Sentenza 18 novembre 1999
Massime • 1
La generica doglianza sul modo di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio, il quale avrebbe condizionato le deposizioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto delle regole del contraddittorio, non può conseguire alcun risultato utile in sede di impugnazione; prescindendo dalla considerazione che la violazione dell'art. 506 cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità da alcuna norma, ogni eventuale questione attinente alla conduzione del processo deve essere immediatamente contestata dalle parti e formalizzata nel corso del dibattimento e la decisione o mancata decisione sull'incidente, può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione, solo in quanto si accerti che essa abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/1999, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano - Presidente del 18.11.1999
Dott. Francesco Romano - Consigliere SENTENZA
Dott. Raffaele Leonasi - Consigliere N. 1732
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo - Consigliere N. 28627/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dai difensori, avv.ti Francesco Crescimanno e Vincenzo Trantino, di SP NI OR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 4.3.1999 della Corte d'appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile, avv. Giuseppe Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dell'imputato, avv.ti Crescimanno e Trantino;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Caltanissetta con sentenza 4.3.1999 confermava la sentenza 4.12.1996 del Tribunale della stessa città di condanna di SP NI OR alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 317 c.p. Lo SP, funzionario dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste con funzioni di direttore dei lavori di sistemazione stradale, aveva costretto o comunque indotto - secondo l'accusa - il presidente (La AT GE) di una società cooperativa (TI s.r.l.), prospettandogli un ingiusto danno (il non invito alla partecipazioni a gare di appalto per la fornitura di servizi), a promettere e successivamente a versare la somma di lire 20 milioni (pari al 10% dell'ammontare dell'appalto) a fronte dell'aggiudicazione di lavori di sistemazione stradale. La dichiarazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni della parte offesa e degli altri soci della cooperativa, sulla verificata contraffazione dell'offerta scritta relativa all'appalto, su di un prelievo di lire 6.000.000 effettuato dall'imputato sul proprio conto corrente bancario. Ricorre la difesa (avv. Trantino) dell'imputato per violazione di legge e mancanza di motivazione: 1) in relazione ai riscontrì esterni (i soci della parte offesa, infatti, si sono riferiti a quanto dichiarato dalla stessa); alle contraddizioni del teste Bertolone circa l'epoca in cui mise in contatto imputato e parte offesa;
alla presunzione della "tangente" pari al 10% dell'importo dei lavori, sulla base di pretesi fatti notori;
alla inesistenza di una correzione dell'offerta successivamente all'incontro, collocabile invece in epoca anteriore alla presentazione dell'offerta stessa;
2) per mancata derubricazione del reato in quello di corruzione, in assenza di dati probatori attinenti alla costrizione o induzione alla promessa di dazione di denaro in vista dell'aggiudicazione della gara e in considerazione della spontaneità dell'offerta di denaro;
3) per mancata motivazione in ordine ai motivi di appello relativi alla violazione dell'art. 178, lett. c) c.p.p. per essere intervenuto il presidente del collegio di primo grado nel corso delle deposizioni testimoniali al di fuori della previsione delle norme processuali e per mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento circa l'acquisizione dei libri contabili della società cooperativa.
Si duole della violazione di legge e della mancanza di motivazione anche l'altra difesa (avv. Crescimanno) in quanto la sentenza impugnata fonda la decisione di condanna essenzialmente sull'unica deposizione diretta del teste La AT, si riferisce alla entità della pretesa tangente sulla base di voci correnti, esclude l'ipotesi di corruzione disattendendo le risultanze processuali, sottovaluta il fatto che l'imputato non rivestiva un ruolo tale da poter condizionare l'aggiudicazione dei lavori, ignora l'assenza di prove testimoniali circa la dazione di denaro, non accoglie le richieste di nullità della prova acquisita in dibattimento e di acquisizione di nuova prova costituita dai libri contabili della s.r.l. TI. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi proposti dai difensori sono in massima parte comuni e pertanto l'esame di essi può essere effettuato congiuntamente. L'unico motivo singolare (il terzo del difensore avv. Trantino), appare manifestamente infondato. Ci si duole, infatti, del modo di conduzione del dibattimento di primo grado da parte del presidente del collegio, che avrebbe condizionato le deposizioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto delle regole del contraddittorio.
