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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/12/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1433/2022
R.G.A.C. n. 1433/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott.ssa Maria Angela Marchesiello Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1433 del 2022
T R A
(P.Iva: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Monte Sant'Angelo alla via Strada 46
n.5, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Pasquale Roberti e Pasquale Lanzetta, del Foro di Foggia, ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale
Email_1 Email_2
APPELLANTE
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
31.08.1977 e residente a [...], assistito e difeso dall'avv. Luigi Aucello, del Foro di Foggia, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato pagina 1 di 19 presso lo studio del predetto difensore in San Giovanni Rotondo, alla via F.lli Cairoli, n. 13, nonché presso il suo domicilio digitale parte ammessa al patrocinio Email_3
a spese dello Stato
APPELLATO cui è riunita la causa civile di appello iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1448/2022
[...]
[...]
Controparte_2
avverso la sentenza n. 2201/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, II sezione civile, in composizione monocratica, depositata il 15.9.2022 nel giudizio portante il numero di R.G. 3454/2018
****************
All'udienza del 14.3.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.5.2018, conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, la al fine di - Parte_1 previo accertamento dell'inadempimento di quest'ultima agli obblighi assunti con il contratto del
25.3.2013 e successiva scrittura integrativa del 5.6.2015 - ottenere ex art. 2932 c.c., sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso, ordinandone la trascrizione nei
Registri Immobiliari, con condanna della società convenuta alla eliminazione delle difformità dell'opera, al rilascio dell'immobile e al pagamento delle penali convenute nel contratto preliminare, disponendo le necessarie compensazioni con il saldo del prezzo ancora dovuto dall'attore. Vinte le spese di lite.
A fondamento della domanda, deduceva l'attore: - di aver stipulato con la convenuta, in data
25.3.2013, un contratto preliminare di compravendita, integrato con scrittura privata del 5.6.2015, con il quale si era obbligato ad acquistare, per sé o per persona da nominare, la proprietà di un immobile facente parte di un complesso immobiliare da realizzarsi in Monte Sant'Angelo alla via Sant'Antonio
Abate, previa demolizione di vecchi corpi di fabbrica catastalmente individuanti nel NCEU al fg. 190,
p.lle 3163 sub 1 e sub 2, p.lle 3164 sub 1 e sub 2; - che il prezzo della vendita veniva convenuto in pagina 2 di 19 complessivi € 114.000,00 oltre IVA, da pagarsi a stato di avanzamento dei lavori, da versarsi: a) €
5.000,00 alla sottoscrizione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria;
b) €10.000,00 a inizio lavori;
c) 10.000,00 “alla carpenteria”; d) € 20.000,00 “alla muratura grezza esterna e interna”; e) €
25.000,00 “alla intonacatura dei muri interni”; f) € 20.000,00 “alla posa in opera dei rivestimenti e pavimenti”; g) € 24.000,00 “a saldo, all'atto della stipula del contratto definitivo” – che dopo il versamento del primo acconto (€ 5.000,00), la società costruttrice non rilasciava la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 2, n. 1 D.lgs n. 122/2005 e, per tale motivo, venivano sospesi gli ulteriori pagamenti concordati;
- che i lavori iniziavano il 24.6.2013 per terminare il successivo 10.6.2015 allorquando la promittente venditrice acquisiva la proprietà dell'intero complesso immobiliare;
- che tuttavia la promittente venditrice, contravvenendo alla pattuizioni di cui all'art. 9 del citato preliminare, non trasferiva la proprietà nel termine convenuto di 20 mesi dall'inizio dei lavori, ovvero in data
10.2.2017; - che a tale grave inadempimento, si aggiungeva l'ulteriore circostanza che l'immobile promesso in vendita era stato realizzato in maniera difforme rispetto a quanto pattuito.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio la Parte_1
contestando la domanda attorea e insistendo per l'integrale rigetto della stessa.
[...]
In particolare, la convenuta eccepiva l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal d.lgs. 122/2005, trattandosi di compravendita “sulla carta” di immobili a costruirsi per i quali non era stato ancora chiesto e ottenuto il permesso di costruire, condizione quest'ultima necessaria per l'applicazione della disciplina richiamata. Contestava la sussistenza delle condizioni per la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c., stante l'omessa offerta formale, da parte dell'attore, del pagamento del prezzo di acquisto, eccepiva altresì l'impossibilità del trasferimento poiché l'immobile era incompleto, ipotecato, difforme e non agibile. In via riconvenzionale, domandava di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare in ragione della omessa corresponsione da parte dell'attore dei pagamenti pattuiti a stato di avanzamento dei lavori, nonostante la formale diffida ad adempiere del 15.11.20; sempre in via riconvenzionale chiedeva di accertare l'inadempimento dell'attore e, per l'effetto, il diritto della convenuta a trattenere la caparra confirmatoria con contestuale condanna dell'attore al pagamento della penale di €. 20.000,00.
In via subordinata, chiedeva accertarsi il mancato avveramento delle condizioni sospensive pattuite in contratto. Il tutto con vittoria delle spese di lite e con condanna al risarcimento del danno per abuso del processo e trascrizione pregiudizievole.
In assenza di attività istruttoria, il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 15.04.2019 formulava pagina 3 di 19 alle parti una proposta ex art. 185 bis c.p.c.1 che veniva accettata solo dalla società convenuta.
La causa, quindi, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, così decideva la lite: “ 1. RIGETTA le domande di parte attrice;
2. RIGETTA le domande riconvenzionali di parte convenuta;
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
4. ORDINA al Conservatore dei
RR.II. di Foggia, con esonero di sua responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda in data 10.5.2018 – reg. part. n. 7769”.
****************
La società ” ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente appello accogliere le conclusioni proposte, dall'odierno appellante, in prime cure e segnatamente, al netto di quelle già accolte, si trascrivono quelle di interesse: “2. Accertare la gravità dell'inadempimento e la legittimità della risoluzione ex art. 1454 c.c. invocata dall'attore;
3. Accertare in ogni caso l'inadempimento dell'attore con diritto a ritenere la caparra con contestuale condanna alla ulteriore penale contrattualmente prevista (art.9 preliminare).
5. Accertare l'illegittima trascrizione della domanda giudiziale e per l'effetto ordinarne la cancellazione con condanna ex art. 96 co.2 cpc”.
Con i motivi di gravame, l'appellante ha denunciato: - 1) l'errata valutazione circa la gravità delle reciproche inadempienze e della intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare;
- 2) l'errata valutazione del ritenuto inadempimento della ditta venditrice;
3) l'erroneo rigetto della domanda di responsabilità aggravata in capo all'attore per abuso del processo.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo sotto il n. 1433/2022 r.g.
Con successivo atto di impugnazione, il proponeva appello avverso la medesima Controparte_1 sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a). accertare e dichiarare che, con il contratto preliminare di vendita del 25.03.2013, successivamente integrato da scrittura privata del
05.06.2015, la codice fiscale Parte_1
, con sede in Monte Sant' Angelo alla strada 46 n. 5/5, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante prometteva di vendere al sig. , che accettava di Parte_1 Controparte_1 11 A) l'attore rinunzia alla domanda;
b) l'attore paga alla convenuta le spese e i compensi di causa che liquida in complessivi € 5.570,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CNA ed IVA come per legge;
c) la convenuta trattiene la caparra e rinunzia alla penale contrattualmente prevista pagina 4 di 19 acquistare per sé o per persona da nominare, l'appartamento per uso di civile abitazione in Monte
Sant' Angelo in via Sant' Antonio Abate, sito al piano rialzato, avente ingresso dalla porta posta a sinistra salendo dalle scale, composto di 4 vani, confinante con proprietà , vano scale di Per_1 proprietà salvo altri, meglio individuata dal contorno in colore Verde nella planimetria Per_2 allegata al contratto preliminare sotto la Lettera A, con ogni accessione e dipendenza, quote e ragioni condominiali, oggi catastalmente individuata nel NCEU al foglio 190, particella 3465 sub. 5, facente parte di un nuovo complesso immobiliare da realizzarsi in Monte Sant' Angelo alla via Sant' Antonio
Abate, costituito da piano terra, primo piano e piano rialzato, oltre al piano di copertura, previa demolizione di vecchi corpi di fabbrica catastalmente individuato nel NCEU al foglio 190, particelle
3163 sub. 1, 3163 sub.2, 3164 sub. 1 e 3164 sub. 2; b) accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 non ha adempiuto all'obbligo di trasferire, nei termini contrattualmente stabiliti nel preliminare di vendita, al sig. , o a persona da nominare, l'unità immobiliare sopra descritta;
c) Controparte_1 accertare e dichiarare che l'unità immobiliare promessa in vendita ed innanzi descritta è stata in maniera parzialmente difforme a quanto contrattualmente stabilito;
d). accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
e) e per l'effetto, emettere nei confronti della in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, ed in favore dell'attore sentenza che, ai sensi dell' art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso e trasferisca al Sig. la Controparte_1 proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta;
f) per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 realizzazione a proprie spese, delle opere necessarie a rendere l'unità immobiliare sopra descritta conforme a quanto contrattualmente stabilito;
g) per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 rilascio, in favore dell'attore, dell'unità immobiliare sopra descritta;
h). per l'effetto, condannare la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €
300,00 per ogni mese di ritardo nella consegna dell'unità immobiliare promessa, con decorrenza dal
10.02.2017 sino all'effettiva consegna, unitamente al pagamento di € 20.000,00, il tutto oltre interessi ed in forza delle penali contrattualmente pattuite;
i). per l'effetto, disporre le necessarie compensazioni tra il debito del sig. nei confronti della Controparte_1 Parte_1
riveniente dal saldo del prezzo dovuto per l'acquisto dell'unità immobiliare
[...] pagina 5 di 19 promessa in vendita, ed il controcredito riveniente dal diritto alla percezione delle somme a titolo di penale, così come innanzi specificate;
j). Ordinare al conservatore dell'Ufficio Provinciale di Foggia,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, la trascrizione della emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità; k). con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Con i motivi di gravame, l'appellante ha denunciato: - 1) la nullità insanabile della sentenza ai sensi dell'art. 156, comma 2 c.p.c.; - 2) l'illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto inadempiente la parte promissaria acquirente per non aver provveduto al pagamento del prezzo pattuito nei termini di cui all'art. 8 del contratto preliminare in parola.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo sotto il n. 1448/2022 r.g.
