TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all'udienza del 30.6.2025 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16451.2024
TRA
, nata ad [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Viviana Scotti (c.f. C.F._1
e Pasquale Mormile ), con i quali C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Cesare Augusto n. 162 presso lo studio dell'Avv. Viviana Scotti
RICORRENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in
Roma, alla Via Ciro il Grande n.21, - elettivamente domiciliato presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio CP_1
Marzocchella (c.f. ) CodiceFiscale_4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15/7/2024 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo di avere visto riconosciuto il proprio diritto di continuare a ricevere l'indennità di mobilità in deroga (già percepita fino al 30.6.2011), ai sensi dell'art. 1 comma 30-32 della L. 220/2010
(legge di stabilità per il 2011) con sentenza n. 1849/2022 del Tribunale di Napoli, confermata con sentenza n° 2218/23 dalla Corte d'Appello di Napoli.
Precisava che la sentenza di primo grado affermava la legittimazione passiva della IO NI, essendo competente l alla materiale erogazione CP_1 dell'indennità.
Per tali ragioni, la ricorrente agiva in giudizio avverso l chiedendo all'adito CP_1
Tribunale di: “Accertare e dichiarare che alla ricorrente sono dovute le somme di cui al prospetto contabile (che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli infra dedotti per complessivi euro 13.223,54. 2. Per l'effetto - per tutti i motivi infra dedotti - ovvero, tenuto conto dell'accertamento del diritto già statuito con sentenza n. 1849/2022 confermato dalla sentenza di appello n. 2218/2023, della CP_ normativa vigente in subiecta materia condannare l , in persona del l.r.p.t., al pagamento di euro 13.223,54 a titolo di indennità di mobilità in deroga per il periodo compreso da luglio 2011 a luglio 2012 (ovvero al diverso periodo e alla diversa somma che risulti dovuta in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile che, in ipotesi di specifica contestazione, espressamente si richiede).
3. Emettere Ordinanza di pagamento - ex art. 423 c.p.c. - in favore della ricorrente per tutte le somme di denaro non contestate e/o per le quali si ritiene raggiunta la prova.
4. Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto ex artt.
429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre interessi legali maggiorati ex art. 1284 c.c., in ogni caso oltre interessi legali ex L. n. 167/2014 maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva deducendo l'inopponibilità nei CP_1 suoi confronti della citata sentenza, stante l'omessa integrazione del contradditorio con l'Ente previdenziale. Riteneva, inoltre, improponibile la domanda giudiziaria per difetto di domanda amministrativa ed eccepiva la decadenza della stessa ex art. 129, ultimo comma, R.D.L. n. 1827 del 1935, e la prescrizione del diritto vantato.
Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 30/6/2025, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il GL decideva con sentenza.
La domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
Ritiene questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le recenti sentenze di codesto Tribunale (n. 4697/2025 e n. 4696/2025), cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia.
La ricorrente fonda le proprie pretese sulla statuizione di cui alla sentenza del
Trib. NA Sez. lav. n. 1849 del 5.05.2022, confermata dalla C. App. NA Sez. lav. con sentenza n. 2218/2023, con la quale era accertato e dichiarato il suo diritto a percepire la proroga dell'indennità di mobilità in deroga a decorrere dal 01.07.11 per il periodo previsto dalla legge.
Va preliminarmente rilevato come la menzionata sentenza, divenuta cosa giudicata secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, era pronunciata tra la ricorrente e la IO NI, la cui eccezione di difetto di legittimazione passiva era rigettata, osservando il giudicante che - avendo la domanda ad oggetto, unicamente, l'accertamento del diritto degli istanti a percepire l'indennità di mobilità in deroga dal 01.07.11 (“per il periodo previsto dalla legge”)– “spetta ad essa (la IO) deliberare circa il diritto alla CP_ prestazione mentre all' compete la erogazione di essa”.
Nel giudizio in questione, avendo le parti richiesto unicamente l'accertamento del proprio diritto, l non era neppure litisconsorte necessario. Ne consegue CP_1 che limitatamente alle parti in lite, ovvero tra la ricorrente e l'ente regionale, il dictum giudiziale è intangibile, di modo che le questioni di merito ivi sollevate dall'ente non possono essere ulteriormente poste in discussione.