A parte l'assoluta genericità della doglianza - che non specifica le singole situazioni in cui il preteso condizionamento sarebbe avvenuto, in che cosa esso sarebbe consistito e quale incidenza avrebbe concretamente avuto - vi è comunque da rilevare che la violazione della disposizione di cui all'art. 506 c.p.p. (di cui implicitamente si lamenta l'inosservanza) non è sanzionata a pena di nullità. In ogni caso, ogni eventuale questione attinente alla, conduzione del processo deve essere immediatamente contestata dalle parti e formalizzata incidentalmente nel corso del dibattimento. La decisione sull'incidente, o la mancanza di decisione su di esso, può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione in tanto in quanto venga verificato che la decisione (o la mancata decisione) sull'incidente abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o abbia viziato la decisione. Non essendo stato proposto alcun incidente, la doglianza non può essere presa in considerazione. Quanto al motivo relativo alla credibilità del teste di accusa (il presidente della società cooperativa indotto a promettere una somma di denaro, ad appalto ottenuto, per non essere escluso dall'invito a partecipare a gare future), i rilievi mossi dalla difesa non appaiono fondati.
L'impugnata sentenza, integrata con le considerazioni svolte dalla decisione di primo grado, dà atto di riscontri testimoniali e documentali alla deposizione della parte offesa. Per quanto concerne i primi, è vero che le deposizioni dei soci della cooperativa TI di cui era presidente il La AT non attestano fatti direttamente appresi;
tuttavia riferiscono in modo concorde quanto reso noto dal medesimo circa la "necessità" di versare il compenso indebito per l'ottenimento dell'appalto. con esborsi proporzionali alla partecipazione societaria. Correttamente la sentenza impugnata evidenzia da un lato che i soci della cooperativa non avevano motivo di esporsi alla potenziale accusa di falsa testimonianza per favorire il loro presidente;
dall'altro sottolinea che è ragionevole ritenere che essi non fossero stati coinvolti direttamente dall'imputato nella promessa di pagamento illecito, essendo stati i rapporti intrattenuti direttamente dal loro presidente. In questo quadro l'attendibilità delle deposizioni dei soci non può essere messa in discussione e costituisce riscontro alle dichiarazioni della parte offesa. Per contro, sotto il profilo documentale, l'anomalia della correzione con il "bianchetto" dei prezzi d'appalto indicati nell'originaria offerta della cooperativa assume un significato determinante - come sottolinea l'impugnata sentenza. Infatti non vi è ragione alcuna di procedere ad una correzione di questo tipo se non previa sollecitazione da parte di terzi, finalizzata a rendere l'offerta preferibile rispetto a quella di altri concorrenti all'appalto. I rilievi relativi ai tempi e ai modi delle correzioni attengono ad una valutazione di fatto propria del giudice di merito e non appaiono determinanti rispetto al dato obiettivo dell'avvenuta correzione. Peraltro la versione della parte offesa circa il "suggerimento" fornito dall'imputato di modificare le cifre per così aggiudicarsi l'appalto, appare logica e non contraddittoria.
L'ulteriore doglianza circa il fatto che la tangente nella misura del 10% del prezzo dell'appalto sia frutto di "voci correnti", anziché di una puntuale richiesta da parte del concussore, appare frutto di una suggestiva ricostruzione della vicenda, peraltro attinente al merito della stessa- In ogni caso, se in ipotesi non venne concordato l'ammontare del profitto illecito del pubblico ufficiale, il fatto che il soggetto passivo abbia presunto che tale profitto dovesse attestarsi su di una percentuale (il 10% del valore dei lavori) di cui nell'ambiente degli imprenditori edili si vociferava, non significa punto che tale percentuale costituisca "prova". Infatti ciò che rileva è l'ammontare della somma promessa o versata (20 milioni) a prescindere da qualunque misura percentuale ipotetica. La decisione impugnata non appare fondata in ordine al quantum sul "sentito dire", ma esclusivamente sul fatto che la parte offesa ha agito sulla base di ciò che ha ritenuto opportuno, a prescindere dalle fonti di informazione. Essa si limita a prendere atto del comportamento della parte offesa e del suo personale riferirsi a parametri, che non assumono alcuna valenza probatoria nella decisione di cui si tratta.
