Sentenza 16 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2004, n. 5364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5364 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RO, RB MA, AN AN, DE AR LI, RO ND, RR ZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SESTIO CALVINO 193, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO AVITABILE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO TALLARICO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 30.10.2001, Rep. N. 71682;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 270/00 del Tribunale di COSENZA, depositata il 14/02/00 - R.G.N. 812/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato TALLARICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'INPS proponeva opposizione avverso i decreti con i quali il Pretore di Cosenza gli aveva ingiunto di pagare ai signori RO MA, IM AR, AN IP, LI De RO, MA GR e IN RR, tutti titolari o eredi di titolari di aziende agricole poste in zone montane, le somme da essi richieste per rimborso di contributi versati e divenuti ripetibili in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 370/85. Il Pretore dichiarava improcedibili le opposizioni non notificate agli ingiungenti. Avverso la sentenza di primo grado l'INPS proponeva ricorso al Tribunale di Cosenza che accoglieva revocando i decreti ingiuntivi opposti. Il giudice del gravame rilevava che nelle controversie soggette al rito del lavoro l'instaurazione del giudizio si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica al ricorso ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante e di assegnare allo stesso un temine per provvedere a notificare il ricorso e l'ordinanza di nuova fissazione di udienza, con efficacia sanante ex tunc se la parte ottempera a tale ordine;
il Tribunale riteneva di non rimettere gli atti al giudice di primo grado osservando che l'art. 354 c.p.c. prevede ipotesi tassative di rimessione tra le quali non era compresa l'inesistenza della notifica;
procedeva quindi nel giudizio e decideva nel merito la causa, rigettando le domande degli ingiungenti per prescrizione dei relativi crediti.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la sig. MA e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso formulandolo in due motivi.
L'INPS si è costituito depositando procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando nullità del procedimento e della sentenza resa dal Tribunale di Cosenza (art. 360 n. 4 c.p.c.), i ricorrenti sostengono che il giudice del gravame, nel trattenere la causa in decisione decidendola nel merito, aveva violato il principio del contraddittorio e quello del doppio grado di giurisdizione, nonché il principio di effettività della tutela giurisdizionale in quanto, a causa della mancata notifica dell'atto introduttivo della causa, essi non erano venuti a conoscenza dei motivi per i quali l'INPS si era opposta ai decreti ingiuntivi de quibus, non desumibili neanche dall'atto di appello col quale l'Istituto nulla aveva rilevato in ordine alle questioni di merito, limitandosi ad eccepire che il giudice di primo grado non aveva concesso termine per effettuare le notificazioni e che non vi era stata comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto di fissazione di udienza: sicché su tali questioni non si era instaurato alcun contraddittorio. Il Tribunale decidendo la causa nel merito aveva, a parere degli stessi, frustrato ogni possibilità di difesa su dette questioni e li aveva privati di un grado del giudizio in ordine agli aspetti sostanziali della vicenda.
La censura è fondata.
Nel caso in esame non si discute sulla correttezza della sentenza di appello che ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado, ma sulla scelta del giudice del gravame di trattenere la causa dinanzi a sè, decidendola nel merito.
Il Tribunale ha ritenuto che la tassatività dei casi previsti dall'art. 354 c.p.c. non consentisse la rimessione della causa al primo giudice.
Si tratta di stabilire se la dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, giudizio nel quale il ricorso introduttivo della causa non era stato notificato ai convenuti, comportava la prosecuzione del processo in appello ovvero la rimessione della causa al primo giudice.
Non risolutiva in questa sede è la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 21 marzo 2001 a 122 che ha affermato che nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice d'appello che rilevi la nullità dell'introduzione del giudizio, determinata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione stabilito dall'art. 415, quinto comma, c.p.c., non può dichiarare la nullità e rimettere la causa al giudice di primo grado (non ricorrendo in detta ipotesi ne' la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, ne' alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.), ma deve trattenere la causa e, previa ammissione della parte ad esercitare in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato, decidere nel merito. Sono le stesse Sezioni Unite a rilevare che la situazione esaminata è diversa da quella della nullità della notificazione (e quindi, a maggior ragione delle inesistenza della stessa) in quanto nel caso deciso dalle medesime Sezioni Unite la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione veniva postulato come valida: il contatto tra attore e convenuto si era realizzato mediante la notificazione, il contraddittorio si era potenzialmente instaurato e non si verteva quindi in una ipotesi in cui, la nullità (e a maggior ragione l'inesistenza) della notificazione determinava il difetto di conoscenza nel convenuto della pendenza del giudizio, ma in una ipotesi di nullità della fattispecie introduttiva determinata dalla lesione del diritto di difesa del convenuto, inciso dall'assegnazione di uno spatium deliberandi inferiore a quello garantito dalla legge, ipotesi non prevista dall'art. 354 comma 1.
In sostanza la richiamata sentenza delle Sezioni Unite evidenzia che la norma di cui all'art. 354, comma 1, c.p.c. salvaguarda l'ipotesi in cui la vocativo in jus non si è verificata non essendosi realizzato un contatto tra attore e convenuto e mancando quindi qualsiasi possibilità di contraddittorio.
Va ricordato in proposito che l'atto introduttivo del giudizio secondo il rito del lavoro assume la fattispecie complessa a formazione progressiva, caratterizzata dalla scissione tra l'editio actionis che si realizza con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e la vocatio in jus, che si attua mediante il concorso del comportamento del giudice che emette il decreto di fissazione dell'udienza, e dell'attore, che deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto al convenuto. Nella meccanica del ricorso il "contatto" con la parte convenuta segue, quindi, il contatto con il giudice, a differenza del processo che inizia con citazione in cui la notifica dell'atto introduttivo della causa precede il deposito in cancelleria della citazione (art. 165 c.p.c. e 71 disp. att. c.p.c.) sicché, nel momento in cui la causa perviene al giudice, la citazione deve, necessariamente essere già stata notificata: e ciò spiega la ragione per cui l'art. 354, 1^ comma, c.p.c., la cui formulazione è anteriore all'introduzione della attuale normativa che disciplina l'atto introduttivo nel processo del lavoro, non fa riferimento alla inesistenza della notificazione - ipotesi che nel giudizio iniziato con citazione non può verificarsi dal momento che l'iscrizione a ruolo della causa presuppone la notifica della citazione - ma soltanto alla nullità della notifica. Per i motivi indicati, sia di carattere interpretativo che storico-sistematico, non può non ritenersi compresa nell'ambito di operatività delle tassative ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. anche la fattispecie in esame di inesistenza della notificazione che, escludendo in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio, rappresenta un'ipotesi più grave della nullità della notificazione. Una diversa soluzione, del resto sarebbe incompatibile con il principio di eguaglianza/razionalità prescritto dall'art. 3 della Costituzione. Le considerazioni che precedono comportano raccoglimento del primo motivo del ricorso con l'assorbimento del secondo motivo con il quale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver sommariamente motivato in merito alla questione di trattenere la causa per la decisione nel merito, senza valutare la peculiarità del caso concreto in cui l'opposizione dell'INPS non era stata notificata ai ricorrenti e la specifica natura del rito del lavoro il quale, con l'art. 437 c.p.c., concede al collegio la facoltà di istruttoria d'ufficio.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo di impugnazione accolto, con rinvio della causa, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c., al Tribunale di Cosenza quale giudice di primo grado, che provvederà a ripristinare le condizioni per un valido contraddittorio tra le parti ed al quale rimette anche la liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004