Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2015, n. 1022
CASS
Sentenza 10 dicembre 2015

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Massime1

Ogni eventuale eccezione avente ad oggetto doglianze in ordine alla conduzione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice deve essere immediatamente contestata dalle parti e la decisione o mancata decisione sull'incidente può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione solo in quanto abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione.

Commentari3

  • 1Art. 416 c.p.p. - Presentazione della richiesta del pubblico ministero
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Art. 498 - Esame diretto e controesame dei testimoni
    https://www.filodiritto.com/

    1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la …

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  • 3Penale Diritto e Procedura
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2015, n. 1022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1022
Data del deposito : 10 dicembre 2015

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