Nel presente giudizio, tuttavia, la domanda ha ad oggetto la condanna dell' CP_1 al pagamento della indennità di mobilità in deroga come accertata. Sul punto, va rilevato che la sentenza de qua, nel richiamare l'art. 1 comma 30 della legge
220/2010, precisa che “In particolare, il comma 30 ha previsto la concessione, per il 2011, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite di specifiche risorse, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi. La norma ha disposto, poi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma
138, della L. 191/2009, sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi. Tale proroga avviene nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale. Come accennato, la misura di tali trattamenti viene ridotta progressivamente del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. In tali casi l'erogazione avviene esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Il comma 31, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, prevede
l'applicazione ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 3, del
D.L. 86/1988 e dell'articolo 16, comma 1, della L. 223/1991.”
Dalle disposizioni richiamate emerge che la mobilità in deroga è prevista di volta in volta da specifiche disposizioni normative che individuano l'ambito di intervento assistenziale, con costi a carico della fiscalità generale.
A bene vedere, diversamente da quanto accade per la mobilità ordinaria, per la mobilità in deroga non sussiste una obbligazione diretta a carico dell' , bensì CP_1
l'ente è solo il soggetto erogatore per conto dello Stato o della IO, subordinatamente alla costituzione della necessaria provvista economica.
Reputa il giudice che, solo in seguito alla esecuzione da parte della IO
NI (spontaneamente oppure all'esito di giudizio amministrativo di ottemperanza, tramite la nomina di commissario ad acta) della sentenza pronunciata nei suoi confronti e passata in giudicato, mediante apposita delibera e stanziamento della provvista necessaria per la copertura economica dei pagamenti, potrà dirsi concretizzato l'obbligo dell' di provvedere alla CP_1 effettiva erogazione del trattamento invocato.
Nel caso concreto, la ricorrente non ha allegato l'avvenuto trasferimento in favore dell' dei fondi necessari al pagamento delle prestazioni in deroga CP_1
a cura della IO NI, neppure convenuta nel presente giudizio.
Né la ricorrente ha allegato gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del quantum della liquidazione, nulla risultando in ricorso circa il numero delle proroghe attuate, ovvero circa l'eventuale frequenza di specifici programmi di reimpiego organizzati dalla regione (prescritta ove si tratti di proroghe successive alla seconda).
Neanche risultano allegati elementi utili a riscontrare la durata del trattamento nella misura invocata (12 mesi).
Conclusivamente, la domanda va rigettata.
Tenuto conto dell'andamento della lite, le spese vengono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice in funzione di giudice del lavoro così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, 30.06.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Maria Gaia Majorano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all'udienza del 30.6.2025 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16451.2024
TRA
, nata ad [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Viviana Scotti (c.f. C.F._1
e Pasquale Mormile ), con i quali C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Cesare Augusto n. 162 presso lo studio dell'Avv. Viviana Scotti
RICORRENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in
Roma, alla Via Ciro il Grande n.21, - elettivamente domiciliato presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio CP_1
Marzocchella (c.f. ) CodiceFiscale_4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15/7/2024 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo di avere visto riconosciuto il proprio diritto di continuare a ricevere l'indennità di mobilità in deroga (già percepita fino al 30.6.2011), ai sensi dell'art. 1 comma 30-32 della L. 220/2010
(legge di stabilità per il 2011) con sentenza n. 1849/2022 del Tribunale di Napoli, confermata con sentenza n° 2218/23 dalla Corte d'Appello di Napoli.
Precisava che la sentenza di primo grado affermava la legittimazione passiva della IO NI, essendo competente l alla materiale erogazione CP_1 dell'indennità.
Per tali ragioni, la ricorrente agiva in giudizio avverso l chiedendo all'adito CP_1
Tribunale di: “Accertare e dichiarare che alla ricorrente sono dovute le somme di cui al prospetto contabile (che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli infra dedotti per complessivi euro 13.223,54. 2. Per l'effetto - per tutti i motivi infra dedotti - ovvero, tenuto conto dell'accertamento del diritto già statuito con sentenza n. 1849/2022 confermato dalla sentenza di appello n. 2218/2023, della CP_ normativa vigente in subiecta materia condannare l , in persona del l.r.p.t., al pagamento di euro 13.223,54 a titolo di indennità di mobilità in deroga per il periodo compreso da luglio 2011 a luglio 2012 (ovvero al diverso periodo e alla diversa somma che risulti dovuta in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile che, in ipotesi di specifica contestazione, espressamente si richiede).
3. Emettere Ordinanza di pagamento - ex art. 423 c.p.c. - in favore della ricorrente per tutte le somme di denaro non contestate e/o per le quali si ritiene raggiunta la prova.
4. Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto ex artt.
