontaria, ha posto l'attenzione a circostanze di fatto che possono riguardare la vita del lavoratore e che siano tali da privarlo, concretamente, dei mezzi adeguati al proprio sostentamento. La finalità da realizzare è dunque prospettata nell'ottica di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano. L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento. L'art. 3 del r.d. n. 1827 del 1935, dichiara espressamente che l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro. I principi contenuti nell'art. 38 Cost., assorbiti dalle specifiche disposizioni di legge e dagli strumenti in discussione, danno evidente rilievo al requisito della disoccupazione involontaria quale condizione di fatto priva di ulteriori connotazioni, e soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio.
Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione. Se tale risulta essere il senso della condizione considerata dalla disposizione costituzionale e dalle norme da essa discendenti, non può che tradursi, tale ratio,
e con interpretazione fedele al dettato costituzionale, anche nelle tutele da apprestare. Queste non potranno che essere dirette a compensare l'assenza della retribuzione e così garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore. A ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della AS), è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale. Nel caso in esame, peraltro, il datore di lavoro è stato impossibilitato ad adempiere il dictum giudiziale, in quanto fallito. La persistenza dello stato di disoccupazione, come sopra inteso, pur a seguito dell'ordine reintegratorio, non potrà che determinare il legittimo CP_ pagamento dell'indennità in questione e l'insussistenza del diritto dell' al recupero. A sostegno di tali conclusioni militano recenti pronunce del Giudice costituzionale in tema di AS (Corte Cost.
n.90/2024 e Corte Cost. n. 194/2021). Con la recente sentenza n. 90/24 è stato esaminato il caso in cui il lavoratore percettore dell'indennità in questione, che aveva in origine optato per la forma anticipata della stessa, svolgendo una attività imprenditoriale per un congruo periodo di tempo, ed aveva poi dovuto cessare detta attività per ragioni a lui non imputabili, aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo assoggettato al beneficio in questione. In ragione del disposto dell'art. 8 co.4 del d.lgs n. 22/2015, attesa l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel periodo “coperto” dalla misura di sostegno, il percettore era tenuto alla restituzione dell'intera somma in origine erogata. Con la decisione richiamata Il Giudice delle leggi ha ritenuto la disposizione non rispondente ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 4 Cost. in quanto l'obbligo restitutorio doveva essere proporzionato alla durata del rapporto di lavoro coperto da
AS, poiché solo per esso l'indennità risultava priva di causa e quindi indebita. Il Giudice delle leggi ha quindi, con sguardo diretto alla effettività della tutela, ritenuto illegittimamente percepita solo la somma che, sovrapponendosi alla retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato instaurato, determinava un effettivo indebito, non avendo, in tale circostanza, il lavoratore, necessità di sostegno, in quanto occupato. Per il precedente periodo, diversamente, l'indennità era dovuta e CP_ non poteva essere oggetto di restituzione all' L'attenzione al dato concreto del bisogno di sostegno è stata peraltro esplicitata nell'intero assetto normativo contenuto nella legge n. 223/1991, allorchè, nell'art. 8 commi 6 e 7, è stata prevista la conservazione dell'iscrizione nelle liste di mobilità, con sospensione dell'indennità di mobilità, in caso in cui il lavoratore accetti un lavoro subordinato a tempo parziale o determinato. Risulta evidente come, la presenza di una occupazione temporanea accompagnata dalla relativa retribuzione non determina il venir meno dell'intera situazione di assoggettamento del lavoratore alla tutela, in quanto, l'erogazione dell'indennità è sospesa per il solo tempo della temporanea occupazione, restando operativa per il successivo stato di cessazione del rapporto di lavoro. L'opzione interpretativa adottata non sembra inficiata dalla presenza di altre tutele che l'ordinamento appresta per i casi di insolvenza del datore di lavoro, quale CP_ ad esempio il Fondo di garanzia di cui al d.lgs n.80/1992, istituito presso l' in caso di datore di lavoro assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria…). Si tratta, a ben vedere, di istituto che, pur perseguendo la finale tutela del lavoratore, comunque interviene solo a seguito di procedure onerose per lo stesso
(preventiva aggressione dei beni, accertata incapienza ed alle quali può sostituirsi con surroga e con insinuazione nel fallimento, anche l'ente previdenziale al fine di recuperare, in parte, quanto erogato) che operano con una logica differente, di tutela del credito (peraltro in forma parziale solo con il possibile riconoscimento di tre mensilità) e, quindi, decisamente con ratio interna non sovrapponibile a quella che pervade l'insieme delle misure in attuale esame, caratterizzate dallo spirito solidaristico e di immediato sostegno per il lavoratore privo di reddito. Quanto poi al comportamento richiesto al lavoratore in circostanze quali quelle in esame, (questione posta nell'ordinanza interlocutoria), deve richiamarsi, condividendola, la statuizione sul punto assunta dal
Cass.n. 28295/2019 secondo cui “neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole.
Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali. A conclusione delle argomentazioni svolte, e con decisione di merito in assenza della necessità di CP_ ulteriori accertamenti di fatto, deve rigettarsi il ricorso dell' poiché la mancata concreta reintegrazione dei lavoratori ed il conseguente permanere dello stato di bisogno economico nella situazione di oggettiva disoccupazione involontaria in cui gli stessi si erano trovati, non aveva fatto venir meno le ragioni tipiche del sostegno economico previdenziale che costituisce la ratio e la finalità delle indennità in discussione. “
La pronuncia a SSUU emessa in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla necessità di restituire l'indennità di mobilità erogata dall' , a seconda che il CP_1 rapporto sia stato ripristinato anche economicamente o meno , opta per la tutela del lavoratore inoccupato, sottolineando che l'indennità di disoccupazione compensa la perdita retributiva causata dalla disoccupazione involontaria, mentre l'indennità risarcitoria forfettizza il danno subito per effetto dell'illegittimo licenziamento, inclusivo della mancata copertura contributiva. La Corte stabilisce che, data la natura parziale del risarcimento previsto dalla legislazione restrittiva, la pretesa dell' di richiedere la restituzione dell'intera indennità previdenziale non è conforme a diritto. La CP_1 decisione è guidata dal principio di effettività e in armonia con l'art. 38 della Costituzione, mirando a garantire un adeguato sostegno economico al lavoratore.
Deve essere pertanto escluso l'obbligo di restituzione dell'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore nel periodo intermedio qualora alla declaratoria di nullità del termine e/o all'accertamento della illegittimità del licenziamento e alla conseguente ricostituzione de iure del rapporto di lavoro non sia seguita l'effettiva ripresa della prestazione lavorativa e la corresponsione delle relative retribuzioni, atteso che lo stato di bisogno tutelato dalla prestazione previdenziale permane fino al ripristino fattuale del sinallagma contrattuale. La Corte ha infatti ritenuto non conforme a diritto pretendere la restituzione di un trattamento previdenziale quando il risarcimento del danno è solo parziale e non sostitutivo della retribuzione . Per le considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che le somme percepite durante il periodo di disoccupazione per indennità di mobilità e indennità integrativa della mobilità erogata dal fondo di solidarietà per il trasporto aereo di cui alle comunicazioni di debito dell' datate 27 Febbraio 2020 sono irripetibili in relazione agli importi CP_1 eccedenti l'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità per complessivi euro 15.627,69 riconosciuta a seguito di licenziamento illegittimo al netto degli importi fiscali e contributivi. L ha peraltro CP_1 diritto di ripetere quanto il contribuente ha effettivamente percepito e non può, invece , pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrati nella sfera patrimoniale del lavoratore, atteso che il caso del venir meno "ex tunc" dell'obbligo fiscale, ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento, non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo (Cass. 21196/20).
L'appello deve essere dunque accolto con il favore delle spese di lite
PQM
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che la somma di euro
21.425,55 per prestazione di mobilità e la somma di euro 21.060,00 per prestazioni del fondo trasporto CP_ aereo di cui alle comunicazioni di debito dell' datata 27 Febbraio 2020 , richieste in restituzione a , sono irripetibili in relazione agli importi eccedenti la somma di euro 15.627,69; Parte_1 condanna l' alla restituzione delle somme trattenute oltre detto limite nonché al pagamento delle CP_1 spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 4700,00 e per il presente grado in complessivi euro 5000,00 oltre iva CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
La Presidente
MA NI IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NI IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2993/ 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Malandrino, Flavia Bruschi e Parte_1
LI AI, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudia Malandrino in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 52
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. SCIPLINO ESTER ADA ed elettivamente domiciliato in CP_1
VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA;
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
4674/2022 pubblicata il 19.5.22
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 10.9.2021 Parte_1
rappresentava che:
[...]