Instaurato il contradittorio, con ordinanza del 31.3.2023, la Corte ha disposto la riunione di quest'ultimo giudizio al precedente iscritto a ruolo sotto il n. 1433/22.
All'udienza del 14.3.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli sono infondati e vanno pertanto rigettati.
La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“Deve in primis osservarsi che, in base all'art. 2932 c.c., qualora la parte obbligata a concludere un contratto non vi provveda spontaneamente l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Nel caso di contratti che abbiano per oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile (come nella specie), la domanda non può essere accolta se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge a meno che la prestazione non sia ancora esigibile. Prima di affrontare l'esame della domanda di esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c., occorre dirimere la questione afferente i comportamenti delle parti contraenti il preliminare di compravendita. Per giurisprudenza consolidata, infatti, in presenza di inadempimenti reciproci è necessario procedere ad una valutazione comparativa della condotta di entrambi i contraenti, in base ai rapporti di successione cronologica, proporzionalità e causalità tra le due inadempienze, al fine di stabilire, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità delle inadempienze, se esse si equivalgano, o se l'una debba ritenersi prevalente sull'altra sotto il profilo del meccanismo risolutorio (cfr. Cass. n. 12978/2002; n. 5444/2002). Mette conto rilevare come entrambe pagina 6 di 19 le parti si dolgono del reciproco grave inadempimento della controparte, ponendo il predetto inadempimento a base – rispettivamente – della domanda ex art. 2932 c.c. e della domanda di risoluzione del contratto. Ritiene il giudicante che le emergenze processuali non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'inadempimento grave imputabile all'una o all'altra parte, essendo – per contro
– emersi inadempimenti reciproci agli obblighi contrattuali che si determinano equivalenti all'esito della valutazione comparativa della condotta di entrambi. Venendo all'esame delle responsabilità rileva il giudicante che, per quanto riguarda il promittente venditore, tale responsabilità emerge dalla circostanza che lo stesso – pur essendo obbligato per legge ex art. 2 D.Lgs. n. 122/2005 – non ha rilasciato e consegnato al promittente acquirente, all'atto della stipula del contratto preliminare di immobile da costruire, una fideiussione a garanzia dell'importo pagato a titolo di caparra. Non può esservi dubbio alcuno in ordine all'applicabilità dell'art. 2, n. 1, D. L.vo n. 122/2005 al contratto preliminare in esame, atteso che, come evidenziato dalla società convenuta, l'art. 1, comma 1, lett. d)
L. n. 210/2004 definisce immobili da costruire quelli “ … per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”: nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di costruire risulta per tabulas acquisita al protocollo comunale il
15.03.2012 (vedi all: 3 fascicolo parte attrice) e, quindi, prima della stipulazione del contratto preliminare di compravendita, avvenuta il 25.03.2013. Ora, la norma in parola prevede espressamente che il costruttore è obbligato a procurare il rilascio e a consegnare all'acquirente una fideiussione al momento della stipula di un contratto che abbia ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità. È pur vero che le parti avevano pattuito all'art. 13 del contratto preliminare che
“… il promittente venditore consegnerà alla parte promissaria acquirente la fideiussione come previsto dal d. lgs. n. 122 del 20.06.2005 all'atto definitivo di vendita” e che parte acquirente non ha fatto valere la nullità comminata dal per l'ipotesi del mancato rilascio. Deve, tuttavia, CP_3 rilevarsi che tale forma surrettizia di rinuncia preventiva ad un effetto di legge, pur valutabile dal
Giudice quale comportamento tenuto dalle parti nella formazione della volontà negoziale, non esclude
- tuttavia - la sussistenza della violazione commessa dal promittente venditore in punto di rilascio e consegna della polizza fideiussoria e, quindi, l'inadempimento di quest'ultimo. A ciò si aggiunga che il promittente venditore è risultato, altresì, inadempiente all'obbligo di costruire l'immobile nei tempi pattuiti (vedi art. 9 del preliminare secondo cui la detenzione materiale dell'immobile avrebbe dovuto essere trasferita entro 18 mesi dall'inizio dei lavori) e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel preliminare (vedi Allegato A del preliminare di vendita). Tanto lo si evince dalla scrittura integrativa pagina 7 di 19 stipulata inter partes in data 5.6.2015 recante le modifiche apportate all'immobile successivamente alla stipula del contratto preliminare. Per quanto riguarda, invece, il promittente acquirente, non vi è dubbio che lo stesso si sia reso inadempiente al pagamento del prezzo, così come pattuito nell'art. 8 del preliminare. Emerge ex actis, oltre a non essere contestato tra le parti, che l'attore-promissario acquirente ha versato, in favore della convenuta-promittente venditrice, unicamente l'importo di
€5.000 a titolo di acconto prezzo e caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita. L'attore si è reso, infatti, fin da subito inadempiente all'obbligo di versare la somma di “Euro 10.000,00 ad inizio lavori” e, cioè, entro il 24.06.2013, al pari di tutte le ulteriori somme che avrebbe dovuto corrispondere in base allo stato di avanzamento lavori (vedi art. 8 del preliminare). Mette, altresì, conto rimarcare che il preliminare del 25.3.2013 era sottoposto alla duplice condizione sospensiva che il legale rappresentante della società convenuta acquistasse la proprietà e la disponibilità dell'intero complesso edificatorio entro e non oltre il 30.06.2013 e che entro tale data ottenesse anche il permesso di costruire. Ora, è certo che la società convenuta ha acquistato la proprietà dell'intero complesso edificatorio in data 10.06.2015 (e, quindi, oltre il termine fissato nel preliminare), ma è altrettanto certo che le parti hanno comunque inteso proseguire il rapporto contrattuale, tollerando le reciproche inadempienze. E di tanto ne è prova la scrittura integrativa sottoscritta in data 5.6.2015 (quando ormai era decorso anche il termine per la stipula del definitivo, pattuito in 20 mesi dall'inizio dei lavori – iniziati il 24.6.2013 – ai sensi dell'art. 9 del preliminare). Non può esservi dubbio, quindi, che nel caso di specie le parti abbiano inteso, sia pure implicitamente, tollerare i reciproci inadempimenti e superare il mancato avveramento di una delle condizioni sospensive cui avevano subordinato l'efficacia del contratto preliminare e, cioè, l'acquisto da parte della società convenuta-promittente venditrice della proprietà e disponibilità del complesso immobiliare entro il 30.06.2013; e tanto anche in vista dell'effettivo acquisto che sarebbe avvenuto a pochi giorni di distanza dalla sottoscrizione della scrittura integrativa (ossia il 10.06.2015). Tutto ciò, però, avrebbe dovuto comportare l'adempimento, sia pure tardivo, di tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il contratto preliminare in esame, ma tanto non è avvenuto: l'attore-promissario acquirente ha continuato a non effettuare i pagamenti concordati e la società convenuta-promittente venditrice non ha mai provveduto a rilasciare, sia pure tardivamente, la fideiussione prevista dall'art. 2, n. 1, D. L.vo n. 122/2005, ed a completare la costruzione dell'immobile nei tempi e termini pattuiti.
