Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03744/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2025, proposto da
Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avola, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi n. 465/2024 del 22.04.2024 e n. 389/2024 del 02.04.2024 emessi dal Tribunale di Siracusa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa GA LL LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7 aprile 2025 e depositato il 9 aprile parte ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi:
1) sul decreto ingiuntivo n. 465 del 22 aprile 2024 con cui il Tribunale di Siracusa ha ingiunto al Comune di Avola di pagare alla ricorrente, quale cessionaria dei crediti della Dusty s.r.l., la somma di € 1.264.141,96 oltre interessi moratori e spese;
2) sul decreto ingiuntivo n. 389 del 2 aprile 2024 con cui il Tribunale di Siracusa ha ingiunto al Comune di Avola di pagare alla ricorrente, quale cessionaria dei crediti di City Green Light spa, la somma di € 23.646,68 oltre interessi moratori e spese.
Espone la società ricorrente che il Comune di Avola ha dato esecuzione solo parzialmente ai decreti ingiuntivi, residuando, pertanto, a favore della stessa il seguente credito:
1) per il decreto ingiuntivo 465/2024:
- € 69.572,23 a titolo di capitale;
- € 18.728,09 a titolo di interessi moratori maturati alla data del 28.01.2025 per mancato/ritardato pagamento delle fatture indicate in monitorio e calcolati ai sensi del D. lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture azionate, oltre gli ulteriori maturandi sino al soddisfo effettivo;
- € 200,00 per risarcimento ex art.6 d.lgs.231/2002;
- € 7.426,00 per onorari, oltre €870,00 per esborsi, nonché oltre IVA, CAP e rimborso forfetario del 15%, per come liquidato nel decreto ingiuntivo;
- tassa di registrazione;
2) per il decreto ingiuntivo n.389/2024:
- € 2.852,66 a titolo di residuo capitale;
- € 104.099,82 a titolo di interessi moratori maturati alla data del presente ricorso (28.01.2025) per mancato e/o tardivo pagamento delle fatture indicate in monitorio e calcolati ai sensi del D.lgs. n°231/2002 dalle singole scadenze delle fatture azionate, oltre gli ulteriori maturandi sino al soddisfo effettivo;
- € 3.320,00, per risarcimento ex art.6 d.lgs.231/2002;
- € 540,00 per onorari, oltre € 145,50 per esborsi, nonché oltre IVA, CAP e rimborso forfetario del 15%, per come liquidato nel decreto ingiuntivo;
- tassa di registrazione.
2. Con ordinanza n. 2833 del 6 ottobre 2025 la Sezione - ritenuto necessario acquisire documentata relazione circa l’eventuale approvazione – ovvero diniego di approvazione – del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-quater, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 267/2000 che, dal sito della Regione Sicilia, risulta adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 27 agosto 2014 - ha onerato del predetto adempimento il Segretario Comunale di Avola.
3. Con deposito documentale del 12 novembre 2025 parte ricorrente ha versato in atti la delibera n. 281 del 18 settembre 2015 con cui la Corte dei Conti ha approvato il piano di riequilibrio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27 agosto 2014.
4. In data 26 novembre 2025 il Segretario Generale del Comune di Avola ha ottemperato all’ordine istruttorio rendendo i chiesti chiarimenti e comprovando l’avvenuta approvazione del piano di riequilibrio con delibera della Corte dei Conti n. 281/2015.
5. Essendo, pertanto, venuti meno, con l’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-quater, commi 1 e 3, gli effetti previsti dall’art. 243-bis, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giudizio può essere definito nel merito.
6. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
6.1. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
6.2. Nel caso di specie, i titoli sui quali si fonda l’azione, dichiarati definitivamente esecutivi con decreto di esecutorietà n. 10515 del 20 agosto 2024 (decreto ingiuntivo n. 465/2024) e n. 9043 del 13 giugno 2024 (decreto ingiuntivo n. 389/2024), sono stati notificati presso la sede dell’Ente, rispettivamente, il 10 maggio 2024 e il 4 luglio 2024.
Da tale data è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
6.3. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente (comprensive delle spese di registrazione ma decurtate degli acconti già versati, così come indicati in ricorso e nel prospetto allegato), entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
6.4. Deve essere, tuttavia, precisato che non sono dovute, in quanto non riconosciute nei decreti ingiuntivi della cui esecuzione si tratta, le somme richieste a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002.
La domanda di condanna al pagamento delle suddette somme (quantificate in € 200,00 per il decreto ingiuntivo 465/2024 e in € 3.320,00 per il decreto ingiuntivo 389/2024) deve essere, pertanto, rigettata.
6.5. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Augusta, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Comune.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando, lo accoglie in parte e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Avola in persona del Sindaco pro tempore, di eseguire il giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi del Tribunale di Siracusa n. 465/2024 e n. 389/2024 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- rigetta la domanda di pagamento delle somme richieste a titolo di risarcimento ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Augusta con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- condanna il Comune di Avola, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 1.800,00 (milleottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune resistente e al Segretario Generale del Comune di Augusta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO RI VA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
GA LL LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA LL LL | IO RI VA |
IL SEGRETARIO