Sentenza 10 dicembre 2015
Massime • 1
Ogni eventuale eccezione avente ad oggetto doglianze in ordine alla conduzione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice deve essere immediatamente contestata dalle parti e la decisione o mancata decisione sull'incidente può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione solo in quanto abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione.
Commentari • 3
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- 2. Art. 498 - Esame diretto e controesame dei testimonihttps://www.filodiritto.com/
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la …
Leggi di più… - 3. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2015, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2015 |
Testo completo
1 1 0 2 2 / 1 6 22 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CLAUDIO D'ISA - Presidente - N. 12344/2015 Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 20086/2015 Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - : Dott. VINCENZO PEZZELLA Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT CARMINE N. IL 23/06/1972 avverso la sentenza n. 2060/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 15/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico delehaye che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dello sentenza impugnate per intervenuto preserprescrizione. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit il difensor Avv. Dancese, Deario Morelli che si è riportato ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di L'Aquila, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente, IT CARMINE, con sentenza del 15.5.2014, confermava la sentenza del Tribunale di Chieti emessa in data 24.1.2013, con condanna al pagamento delle ulteriori spese. Il Tribunale di Chieti aveva dichiarato in primo grado Vitale Carmine respon- sabile del reato p. e p. dall'art. 590 commi I, II° e III° in rel. all'art. 583 1° co. n. 1 e 2, perché, in qualità di titolare ed amministratore unico dell'impresa edile "Vitale srl" per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in par- ticolare per avere, nei corso dei lavori di costruzione della palestra di proprietà del Comune di Ripa Teatina, erroneamente disposto i puntelli di sostegno di un solaio a "predalles", puntelli montati sia in verticale che diagonalmente su due file sovrapposte di ponteggio metallico fisso dal piano di ponteggio al disotto dell'accavallamento del tegolo sulla trave laddove, atteso il tipo di solaio a "pre- dalles", i puntelli andavano montati verticalmente e avrebbero dovuto essere in un unico pezzo e con prolunghe proprie e avrebbero dovuto poggiare su basi so- lide (artt. 24, 66 e 70 DPR 16411956 e art. 26 DPR 547/1955), cagionava al di- pendente Michele Bencivenga che a seguito del crollo del solaio rovinava al suolo lesioni personali gravi (malattia con durata superiore ai 40 giorni). In Ripa Teati- na il 16.2.2007. L'imputato veniva condannato, alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pa- gamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Vitale Carmine, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen. in rela- zione all'art. 185 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., così come risulta dal testo dell'impugnata sentenza. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 179 e 185 cod. proc. pen. La motivazione con cui la corte di appello si sarebbe pronunciata sull'eccezione di nullità sollevata per il mancato rinvio per legittimo impedimento della difesa, con conseguente trattazione del processo ed escussione del teste 2 chiave per la ricostruzione dei fatti di causa, sarebbe apparente e quindi del tutto mancante. La questione relativa al legittimo impedimento sarebbe stata liquidata ap- profittando di un evidente errore materiale di battitura nei motivi di gravame: sarebbe stata erroneamente indicata la data di udienza del 15.3.2012 invece di quella del 28.6.2012. Il ricorrente trascrive l'istanza di legittimo impedimento e la conseguente ordinanza di rigetto. La corte di appello si sarebbe espressa con motivazione apparente senza te- ner conto della ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione, che pur indicando una data sbagliata faceva inequivoco rife- rimento all'udienza del 28.6.2012 in cui si erano svolte le attività processuali in- dicate. La corte di appello ci si duole- avrebbe dovuto constatare e rilevare l'assunto difensivo indipendentemente dall'errore materiale commesso e fornire una reale motivazione sul punto. Inoltre, ad avviso del ricorrente la motivazione della sentenza impugnata appare mancante anche in relazione all'esame del merito. Dopo aver riportato correttamente i rilievi difensivi, la sentenza nulla direb- be sulla modalità di conduzione del dibattimento. Il ricorrente lamenta che l'istruttoria dibattimentale sarebbe stata ritenuta un inutile orpello vista la validità e completezza della produzione documentale, senza comprendere che tale documentazione avrebbe potuto consentire un vali- do controesame del teste. La sentenza impugnata avrebbe motivato del tutto illogicamente ritenendo che nessun diversa interpretazione di quanto contenuto nei documenti avrebbe mai potuto riferire il teste, al quale, quindi, sarebbe stato impedito di riferire sul solaio, per la cui caduta si sarebbero verificate le lesioni. Le acquisizioni documentali sarebbero state afferenti ad un originario diver- so intervento sul solaio che ne avrebbe modificato la struttura originaria. Tale modifica della struttura avrebbe comportato l'obbligo da parte del coordinatore alla sicurezza, di modificare la tipologia di ponteggi che invece venivano posizio- nati come se la struttura del solaio fosse rimasta immutata. Tutto ciò non sarebbe stato dimostrato in dibattimento perché sarebbe stato impedito il controesame del teste. Nessuna motivazione sarebbe stata fornita sull'utilizzazione delle valutazioni espresse dal teste, sulla duplice e alternativa ricostruzione del crollo e nemmeno sull'insuperabile dato della scarsa conoscenza tecnica del teste. 