Come innanzi precisato, in caso di reciproche inadempienze delle parti, il Giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito alla gravità del comportamento dei contraenti, giudizio nel quale assumono rilevanza i reciproci inadempimenti e la tolleranza delle parti. Nel caso in cui non si raggiunga la prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, il Giudice non pagina 8 di 19 potrà dichiarare risolto il vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno delle stesse. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, volta all'accertamento della legittimità della propria risoluzione e alla condanna dell'attrice al pagamento della penale per inadempimento, non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Innanzitutto, preme puntualizzare che alcuna pronuncia dichiarativa della risoluzione di diritto può essere emessa dal Giudice nel caso in cui la parte che la richiede sia a sua volta inadempiente (come nella specie). La diffida ad adempiere, infatti, – che costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia (art. 1335 c.c.) di natura negoziale – presuppone che la parte che se ne avvale sia adempiente alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, in tema di inadempimento contrattuale, nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c. (Cass. n. 23193/2020). Di conseguenza, a fronte di una domanda di accertamento della risoluzione per inosservanza di una diffida ad adempiere, al giudice non è precluso di accertare se sussistano gli estremi per la pronuncia di risoluzione giudiziale ai sensi dell'art. 1453 c.c.. Nel caso di specie, la promittente venditrice è risultata inadempiente alle obbligazioni del preliminare, non avendo provveduto – né all'atto della sottoscrizione né successivamente – al rilascio della garanzia fideiussoria e non avendo realizzato l'immobile nel rispetto delle prescrizioni pattuite nel contratto, ma – allo stesso tempo – la parte promissaria acquirente si è resa inadempiente al pagamento della quasi integralità del prezzo, avendo omesso di corrispondere tutti i pagamenti pattuiti nel preliminare, ad eccezione della caparra confirmatoria
(ossia €5.000 su €114.000). Questo Giudice ritiene che – alla luce del comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del rapporto negoziale, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dei reciproci inadempimenti – non possa ritenersi raggiunta una prova certa e rigorosa sulla responsabilità esclusiva di uno dei contraenti, mentre, al contrario, sono stati accertati inadempimenti reciproci che si determinano equivalenti all'esito della valutazione comparativa della condotta di entrambi, con conseguente rigetto delle reciproche domande di condanna al pagamento delle penali contrattualmente previste (art. 9 e 15 del preliminare). Quanto alla domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall'attrice, deve osservarsi che in tema di contratto preliminare, come espressamente sancito dal secondo comma dell'art. 2932 c.c., condizione necessaria ai fini dell'emanazione della sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica, finalizzata ad ottenere il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di altro diritto, è che la parte che pagina 9 di 19 richiede detta esecuzione fornisca la prova dell'effettivo adempimento alla prestazione alla quale, la stessa, a sua volta era tenuta o, in alternativa, abbia concretamente manifestato la propria volontà di adempiervi. In particolare, ai fini della valutazione dell'effettiva realizzazione di siffatta condizione, è necessario considerare il momento in cui le parti abbiano inteso fissare il termine di esecuzione della controprestazione e, più precisamente, se la stessa debba essere eseguita contestualmente o anteriormente alla stipula del definitivo. Infatti, mentre nel primo caso l'attore è tenuto a formulare una mera offerta non formale di esecuzione della prestazione, nel secondo caso, per ottenere l'accoglimento della domanda finalizzata all'emissione di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, è tenuto ad eseguire la prestazione nei modi previsti dalla legge atteso che, diversamente, sarà ritenuto inadempiente. In altri termini, il requisito dell'offerta di cui al secondo comma dell'art. 2932 c.c. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre (essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda) nel solo caso in cui le parti di un preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo. Se, diversamente, viene pattuito che il pagamento del prezzo o di una parte di esso debba precedere la stipulazione del contratto definitivo
(come nel caso di specie), la parte è obbligata, alla scadenza del previsto termine al pagamento del corrispettivo, da eseguirsi presso il domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo in questo caso nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale. In caso contrario, colui che è tenuto al pagamento è da considerarsi inadempiente e non può ottenere il trasferimento del diritto, ove la controparte sollevi l'eccezione di cui all' art. 1460 c.c.
(v, in particolare, Cass. n. 8196/98, conf. Cass. n. 7352/96, Cass. n. 2870/83, Cass. n. 2821/82, Cass.
n. 6553/81). Ribadito il suesposto principio, che ben si attaglia alla fattispecie, caratterizzata dalla previsione nel contratto preliminare di varie tranches di pagamento, da corrispondersi in base allo stato di avanzamento dei lavori per complessivi €85.000 (su complessivi €114.000, di cui €24.000 da versare all'atto della stipula del definitivo e i primi €5.000 a titolo di caparra alla sottoscrizione del preliminare), e rilevato che tali pagamenti non sono stato né eseguiti né formalmente offerti (e, peraltro, neppure informalmente) prima della domanda giudiziale, deve concludersi per il rigetto della richiesta ex art. 2932 c.c. per difetto di una condizione prevista dalla legge ai fini dell'accoglibilità della domanda. In tal senso si è pronunciata la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass n.
27342/2018, Cass n. 26226/2007) e la più recente giurisprudenza di merito condivisa dalla scrivente
(cfr. Corte App. Bari n. 157/2021, Corte App. Reggio Calabria 316/2020). In conseguenza del rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica formulata dall'attore, va ordinata ai sensi dell'art. 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione della domanda di cui all'atto di citazione del 2.5.2018. pagina 10 di 19 Non è, invece, meritevole di accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria, formulata da parte convenuta, mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la colpa grave dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Per giurisprudenza della Suprema Corte, la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima (cfr. Cass. n.
12444/2000 e, da ultimo, Cass. n. 20269/2017).
***
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione pregiudiziale di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156, comma 2 c.p.c., come prospettata da nel suo primo motivo di appello. Controparte_1
In particolare, l'appellato denuncia la violazione dell'art. 281 sexies, 1 comma c.p.c., perché il primo giudice - una volta esaurita la discussione orale - non avrebbe dato immediata lettura del dispositivo in udienza, rinviando al contenuto di “separata sentenza depositata telematicamente”.
Dal che discenderebbe la nullità della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. non avendo il giudice letto il dispositivo in udienza ed omesso la contestuale motivazione della stessa.
La censura non è fondata e va, pertanto, disattesa.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale non è causa di nullità della pronuncia resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., né il deposito della stessa in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo tale dilazione la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente" nel secondo comma della citata norma (Cass. 2007/n.
4883; Cass. 2006/n.4401) né la mancata lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione” (Cass. 2020/19338;
Cass. 2014/10453; Cass. 3 2008/n. 17028).
In altri termini la Suprema Corte ha equiparato alla stesura della sentenza a verbale la stesura della stessa su foglio separato allegato al verbale.
Nel caso in esame risulta controvertibilmente in atti che la sentenza oggi impugnata è stata depositata in cancellaria il giorno stesso dell'udienza, ovvero il 15.9.2022, garantendo così non solo l'immodificabilità della decisione assunta, ma anche la sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione.
Ne consegue che la nullità della sentenza, per inosservanza delle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c. non può essere dichiarata, non solo perché una tale nullità non è prevista dalla legge, ma anche pagina 11 di 19 perché comunque le forme adottate hanno raggiunto lo scopo previsto.
Ciò premesso, può passarsi all'esame delle altre questioni controverse
- Sull'appello proposto dalla società - Parte_1
Con il primo e secondo motivo di gravame – che stante la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente - la società ” ha Parte_1 denunciato l'erroneità della sentenza impugnata nel punto in cui il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta - volta all'accertamento della risoluzione di diritto del contratto per inosservanza, da parte del promissario acquirente, del termine fissato nella diffida ad adempiere del 15.11.2016 - sull'errato presupposto che la promittente venditrice era risultata, a sua volta, “inadempiente alle obbligazioni del preliminare, non avendo provveduto – né all'atto della sottoscrizione né successivamente – al rilascio della garanzia fideiussoria e non avendo realizzato l'immobile nel rispetto delle prescrizione pattuite nel contratto”.
A parere dell'appellante, il Tribunale di Foggia – ritenendo erroneamente applicabile al caso di specie la disciplina dettata da D.lgs. n. 122/2005 – aveva eccessivamente valorizzato la mancata stipula e consegna della polizza fideiussoria da parte della ditta costruttrice, finendo per sottovalutare, invero,
l'unica circostanza determinante nell'economia dell'affare, ovvero il mancato pagamento della somma di € 85.000,00, a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta pari a complessivi € 114.000,00 (di cui € 5.000,00 già corrisposti a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscrizione del preliminare ed
24.000,00 da versarsi all'atto della stipula del definitivo ) quale prezzo di acquisto dell'immobile, da corrispondersi in base allo stato di avanzamento dei lavori (art. 8 contratto preliminare).
L'inosservanza di tale pattuizione aveva reso economicamente impossibile per l'impresa l'esecuzione dei lavori ed il rispetto dei tempi stabiliti per la consegna dell'immobile.
Pertanto, conclude l'appellante, l'unico inadempimento di non scarsa importanza, tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1454 cc, era da imputare al promissario acquirente . CP_1
La censura è inammissibile.
Il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto a mente del quale “nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte,
pagina 12 di 19 nonché della conseguente alterazione del sinallagma (ex plurimus Cass. 2020/n. 3273) e che, in questo tipo di contratti, “qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza,
l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto” (Cass. n. 6564/2004; Cass.
n. 6656/2005; Cass. n. 13969/2006).
Nel caso di specie, essendo stata la richiesta domanda di esecuzione specifica del promissario acquirente, contrastata dalla domanda di risoluzione della promittente venditrice per inutile decorrenza del termine fissato nella diffida ad adempiere, il Tribunale di Foggia era tenuto a procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla causa concreta del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse.
E tanto ha correttamente fatto il Tribunale di Foggia, all'esito dell'esame comparativo del comportamento delle parti ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta perché “alcuna pronuncia dichiarativa della risoluzione di diritto può essere emessa dal Giudice nel caso in cui la parte che la richiede sia a sua volta inadempiente (come nella specie). La diffida ad adempiere, infatti, – che costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia (art. 1335 c.c.) di natura negoziale – presuppone che la parte che se ne avvale sia adempiente alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto (…) “le emergenze processuali hanno evidenziato inadempimenti reciprochi agli obblighi contrattuali che si determinano equivalenti all'esito della valutazione comparativa della condotta di entrambi.”.
In buona sostanza il primo giudice ha accertato che, al momento della diffida ad adempiere,
l'intimante, ovvero la società era essa stessa inadempiente ai propri obblighi Parte_1 contrattuali.
È principio consolidato quello secondo il quale il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere vittima dell'altrui inadempimento e non essere, a sua volta, inadempiente (Cass. 2025/361;
Cass. 2018/15052).
La diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere pagina 13 di 19 con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale» (Cass. 1978/n. 3851).
