Sentenza 24 settembre 1999
Massime • 5
In tema di nullità per omessa citazione di una parte, sebbene l'art. 178 cod. proc. pen. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tale vizio , a norma dell'art. 182 cod. proc. pen., non può essere eccepito da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata, e all'imputato certamente non può essere riconosciuto tale interesse in relazione alla persona offesa in quanto tale, essendo peraltro salva la sua facoltà di chiedere la citazione della persona offesa quale teste.
In tema di circostanze aggravanti, la valutazione delle circostanze a carico dell'agente, in base all'art. 59, comma secondo, cod. pen., riguarda non solo quelle antecedenti o contemporanee alla condotta dell'agente, ma anche quelle successive. Peraltro, atteso che si può parlare di "conoscenza" o di "ignoranza per colpa" in relazione a dati già esistenti e non a quelli che vengono a essere integrati in un momento successivo alla condotta, deve ritenersi che, in relazione alle circostanze aggravanti successive alla condotta, la conoscenza o ignoranza per colpa significhino "previsione" o "prevedibilità" della circostanza. (Fattispecie in tema di circostanza aggravante per il reato di contrabbando di cui all'art. 295, comma secondo, lett. b), D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
In tema di contrabbando doganale, ai fini della integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 295, comma secondo, lett. b), D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non è richiesto che sia posta in pericolo la incolumità degli organi di polizia, ne' che la condotta sia caratterizzata da elementi dinamici particolari, essendo sufficiente che gli agenti si avvantaggino di condizioni tali da costituire oggettivamente per gli agenti un ostacolo, come nel caso in cui ricorrano particolari situazioni ambientali (ora notturna, mezzi adoperati, facilità per i responsabili di confondere la propria posizione con quella degli altri). In sostanza, assume rilievo la oggettiva potenzialità di ostacolo che una determinata situazione logistica, ambientale o soggettiva può determinare per l'azione di polizia, a nulla rilevando che questa, in concreto, abbia effettivamente subito intralci.
In tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito che aveva desunto l'esistenza di un'associazione dedita al contrabbando da vari elementi sintomatici emergenti dai singoli episodi criminosi, quali la capillare organizzazione operativa, il numero delle persone coinvolte, la sintonia operativa tra gli agenti, i mezzi adoperati e il numero delle basi logistiche).
In tema di assenza dell'imputato dal dibattimento, l'atto di revoca del consenso alla celebrazione del dibattimento in assenza, in quanto tipico atto ricettizio, se spedito direttamente dall'imputato alla competente autorità giudiziaria, ha effetto solo dal momento in cui esso perviene a quest'ultima, con la conseguenza che non può influenzare lo svolgimento dell'attività processuale che, in quanto basata sul presupposto della rinuncia a comparire, non è più immediatamente reversibile, se non quando l'autorità giudiziaria sia avvertita della mutata volontà dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. La “ingente quantità” di stupefacenti nel TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 10 giugno 2025
I fondamenti giuridici dell'ingente quantità Ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [in tema di sostanze tagliate male, ndr]”. In Dottrina, Mazzanti (2020) critica negativamente l'applicazione caotica e non coerente dell'aggravante di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/90. Similmente, Bray (2020) mette in risalto che tale comma 2 Art. 80 TU 309/90 è “ormai cliente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/1999, n. 12530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12530 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 24/09/1999
1. Dott. LUCIANO DI NOTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere N. 1353
3. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO rel. Consigliere N. 36375/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) EL AS, nato a [...] il [...]; 2) GI IE, nato a [...], il [...]; 3) LL RD, nato ad [...] il [...]; 4) NG OL, nato a [...] il [...]; 5) GL PE, nato a [...] il [...]; 6) EL PE, nato a [...] il [...]; 7) La CC NO, nato a [...] il [...]; 8) GI CO, nato a [...] il [...]; 9) GI EN, nato a [...] il [...]; 10) Di CH TE, nato ad [...] il [...]; 11) Di CH NA, nato ad [...] il [...]; 12) FI OV, nato a [...] il [...]; 13) RO RI, nato a [...] l'[...]; 14) HE FR OL, nato a [...] il [...]; 15) CU NG, nato a [...] il [...]; 16) AN AL, nato a [...] l'[...]; 17) EL PO EN, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza 18/2/1998 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OL Milo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi dello NG, del CC e del RO;
annullamento senza rinvio, quanto a Di CH NA, per prescrizione del reato;
annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo, quanto a EL PE, GI CO, CU NG, limitatamente al mancato giudizio di comparizione ex art. 69 c.p. tra opposte circostanze;
per il rigetto nel resto dei ricorsi di EL PE, di GI CO e del CU;
per il rigetto degli altri ricorsi;
udito, per la parte civile, l'avv. Vittorio Russo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle ulteriori spese;
uditi i difensori avv. PE Salemi (in sostituzione avv. G. Botta), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi di GI IE, GI EN, GI CO, EL PO EN e AN AL;
avv. NO Scamarcio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso di LL RD;
non sono comparsi i difensori di EL AS, NG OL, GL PE, EL PE, La CC NO, Di CH TE, Di CH NA, FI OV, RO RI, HE FR P. e CU NG.