- era stata dipendente di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. dall'1.3.2011;
- era stata licenziata, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo esperita ai sensi della l. n. 223/1991, con decorrenza dal 31.10.2014;
CP_
- aveva presentato domanda all' per il riconoscimento rispettivamente: per il periodo 1.1.2015 –
1.1.2017 dell'indennità di mobilità e dell'integrazione alla stessa da parte del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (FSTA), e per il periodo 2.1.2017 – 31.12.2018 della prestazione integrativa erogata dal F.S.T.A.), per l'ammontare di euro 21.425,55 euro sulla prestazione di mobilità n. 440368/2014
e di euro 21.060,00 euro sulla prestazione di Fondo trasporto Aereo cat. FTA n. 630227/2017, della prestazione integrativa erogata dal FSTA;
- l' aveva riconosciuto entrambe le prestazioni, pagando regolarmente le somme dovute CP_1 mensilmente;
- ella stessa aveva, medio tempore, impugnato il licenziamento ai sensi dell'art. 1, comma 47 L,
92/2012 innanzi al Tribunale di Civitavecchia, che, con sentenza n. 455/2019 pubbl. il 4.7.2019, così statuiva: “- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra ed il Parte_1 diritto della lavoratrice ad essere reintegrata nel posto di lavoro dalla Controparte_2 cessionaria dell'azienda; - Condanna al pagamento in favore della ricorrente di Controparte_3 una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- Accerta la responsabilità solidale di in a.s. per tutte le obbligazioni nel Controparte_2 paragrafo che precede”;
- la Corte di appello di Roma con sentenza 4840/2019 aveva respinto il reclamo contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, e le società avevano proposto ricorso in Cassazione;
- la le aveva riconosciuto nel frattempo, l'indennità risarcitoria stabilita con la Controparte_3 predetta ordinanza, pari a 12 mensilità (€ 15.627,69 netti), e l'aveva reintegrata nel Controparte_2 posto di lavoro dal 4.7.2019 – data corrispondente a quella di pubblicazione della ordinanza di reintegra – con effettivo rientro in servizio dal 2.9.2019 collocandola però, dal marzo 2020 in Cassa
Integrazione e successivamente, dall'aprile 2021, addetta all'Ufficio Cadetti ma in CIGS per 18 giorni al mese;
- successivamente al pagamento delle prestazioni previdenziali riconosciutele, con due distinte richieste datate entrambe il 27.2.2020, l' le aveva comunicato l'indebita fruizione delle CP_1 prestazioni previdenziali connesse al licenziamento, stante l'avvenuta declaratoria di illegittimità dello stesso e la reintegra nel posto di lavoro.
La ricorrente contestava le pretese dell' , sostenendo: - che le prestazioni previdenziali, al CP_1
CP_ momento della concessione delle stesse da parte dell' le erano state legittimamente riconosciute attesa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'accesso ai trattamenti;
- di avere conservato lo stato di disoccupata per tutto il periodo di fruizione delle prestazioni previdenziali per cui è causa;
- che la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento e la condanna del datore di lavoro a reintegrarla nel posto di lavoro e a pagarle l'indennità risarcitoria ex lege 300/1970 non costituivano elementi retroattivamente preclusivi delle prestazioni previdenziali per cui è causa.
Evidenziato il fatto che la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, pur disponendo la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, aveva condannato il datore di lavoro alla corresponsione dell'indennità risarcitoria in misura pari a 12 mensilità ai sensi del comma 4 dell'art. 18 Stat. Lav.; eccepiva CP_ l'irripetibilità delle somme richieste dall' - legittimamente riconosciutele in presenza di tutti i presupposti di legge - deducendo, in via principale, la compatibilità delle prestazioni previdenziali con l'indennità di natura risarcitoria corrisposta dal datore di lavoro (non costituendo la condanna alla reintegra e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui al quarto comma dell'art. 3 della l. n.