La ratio dell'art. 1454 c.c. è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto, mercé formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare «un ulteriore ritardo nell'adempimento» (Cass. 2001/8844; 2016/n. 27530).
Nel caso di specie, invero, non solo la promittente venditrice si era resa, essa stessa, parte inadempiente rispetto a ben due previsioni contrattuali2, ma aveva anche tollerato per ben tre anni, i lamentati ritardi nel pagamento dei vari acconti da parte del CP_1
Scrive sul punto il primo giudice “è altrettanto certo che le parti hanno comunque inteso proseguire il rapporto contrattuale, tollerando le reciproche inadempienze. E di tanto ne è prova la scrittura integrativa sottoscritta in data 5.6.2015 (quando ormai era decorso anche il termine per la stipula del definitivo, pattuito in 20 mesi dall'inizio dei lavori – iniziati il 24.6.2013 – ai sensi dell'art. 9 del preliminare). Non può esservi dubbio, quindi, che nel caso di specie le parti abbiano inteso, sia pure implicitamente, tollerare i reciproci inadempimenti”.
Ebbene, spettava all'appellante criticare specificatamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., tali autonome rationes decidendi.
È ius receptum che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione,
l'omessa impugnazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass. 2019/n. 27339; Cass. 2022/n.
16242)
L'art. 342 c.p.c. richiede, infatti, la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli
2“la promittente venditrice è risultata inadempiente alle obbligazioni del preliminare, non avendo provveduto – né all'atto della sottoscrizione né successivamente – al rilascio della garanzia fideiussoria”… “Non può esservi dubbio alcuno in ordine all'applicabilità dell'art. 2, n. 1, D. L.vo n. 122/2005 al contratto preliminare in esame, atteso che, come evidenziato dalla società convenuta, l'art. 1, comma 1, lett. d) L. n. 210/2004 definisce immobili da costruire quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità: nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di costruire risulta per tabulas acquisita al protocollo comunale il 15.03.2012 (vedi all: 3 fascicolo parte attrice) e, quindi, prima della stipulazione del contratto preliminare di compravendita, avvenuta il 25.03.2013. Ora, la norma in parola prevede espressamente che il costruttore è obbligato a procurare il rilascio e a consegnare all'acquirente una fideiussione al momento della stipula di un contratto che abbia ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità”; A ciò si aggiunga che il promittente venditore è risultato, altresì, inadempiente all'obbligo di costruire l'immobile nei tempi pattuiti (vedi art. 9 del preliminare, secondo cui la detenzione materiale dell'immobile avrebbe dovuto essere trasferita entro 18 mesi dall'inizio dei lavori e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel preliminare ( vedi allegato A del preliminare di vendita).
pagina 14 di 19 specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2022/n.36481; Cass. SS.UU. 2017/n.27199).
Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicchè è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Invero, nella fattispecie, l'appellante lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, si è limitato ad una contestazione del tutto generica riproponendo le difese già svolte nel primo giudizio, soffermandosi, ancora una volta, sull'asserita errata applicazione al caso di specie della speciale disciplina dettata dal d.lgs n. 122/2005 – trattandosi, a suo dire, di “vendita sulla carta” e non di vendita “di immobili a costruirsi” – ignorando la precisa statuizione sul punto, laddove il primo giudice ha invece sottolineato l'applicazione della disciplina richiamata in presenza proprio di un regolare permesso a costruire, acquisito al protocollo comunale il 15.03.2012 (vedasi allegato 3 fascicolo parte attrice) e, quindi, ottenuto prima della stipulazione del contratto preliminare di compravendita in esame, avvenuta il 25.03.2013.
Ne consegue che la censura va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Col terzo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., per aver il abusando del processo, trascritto sull'immobile oggetto di casa una CP_1 domanda giudiziale palesemente infondata.
Sostiene l'appellante che l'obiettivo perseguito dal era quello di paralizzare l'attività CP_1 imprenditoriale della società costruttrice, bloccando l'immobile attraverso l'abuso dello strumento della trascrizione della domanda giudiziaria, ragione per cui lo stesso andava condannato ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c.p.c.
Anche tale censura non merita accoglimento.
Correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda di condanna ex art. 96, 2 comma c.p.c.
pagina 15 di 19 “mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la colpa grave dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Invero, mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità,
l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez.
Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario, la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 c.p.c. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus, ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (Cass. 2023/n. 15175).
Né può assumere rilievo la circostanza secondo cui il danno da lite temeraria deve poter essere liquidato in via equitativa;
la possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata), né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato.
Prova che invece, nel caso di specie, non è stata fornita dalla convenuta in riconvenzionale.
Ne conseguente che la sentenza va confermata anche in parte qua.
- Sull'appello di – Controparte_1
Col secondo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'illogicità e la contraddizione nella sentenza impugnata per aver rigettato la propria domanda ex art. 2932 c.c. sull'errato presupposto che il promissario acquirente si era reso inadempiente all'obbligo di versare gli ulteriori acconti, successivi al primo, nei tempi e modi stabiliti dall'art. 8 del contratto preliminare citato.
Assume in particolare l'appellante, che il primo giudice avrebbe omesso di considerare due importanti circostanze, ovvero: a) che il aveva legittimamente sospeso il pagamento delle pattuite CP_1 tranches in attesa del rilascio, da parte della promittente venditrice, della garanzia fideiussoria prevista ex d.lgs 122/05; b) che la promissaria acquirente aveva più volte offerto, informalmente, il pagamento del saldo, subordinandolo all'ottenimento della detta garanzia. pagina 16 di 19 Alla luce di tali importanti circostanze, palesemente errata e contradittoria appariva la statuizione del giudice di primo grado per aver riconosciuto, in capo ad entrambe le parti, reciproci inadempimenti.
La censura è inammissibile, oltre che infondata perché non tiene conto della chiarissima ratio decidendi della decisione del Tribunale di Foggia che ha rigettato la domanda attorea sul consolidato e granitico orientamento secondo il quale “in tema di contratto preliminare, come espressamente sancito dal secondo comma dell'art. 2932 c.c., condizione necessaria ai fini dell'emanazione della sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica, finalizzata ad ottenere il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di altro diritto, è che la parte che richiede detta esecuzione fornisca la prova dell'effettivo adempimento alla prestazione alla quale, la stessa, a sua volta era tenuta o, in alternativa, abbia concretamente manifestato la propria volontà di adempiervi. In altri termini, il requisito dell'offerta di cui al secondo comma dell'art. 2932 c.c. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre (essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda) nel solo caso in cui le parti di un preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo. Se, diversamente, viene pattuito che il pagamento del prezzo o di una parte di esso debba precedere la stipulazione del contratto definitivo (come nel caso di specie), la parte è obbligata, alla scadenza del previsto termine al pagamento del corrispettivo, da eseguirsi presso il domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo in questo caso nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale. (…)
Ribadito il suesposto principio, che ben si attaglia alla fattispecie, caratterizzata dalla previsione nel contratto preliminare di varie tranches di pagamento, da corrispondersi in base allo stato di avanzamento dei lavori per complessivi €85.000 (su complessivi €114.000, di cui €24.000 da versare all'atto della stipula del definitivo e i primi €5.000 a titolo di caparra alla sottoscrizione del preliminare), e rilevato che tali pagamenti non sono stato né eseguiti né formalmente offerti (e, peraltro, neppure informalmente) prima della domanda giudiziale, deve concludersi per il rigetto della richiesta ex art. 2932 c.c. per difetto di una condizione prevista dalla legge ai fini dell'accoglibilità della domanda”.
Ebbene, tale autonoma argomentazione non è stata oggetto di specifica critica da parte dell'appellante, il quale, lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, si è limitato a sostenere che con missiva del 27.3.2018 aveva offerto la propria prestazione subordinandola all'ottenimento della garanzia fideiussoria più volte citata.
Tuttavia, tale comunicazione non può valere come valida offerta della prestazione corrispettiva, pagina 17 di 19 cui l'art. 2932 c.c. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, poichè consiste in una mera dichiarazione di intenti, non essendo caratterizzata da serietà e buona fede, non può essere in alcuna maniera .
Infatti, la parte promissaria acquirente, dopo aver tollerato per anni il mancato rilascio di tale garanzia, ha deciso di sollecitare il promittente venditore solo al termine del piano di edificazione, allorquando la detta garanzia non aveva più ragione di essere.
Basti considerare che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “la domanda di nullità del contratto preliminare di vendita di immobili da costruire, per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, non può essere accolta, per violazione della clausola di buona fede oggettiva e per carenza di interesse ad agire, allorché essa sia proposta dopo l'ultimazione dei lavori e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore o senza che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame” (Cass. 2023/3817).
Tanto ad ulteriore dimostrazione della pretestuosità della richiesta tenuto conto che, dopo l'ultimazione dei lavori, come nel caso di specie, viene meno l'interesse protetto dalla norma non essendo l'acquirente più esposto ad alcun pregiudizio legato alla possibile crisi dell'imprenditore.
Anche tale censura va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
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Stante l'esito complessivo della lite ed il rigetto di entrambi gli atti di appello, le spese del presente grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata,
a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla a cui è stato riunito l'appello proposto da Parte_1
pagina 18 di 19 (n. 1448/2022 r.g.), avverso la sentenza n. 12201/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Foggia, in composizione monocratica, depositata il 15.9.2022 nel giudizio portante il numero di R.G.