FATTO
La Guardia di Finanza di Palermo, a seguito di accurate e capillari indagini, stimolate anche da una intensa attività di intercettazioni telefoniche, sulla cui base erano state portate a buon fine alcune operazioni di polizia, che avevano consentito il sequestro di notevoli quantitativi di tabacco lavorato estero introdotto abusivamente sul territorio nazionale, accertava l'esistenza di un'associazione a delinquere, costituita da più di dieci persone e finalizzata alla commissione del detto contrabbando in maniera sistematica, continuativa e in linea con un preciso, anche se indeterminato, programma criminoso, il sodalizio era ben organizzato, disponeva di mezzi (autocarri, motoscafi, depositi) funzionali all'attuazione del programma e, al suo interno, v'era una rigorosa ripartizione dei ruoli tra i vari sociali, alcuni dei quali erano stati identificati in EL AS, GI IE, LL RD, NG OL, GL PE, La CC NO, GI CO, GI EN, Di CH TE, Di CH NA, FI OV, RO RI, HE FR OL, CU NG, AN AL e EL PO EN. In particolare, l'associazione operava tra la Puglia e la Sicilia e settimanalmente venivano eseguiti trasporti di sigarette di contrabbando dalla zona di Bari a Palermo, dove le operazioni venivano dirette e coordinate da EL AS, che, di volta in volta, agiva in perfetta sintonia con i suoi fornitori e "soci in affari" GI IE e LL RD. L'attività investigativa della Guardia di Finanza aveva conseguito, in ben quattro occasioni, concreti risultati, nel senso che erano stati sequestrati notevoli quantitativi di t.l.e. riferibili all'organizzazione ed erano stati individuati mezzi di trasporto e locali di deposito: a) l'8/8/1990, sull'autostrada Catania - Palermo, era stato fermato un camion che trasportava Kg. 1997 di t.l.e.; b) analoga operazione era stata condotta a termine il 12/9/1990, quando era stato sequestrato altro carico di Kg. 1490 di t.l.e. e ai militari operanti erano stati frapposti concreti ostacoli dai contrabbandieri;
c) il 2/10/1990, era stato scoperto un deposito dell'organizzazione in via S. Uffizio n. 46 di Palermo, all'interno del quale erano stati sequestrati Kg. 3740 di t.l.e.; d) il 12/11/1990, altro deposito era stato scoperto in via Pecoraino di Palermo, al cui interno stati sequestrati Kg. 64.200 di sigarette e contenitori vuoti di cartone relativi a Kg.
3.500 di sigarette già piazzate sul mercato.
In ordine ai fatti per come sinteticamente esposti, i soprageneralizzati venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, che, con sentenza 27 gennaio 1996, in relazione a quanto interessa, così decideva:
- dichiarava EL AS, GI IE e LL RD colpevoli, quali organizzatori e dirigenti, del delitto di cui all'art. 416 c.p., nonché del delitto di contrabbando aggravato ai sensi degli art. 112 n. 1 c.p. e 295/2^ lett. b) e d) D:P:R: n. 43/'73, limitatamente - però - a Kg. 10.791,200 di t.l.e. di cui ai quattro disposti innanzi citati, a fronte dell'originaria contestazione di Kg. 51.62.
