Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/1999, n. 909
CASS
Sentenza 18 novembre 1999

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La generica doglianza sul modo di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio, il quale avrebbe condizionato le deposizioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto delle regole del contraddittorio, non può conseguire alcun risultato utile in sede di impugnazione; prescindendo dalla considerazione che la violazione dell'art. 506 cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità da alcuna norma, ogni eventuale questione attinente alla conduzione del processo deve essere immediatamente contestata dalle parti e formalizzata nel corso del dibattimento e la decisione o mancata decisione sull'incidente, può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione, solo in quanto si accerti che essa abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione.

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  • 1Penale Diritto e Procedura
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/1999, n. 909
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 909
Data del deposito : 18 novembre 1999

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