3454/2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
3) Conferma l'impugnata sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico dei rispettivi appellanti e , del comma 1-quater Parte_1 Parte_1 Controparte_1 dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre
2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 31 ottobre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 19 di 19
R.G.A.C. n. 1433/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott.ssa Maria Angela Marchesiello Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1433 del 2022
T R A
(P.Iva: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Monte Sant'Angelo alla via Strada 46
n.5, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Pasquale Roberti e Pasquale Lanzetta, del Foro di Foggia, ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale
Email_1 Email_2
APPELLANTE
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
31.08.1977 e residente a [...], assistito e difeso dall'avv. Luigi Aucello, del Foro di Foggia, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato pagina 1 di 19 presso lo studio del predetto difensore in San Giovanni Rotondo, alla via F.lli Cairoli, n. 13, nonché presso il suo domicilio digitale parte ammessa al patrocinio Email_3
a spese dello Stato
APPELLATO cui è riunita la causa civile di appello iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1448/2022
[...]
[...]
Controparte_2
avverso la sentenza n. 2201/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, II sezione civile, in composizione monocratica, depositata il 15.9.2022 nel giudizio portante il numero di R.G. 3454/2018
****************
All'udienza del 14.3.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.5.2018, conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, la al fine di - Parte_1 previo accertamento dell'inadempimento di quest'ultima agli obblighi assunti con il contratto del
25.3.2013 e successiva scrittura integrativa del 5.6.2015 - ottenere ex art. 2932 c.c., sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso, ordinandone la trascrizione nei
Registri Immobiliari, con condanna della società convenuta alla eliminazione delle difformità dell'opera, al rilascio dell'immobile e al pagamento delle penali convenute nel contratto preliminare, disponendo le necessarie compensazioni con il saldo del prezzo ancora dovuto dall'attore. Vinte le spese di lite.
A fondamento della domanda, deduceva l'attore: - di aver stipulato con la convenuta, in data
25.3.2013, un contratto preliminare di compravendita, integrato con scrittura privata del 5.6.2015, con il quale si era obbligato ad acquistare, per sé o per persona da nominare, la proprietà di un immobile facente parte di un complesso immobiliare da realizzarsi in Monte Sant'Angelo alla via Sant'Antonio
Abate, previa demolizione di vecchi corpi di fabbrica catastalmente individuanti nel NCEU al fg. 190,
p.lle 3163 sub 1 e sub 2, p.lle 3164 sub 1 e sub 2; - che il prezzo della vendita veniva convenuto in pagina 2 di 19 complessivi € 114.000,00 oltre IVA, da pagarsi a stato di avanzamento dei lavori, da versarsi: a) €
5.000,00 alla sottoscrizione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria;
b) €10.000,00 a inizio lavori;
c) 10.000,00 “alla carpenteria”; d) € 20.000,00 “alla muratura grezza esterna e interna”; e) €
25.000,00 “alla intonacatura dei muri interni”; f) € 20.000,00 “alla posa in opera dei rivestimenti e pavimenti”; g) € 24.000,00 “a saldo, all'atto della stipula del contratto definitivo” – che dopo il versamento del primo acconto (€ 5.000,00), la società costruttrice non rilasciava la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 2, n. 1 D.lgs n. 122/2005 e, per tale motivo, venivano sospesi gli ulteriori pagamenti concordati;
- che i lavori iniziavano il 24.6.2013 per terminare il successivo 10.6.2015 allorquando la promittente venditrice acquisiva la proprietà dell'intero complesso immobiliare;
- che tuttavia la promittente venditrice, contravvenendo alla pattuizioni di cui all'art. 9 del citato preliminare, non trasferiva la proprietà nel termine convenuto di 20 mesi dall'inizio dei lavori, ovvero in data
10.2.2017; - che a tale grave inadempimento, si aggiungeva l'ulteriore circostanza che l'immobile promesso in vendita era stato realizzato in maniera difforme rispetto a quanto pattuito.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio la Parte_1
contestando la domanda attorea e insistendo per l'integrale rigetto della stessa.
[...]
In particolare, la convenuta eccepiva l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal d.lgs. 122/2005, trattandosi di compravendita “sulla carta” di immobili a costruirsi per i quali non era stato ancora chiesto e ottenuto il permesso di costruire, condizione quest'ultima necessaria per l'applicazione della disciplina richiamata. Contestava la sussistenza delle condizioni per la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c., stante l'omessa offerta formale, da parte dell'attore, del pagamento del prezzo di acquisto, eccepiva altresì l'impossibilità del trasferimento poiché l'immobile era incompleto, ipotecato, difforme e non agibile. In via riconvenzionale, domandava di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare in ragione della omessa corresponsione da parte dell'attore dei pagamenti pattuiti a stato di avanzamento dei lavori, nonostante la formale diffida ad adempiere del 15.11.20; sempre in via riconvenzionale chiedeva di accertare l'inadempimento dell'attore e, per l'effetto, il diritto della convenuta a trattenere la caparra confirmatoria con contestuale condanna dell'attore al pagamento della penale di €. 20.000,00.
In via subordinata, chiedeva accertarsi il mancato avveramento delle condizioni sospensive pattuite in contratto. Il tutto con vittoria delle spese di lite e con condanna al risarcimento del danno per abuso del processo e trascrizione pregiudizievole.
In assenza di attività istruttoria, il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 15.04.2019 formulava pagina 3 di 19 alle parti una proposta ex art. 185 bis c.p.c.1 che veniva accettata solo dalla società convenuta.
La causa, quindi, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, così decideva la lite: “ 1. RIGETTA le domande di parte attrice;
2. RIGETTA le domande riconvenzionali di parte convenuta;
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
4. ORDINA al Conservatore dei
RR.II. di Foggia, con esonero di sua responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda in data 10.5.2018 – reg. part. n. 7769”.
****************
La società ” ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente appello accogliere le conclusioni proposte, dall'odierno appellante, in prime cure e segnatamente, al netto di quelle già accolte, si trascrivono quelle di interesse: “2. Accertare la gravità dell'inadempimento e la legittimità della risoluzione ex art. 1454 c.c. invocata dall'attore;
3. Accertare in ogni caso l'inadempimento dell'attore con diritto a ritenere la caparra con contestuale condanna alla ulteriore penale contrattualmente prevista (art.9 preliminare).
5. Accertare l'illegittima trascrizione della domanda giudiziale e per l'effetto ordinarne la cancellazione con condanna ex art. 96 co.2 cpc”.
Con i motivi di gravame, l'appellante ha denunciato: - 1) l'errata valutazione circa la gravità delle reciproche inadempienze e della intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare;
- 2) l'errata valutazione del ritenuto inadempimento della ditta venditrice;
3) l'erroneo rigetto della domanda di responsabilità aggravata in capo all'attore per abuso del processo.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo sotto il n. 1433/2022 r.g.
Con successivo atto di impugnazione, il proponeva appello avverso la medesima Controparte_1 sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a). accertare e dichiarare che, con il contratto preliminare di vendita del 25.03.2013, successivamente integrato da scrittura privata del
05.06.2015, la codice fiscale Parte_1
, con sede in Monte Sant' Angelo alla strada 46 n. 5/5, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante prometteva di vendere al sig. , che accettava di Parte_1 Controparte_1 11 A) l'attore rinunzia alla domanda;
b) l'attore paga alla convenuta le spese e i compensi di causa che liquida in complessivi € 5.570,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CNA ed IVA come per legge;
c) la convenuta trattiene la caparra e rinunzia alla penale contrattualmente prevista pagina 4 di 19 acquistare per sé o per persona da nominare, l'appartamento per uso di civile abitazione in Monte
Sant' Angelo in via Sant' Antonio Abate, sito al piano rialzato, avente ingresso dalla porta posta a sinistra salendo dalle scale, composto di 4 vani, confinante con proprietà , vano scale di Per_1 proprietà salvo altri, meglio individuata dal contorno in colore Verde nella planimetria Per_2 allegata al contratto preliminare sotto la Lettera A, con ogni accessione e dipendenza, quote e ragioni condominiali, oggi catastalmente individuata nel NCEU al foglio 190, particella 3465 sub. 5, facente parte di un nuovo complesso immobiliare da realizzarsi in Monte Sant' Angelo alla via Sant' Antonio
Abate, costituito da piano terra, primo piano e piano rialzato, oltre al piano di copertura, previa demolizione di vecchi corpi di fabbrica catastalmente individuato nel NCEU al foglio 190, particelle
3163 sub. 1, 3163 sub.2, 3164 sub. 1 e 3164 sub. 2; b) accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 non ha adempiuto all'obbligo di trasferire, nei termini contrattualmente stabiliti nel preliminare di vendita, al sig. , o a persona da nominare, l'unità immobiliare sopra descritta;
c) Controparte_1 accertare e dichiarare che l'unità immobiliare promessa in vendita ed innanzi descritta è stata in maniera parzialmente difforme a quanto contrattualmente stabilito;
d). accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
e) e per l'effetto, emettere nei confronti della in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, ed in favore dell'attore sentenza che, ai sensi dell' art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso e trasferisca al Sig. la Controparte_1 proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta;
f) per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 realizzazione a proprie spese, delle opere necessarie a rendere l'unità immobiliare sopra descritta conforme a quanto contrattualmente stabilito;
g) per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 rilascio, in favore dell'attore, dell'unità immobiliare sopra descritta;
h). per l'effetto, condannare la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €
300,00 per ogni mese di ritardo nella consegna dell'unità immobiliare promessa, con decorrenza dal
10.02.2017 sino all'effettiva consegna, unitamente al pagamento di € 20.000,00, il tutto oltre interessi ed in forza delle penali contrattualmente pattuite;
i). per l'effetto, disporre le necessarie compensazioni tra il debito del sig. nei confronti della Controparte_1 Parte_1
riveniente dal saldo del prezzo dovuto per l'acquisto dell'unità immobiliare
[...] pagina 5 di 19 promessa in vendita, ed il controcredito riveniente dal diritto alla percezione delle somme a titolo di penale, così come innanzi specificate;
j). Ordinare al conservatore dell'Ufficio Provinciale di Foggia,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, la trascrizione della emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità; k). con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Con i motivi di gravame, l'appellante ha denunciato: - 1) la nullità insanabile della sentenza ai sensi dell'art. 156, comma 2 c.p.c.; - 2) l'illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto inadempiente la parte promissaria acquirente per non aver provveduto al pagamento del prezzo pattuito nei termini di cui all'art. 8 del contratto preliminare in parola.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo sotto il n. 1448/2022 r.g.