- dichiarava NG OL, GI EN, AN AL e EL PO EN colpevoli del delitto di cui all'art.416 c.p., nella forma della mera partecipazione;
- dichiarava EL PE, La CC NO, GI CO e Di CH TE colpevoli del delitto di cui all'art. 416 c.p., nella forma della mera partecipazione, nonché il primo anche del delitto di contrabbando pluriaggravato in relazione al solo episodio del 2/10/1990 (artt. 112 n. 1 c.p., 292/2^ lett. b e d D:P:R: n. 43/'73), il secondo anche del delitto di contrabbando in relazione al solo episodio del 12/9/1990 (artt. 112 n. 1 c.p., 292 e 295/2^ lett. d D:P:R: n. 43/'73), il terzo anche del delitto di contrabbando in relazione al solo episodio dell'8/8/1990 (artt. 112 n. 1 c.p., 292 e 295/2^ lett. d D:P:R: n. 43/'73), il quarto anche del delitto di contrabbando in relazione agli episodi dell'8/8/'90 e del 12/11/1990 (artt. 112 n. 1 c.p., 292 e 295/2^ lett. d D:P:R: n. 43/'73);
- dichiarava GL PE, FI OV, RO RI, HE FR OL e CU NG colpevoli del delitto di contrabbando aggravato, con riferimento al solo episodio del 12/9/1990 (artt. 112 n. 1 c.p., 292, 295/2^ lett. b D:P:R: n. 43/'73), nonché Di CH NA colpevole del solo episodio di contrabbando dell'8/8/1990 (artt. 112 n. 1 c.p. e 292 D:P:R: n. 43/'73);
- concedeva a EL PE, GI CO, Di CH TE, Di CH NA, RO RI e CU NG le circostanze attenuanti generiche, unificava i vari episodi criminosi addebitati a più imputati sotto il vincolo della continuazione e, tenuto conto della diminuente del rito abbreviato al quale alcuni di essi erano stati ammessi, condannava ciascun imputato a pena ritenuta di giustizia.
Tale decisione, a seguito di gravame degli imputati, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 18/2/1998, che, ripercorrendo l'iter argomentativo del Giudice di primo grado, puntualizzava gli elementi sintomatici della sussistenza del reato associativo e analizzava la posizione di ciascun imputato, evidenziandone il personale coinvolgimento nelle singole ipotesi di reato formulate.
Avverso quest'ultima pronuncia, della quale hanno sollecitato l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo motivi vari, che, in relazione alla posizione di ciascuno, possono essere così sintetizzati:
1) Violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 178 lett. a), 185/2^, 429, 485 c.p.p., 143 disp. att. stesso codice, dal momento che non era stata indicata, nel decreto che disponeva il giudizio, la parte offesa e la rinnovazione di tale decreto da parte del Presidente del Tribunale doveva ritenersi irrituale, perché si era di fronte non ad un mero difetto di notifica dell'atto, bensì all'invalida instaurazione del rapporto processuale con la parte offesa, con l'effetto che l'atto nullo avrebbe dovuto essere rinnovato dall'Organo che lo aveva emanato (GIP) e, non essendo ciò stato fatto, la nullità si era riverberata sugli atti successivi e sulle stesse sentenze di merito, per inosservanza delle disposizioni concernenti la capacità del Giudice;
sussisteva l'interesse a fare valere tale violazione, avendo la stessa inciso sulle scelte processuali degli imputati (motivo comune a EL AS, GI IE, GI EN, GI CO, EL PO EN, AN AL, LL RD, EL PE, GL PE e FI OV);
2) Violazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 178 lett. c), 180, 181/4^ c.p.p., in relazione alla specifica posizione di LL RD, il cui diritto di difesa era stato clamorosamente leso: l'imputato, infatti, ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, non era stato posto nella condizione di partecipare all'udienza dibattimentale d'appello del 12/2/1998, nonostante egli avesse chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Bari, da cui dipendeva lo stato di restrizione, la relativa autorizzazione e avesse sollecitato, in data 10/2/1998, alla Corte palermitana la traduzione, che, però, non era stata disposta;
alla traduzione si era dato corso solo per l'udienza del successivo giorno 17, nel corso della quale, tra l'altro, l'imputato, colpito da malore, era stato costretto ad allontanarsi e la Corte non aveva tratto le dovute conseguenze da tale situazione, ne' aveva dato alcun peso alla segnalazione fatta, il giorno 18, dalla difesa circa le precarie condizioni di salute del prevenuto, documentate da certificazione medica;