300 del 1970 elementi preclusivi con efficacia retroattiva della fruizione delle prestazioni CP_ previdenziali legittimamente fruite) e in subordine, la ripetibilità di quanto versato dall' nei soli limiti della minor somma percepita dal datore di lavoro, pari alle suddette 12 mensilità. Così concludeva: “a) in via preliminare e cautelare, sospendere immediatamente, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e l'azione di recupero del convenuto relativo alle CP_1 comunicazioni di debito datate 27.2.2020, di cui in narrativa, ed ordinare all'Istituto di interrompere le trattenute mensili operate sulla prestazione “Integrazione Fondo Trasp. Aereo” e “CIGS” in godimento alla ricorrente e finalizzate a tale recupero;
b) accertare e dichiarare che le somme di €
21.425,55 per prestazione di mobilità cat. MOB n. 440368/2014 e di € 21.060,00 per prestazione di
Fondo trasporto Aereo cat. FTA n. 630227/2017, di cui alla comunicazioni di debito dell' datate CP_1
27.2.2020, richieste in restituzione dall'Istituto alla ricorrente, non sono dovute e/o interamente irripetibili, ovvero parzialmente non dovute e/o irripetibili in relazione agli importi eccedenti quello dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità disposta a seguito del licenziamento illegittimo
(complessivi € 15.627,69 netti), o per i diversi importi che saranno accertati in corso di causa, comunque al netto degli importi per oneri fiscali e contributivi;
c) per l'effetto condannare l' CP_4 convenuto alla restituzione delle somme nel frattempo trattenute a recupero del suddetto debito”, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
L' , costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto;
deduceva in particolare CP_1 la sopravvenuta mancanza di causa delle prestazioni previdenziali corrisposte alla ricorrente, stante la ricostituzione del rapporto con efficacia ex tunc, a seguito della sentenza di reintegra (che “porta con sé che il rapporto di lavoro non si è mai interrotto a causa del licenziamento”) e, dunque, il venir meno dei presupposti legittimanti l'erogazione delle prestazioni erogate. Spiegava, inoltre, domanda CP_ riconvenzionale chiedendo di dichiarare il diritto dell' al recupero delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate alla ricorrente e conseguentemente condannare la stessa al pagamento della complessiva somma di euro 42.485,85, oltre interessi e rivalutazione maturata e maturanda dal momento del suo pagamento al saldo.
All'esito del giudizio la causa veniva decisa, mediante deposito telematico della sentenza, con il rigetto della domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) per contraddittorietà ed erroneità della motivazione;
erroneità e travisamento dei principi Pt_2 giurisprudenziali di cui alle pronunce della Corte di Cassazione - Omesso esame e valutazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte con la più recente sentenza n. 24950/2021 - Violazione di legge”: lamentava, in particolare, che il Tribunale aveva trascurato la sentenza della Corte di
Cassazione. n. 24950/2021, che ha statuito che: “In sostanza essa (la indennità di disoccupazione) va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione”, e ciò in conformità alla ratio dell'istituto, così dando pieno significato ai principi già espressi da precedenti sentenze della stessa Corte (Cass. 28295/19 e n. 17793/2020) circa la spettanza della prestazione in tutti i casi in cui non sussista una effettiva reintegra intesa anche come integrale pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, così da realizzare una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege;
evidenziava che “La tutela reintegratoria
“attenuata” di cui alla Legge NE (senza pagamento delle integrali retribuzioni dal licenziamento) non può assimilarsi all'evidenza a quella “piena” precedentemente vigente dato che la prima, a differenza della seconda - allorchè si protrae il tempo necessario per far rimuovere dal sistema una situazione illegittima - pone il lavoratore in una condizione di disoccupazione CP_ involontaria che in precedenza non si verificava”; il diritto di ripetizione dell' della prestazione previdenziale sorge solo dopo che, alla reintegra, “vi sia stato anche l'integrale soddisfacimento delle poste retributive venendo meno dunque, solo in questo caso, la ratio dell'indennità di disoccupazione/mobilità di misura di sostegno al reddito”;
2) “errata valutazione circa il dedotto difetto di costituzionalità delle norme inerenti l'indennità di mobilità e di quelle, in genere, a tutela della disoccupazione”: errato, contraddittorio ed illogico era il passaggio della sentenza impugnata in merito alla ritenuta non sussistenza di profili di incostituzionalità della norma di cui all'art. 7 L. 223/91 e della ritenuta non pertinenza circa la incostituzionalità dell'art. 4, c. 40 e 41 e dell'art. 2 c. 71 l. 92/2012;