Instaurato il contradittorio, con ordinanza del 31.3.2023, la Corte ha disposto la riunione di quest'ultimo giudizio al precedente iscritto a ruolo sotto il n. 1433/22.
All'udienza del 14.3.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli sono infondati e vanno pertanto rigettati.
La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“Deve in primis osservarsi che, in base all'art. 2932 c.c., qualora la parte obbligata a concludere un contratto non vi provveda spontaneamente l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Nel caso di contratti che abbiano per oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile (come nella specie), la domanda non può essere accolta se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge a meno che la prestazione non sia ancora esigibile. Prima di affrontare l'esame della domanda di esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c., occorre dirimere la questione afferente i comportamenti delle parti contraenti il preliminare di compravendita. Per giurisprudenza consolidata, infatti, in presenza di inadempimenti reciproci è necessario procedere ad una valutazione comparativa della condotta di entrambi i contraenti, in base ai rapporti di successione cronologica, proporzionalità e causalità tra le due inadempienze, al fine di stabilire, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità delle inadempienze, se esse si equivalgano, o se l'una debba ritenersi prevalente sull'altra sotto il profilo del meccanismo risolutorio (cfr. Cass. n. 12978/2002; n. 5444/2002). Mette conto rilevare come entrambe pagina 6 di 19 le parti si dolgono del reciproco grave inadempimento della controparte, ponendo il predetto inadempimento a base – rispettivamente – della domanda ex art. 2932 c.c. e della domanda di risoluzione del contratto. Ritiene il giudicante che le emergenze processuali non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'inadempimento grave imputabile all'una o all'altra parte, essendo – per contro
– emersi inadempimenti reciproci agli obblighi contrattuali che si determinano equivalenti all'esito della valutazione comparativa della condotta di entrambi. Venendo all'esame delle responsabilità rileva il giudicante che, per quanto riguarda il promittente venditore, tale responsabilità emerge dalla circostanza che lo stesso – pur essendo obbligato per legge ex art. 2 D.Lgs. n. 122/2005 – non ha rilasciato e consegnato al promittente acquirente, all'atto della stipula del contratto preliminare di immobile da costruire, una fideiussione a garanzia dell'importo pagato a titolo di caparra. Non può esservi dubbio alcuno in ordine all'applicabilità dell'art. 2, n. 1, D. L.vo n. 122/2005 al contratto preliminare in esame, atteso che, come evidenziato dalla società convenuta, l'art. 1, comma 1, lett. d)
L. n. 210/2004 definisce immobili da costruire quelli “ … per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”: nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di costruire risulta per tabulas acquisita al protocollo comunale il
15.03.2012 (vedi all: 3 fascicolo parte attrice) e, quindi, prima della stipulazione del contratto preliminare di compravendita, avvenuta il 25.03.2013. Ora, la norma in parola prevede espressamente che il costruttore è obbligato a procurare il rilascio e a consegnare all'acquirente una fideiussione al momento della stipula di un contratto che abbia ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità. È pur vero che le parti avevano pattuito all'art. 13 del contratto preliminare che
“… il promittente venditore consegnerà alla parte promissaria acquirente la fideiussione come previsto dal d. lgs. n. 122 del 20.06.2005 all'atto definitivo di vendita” e che parte acquirente non ha fatto valere la nullità comminata dal per l'ipotesi del mancato rilascio. Deve, tuttavia, CP_3 rilevarsi che tale forma surrettizia di rinuncia preventiva ad un effetto di legge, pur valutabile dal
Giudice quale comportamento tenuto dalle parti nella formazione della volontà negoziale, non esclude
- tuttavia - la sussistenza della violazione commessa dal promittente venditore in punto di rilascio e consegna della polizza fideiussoria e, quindi, l'inadempimento di quest'ultimo. A ciò si aggiunga che il promittente venditore è risultato, altresì, inadempiente all'obbligo di costruire l'immobile nei tempi pattuiti (vedi art. 9 del preliminare secondo cui la detenzione materiale dell'immobile avrebbe dovuto essere trasferita entro 18 mesi dall'inizio dei lavori) e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel preliminare (vedi Allegato A del preliminare di vendita). Tanto lo si evince dalla scrittura integrativa pagina 7 di 19 stipulata inter partes in data 5.6.2015 recante le modifiche apportate all'immobile successivamente alla stipula del contratto preliminare. Per quanto riguarda, invece, il promittente acquirente, non vi è dubbio che lo stesso si sia reso inadempiente al pagamento del prezzo, così come pattuito nell'art. 8 del preliminare. Emerge ex actis, oltre a non essere contestato tra le parti, che l'attore-promissario acquirente ha versato, in favore della convenuta-promittente venditrice, unicamente l'importo di
€5.000 a titolo di acconto prezzo e caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita. L'attore si è reso, infatti, fin da subito inadempiente all'obbligo di versare la somma di “Euro 10.000,00 ad inizio lavori” e, cioè, entro il 24.06.2013, al pari di tutte le ulteriori somme che avrebbe dovuto corrispondere in base allo stato di avanzamento lavori (vedi art. 8 del preliminare). Mette, altresì, conto rimarcare che il preliminare del 25.3.2013 era sottoposto alla duplice condizione sospensiva che il legale rappresentante della società convenuta acquistasse la proprietà e la disponibilità dell'intero complesso edificatorio entro e non oltre il 30.06.2013 e che entro tale data ottenesse anche il permesso di costruire. Ora, è certo che la società convenuta ha acquistato la proprietà dell'intero complesso edificatorio in data 10.06.2015 (e, quindi, oltre il termine fissato nel preliminare), ma è altrettanto certo che le parti hanno comunque inteso proseguire il rapporto contrattuale, tollerando le reciproche inadempienze. E di tanto ne è prova la scrittura integrativa sottoscritta in data 5.6.2015 (quando ormai era decorso anche il termine per la stipula del definitivo, pattuito in 20 mesi dall'inizio dei lavori – iniziati il 24.6.2013 – ai sensi dell'art. 9 del preliminare). Non può esservi dubbio, quindi, che nel caso di specie le parti abbiano inteso, sia pure implicitamente, tollerare i reciproci inadempimenti e superare il mancato avveramento di una delle condizioni sospensive cui avevano subordinato l'efficacia del contratto preliminare e, cioè, l'acquisto da parte della società convenuta-promittente venditrice della proprietà e disponibilità del complesso immobiliare entro il 30.06.2013; e tanto anche in vista dell'effettivo acquisto che sarebbe avvenuto a pochi giorni di distanza dalla sottoscrizione della scrittura integrativa (ossia il 10.06.2015). Tutto ciò, però, avrebbe dovuto comportare l'adempimento, sia pure tardivo, di tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il contratto preliminare in esame, ma tanto non è avvenuto: l'attore-promissario acquirente ha continuato a non effettuare i pagamenti concordati e la società convenuta-promittente venditrice non ha mai provveduto a rilasciare, sia pure tardivamente, la fideiussione prevista dall'art. 2, n. 1, D. L.vo n. 122/2005, ed a completare la costruzione dell'immobile nei tempi e termini pattuiti.