il dibattimento d'appello, in sostanza, era affetto da nullità, perché svoltosi in assenza dell'imputato, nonostante il suo legittimo impedimento a presenziarvi;
nullità riverberatasi sulla sentenza;
3) Violazione della legge penale, perché, con la entrata in vigore della legge n. 562/'93, che aveva modificato l'art. 39 della legge n. 689/'81, v'era stata la penalizzazione dei reati di contrabbando puniti, nell'ipotesi base, con la multa, anche se, nell'ipotesi aggravata, era prevista la pena detentiva, con la conseguenza che, venuto meno il reato di contrabbando, doveva escludersi anche la configurabilità del reato associativo (motivo comune a GI IE, GI EN, GI CO, EL PO EN e AN AL);
4) Violazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione al reato associativo, in quanto si era confusa la disciplina relativa al concorso di persone nel reato con quella relativa al delitto di cui all'art. 416 c.p.: non si era considerato che il contrabbando è tipico reato plurisoggettivo, che tutti gli elementi fattuali evidenziati dal Giudice di merito non erano univocamente dimostrativi di un rapporto consortile illecito tra gli imputati, i quali agivano in maniera autonoma tra loro e in regime di libero mercato, che la ripetitività degli episodi di contrabbando era indicativa della continuazione nel reato, piuttosto che della esistenza di un sodalizio criminoso (motivo comune a EL AS, EL PE e LL RD); la carenza di motivazione contraddistingueva, inoltre, la peculiare posizione di GI IE, GI CO, GI EN, NG OL, La CC NO e Di CH TE, a cui erano stati evidenziati elementi di accusa estremamente vaghi e generici o erano state utilizzate alcune chiamate in correità non utilizzabili, perché non ribadite a dibattimento (art. 513 c.p.p., come modificato dalla legge n. 267/'97);
5) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di contrabbando: quanto a GI IE, non sussisteva alcuna prova della sua partecipazione ai quattro episodi illeciti addebitatigli, ne' tale partecipazione poteva essere desunta esclusivamente dalla posizione apicale che - secondo l'accusa - occupava nel sodalizio;
anche per GI CO, Di CH NA, HE FR P. e CU NG difettava una prova seria sulla loro partecipazione agli episodi di contrabbando rispettivamente addebitati;
6) Violazione della legge penale e difetto di motivazione con riferimento alla ricorrenza e all'addebitabilità (art. 59 c.p.) dell'aggravante di cui all'art. 295/2^ lett. b) D.P.R. n. 43/'73:
tale aggravante, pur avendo carattere oggettivo, non poteva automaticamente essere addebitata a tutti i concorrenti nel reato, ma doveva dimostrarsi la previsione o la prevedibilità della medesima da parte di ciascun concorrente (motivo comune a EL AS, allo LL, al GL a GI IE, a GI CO, al FI, al HE, al CU e al RO); detta aggravante, inoltre, secondo GI IE e GI CO, non era mai stata contestata nei suoi elementi di fatto e, secondo EL PE, non si era mai concretizzata nella sua stessa materialità;
7) Violazione della legge penale con riferimento all'art. 295/2^ lett. d) D.P.R. n. 43/'73: tale aggravante doveva essere esclusa per GI IE, data l'insussistenza del reato associativo;
non poteva essere ritenuta in appello per EL PE, dal momento che non era stata ritenuta in primo grado e non v'era stata impugnazione del P.M. sul punto;
8) Violazione della legge penale in relazione all'art. 295/1^ D.P.R. n. 43/'73, sotto il profilo che l'aggravante da tale norma prevista, essendo stata esclusa in appello per GI IE e GI CO, avrebbe dovuto comportare, per costoro, una riduzione di pena;
9) Violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti;
a) hanno censurato l'entità della pena EL AS, GI IE, GI CO, il AN, il EL PO, lo LL e il GL;
b) hanno lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche GI EN, il GL e il HE;
c) hanno lamentato la mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 C.P. il HE e il CU;
d) hanno lamentato il mancato giudizio di comparazione tra accordate attenuanti e aggravanti EL PE e il CU;
10) estinzione dei reati addebitati a GI CO per prescrizione.