3 Sarebbe stata necessaria -ad avviso del ricorrente- la nomina di un perito, o, in assenza di ulteriori elementi, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza assolutoria, quantomeno in forma dubitativa, non essendo stata accertata la causa del crollo. Chiede, pertanto, l'accoglimento del gravame relativamente all'eccezione preliminare formulata e per l'effetto l'annullamento dell'ordinanza del 28.6.2012 e di tutti gli atti processuali successivi alla stessa compresa l'impugnata senten- za. In caso di mancato accoglimento del gravame così come proposto, ai sensi dell'art. 606 lett. B ed E, chiede, in via subordinata ed ai sensi dell'art. 606 Lett. C, che questa Suprema Corte voglia rilevare d'ufficio la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Chieti in data 28.6.2012 con la quale veniva rigettata l'istanza difensiva di differimento del processo atteso il do- cumentato legittimo impedimento e voglia disporre l'annullamento, ex art. 185 c.p.p. di tutti gli atti consecutivi a quell'ordinanza compresa la sentenza pronun- ciata dal Tribunale di Chieti poi confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Singolare, ad avviso del Collegio, è la definizione di "evidente errore di battitura nei motivi di gravame" di cui si legge nell'odierno ricorso per cassazione a proposito dei motivi di appello del 29.4.2013. In quei motivi di appello, infatti, come si evince ex actis, ci si duole dell'ordinanza emessa dal GM di Chieti il 15.3.2012. E si fa riferimento alla rac- comandata del 23.2.2012 con cui si deduceva il concomitante impegno profes- sionale dinanzi alla CDA di Napoli a carico di imputato detenuto per l'udienza del 15.3.2012. E, ancora, alla pag. 2 dell'atto di appello ci si riferisce ancora una vol- ta all'udienza del 15.3.2012. Ebbene la Corte territoriale risponde nella sentenza proprio sulla più volte ri- chiamata udienza del 15.3.2012 e sulla istanza avanzata con la raccomandata del 23.2.2012 del 23.2.2012, dando atto che -come si evince dal verbale del 15.3.2012 che egli stesso produce, la richiesta di rinvio per concomitante impe- gno professionale era stata accolta. Singolare -va ribadito- è che oggi il difensore dica che la CDA di L'Aquila avrebbe dovuto capire, attraverso un'analisi più attenta dei motivi di ricorso (laddove si faceva riferimento ad un'udienza in cui era stato escusso un teste 4 chiave piuttosto che a quella più volte specificata, nella quale era stato disposto il rinvio), relativi ad un processo caratterizzato da plurime richieste di rinvio, che egli intendesse riferirsi ad altra udienza (quella successiva del 28.6.2012) e ad altra raccomandata (quella che oggi produce del 25.5.2012), che nell'atto di ap- pello mai menziona. Peraltro -va aggiunto- questa Corte non può esimersi dal rilevare come la motivazione con cui il GM del Tribunale di Chieti in data 28.6.2012 ebbe a disat- tendere l'ennesima richiesta di rinvio avanzata dal difensore per concomitante impegno professionale (la mancata prova dell'assoluta impossibilità di farsi sosti- tuire, trattandosi peraltro di uno studio pluripersonale) fa buon governo del co- stante dictum di questa Corte Suprema, corroborato da numerose ed anche re- centi pronunce delle Sezioni Unite, secondo cui l'impegno professionale del di- fensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso pro- cesso;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di av- valersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel pro- cesso a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (così Sez. Un. n. 4909 del 18.12.2014 - dep. il 2.2.2015, Torchio, rv. 262912). Qualche anno prima, peraltro, le Sezioni Unite avevano già precisato che, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difenso- re, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, ac- certando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attivi- tà cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen (Sez. Un. n. 29529 del 25.6.2009, De Marino, rv. 244109).. Si tratta, del resto, di un indirizzo che le SS.UU di questa Corte vanno ormai puntualmente ribadendo da oltre 20 anni, se è vero che già nel 1992 avevano ri- levato che, perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta im- possibilità a comparire ai sensi dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen. è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunica- re e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro 5 processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente di- fendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio (Sez. Un. n. 4708 del 27.3.1992, Fogliani, rv. 190828). -Il giudice di quest'ultimo processo si rilevava già nella sentenza Fogliani del 1992- deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'im- putato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di una rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicità.