Come innanzi precisato, in caso di reciproche inadempienze delle parti, il Giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito alla gravità del comportamento dei contraenti, giudizio nel quale assumono rilevanza i reciproci inadempimenti e la tolleranza delle parti. Nel caso in cui non si raggiunga la prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, il Giudice non pagina 8 di 19 potrà dichiarare risolto il vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno delle stesse. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, volta all'accertamento della legittimità della propria risoluzione e alla condanna dell'attrice al pagamento della penale per inadempimento, non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Innanzitutto, preme puntualizzare che alcuna pronuncia dichiarativa della risoluzione di diritto può essere emessa dal Giudice nel caso in cui la parte che la richiede sia a sua volta inadempiente (come nella specie). La diffida ad adempiere, infatti, – che costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia (art. 1335 c.c.) di natura negoziale – presuppone che la parte che se ne avvale sia adempiente alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, in tema di inadempimento contrattuale, nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c. (Cass. n. 23193/2020). Di conseguenza, a fronte di una domanda di accertamento della risoluzione per inosservanza di una diffida ad adempiere, al giudice non è precluso di accertare se sussistano gli estremi per la pronuncia di risoluzione giudiziale ai sensi dell'art. 1453 c.c.. Nel caso di specie, la promittente venditrice è risultata inadempiente alle obbligazioni del preliminare, non avendo provveduto – né all'atto della sottoscrizione né successivamente – al rilascio della garanzia fideiussoria e non avendo realizzato l'immobile nel rispetto delle prescrizioni pattuite nel contratto, ma – allo stesso tempo – la parte promissaria acquirente si è resa inadempiente al pagamento della quasi integralità del prezzo, avendo omesso di corrispondere tutti i pagamenti pattuiti nel preliminare, ad eccezione della caparra confirmatoria
(ossia €5.000 su €114.000). Questo Giudice ritiene che – alla luce del comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del rapporto negoziale, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dei reciproci inadempimenti – non possa ritenersi raggiunta una prova certa e rigorosa sulla responsabilità esclusiva di uno dei contraenti, mentre, al contrario, sono stati accertati inadempimenti reciproci che si determinano equivalenti all'esito della valutazione comparativa della condotta di entrambi, con conseguente rigetto delle reciproche domande di condanna al pagamento delle penali contrattualmente previste (art. 9 e 15 del preliminare). Quanto alla domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall'attrice, deve osservarsi che in tema di contratto preliminare, come espressamente sancito dal secondo comma dell'art. 2932 c.c., condizione necessaria ai fini dell'emanazione della sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica, finalizzata ad ottenere il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di altro diritto, è che la parte che pagina 9 di 19 richiede detta esecuzione fornisca la prova dell'effettivo adempimento alla prestazione alla quale, la stessa, a sua volta era tenuta o, in alternativa, abbia concretamente manifestato la propria volontà di adempiervi. In particolare, ai fini della valutazione dell'effettiva realizzazione di siffatta condizione, è necessario considerare il momento in cui le parti abbiano inteso fissare il termine di esecuzione della controprestazione e, più precisamente, se la stessa debba essere eseguita contestualmente o anteriormente alla stipula del definitivo. Infatti, mentre nel primo caso l'attore è tenuto a formulare una mera offerta non formale di esecuzione della prestazione, nel secondo caso, per ottenere l'accoglimento della domanda finalizzata all'emissione di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, è tenuto ad eseguire la prestazione nei modi previsti dalla legge atteso che, diversamente, sarà ritenuto inadempiente. In altri termini, il requisito dell'offerta di cui al secondo comma dell'art. 2932 c.c. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre (essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda) nel solo caso in cui le parti di un preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo. Se, diversamente, viene pattuito che il pagamento del prezzo o di una parte di esso debba precedere la stipulazione del contratto definitivo
(come nel caso di specie), la parte è obbligata, alla scadenza del previsto termine al pagamento del corrispettivo, da eseguirsi presso il domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo in questo caso nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale. In caso contrario, colui che è tenuto al pagamento è da considerarsi inadempiente e non può ottenere il trasferimento del diritto, ove la controparte sollevi l'eccezione di cui all' art. 1460 c.c.
(v, in particolare, Cass. n. 8196/98, conf. Cass. n. 7352/96, Cass. n. 2870/83, Cass. n. 2821/82, Cass.
n. 6553/81). Ribadito il suesposto principio, che ben si attaglia alla fattispecie, caratterizzata dalla previsione nel contratto preliminare di varie tranches di pagamento, da corrispondersi in base allo stato di avanzamento dei lavori per complessivi €85.000 (su complessivi €114.000, di cui €24.000 da versare all'atto della stipula del definitivo e i primi €5.000 a titolo di caparra alla sottoscrizione del preliminare), e rilevato che tali pagamenti non sono stato né eseguiti né formalmente offerti (e, peraltro, neppure informalmente) prima della domanda giudiziale, deve concludersi per il rigetto della richiesta ex art. 2932 c.c. per difetto di una condizione prevista dalla legge ai fini dell'accoglibilità della domanda. In tal senso si è pronunciata la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass n.
27342/2018, Cass n. 26226/2007) e la più recente giurisprudenza di merito condivisa dalla scrivente
(cfr. Corte App. Bari n. 157/2021, Corte App. Reggio Calabria 316/2020). In conseguenza del rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica formulata dall'attore, va ordinata ai sensi dell'art. 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione della domanda di cui all'atto di citazione del 2.5.2018. pagina 10 di 19 Non è, invece, meritevole di accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria, formulata da parte convenuta, mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la colpa grave dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Per giurisprudenza della Suprema Corte, la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima (cfr. Cass. n.
12444/2000 e, da ultimo, Cass. n. 20269/2017).
***
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione pregiudiziale di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156, comma 2 c.p.c., come prospettata da nel suo primo motivo di appello. Controparte_1
In particolare, l'appellato denuncia la violazione dell'art. 281 sexies, 1 comma c.p.c., perché il primo giudice - una volta esaurita la discussione orale - non avrebbe dato immediata lettura del dispositivo in udienza, rinviando al contenuto di “separata sentenza depositata telematicamente”.
Dal che discenderebbe la nullità della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. non avendo il giudice letto il dispositivo in udienza ed omesso la contestuale motivazione della stessa.
La censura non è fondata e va, pertanto, disattesa.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale non è causa di nullità della pronuncia resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., né il deposito della stessa in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo tale dilazione la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente" nel secondo comma della citata norma (Cass. 2007/n.
4883; Cass. 2006/n.4401) né la mancata lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione” (Cass. 2020/19338;
Cass. 2014/10453; Cass. 3 2008/n. 17028).
In altri termini la Suprema Corte ha equiparato alla stesura della sentenza a verbale la stesura della stessa su foglio separato allegato al verbale.
Nel caso in esame risulta controvertibilmente in atti che la sentenza oggi impugnata è stata depositata in cancellaria il giorno stesso dell'udienza, ovvero il 15.9.2022, garantendo così non solo l'immodificabilità della decisione assunta, ma anche la sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione.
Ne consegue che la nullità della sentenza, per inosservanza delle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c. non può essere dichiarata, non solo perché una tale nullità non è prevista dalla legge, ma anche pagina 11 di 19 perché comunque le forme adottate hanno raggiunto lo scopo previsto.
Ciò premesso, può passarsi all'esame delle altre questioni controverse
- Sull'appello proposto dalla società - Parte_1
Con il primo e secondo motivo di gravame – che stante la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente - la società ” ha Parte_1 denunciato l'erroneità della sentenza impugnata nel punto in cui il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta - volta all'accertamento della risoluzione di diritto del contratto per inosservanza, da parte del promissario acquirente, del termine fissato nella diffida ad adempiere del 15.11.2016 - sull'errato presupposto che la promittente venditrice era risultata, a sua volta, “inadempiente alle obbligazioni del preliminare, non avendo provveduto – né all'atto della sottoscrizione né successivamente – al rilascio della garanzia fideiussoria e non avendo realizzato l'immobile nel rispetto delle prescrizione pattuite nel contratto”.
A parere dell'appellante, il Tribunale di Foggia – ritenendo erroneamente applicabile al caso di specie la disciplina dettata da D.lgs. n. 122/2005 – aveva eccessivamente valorizzato la mancata stipula e consegna della polizza fideiussoria da parte della ditta costruttrice, finendo per sottovalutare, invero,
l'unica circostanza determinante nell'economia dell'affare, ovvero il mancato pagamento della somma di € 85.000,00, a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta pari a complessivi € 114.000,00 (di cui € 5.000,00 già corrisposti a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscrizione del preliminare ed
24.000,00 da versarsi all'atto della stipula del definitivo ) quale prezzo di acquisto dell'immobile, da corrispondersi in base allo stato di avanzamento dei lavori (art. 8 contratto preliminare).
L'inosservanza di tale pattuizione aveva reso economicamente impossibile per l'impresa l'esecuzione dei lavori ed il rispetto dei tempi stabiliti per la consegna dell'immobile.
Pertanto, conclude l'appellante, l'unico inadempimento di non scarsa importanza, tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1454 cc, era da imputare al promissario acquirente . CP_1
La censura è inammissibile.
Il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto a mente del quale “nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte,
pagina 12 di 19 nonché della conseguente alterazione del sinallagma (ex plurimus Cass. 2020/n. 3273) e che, in questo tipo di contratti, “qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza,
l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto” (Cass. n. 6564/2004; Cass.
n. 6656/2005; Cass. n. 13969/2006).
Nel caso di specie, essendo stata la richiesta domanda di esecuzione specifica del promissario acquirente, contrastata dalla domanda di risoluzione della promittente venditrice per inutile decorrenza del termine fissato nella diffida ad adempiere, il Tribunale di Foggia era tenuto a procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla causa concreta del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse.
E tanto ha correttamente fatto il Tribunale di Foggia, all'esito dell'esame comparativo del comportamento delle parti ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta perché “alcuna pronuncia dichiarativa della risoluzione di diritto può essere emessa dal Giudice nel caso in cui la parte che la richiede sia a sua volta inadempiente (come nella specie). La diffida ad adempiere, infatti, – che costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia (art. 1335 c.c.) di natura negoziale – presuppone che la parte che se ne avvale sia adempiente alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto (…) “le emergenze processuali hanno evidenziato inadempimenti reciprochi agli obblighi contrattuali che si determinano equivalenti all'esito della valutazione comparativa della condotta di entrambi.”.
In buona sostanza il primo giudice ha accertato che, al momento della diffida ad adempiere,
l'intimante, ovvero la società era essa stessa inadempiente ai propri obblighi Parte_1 contrattuali.
È principio consolidato quello secondo il quale il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere vittima dell'altrui inadempimento e non essere, a sua volta, inadempiente (Cass. 2025/361;
Cass. 2018/15052).
La diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere pagina 13 di 19 con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale» (Cass. 1978/n. 3851).
La ratio dell'art. 1454 c.c. è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto, mercé formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare «un ulteriore ritardo nell'adempimento» (Cass. 2001/8844; 2016/n. 27530).