Il difensore dello LL, con memoria in data 7/2/199, ha insistito particolarmente sul motivo in rito relativo alla nullità del dibattimento di secondo grado e della relativa sentenza, per palese violazione del diritto di difesa, e ha illustrato diffusamente le ragioni della tresi sostenuta.
Con altre memorie difensive presentate nell'interesse dello stesso LL, di EL AS, EL PE e GL PE, si è ribadita l'insussistenza del reato associativo e, quanto al EL PE, si è sottolineata l'estinzione per prescrizione dei reati addebitatigli. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
DIRITTO
Le censure mosse alla sentenza impugnata sono prive di giuridico fondamento, con la sola eccezione di quella - come si dirà in seguito - relativa al denegato giudizio di comparazione ex art. 69 C.P. tra accordate circostanze attenuante e ritenute circostanze aggravanti, con riferimento alla posizione specifica di soltanto alcuni dei ricorrenti.
Non ha pregio la dedotta nullità per omessa indicazione della parte offesa nel decreto che disponeva il giudizio, nullità che non sarebbe stata sanata dalla disposta rinnovazione della notifica di tale decreto da parte del Presidente del Tribunale, che avrebbe, invece, dovuto restituire gli atti al GIP, perché provvedesse alla rinnovazione dell'atto nullo.
Va, innanzi tutto, rilevato che, sebbene l'art. 78 C.P.P. prevedeva a pena di nullità la citazione in giudizio della parte offesa, una tale nullità, a norma di quanto disposto dall'art. 182 C.P.P., non può essere eccepita da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata e all'imputato certamente non può essere riconosciuto un tale interesse. La citazione in giudizio della persona offesa ha l'esclusivo fine di consentire alla medesima l'esercizio dei diritti e delle facoltà che le sono propri;
ove l'imputato abbia un qualche interesse processuale alla presenza in dibattimento della persona offesa, può chiederne l'esame come teste, includendola nella lista di cui all'art. 468 C.P.P., con le altre indicazioni ivi previste, con la conseguenza che non è apprezzabile un interesse immediato e diretto dallo stesso imputato alla citazione in giudizio della persona offesa in quanto tale, e ciò anche perché il sistema del vigente codice di rito è informato al principio generale della separazione del procedimento civile dal processo penale.
In ogni caso, la dedotta nullità non sussiste, perché correttamente il Presidente del Tribunale, rilevata la omessa citazione in giudizio della parte offesa, dispose direttamente, ex art. 143 disp. att. C.P.P., tale citazione. La rinnovazione di questa nei confronti della parte offesa rientra, infatti, nella competenza del Giudice del dibattimento, perché non si versa in una ipotesi di nullità che ha impedito un valido passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quelle del giudizio, ipotesi questa che si verifica solo nel caso non vi sia stata una valida costituzione del rapporto processuale tra giudice, pubblico ministero e imputato;
a tale rapporto rimane estranea, in quanto parte non necessaria, la persona offesa, sicché l'omessa citazione di questa non incida sulla evoluzione dinamica del rapporto processuale (passaggio dalla fase delle indagini a quella del giudizio) e a tale omissione deve porre rimedio il giudice del dibattimento, non trovando giustificazione alcuna, nel sistema processuale, il provvedimento di regressione al quale i ricorrenti hanno fatto riferimento.
Non v'è stata alcuna violazione del diritto di difesa dello LL, in relazione al suo intervento nel corso del dibattimento di secondo grado.