3) “erronea condanna alla restituzione all' dell'importo di € 42.485,85 al lordo con CP_1 maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria”: sosteneva che l' ha posto in CP_4 esecuzione le sue determinazioni di indebito applicando la c.d. compensazione propria, pertanto era errata la statuizione di condanna al pagamento di importi che già stavano rientrando nel patrimonio dell' in modalità rateale e per un massimo di 1/5 di quanto dovuto, così come imposto dall'art. CP_1
1, comma 262, L. 662/1996; la condanna al pagamento, dunque, doveva semmai prevedere che CP_ venisse detratto dalla somma da restituire quanto già trattenuto dall' a compensazione del debito;
erroneamente, poi, la condanna era stata effettuata al lordo e non al netto, in contrasto con la giurisprudenza consolidatasi in materia (Cass, Civ. sez.lav. n. 1464/12, n. 19735718, Consiglio di
Stato n. 3984/11,Ttrib.Milano del 6.5.2015); erronea era altresì la statuizione di condanna anche agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dato che tali accessori non erano dovuti, ex art. 2033
c.c., stante la pacifica buona fede dell'accipiens all'atto della ricezione delle somme vista la natura di debito di valuta della prestazione erogata dall' , nonchè per analogia con quanto più volte sancito CP_1 da unanime giurisprudenza nel caso inverso di diritto del pensionato alla restituzione da parte dell'Amministrazione previdenziale di somme eventualmente recuperate. Si deduceva, infine, che nella materia previdenziale in genere, nel caso di revoca del provvedimento concessorio di una prestazione risultante non dovuta, non si dà luogo al recupero delle somme corrisposte salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, dolo che nella fattispecie è ovviamente assente dato lo stato di involontaria disoccupazione in cui la ricorrente si è ritrovata a causa del licenziamento perpetrato dal datore di lavoro e la conservazione di tale stato per tutto il periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale.Si costituiva in giudizio l' , confutando le avverse ragioni CP_1
e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato . La Corte di Cassazione con pronuncia n. 23476/2025 a SSUU ha affrontato la questione all'esame . La questione era stata rimessa alla Corte di legittimità a SSUU con ordinanza interlocutoria n. 22985 del 2024 e ordinanza interlocutoria 25399 del 23 settembre 2024. Le due ordinanze di remissione, una della Sezione Lavoro e l'altra della Sezione Quarta Civile della Corte
Suprema di Cassazione, riguardavano entrambe la questione della ripetibilità delle indennità previdenziali (disoccupazione involontaria o mobilità) erogate dall' in caso di ripristino CP_1 giudiziale del rapporto di lavoro. Con l'Ordinanza Interlocutoria n. 22985/2024 (Sezione Lavoro)la
Corte poneva la tematica della ripetibilità dell'indennità di disoccupazione involontaria erogata nel periodo intermedio in cui, a seguito di un accertamento giudiziale, il contratto a termine era stato dichiarato illegittimo e convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con efficacia ex tunc.
L'ordinanza riguardava cioè il caso di un lavoratore che aveva percepito l'indennità di disoccupazione involontaria, ma la cui disoccupazione era stata successivamente considerata non sussistente a causa di una sentenza che aveva accertato l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e la conseguente costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, della Legge n. 183 del 2010.
La Corte chiedeva alle SSUU di chiarire in che modo potesse ritenersi venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione quando la tutela ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 non assicurava l'effettiva realizzazione della finalità di sostegno al reddito dell'indennità, in attuazione dell'art. 38, comma 2, Cost..In effetti nella prospettazione dell' , a causa della ricostituzione ex tunc del CP_1 rapporto di lavoro e dell'idoneità dell'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 a ristorare per intero il pregiudizio nel periodo intermedio, veniva meno la condizione di disoccupazione, configurandosi, per l'effetto un indebito previdenziale ripetibile ex art. 2033 c.c.. , mentre secondo il lavoratore l'indennità sarebbe stata ripetibile solo se, alla pronuncia di conversione, seguiva l'effettiva ricostituzione del rapporto nei suoi aspetti giuridici ed economici, con la conseguente realizzazione di una situazione di fatto che escludeva la sussistenza della disoccupazione protetta. Per contro l'ordinanza interlocutoria n. 25399/2024 (Sezione Quarta Civile) riguardava la ripetibilità dell'indennità di mobilità erogata a lavoratori il cui licenziamento era stato giudizialmente annullato con ordine di reintegrazione ex tunc, in una fattispecie di insolvenza del datore di lavoro in cui l'esecuzione della sentenza era risultata vana a causa del fallimento e della conseguente incapienza della società datrice di lavoro.