Nè ha pregio la doglianza circa la mancata presenza di testi alla dazione del danaro, in quanto si tratta di valutazioni di fatto in relazione all'intera vicenda, propria dei giudici di merito;
i quali peraltro hanno adeguatamente motivato sul punto rilevando che risponde a logica che i passaggi di denaro illecito avvengano in modo tale da non lasciare traccia visibile (a parte il riscontrato prelievo di lire 6.000.000 dal conto corrente della parte offesa). Quest'ultima considerazione dà piena ragione del diniego da parte dei giudici di appello di acquisizione dei libri contabili della società cooperativa di cui si tratta, essendo del tutto evidente che i concussi per primi non lasciano traccia dei pagamenti effettuati illecitamente, specie in libri contabili che potrebbero facilmente autodenunciare falsità in bilancio.
In tema di ipotizzabilità del reato di concussione, le difese evidenziano che l'imputato - all'epoca dei fatti - non rivestiva la carica di direttore dei lavori, idonea a determinare l'aggiudicazione delle forniture (carica assunta in epoca successiva ai fatti di cui si tratta). Sulla questione la sentenza impugnata si appalesa correttamente motivata, anche alla luce di una costante giurisprudenza di questa sezione della Suprema Corte (da ultimo 7.11.1997, Della Corte), secondo cui l'abuso della qualità di pubblico ufficiale integra il delitto di concussione indipendentemente dall'ufficio proprio del soggetto agente, quindi anche in rapporto ad atti non rientranti nella sua specifica competenza funzionale. Ed ancora "ai fini della configurabilità del reato non è necessario che l'atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o alla dazione di denaro o di altra utilità" (Cass., sez. VI, 5.11.1998, Refolo). Esaurito l'ambito delle contestazioni relative alle pretese violazioni di norme processuali, alla incongruità della valutazione delle acquisizioni probatorie, alla mancata acquisizione di nuove prove e alla incompetenza funzionale del pubblico ufficiale rispetto all'atto illecito dallo stesso posto in essere, residua la considerazione di carattere generale relativa alla qualificazione giuridica del reato, concussione o corruzione.
L'adesione della parte offesa alla richiesta del pubblico ufficiale di pagamento di una somma di denaro per ottenere l'aggiudicazione di un appalto, infatti, ripropone la questione relativa alla valutazione del comportamento del soggetto privato nella vicenda: se adesione spontanea alla richiesta illecita correlativa al compimento di un atto di ufficio (corruzione), ovvero se adesione necessitata alla richiesta illecita dalla costrizione o comunque dalla induzione da parte del pubblico ufficiale (concussione).
Il criterio secondo cui è necessario fare riferimento al soggetto da cui prende l'avvio l'iniziativa illecita (dazione o promessa di denaro o di altra utilità) non appare esaustivo.
Infatti, se nella quasi generalità dei casi l'iniziativa promossa spontaneamente dal privato per ottenere il "favore" del pubblico ufficiale per un atto di ufficio realizza l'ipotesi di corruzione quando il pubblico ufficiale vi aderisca, non è sempre vero il contrario, nel senso che la richiesta del pubblico ufficiale può trovare immediata e spontanea adesione da parte del privato, che si adegua senza riserve e sì rende disponibile alla richiesta corruttiva senza esserne prevaricato pur di ottenere il risultato a lui favorevole economicamente (come l'aggiudicazione di un appalto) o di evitare un danno futuro (come l'esclusione da futuri appalti). Il problema si pone - come nel caso di specie - quando, l'iniziativa è promossa dal pubblico ufficiale. In questa ipotesi è necessario verificare - posto che comunque il privato si pone su di un piano di illegittimità essendo consapevole di aderire ad una iniziativa illecita - se la sua adesione alla pretesa illecita del pubblico ufficiale per il compimento di un atto di ufficio avvenga spontaneamente o volontariamente, nel senso che, soggettivamente la pretesa viene recepita dal privato come prassi "normale", come "regola" (seppure impropria) nei rapporti con il pubblico ufficiale. Se, invece, questa aprioristica acquiescenza non sussiste, se il privato non ha alternative nel senso che e costretto, al di fuori della propria volontà, ad aderire alla richiesta illecita a rischio di non ottenere l'atto dovuto, i termini del problema mutano radicalmente.
