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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1924/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da: nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea BRANNETTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Bologna, via Barberia, n. 6, RICORRENTI
*****
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza del 3 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 4 febbraio 2025. Sentite all'udienza del 3 aprile 2025, i ricorrenti hanno confermato le loro istanze. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 22 novembre 2014. Dall'unione sono nate , l'11 novembre 2014, il 26 novembre Persona_1 Per_2
2017, e , l'8 luglio 2024. Per_3
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 5 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
I ricorrenti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
5 febbraio 1994 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 22 novembre 2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 562 P.1 anno 2014; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che continueranno ad abitare lo stesso immobile, eventualmente in ambienti separati, fino a quando il signor non Pt_2 avrà reperito altra abitazione;
2) affida e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 Per_2 Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria pagina 2 di 5 amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) colloca le minori presso la dimora materna;
4) fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli assegna la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie, nell'interesse dei minori con la stessa conviventi;
5) dispone che il padre, fino a quando vivrà nella casa familiare, possa vedere e frequentare liberamente le figlie e, successivamente, salvo diversi accordi tra i genitori, li possa incontrare:
- tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola alle 18.30;
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle festività natalizie ad anni alterni Natale o Capodanno;
- nelle vacanze pasquali per tre giorni, alternando di anno in anno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (Pasqua 2025 interamente con la signora Pt_1
- in estate tre settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno;
6) prende atto che i coniugi hanno concordato che per ogni eventualità in cui, nei giorni di propria spettanza, a un genitore sia di fatto impossibile tenere la prole, sarà sempre l'altro ad essere preferito come alternativa a stare con le figlie;
in ogni caso il primo avrà facoltà di recuperare il tempo non goduto con le minori nel weekend o nel giorno successivo, anche se di competenza dell'altro genitore;
7) dal mese di febbraio 2025 pone a carico del signor 'obbligo di contribuire Pt_2 al mantenimento ordinario delle minori, fino all' autosufficienza economica delle stesse, versando alla signora entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di 510,00 Pt_1 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico del signor della Pt_2 signora ispettivamente nella misura del 70% e del 30% ciascuno secondo Pt_1 il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla pagina 3 di 5 scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla madre;
10) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
11) prende atto che le parti prestano il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo dei passaporti e a che ciascuno inserisca le figlie nel proprio;
12) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato ogni reciproca pendenza economica e, ad eccezione di quanto qui previsto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra; D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
pagina 4 di 5 E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 9 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da: nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea BRANNETTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Bologna, via Barberia, n. 6, RICORRENTI
*****
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza del 3 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 4 febbraio 2025. Sentite all'udienza del 3 aprile 2025, i ricorrenti hanno confermato le loro istanze. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 22 novembre 2014. Dall'unione sono nate , l'11 novembre 2014, il 26 novembre Persona_1 Per_2
2017, e , l'8 luglio 2024. Per_3
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 5 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
I ricorrenti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
5 febbraio 1994 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 22 novembre 2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 562 P.1 anno 2014; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che continueranno ad abitare lo stesso immobile, eventualmente in ambienti separati, fino a quando il signor non Pt_2 avrà reperito altra abitazione;
2) affida e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 Per_2 Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria pagina 2 di 5 amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) colloca le minori presso la dimora materna;
4) fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli assegna la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie, nell'interesse dei minori con la stessa conviventi;
5) dispone che il padre, fino a quando vivrà nella casa familiare, possa vedere e frequentare liberamente le figlie e, successivamente, salvo diversi accordi tra i genitori, li possa incontrare:
- tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola alle 18.30;
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle festività natalizie ad anni alterni Natale o Capodanno;
- nelle vacanze pasquali per tre giorni, alternando di anno in anno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (Pasqua 2025 interamente con la signora Pt_1
- in estate tre settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno;
6) prende atto che i coniugi hanno concordato che per ogni eventualità in cui, nei giorni di propria spettanza, a un genitore sia di fatto impossibile tenere la prole, sarà sempre l'altro ad essere preferito come alternativa a stare con le figlie;
in ogni caso il primo avrà facoltà di recuperare il tempo non goduto con le minori nel weekend o nel giorno successivo, anche se di competenza dell'altro genitore;
7) dal mese di febbraio 2025 pone a carico del signor 'obbligo di contribuire Pt_2 al mantenimento ordinario delle minori, fino all' autosufficienza economica delle stesse, versando alla signora entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di 510,00 Pt_1 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico del signor della Pt_2 signora ispettivamente nella misura del 70% e del 30% ciascuno secondo Pt_1 il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla pagina 3 di 5 scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla madre;
10) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
11) prende atto che le parti prestano il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo dei passaporti e a che ciascuno inserisca le figlie nel proprio;
12) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato ogni reciproca pendenza economica e, ad eccezione di quanto qui previsto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra; D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
pagina 4 di 5 E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 9 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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