Argomenta la Corte di cassazione nella pronuncia a SSUU 23476/2025: “L'Istituto ricorrente ritiene che l'indennità di mobilità, al pari di quella di disoccupazione, costituisca una tutela di natura previdenziale che mira a garantire coloro che abbiano perso non volontariamente il lavoro, offrendo un sostegno per il tempo necessario a reperirne un altro. Osserva che nel caso in esame, diversamente, si è in presenza di situazioni in cui il rapporto di lavoro è dichiarato esistente da una pronuncia giudiziale che anche condanna il datore di lavoro alla reintegrazione. Tali circostanze portano ad escludere in radice, a giudizio dell'istituto, le condizioni che giustificano le tutele a sostegno del lavoratore disoccupato. In soccorso a tale posizione vengono richiamati i precedenti di questa Corte di legittimità che, fondandosi sulla diversità del rapporto di lavoro e di quello previdenziale e sui principi che hanno di conseguenza affermato la non interferenza tra le somme dovute al lavoratore dal datore di lavoro a seguito della illegittimità del recesso da quest'ultimo adottato, e le indennità riconosciute dall'Ente previdenziale per lo stato di disoccupazione, hanno poi escluso la possibilità di compensazione tra le stesse (Cass. n. 2719/2012 Cass. 18353/2014) . Le ragioni articolate dall' ricorrente pongono inoltre la diversa prospettiva che, in caso di CP_4 inottemperanza all'obbligo datoriale di pagamento delle retribuzioni al dipendente, come nel caso di specie, quest'ultimo possa invocare la tutela prevista dagli artt. 1 e 2 del D.lvo n.n.80/1992, a carico del Fondo di Garanzia. Tale soluzione non snaturerebbe l'indennità prevista per il caso della disoccupazione, ove quest'ultima sia da escludere in caso di ripristino ex tunc del rapporto di lavoro per disposto giudiziale. L'ordinanza interlocutoria, intervenuta in sede camerale all'esito dell'esame del ricorso dell' , muovendo dalla appartenenza dell'indennità di disoccupazione e della CP_4 indennità di mobilità (pur nelle loro differenti caratteristiche e nei differenti presupposti) allo stesso genus degli ammortizzatori sociali operativi nello stato di bisogno del lavoratore e finalizzati a sostenere lo stesso in caso di disoccupazione involontaria, evidenzia come tali indennità costituiscano attuazione dell'art. 38 secondo comma Cost. che riconosce il diritto dei lavoratori alla previsione e alla concreta assicurazione di “mezzi adeguati alle loro esigenze” per il caso di
“disoccupazione involontaria”. Tale cornice di riferimento ha legittimamente determinato la distinzione tra il rapporto di lavoro e le retribuzioni ad esso riferite e le indennità in questione ed ha portato ad escludere che queste ultime possano essere detratte dagli importi che il datore di lavoro sia condannato a pagare nell'ipotesi di licenziamenti dichiarato illegittimo (sul punto Cass.n.
24447/2009; Cass.n. 9988/2008; 2928/2005 ed anche Cass.SU 12194/2002). E' stato infatti sottolineato che le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno" (Cass.SU n.
12194/2002) Tali conclusioni sono state estese a tutte le indennità previdenziali in quanto attribuite al lavoratore dall'ente previdenziale e dunque solo da questo recuperabili e ripetibili in ipotesi di restituzione al lavoratore delle retribuzioni percepite a seguito della declaratoria di illegittimità del recesso datoriale (Cass.n.8150/2018). Fatte tali premesse circa la diversità di piani di relazione su cui muovono le attribuzioni patrimoniali in questione, l'ordinanza di rimessione si addentra nel tema CP_ centrale della possibilità o meno di assoggettare a restituzione all' le somme erogate al lavoratore per lo stato di disoccupazione (indennità di mobilità o di disoccupazione), allorchè intervenga sentenza di condanna alla reintegrazione. In quest'ultima situazione la giurisprudenza di legittimità si è divisa nel ritenere che a costituire la base legittimante la restituzione fosse la sola sentenza declaratoria della illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione- ripristino de iure- (da ultimo Cass.n.11994/2024; Cass.n.854/2024; Cass.n. 384/2024), ovvero che fosse invece necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro per garantire la effettività della unica misura idonea a neutralizzare lo stato di disoccupazione (Cass.n.9418/2007;Cass.n.
29295/2019;Cass.n. 24950/2021; Cass.n. 22850/2022; Cass n. 848/2024). Il primo orientamento si fonda sul presupposto che la pronuncia giudiziale abbia effetti ex tunc sulla operatività del rapporto di lavoro che, una volta ricostituito de iure, non può lasciare spazio ad una ipotesi di disoccupazione e dunque al legittimo mantenimento della indennità relativa. Una diversa prospettiva è invece offerta dal secondo orientamento allorchè ritiene invece indispensabile, per garantire l'effettività della tutela, che la reintegrazione sia attuata con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege. Deve osservarsi che entrambe le opzioni assegnano allo stato di disoccupazione rilievo centrale da cui muovere per il riconoscimento delle tutele previste dall'ordinamento. Si tratta, come rilevato anche nell'ordinanza interlocutoria, di misure attuative del disposto dell'art. 38, co.2, della Costituzione riconducibili al più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione.
In tale alveo si sono susseguiti, nel tempo, interventi legislativi che hanno dapprima potenziato lo strumento dell'indennità di mobilità in discussione (la legge n.223/1991- art 7 co.8 si sovrappone, in sostanza al trattamento per la disoccupazione involontaria, assorbendone la finalità), successivamente sostituendolo con l'introduzione dell'AS (legge n. 92/2012) e successivamente della NAS (legge n. 22/2015). Le considerazioni svolte in questa sede devono pertanto prendere le mosse da quali siano le finalità che, attuative del disposto della norma costituzionale, debbano essere perseguite, pure nelle diversità dele situazioni a cui sono dirette, dagli istituti giuridici in discussione.