I punti di riferimento oggettivi per stabilire la spontaneità o la costrizione nell'aderire alla richiesta illecita sono di regola integrati dal duplice rilievo riferito a:
a) l'autorità e il potere effettivamente esercitabile dal pubblico ufficiale. Quando il potere del pubblico ufficiale è (o appare oggettivamente al terzo) determinante per subordinare il compimento dell'atto legittimo alla accettazione della richiesta illecita di compenso (o di promessa dello stesso), l'adesione del terzo non può considerarsi in linea di principio "spontanea";
b) la posizione soggettiva del privato, favorevole e giuridicamente tutelata. Quando il privato è titolare di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata (diritto o interesse legittimo) idonea ad ottenere il compimento dell'atto di ufficio, la quale sarebbe illegittimamente sacrificata se non pagasse, il pagamento diretto ad evitare un danno ingiusto realizza gli estremi della costrizione rilevante ai fini della configurazione del reato di concussione. Non ha rilievo, invece, la dimensione economica del soggetto privato il quale, anche a prescindere ad esempio dalle sue potenzialità sul mercato imprenditoriale, può subire comunque danno considerevole dal mancato compimento dell'atto di ufficio.
Il caso in esame presenta indubbiamente una anomalia rispetto allo schema prospettato, in quanto all'apparenza il soggetto privato non è titolare originariamente di una posizione obiettivamente favorevole, ma viene indotto a renderla favorevole mediante la correzione dell'offerta di appalto, con l'indicazione di prezzi che lo rendono in prospettiva vincente, attraverso la minaccia che, se non aderisce alla proposta a lui favorevole, si vedrà escluso in futuro dalle altre gare di appalto.
In questo quadro l'induzione rilevante a norma dell'art. 317 c.p. appare evidente. Il soggetto privato (imprenditore) non chiede il compimento dell'atto (non ancora dovuto) da parte del pubblico ufficiale, ma si adegua alla richiesta di pagamento illecito mediante la realizzazione di un artificio (la correzione del prezzo di gara d'appalto) che rende dovuto l'atto da parte del pubblico ufficiale:
la minaccia di non ottenere l'appalto stesso appare ininfluente ai fini della norma incriminatrice, mentre appare invece rilevante sotto il profilo della costrizione la minaccia di essere escluso dalle gare future.
La proposta del pubblico ufficiale si prospetta quindi in modo articolato, nel senso che l'adesione del privato alla richiesta di pagamento illecito per realizzare l'ottenimento dell'appalto in gioco ben può prospettarsi come adesione ad un accordo corruttivo (specie se concretato attraverso la modifica fittizia dell'offerta iniziale per l'appalto stesso); l'adesione, invece, al patto corruttivo per evitare il danno della esclusione dalle gare future non realizza un puro e semplice accordo, ma pone il soggetto privato in una condizione di subordinazione o di sottomissione, nel senso che la mancata adesione alla richiesta è idonea a produrre un danno permanente, quale l'esclusione dalla possibilità di svolgere l'attività produttiva, a prescindere dalla propria posizione soggettiva favorevole o sfavorevole in relazione alle singole situazioni concrete.
In ultima analisi nel caso in esame l'adesione del privato al patto illegale non si esaurisce in un rapporto di "convenienza" immediata (il pagamento del prezzo illecito contro l'ottenimento dell'atto dovuto a lui comunque favorevole) - che realizzerebbe la fattispecie della corruzione;
ma l'adesione allo stesso patto illecito prescinde dalla "convenienza" immediata (e dall'ottenimento dell'atto dovuto a lui comunque favorevole) ed è proiettata ad evitare danni futuri la cui entità non è al momento determinabile - sotto questo profilo si realizza la fattispecie della concussione.
Anche in relazione al motivo relativo alla qualificazione giuridica del reato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione alle parti civili delle spese del grado, che si reputa equo stabilire in complessive lire 3.240.000, di cui lire 3.200.000 di onorari oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alle parti civili costituite per le spese di questo grado lire 3.240.000 (di cui lire 3.200.000 per onorari, oltre IVA e CPA).
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2000