Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/1999, n. 12530
CASS
Sentenza 24 settembre 1999

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In tema di nullità per omessa citazione di una parte, sebbene l'art. 178 cod. proc. pen. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tale vizio , a norma dell'art. 182 cod. proc. pen., non può essere eccepito da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata, e all'imputato certamente non può essere riconosciuto tale interesse in relazione alla persona offesa in quanto tale, essendo peraltro salva la sua facoltà di chiedere la citazione della persona offesa quale teste.

In tema di circostanze aggravanti, la valutazione delle circostanze a carico dell'agente, in base all'art. 59, comma secondo, cod. pen., riguarda non solo quelle antecedenti o contemporanee alla condotta dell'agente, ma anche quelle successive. Peraltro, atteso che si può parlare di "conoscenza" o di "ignoranza per colpa" in relazione a dati già esistenti e non a quelli che vengono a essere integrati in un momento successivo alla condotta, deve ritenersi che, in relazione alle circostanze aggravanti successive alla condotta, la conoscenza o ignoranza per colpa significhino "previsione" o "prevedibilità" della circostanza. (Fattispecie in tema di circostanza aggravante per il reato di contrabbando di cui all'art. 295, comma secondo, lett. b), D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

In tema di contrabbando doganale, ai fini della integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 295, comma secondo, lett. b), D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non è richiesto che sia posta in pericolo la incolumità degli organi di polizia, ne' che la condotta sia caratterizzata da elementi dinamici particolari, essendo sufficiente che gli agenti si avvantaggino di condizioni tali da costituire oggettivamente per gli agenti un ostacolo, come nel caso in cui ricorrano particolari situazioni ambientali (ora notturna, mezzi adoperati, facilità per i responsabili di confondere la propria posizione con quella degli altri). In sostanza, assume rilievo la oggettiva potenzialità di ostacolo che una determinata situazione logistica, ambientale o soggettiva può determinare per l'azione di polizia, a nulla rilevando che questa, in concreto, abbia effettivamente subito intralci.

In tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito che aveva desunto l'esistenza di un'associazione dedita al contrabbando da vari elementi sintomatici emergenti dai singoli episodi criminosi, quali la capillare organizzazione operativa, il numero delle persone coinvolte, la sintonia operativa tra gli agenti, i mezzi adoperati e il numero delle basi logistiche).

In tema di assenza dell'imputato dal dibattimento, l'atto di revoca del consenso alla celebrazione del dibattimento in assenza, in quanto tipico atto ricettizio, se spedito direttamente dall'imputato alla competente autorità giudiziaria, ha effetto solo dal momento in cui esso perviene a quest'ultima, con la conseguenza che non può influenzare lo svolgimento dell'attività processuale che, in quanto basata sul presupposto della rinuncia a comparire, non è più immediatamente reversibile, se non quando l'autorità giudiziaria sia avvertita della mutata volontà dell'imputato.

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  • 1La “ingente quantità” di stupefacenti nel TU 309/90
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 10 giugno 2025

    I fondamenti giuridici dell'ingente quantità Ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [in tema di sostanze tagliate male, ndr]”. In Dottrina, Mazzanti (2020) critica negativamente l'applicazione caotica e non coerente dell'aggravante di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/90. Similmente, Bray (2020) mette in risalto che tale comma 2 Art. 80 TU 309/90 è “ormai cliente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/1999, n. 12530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12530
Data del deposito : 24 settembre 1999

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