3. Nel solco delle sopra ricordate pronunce delle Sezioni Unite, le sezioni F semplici di questa Corte hanno fornito, negli anni, ulteriori precisazioni. Così, ad esempio, è stato di recente condivisibilmente precisato che il difen- sore ha l'onere di corredare la richiesta di differimento dell'udienza per concomi- tante impegno professionale con la giustificazione della impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine né la mera affermazione di non potervi provvedere, né un apodittico richiamo alla "delicatezza dei provvedimen- ti" (sez. 3, n. 19458 dell'8.4.2014, Abbati, rv. 259757). In altra pronuncia è stato affermato che è onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto, la cui doverosità è desumibile, oltreché da ra- gioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen. (sez. 6, n. 47584 del 15.10.2014, M., rv. 261251). Soprattutto, in un caso assolutamente speculare a quello che ci occupa, questa Corte Suprema - dopo avere ribadito che l'impegno professionale del di- fensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso pro- cesso;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio ha escluso, e va qui ribadito, 6 che l'impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla de- duzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi del- la sua opera professionale, e non di quella di sostituti (cfr. sez. 6, n. 20130 del 4.3.2015, Caputi, rv. 263395).
4. Per quanto riguarda gli altri motivi, attinenti alla responsabilità del Vitale, il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua generi- cità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamen- to dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplici- tazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Pic- colo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammis- sibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazio- : ni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle . doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logi- co o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).
5. Si contestano, peraltro alquanto genericamente, le modalità di conduzio- ne dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice di primo grado (in relazio- ne, in particolare, al tempo delle acquisizioni documentali e alla mancata ammis- 7 sione di domande poste dal difensore in sede di controesame) e la mancata ri- sposta alle censure sul punto da parte della Corte territoriale. Sul punto, va peraltro ricordata la consolidata e ormai risalente giurispru- denza di questa Corte Suprema secondo cui la generica doglianza sul modo di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio, il quale avrebbe condizionato le deposizioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto delle regole del contraddittorio, non può conseguire alcun risultato utile in sede di im- pugnazione;
prescindendo dalla considerazione che la violazione dell'art. 506 cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità da alcuna norma, ogni even- tuale questione attinente alla conduzione del processo deve essere, infatti, im- mediatamente contestata dalle parti e formalizzata nel corso del dibattimento e la decisione o mancata decisione sull'incidente, può assumere rilevanza nel giu- dizio di impugnazione, solo in quanto si accerti che essa abbia comportato la le- sione dei diritti delle parti o viziato la decisione (sez. 6, n. 909 del 18.11.1999 dep. il 27.1.2000, Spera, rv. 216626; conf. sez. 1, n. 30802 del 15.4.2002, Mat- tiolo, rv. 222177). Peraltro, va ricordato che è specifico compito del giudice, in sede di direzio- ne del dibattimento, non ammettere, tra l'altro, le domande non pertinenti, cioè quelle che esulino dai fatti oggetto di prova ex art. 194 cod. proc. pen. E' altresì suo compito specifico, anche per garantire il principio costituzionalmente garanti- to della ragionevole durata del processo, disattendere le richieste di prova che appaiano superflue alla luce degli elementi istruttori già raccolti, come evidente- mente ha fatto nel caso che ci occupa allorquando ha ritenuto che la testimo- nianza richiesta nulla potesse aggiungere al dato documentalmente già acquisito. Ai sensi dell'art. 499 co. 6 cod. proc. pen - va ricordato- durante l'esame, il presidente (ovvero il giudice monocratico in casi come quello che ci occupa) anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genui- nità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordi- nando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. E, quanto alla prova, va peraltro ricordato che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il potere giudiziale di revo- ca, per superfluità, delle prove già ammesse (così come, evidentemente, quello di ammissione di nuovi testi) è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente super- flue o irrilevanti (così sez. 2, n. 9056 del 21.1.2009, Zerabib, rv. 243306, che, affermando il principio, ha ritenuto legittima la decisione del giudice che nel cor- so del dibattimento ha escluso, ritenutane la irrilevanza, la deposizione di un te- ste già citato). 