In punto di fatto, va chiarito che lo LL, all'epoca della celebrazione del giudizio di appello, trovavasi in stato di restrizione domiciliare in Andria per altra causa;
che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 12/2/1998 gli fu notificato a mani proprie, presso il suo domicilio, in data 16/12/1997; che venne regolarmente disposta, sin dall'11/12/1997, la sua traduzione dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo per la citata udienza del 12/2/1998;
che, con fax 10/2/1998 ore 12,31, la casa circondariale di Trani competente per la traduzione, comunicò alla corte palermitana che lo LL, con dichiarazione resa il precedente giorno 5, aveva rinunziato a comparire in dibattimento;
che, in data 7/2/1998, l'imputato sollecitò al GIP del tribunale di Bari dal quale dipendeva lo stato di restrizione domiciliare, l'autorizzazione a raggiungere Palermo per partecipare all'udienza del 12/2/1998, autorizzazione che venne concessa in data 10/2/1998; che lo LL, con telegramma in pari data, ma pervenuto alla Corte di Appello di Palermo il giorno 12 successivo (lo stesso dell'udienza), comunicò di voler partecipare al dibattimento e sollecitò la sua traduzione;
che l'udienza del 12/2/1998 si svolse in assenza del prevenuto, del quale, però, fu disposta la traduzione per l'udienza di prosieguo del successivo giorno 17; che a quest'ultima udienza l'imputato fu presente, anche se, per un breve lasso di tempo si allontanò per motivi che si ignorano, in quanto non ufficializzati a verbale;
che il dibattimento fu rinviato in prosieguo al giorno dopo e fu disposta la ritraduzione dell'imputato, il quale, però, con dichiarazione resa alle ore 8 del 18/2/1998, rinunziò a comparire. Ciò posto, non è dato riscontrare, nell'esposta dinamica processuale, alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale è stata garantita, in sintonia con le scelte da lui stesso, di volta in volta, fatte, la presenza "virtuale" o "effettiva" al dibattimento d'appello.
Ed invero, il Presidente della Corte territoriale dispose correttamente e tempestivamente la traduzione dello LL, che risultava essere agli arresti domiciliari e quindi nell'impossibilità di muoversi liberamente, per l'udienza del 12/2/1998, rinunciò espressamente a comparire, anche se, contraddittoriamente, il successivo giorno 7, presento istanza al GIP del Tribunale di Bari, a cui disposizione trovavasi per il procedimento penale che lo vedeva agli arresti domiciliari, al fine di essere autorizzato a raggiungere Palermo;
ottenuta tale autorizzazione, inviò direttamente al Presidente della Corte palermitana un telegramma, giunto a destinazione lo stesso giorno dell'udienza (12/2/1998), col quale, revocando implicitamente la pregressa rinuncia, chiese di partecipare al dibattimento, sollecitando il relativo ordine di traduzione.
Di fronte a tanto, è di intuitiva evidenza che legittimamente l'udienza del 12/2/1998 si svolse in assenza del prevenuto, la cui rinunzia a comparire aveva, per così dire, cristallizzato, sia pure temporaneamente, gli effetti ad essa connessi, perché la successiva regola, per la sua tempestività (giunse alla cognizione della Corte lo stesso giorno dell'udienza), non poteva, in ogni caso, intralciare e paralizzare l'iter processuale, essendovi la materiale impossibilità di organizzare e dare immediata esecuzione alla traduzione dell'imputato da Andria a Palermo per quello stesso giorno in cui si era già deciso di non dare corso a tale operazione, proprio a causa della rinuncia a comparire del medesimo imputato. È vero che il consenso dell'imputato, ristretto in carcere o a domicilio, alla celebrazione del dibattimento in sua assenza può sempre essere revocato, con l'effetto che, in tale ipotesi, va disposta la sua traduzione all'udienza, ma è anche vero che gli effetti della revoca non devono andare ad incidere negativamente sul regolare svolgimento del processo, nel senso che questo non può subire pause di arresto o differimenti dipendenti unicamente dalla mutevole volontà dell'imputato o da scelte contraddittorie e non oggettivamente giustificate o giustificabili del medesimo;
diversamente opinando, si affiderebbe al "capriccio" dell'imputato la gestione del processo, il che nulla ha da spartire col legittimo esercizio del diritto di difesa. L'atto di revoca del consenso alla celebrazione del dibattimento in assenza, in quanto tipico atto ricettizio se spedito, come nella specie, direttamente dall'imputato (si è quindi al di fuori della previsione di cui all'art. 123 C.P.P.) alla competente Autorità giudiziaria, ha efficacia solo dal momento in cui a questa perviene, con la conseguenza che non può influenzare e sconvolgere una situazione processuale, che, in quanto stabilizzatesi sulla base della pregressa rinuncia a comparire, non è più immediatamente reversibile, e ciò proprio perché deve essere garantita la naturale evoluzione di un "iter" processuale ritualmente avviato.