429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre interessi legali maggiorati ex art. 1284 c.c., in ogni caso oltre interessi legali ex L. n. 167/2014 maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva deducendo l'inopponibilità nei CP_1 suoi confronti della citata sentenza, stante l'omessa integrazione del contradditorio con l'Ente previdenziale. Riteneva, inoltre, improponibile la domanda giudiziaria per difetto di domanda amministrativa ed eccepiva la decadenza della stessa ex art. 129, ultimo comma, R.D.L. n. 1827 del 1935, e la prescrizione del diritto vantato.
Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 30/6/2025, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il GL decideva con sentenza.
La domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
Ritiene questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le recenti sentenze di codesto Tribunale (n. 4697/2025 e n. 4696/2025), cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia.
La ricorrente fonda le proprie pretese sulla statuizione di cui alla sentenza del
Trib. NA Sez. lav. n. 1849 del 5.05.2022, confermata dalla C. App. NA Sez. lav. con sentenza n. 2218/2023, con la quale era accertato e dichiarato il suo diritto a percepire la proroga dell'indennità di mobilità in deroga a decorrere dal 01.07.11 per il periodo previsto dalla legge.
Va preliminarmente rilevato come la menzionata sentenza, divenuta cosa giudicata secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, era pronunciata tra la ricorrente e la IO NI, la cui eccezione di difetto di legittimazione passiva era rigettata, osservando il giudicante che - avendo la domanda ad oggetto, unicamente, l'accertamento del diritto degli istanti a percepire l'indennità di mobilità in deroga dal 01.07.11 (“per il periodo previsto dalla legge”)– “spetta ad essa (la IO) deliberare circa il diritto alla CP_ prestazione mentre all' compete la erogazione di essa”.
Nel giudizio in questione, avendo le parti richiesto unicamente l'accertamento del proprio diritto, l non era neppure litisconsorte necessario. Ne consegue CP_1 che limitatamente alle parti in lite, ovvero tra la ricorrente e l'ente regionale, il dictum giudiziale è intangibile, di modo che le questioni di merito ivi sollevate dall'ente non possono essere ulteriormente poste in discussione.
Nel presente giudizio, tuttavia, la domanda ha ad oggetto la condanna dell' CP_1 al pagamento della indennità di mobilità in deroga come accertata. Sul punto, va rilevato che la sentenza de qua, nel richiamare l'art. 1 comma 30 della legge
220/2010, precisa che “In particolare, il comma 30 ha previsto la concessione, per il 2011, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite di specifiche risorse, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi. La norma ha disposto, poi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma
138, della L. 191/2009, sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi. Tale proroga avviene nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale. Come accennato, la misura di tali trattamenti viene ridotta progressivamente del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. In tali casi l'erogazione avviene esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Il comma 31, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, prevede
l'applicazione ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 3, del
D.L. 86/1988 e dell'articolo 16, comma 1, della L. 223/1991.”
Dalle disposizioni richiamate emerge che la mobilità in deroga è prevista di volta in volta da specifiche disposizioni normative che individuano l'ambito di intervento assistenziale, con costi a carico della fiscalità generale.
A bene vedere, diversamente da quanto accade per la mobilità ordinaria, per la mobilità in deroga non sussiste una obbligazione diretta a carico dell' , bensì CP_1
l'ente è solo il soggetto erogatore per conto dello Stato o della IO, subordinatamente alla costituzione della necessaria provvista economica.
Reputa il giudice che, solo in seguito alla esecuzione da parte della IO
NI (spontaneamente oppure all'esito di giudizio amministrativo di ottemperanza, tramite la nomina di commissario ad acta) della sentenza pronunciata nei suoi confronti e passata in giudicato, mediante apposita delibera e stanziamento della provvista necessaria per la copertura economica dei pagamenti, potrà dirsi concretizzato l'obbligo dell' di provvedere alla CP_1 effettiva erogazione del trattamento invocato.
Nel caso concreto, la ricorrente non ha allegato l'avvenuto trasferimento in favore dell' dei fondi necessari al pagamento delle prestazioni in deroga CP_1
a cura della IO NI, neppure convenuta nel presente giudizio.
Né la ricorrente ha allegato gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del quantum della liquidazione, nulla risultando in ricorso circa il numero delle proroghe attuate, ovvero circa l'eventuale frequenza di specifici programmi di reimpiego organizzati dalla regione (prescritta ove si tratti di proroghe successive alla seconda).
Neanche risultano allegati elementi utili a riscontrare la durata del trattamento nella misura invocata (12 mesi).
Conclusivamente, la domanda va rigettata.
Tenuto conto dell'andamento della lite, le spese vengono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice in funzione di giudice del lavoro così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, 30.06.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Maria Gaia Majorano