Nel caso di specie, invero, non solo la promittente venditrice si era resa, essa stessa, parte inadempiente rispetto a ben due previsioni contrattuali2, ma aveva anche tollerato per ben tre anni, i lamentati ritardi nel pagamento dei vari acconti da parte del CP_1
Scrive sul punto il primo giudice “è altrettanto certo che le parti hanno comunque inteso proseguire il rapporto contrattuale, tollerando le reciproche inadempienze. E di tanto ne è prova la scrittura integrativa sottoscritta in data 5.6.2015 (quando ormai era decorso anche il termine per la stipula del definitivo, pattuito in 20 mesi dall'inizio dei lavori – iniziati il 24.6.2013 – ai sensi dell'art. 9 del preliminare). Non può esservi dubbio, quindi, che nel caso di specie le parti abbiano inteso, sia pure implicitamente, tollerare i reciproci inadempimenti”.
Ebbene, spettava all'appellante criticare specificatamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., tali autonome rationes decidendi.
È ius receptum che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione,
l'omessa impugnazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass. 2019/n. 27339; Cass. 2022/n.
16242)
L'art. 342 c.p.c. richiede, infatti, la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli
2“la promittente venditrice è risultata inadempiente alle obbligazioni del preliminare, non avendo provveduto – né all'atto della sottoscrizione né successivamente – al rilascio della garanzia fideiussoria”… “Non può esservi dubbio alcuno in ordine all'applicabilità dell'art. 2, n. 1, D. L.vo n. 122/2005 al contratto preliminare in esame, atteso che, come evidenziato dalla società convenuta, l'art. 1, comma 1, lett. d) L. n. 210/2004 definisce immobili da costruire quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità: nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di costruire risulta per tabulas acquisita al protocollo comunale il 15.03.2012 (vedi all: 3 fascicolo parte attrice) e, quindi, prima della stipulazione del contratto preliminare di compravendita, avvenuta il 25.03.2013. Ora, la norma in parola prevede espressamente che il costruttore è obbligato a procurare il rilascio e a consegnare all'acquirente una fideiussione al momento della stipula di un contratto che abbia ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità”; A ciò si aggiunga che il promittente venditore è risultato, altresì, inadempiente all'obbligo di costruire l'immobile nei tempi pattuiti (vedi art. 9 del preliminare, secondo cui la detenzione materiale dell'immobile avrebbe dovuto essere trasferita entro 18 mesi dall'inizio dei lavori e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel preliminare ( vedi allegato A del preliminare di vendita).
pagina 14 di 19 specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2022/n.36481; Cass. SS.UU. 2017/n.27199).
Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicchè è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Invero, nella fattispecie, l'appellante lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, si è limitato ad una contestazione del tutto generica riproponendo le difese già svolte nel primo giudizio, soffermandosi, ancora una volta, sull'asserita errata applicazione al caso di specie della speciale disciplina dettata dal d.lgs n. 122/2005 – trattandosi, a suo dire, di “vendita sulla carta” e non di vendita “di immobili a costruirsi” – ignorando la precisa statuizione sul punto, laddove il primo giudice ha invece sottolineato l'applicazione della disciplina richiamata in presenza proprio di un regolare permesso a costruire, acquisito al protocollo comunale il 15.03.2012 (vedasi allegato 3 fascicolo parte attrice) e, quindi, ottenuto prima della stipulazione del contratto preliminare di compravendita in esame, avvenuta il 25.03.2013.
Ne consegue che la censura va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Col terzo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., per aver il abusando del processo, trascritto sull'immobile oggetto di casa una CP_1 domanda giudiziale palesemente infondata.
Sostiene l'appellante che l'obiettivo perseguito dal era quello di paralizzare l'attività CP_1 imprenditoriale della società costruttrice, bloccando l'immobile attraverso l'abuso dello strumento della trascrizione della domanda giudiziaria, ragione per cui lo stesso andava condannato ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c.p.c.
Anche tale censura non merita accoglimento.
Correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda di condanna ex art. 96, 2 comma c.p.c.
pagina 15 di 19 “mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la colpa grave dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Invero, mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità,
l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez.
Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario, la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 c.p.c. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus, ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (Cass. 2023/n. 15175).
Né può assumere rilievo la circostanza secondo cui il danno da lite temeraria deve poter essere liquidato in via equitativa;
la possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata), né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato.
Prova che invece, nel caso di specie, non è stata fornita dalla convenuta in riconvenzionale.
Ne conseguente che la sentenza va confermata anche in parte qua.
- Sull'appello di – Controparte_1
Col secondo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'illogicità e la contraddizione nella sentenza impugnata per aver rigettato la propria domanda ex art. 2932 c.c. sull'errato presupposto che il promissario acquirente si era reso inadempiente all'obbligo di versare gli ulteriori acconti, successivi al primo, nei tempi e modi stabiliti dall'art. 8 del contratto preliminare citato.
Assume in particolare l'appellante, che il primo giudice avrebbe omesso di considerare due importanti circostanze, ovvero: a) che il aveva legittimamente sospeso il pagamento delle pattuite CP_1 tranches in attesa del rilascio, da parte della promittente venditrice, della garanzia fideiussoria prevista ex d.lgs 122/05; b) che la promissaria acquirente aveva più volte offerto, informalmente, il pagamento del saldo, subordinandolo all'ottenimento della detta garanzia. pagina 16 di 19 Alla luce di tali importanti circostanze, palesemente errata e contradittoria appariva la statuizione del giudice di primo grado per aver riconosciuto, in capo ad entrambe le parti, reciproci inadempimenti.
La censura è inammissibile, oltre che infondata perché non tiene conto della chiarissima ratio decidendi della decisione del Tribunale di Foggia che ha rigettato la domanda attorea sul consolidato e granitico orientamento secondo il quale “in tema di contratto preliminare, come espressamente sancito dal secondo comma dell'art. 2932 c.c., condizione necessaria ai fini dell'emanazione della sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica, finalizzata ad ottenere il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di altro diritto, è che la parte che richiede detta esecuzione fornisca la prova dell'effettivo adempimento alla prestazione alla quale, la stessa, a sua volta era tenuta o, in alternativa, abbia concretamente manifestato la propria volontà di adempiervi. In altri termini, il requisito dell'offerta di cui al secondo comma dell'art. 2932 c.c. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre (essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda) nel solo caso in cui le parti di un preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo. Se, diversamente, viene pattuito che il pagamento del prezzo o di una parte di esso debba precedere la stipulazione del contratto definitivo (come nel caso di specie), la parte è obbligata, alla scadenza del previsto termine al pagamento del corrispettivo, da eseguirsi presso il domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo in questo caso nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale. (…)
Ribadito il suesposto principio, che ben si attaglia alla fattispecie, caratterizzata dalla previsione nel contratto preliminare di varie tranches di pagamento, da corrispondersi in base allo stato di avanzamento dei lavori per complessivi €85.000 (su complessivi €114.000, di cui €24.000 da versare all'atto della stipula del definitivo e i primi €5.000 a titolo di caparra alla sottoscrizione del preliminare), e rilevato che tali pagamenti non sono stato né eseguiti né formalmente offerti (e, peraltro, neppure informalmente) prima della domanda giudiziale, deve concludersi per il rigetto della richiesta ex art. 2932 c.c. per difetto di una condizione prevista dalla legge ai fini dell'accoglibilità della domanda”.
Ebbene, tale autonoma argomentazione non è stata oggetto di specifica critica da parte dell'appellante, il quale, lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, si è limitato a sostenere che con missiva del 27.3.2018 aveva offerto la propria prestazione subordinandola all'ottenimento della garanzia fideiussoria più volte citata.
Tuttavia, tale comunicazione non può valere come valida offerta della prestazione corrispettiva, pagina 17 di 19 cui l'art. 2932 c.c. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, poichè consiste in una mera dichiarazione di intenti, non essendo caratterizzata da serietà e buona fede, non può essere in alcuna maniera .
Infatti, la parte promissaria acquirente, dopo aver tollerato per anni il mancato rilascio di tale garanzia, ha deciso di sollecitare il promittente venditore solo al termine del piano di edificazione, allorquando la detta garanzia non aveva più ragione di essere.
Basti considerare che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “la domanda di nullità del contratto preliminare di vendita di immobili da costruire, per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, non può essere accolta, per violazione della clausola di buona fede oggettiva e per carenza di interesse ad agire, allorché essa sia proposta dopo l'ultimazione dei lavori e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore o senza che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame” (Cass. 2023/3817).
Tanto ad ulteriore dimostrazione della pretestuosità della richiesta tenuto conto che, dopo l'ultimazione dei lavori, come nel caso di specie, viene meno l'interesse protetto dalla norma non essendo l'acquirente più esposto ad alcun pregiudizio legato alla possibile crisi dell'imprenditore.
Anche tale censura va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
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Stante l'esito complessivo della lite ed il rigetto di entrambi gli atti di appello, le spese del presente grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata,
a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla a cui è stato riunito l'appello proposto da Parte_1
pagina 18 di 19 (n. 1448/2022 r.g.), avverso la sentenza n. 12201/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Foggia, in composizione monocratica, depositata il 15.9.2022 nel giudizio portante il numero di R.G.
3454/2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
3) Conferma l'impugnata sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico dei rispettivi appellanti e , del comma 1-quater Parte_1 Parte_1 Controparte_1 dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre
2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 31 ottobre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
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