L'art. 38 Cost. nel suo secondo comma racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita. La disposizione raccoglie nel suo dictum i principi di solidarietà sociale che informano il sistema normativo di previdenza ed assistenza e ne direzionano l'operatività. Si tratta, peraltro, di disposizione che, considerando sullo stesso piano meritevole di tutela, sia le condizioni legate alla disabilità fisica o per età che la disoccupazione involontaria, ha posto l'attenzione a circostanze di fatto che possono riguardare la vita del lavoratore e che siano tali da privarlo, concretamente, dei mezzi adeguati al proprio sostentamento. La finalità da realizzare è dunque prospettata nell'ottica di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano. L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento. L'art. 3 del r.d. n. 1827 del 1935, dichiara espressamente che l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro. I principi contenuti nell'art. 38 Cost., assorbiti dalle specifiche disposizioni di legge e dagli strumenti in discussione, danno evidente rilievo al requisito della disoccupazione involontaria quale condizione di fatto priva di ulteriori connotazioni, e soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio.
Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione. Se tale risulta essere il senso della condizione considerata dalla disposizione costituzionale e dalle norme da essa discendenti, non può che tradursi, tale ratio,
e con interpretazione fedele al dettato costituzionale, anche nelle tutele da apprestare. Queste non potranno che essere dirette a compensare l'assenza della retribuzione e così garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore. A ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della AS), è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale. Nel caso in esame, peraltro, il datore di lavoro è stato impossibilitato ad adempiere il dictum giudiziale, in quanto fallito. La persistenza dello stato di disoccupazione, come sopra inteso, pur a seguito dell'ordine reintegratorio, non potrà che determinare il legittimo CP_ pagamento dell'indennità in questione e l'insussistenza del diritto dell' al recupero. A sostegno di tali conclusioni militano recenti pronunce del Giudice costituzionale in tema di AS (Corte Cost.
n.90/2024 e Corte Cost. n. 194/2021). Con la recente sentenza n. 90/24 è stato esaminato il caso in cui il lavoratore percettore dell'indennità in questione, che aveva in origine optato per la forma anticipata della stessa, svolgendo una attività imprenditoriale per un congruo periodo di tempo, ed aveva poi dovuto cessare detta attività per ragioni a lui non imputabili, aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo assoggettato al beneficio in questione. In ragione del disposto dell'art. 8 co.4 del d.lgs n. 22/2015, attesa l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel periodo “coperto” dalla misura di sostegno, il percettore era tenuto alla restituzione dell'intera somma in origine erogata. Con la decisione richiamata Il Giudice delle leggi ha ritenuto la disposizione non rispondente ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 4 Cost. in quanto l'obbligo restitutorio doveva essere proporzionato alla durata del rapporto di lavoro coperto da
AS, poiché solo per esso l'indennità risultava priva di causa e quindi indebita. Il Giudice delle leggi ha quindi, con sguardo diretto alla effettività della tutela, ritenuto illegittimamente percepita solo la somma che, sovrapponendosi alla retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato instaurato, determinava un effettivo indebito, non avendo, in tale circostanza, il lavoratore, necessità di sostegno, in quanto occupato. Per il precedente periodo, diversamente, l'indennità era dovuta e CP_ non poteva essere oggetto di restituzione all' L'attenzione al dato concreto del bisogno di sostegno è stata peraltro esplicitata nell'intero assetto normativo contenuto nella legge n. 223/1991, allorchè, nell'art. 8 commi 6 e 7, è stata prevista la conservazione dell'iscrizione nelle liste di mobilità, con sospensione dell'indennità di mobilità, in caso in cui il lavoratore accetti un lavoro subordinato a tempo parziale o determinato. Risulta evidente come, la presenza di una occupazione temporanea accompagnata dalla relativa retribuzione non determina il venir meno dell'intera situazione di assoggettamento del lavoratore alla tutela, in quanto, l'erogazione dell'indennità è sospesa per il solo tempo della temporanea occupazione, restando operativa per il successivo stato di cessazione del rapporto di lavoro. L'opzione interpretativa adottata non sembra inficiata dalla presenza di altre tutele che l'ordinamento appresta per i casi di insolvenza del datore di lavoro, quale CP_ ad esempio il Fondo di garanzia di cui al d.lgs n.80/1992, istituito presso l' in caso di datore di lavoro assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria…). Si tratta, a ben vedere, di istituto che, pur perseguendo la finale tutela del lavoratore, comunque interviene solo a seguito di procedure onerose per lo stesso
(preventiva aggressione dei beni, accertata incapienza ed alle quali può sostituirsi con surroga e con insinuazione nel fallimento, anche l'ente previdenziale al fine di recuperare, in parte, quanto erogato) che operano con una logica differente, di tutela del credito (peraltro in forma parziale solo con il possibile riconoscimento di tre mensilità) e, quindi, decisamente con ratio interna non sovrapponibile a quella che pervade l'insieme delle misure in attuale esame, caratterizzate dallo spirito solidaristico e di immediato sostegno per il lavoratore privo di reddito. Quanto poi al comportamento richiesto al lavoratore in circostanze quali quelle in esame, (questione posta nell'ordinanza interlocutoria), deve richiamarsi, condividendola, la statuizione sul punto assunta dal
Cass.n. 28295/2019 secondo cui “neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole.
Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali. A conclusione delle argomentazioni svolte, e con decisione di merito in assenza della necessità di CP_ ulteriori accertamenti di fatto, deve rigettarsi il ricorso dell' poiché la mancata concreta reintegrazione dei lavoratori ed il conseguente permanere dello stato di bisogno economico nella situazione di oggettiva disoccupazione involontaria in cui gli stessi si erano trovati, non aveva fatto venir meno le ragioni tipiche del sostegno economico previdenziale che costituisce la ratio e la finalità delle indennità in discussione. “
La pronuncia a SSUU emessa in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla necessità di restituire l'indennità di mobilità erogata dall' , a seconda che il CP_1 rapporto sia stato ripristinato anche economicamente o meno , opta per la tutela del lavoratore inoccupato, sottolineando che l'indennità di disoccupazione compensa la perdita retributiva causata dalla disoccupazione involontaria, mentre l'indennità risarcitoria forfettizza il danno subito per effetto dell'illegittimo licenziamento, inclusivo della mancata copertura contributiva. La Corte stabilisce che, data la natura parziale del risarcimento previsto dalla legislazione restrittiva, la pretesa dell' di richiedere la restituzione dell'intera indennità previdenziale non è conforme a diritto. La CP_1 decisione è guidata dal principio di effettività e in armonia con l'art. 38 della Costituzione, mirando a garantire un adeguato sostegno economico al lavoratore.
Deve essere pertanto escluso l'obbligo di restituzione dell'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore nel periodo intermedio qualora alla declaratoria di nullità del termine e/o all'accertamento della illegittimità del licenziamento e alla conseguente ricostituzione de iure del rapporto di lavoro non sia seguita l'effettiva ripresa della prestazione lavorativa e la corresponsione delle relative retribuzioni, atteso che lo stato di bisogno tutelato dalla prestazione previdenziale permane fino al ripristino fattuale del sinallagma contrattuale. La Corte ha infatti ritenuto non conforme a diritto pretendere la restituzione di un trattamento previdenziale quando il risarcimento del danno è solo parziale e non sostitutivo della retribuzione . Per le considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che le somme percepite durante il periodo di disoccupazione per indennità di mobilità e indennità integrativa della mobilità erogata dal fondo di solidarietà per il trasporto aereo di cui alle comunicazioni di debito dell' datate 27 Febbraio 2020 sono irripetibili in relazione agli importi CP_1 eccedenti l'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità per complessivi euro 15.627,69 riconosciuta a seguito di licenziamento illegittimo al netto degli importi fiscali e contributivi. L ha peraltro CP_1 diritto di ripetere quanto il contribuente ha effettivamente percepito e non può, invece , pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrati nella sfera patrimoniale del lavoratore, atteso che il caso del venir meno "ex tunc" dell'obbligo fiscale, ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento, non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo (Cass. 21196/20).
L'appello deve essere dunque accolto con il favore delle spese di lite
PQM
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che la somma di euro
21.425,55 per prestazione di mobilità e la somma di euro 21.060,00 per prestazioni del fondo trasporto CP_ aereo di cui alle comunicazioni di debito dell' datata 27 Febbraio 2020 , richieste in restituzione a , sono irripetibili in relazione agli importi eccedenti la somma di euro 15.627,69; Parte_1 condanna l' alla restituzione delle somme trattenute oltre detto limite nonché al pagamento delle CP_1 spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 4700,00 e per il presente grado in complessivi euro 5000,00 oltre iva CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
La Presidente
MA NI IA