8 6. In ultimo, va rilevato che, quanto alla responsabilità dell'imputato, si de- duce vizio motivazionale o, alternativamente, violazione di legge, ma, in realtà, si richiede a questa Corte di legittimità una rivalutazione del compendio probato- rio che le è inibita. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilet- tura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma ado- zione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non at- tiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due re- quisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazio- ni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de- cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla 1. 20.2.2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattan- dosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. 9 Il ricorrente non può, limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare vi- ziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti proces- suali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motiva- zione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
7. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione del- la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila alcuna illogicità che ne vulneri la te- nuta complessiva. I giudici del gravame di merito, con motivazione specifica, coerente e lo- gica hanno, infatti, dato conto di come l'istruttoria dibattimentale abbia consenti- to di ricostruire che il crollo si verificò per "evidente imperizia del sistema di pun- tellamento utilizzato, alla luce del fatto che, vista l'altezza tra i due solai, le ar- mature non rientrano negli schemi di uso corrente". I puntelli, infatti, andavano "montati verticalmente in un unico pezzo o con prolunghe proprie" e avrebbero dovuto "poggiare su basi solide" (così, viene ricordato nella sentenza impugnata, è scritto testualmente dalla missiva 23.2.07 diretta alla Procura della Repubblica di Chieti dal tecnico della Prevenzione ASL Di Gregorio Carmine. missiva prodotta in atti dalla stessa difesa dell'imputato). I giudici del gravame del merito ricordano che lo stesso Di Gregorio, sentito in dibattimento in qualità di teste, ha sostanzialmente confermato il contenuto di detta missiva, nella quale si evidenziava tra l'altro che nel piano di sicurezza e coordinamento, redatto dall'arch. Francesco Costantini, alla pag. 35 (pure pro- dotta in atti dalla difesa dell'imputato) "...si evince che, nella fase lavorativa re- lativa al solaio, deve essere utilizzato un ponteggio metallico in tubi e giunti. I puntelli devono essere ben ancorati e poggiare su ripartitori regolari. Cosa che la ditta non ha assolutamente fatto". Alla luce di dette risultanze, i giudici di appello ritengono (aderendo all'analoga conclusione dal giudice di prime cure e ritenendo non esservi alcuna necessità di effettuare perizie tecniche, argomento su cui si ritorna nel presente ricorso), che i fatti si verificarono per negligenza dell'imputato, che non apprestò 10 il ponteggio seguendo le elementari tecniche di tenuta, non potendo questi rite- nersi scriminato dalla presenza di un soggetto avente le qualifiche di "coordina- tore della fase di progettazione" e di "coordinatore della fase di esecuzione", in assenza di prove circa l'esistenza di una formale investitura del medesimo degli obblighi di predisposizione dei presidi, di attuazione della normativa ergotecnica e di vigilanza sul suo concreto rispetto da parte degli operai. Con motivazione logica la Corte territoriale evidenzia, peraltro, che nello stesso "Piano di sicurezza e coordinamento", prodotto in atti dalla difesa del pre- venuto, sotto la voce "Responsabile dei lavori" appare la dicitura "L'impresa ese- cutrice dei lavori". E l'affermazione che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempi- mento degli obblighi di predispone le misure di sicurezza è coerente con la co- stante giurisprudenza di questa Corte di legittimità. I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
8. In ultimo va rilevato che, in relazione alle sospensioni della prescrizione intervenute in primo grado a causa dei rinvii delle udienze operate su istanza di- fensiva, il reato in contestazione non era prescritto all'atto della pronuncia della sentenza di secondo grado. Né può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 11 19601, Niccoli, rv. 239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell'8.5.2013, rv. 256463).
9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di non inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 10 dicembre 2015 Claudio Il Presidente Il Consigliere estensore cenzo Pezzellalincenzo D'Isa Keppele CASSAZIONA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giovani E T O R C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GEN. 2016 DICA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott Giovanni RUELLO N E O 12