La Corte di merito, preso atto - all'udienza del 12/2/98 - della volontà di presenziare al dibattimento dell'imputato (ritornato sulla sua decisione iniziale di rinuncia), ne dispose correttamente la traduzione per l'udienza in prosecuzione del 17 febbraio, alla quale l'imputato fu regolarmente presente. A quanto verificatosi in tale ultima udienza (spontaneo allontanamento dall'aula dello LL per pochi minuti e per motivi mai ufficializzati: cfr. verbale di udienza), non può essere allegato alcun rilievo al fine di porre in discussione la regolare gestione del rapporto processuale. La mancata comparizione all'udienza conclusiva del 18 febbraio, per la quale fu regolarmente disposta la traduzione dell'imputato, infine, trova spiegazione nella dichiarazione espressa di rinuncia che il predetto fece in pari data, con la conseguenza che le ragioni sottostanti a tale scelta, anche se integranti - come si assume in ricorso - una causa di legittimo impedimento, non rilevano per avanzare dubbi circa la conformità a legge (art. 488 C.P.P.) della ritenuta presenza "virtuale" dello LL alla fase finale del dibattimento di appello (imputato "assente", rappresentato dal difensore).
Manifestamente infondato è il motivo relativo all'asserita depenalizzazione del reato di contrabbando. Ed invero, al di la dell'oscura formulazione di tale censura, non è stato comprendere quale rilievo la medesima possa avere nella fattispecie in esame, dal momento che agli imputati che di tanto si sono lamentati è stato addebitato il reato di contrabbando aggravato ex art. 295 D.P.R. n.43/73, che, in quanto punito con pena congiunta della multa e della reclusione, sfugge a qualunque problematica relativa alla presunta depenalizzazione dell'ipotesi - base - di contrabbando, punita con la sola pena pecuniaria. In ogni caso, non è superfluo sottolineare che il reato in esame, anche nella ipotesi semplice, non è, allo stato della vigente legislazione, depenalizzato. La posizione di norma base che ha l'art. 32 della legge n. 589/81 nel sistema di penalizzazione, infatti, fa ritenere che il suo ambito e i limiti posti siano validi per l'intero sistema, salvo espressa deroga. Ne consegue che anche le violazioni finanziarie non sono depenalizzate quando le ipotesi aggravate siano punite con pena detentiva, com'è previsto appunto nel caso del contrabbando doganale (cfr. Cass. S.U. 21/4/1995 n. 11, ric. P.M. c/Zonine).
Non potendosi, pertanto, dubitare della rilevanza penale del contrabbando doganale, oggetto e scopo del programma operativo del sodalizio criminoso stretto tra molti degli odierni ricorrenti, inconsistente si rileva la tesi dell'inconfigurabilità sotto lo specifico profilo prospettato, del reato associativo. Le doglianze circa l'ontologica configurabilità del reato associativo, quale illecito con una sua autonomia rispetto alla complessa e articolata attività di contrabbando posta in essere, e circa il ritenuto inserimento dei singoli imputati nel sodalizio criminoso si risolvono, per lo più, in censure di fatto all'apparato argomentativo del Giudice a quo e non evidenziano, comunque, errori di diritto o manifeste carenze motivazionali della sentenza, che ben resiste, nella parte specifica, al vaglio di legittimità. La Corte territoriale, invero, nell'analisi del reato in questione e dell'addebitabilità dello stesso ai singoli soggetti, ha seguito una corretta metodologia nella delicata operazione di valutazione della prova e, all'esito di tale percorso, ha concluso, in maniera coerente, logica ed esaustiva, per la configurabilità del reato associativo e per la colpevolezza, in ordine ad esso, di EL AS, GI IE, LL RD, GI EN, GI CO, AN AL, EL PO EN, NG OL, EL PE, La CC NO e Di CH TE.
In tema di associazione a delinquere, infatti, la prova, mancando di norma un atto costitutivo, ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", nei quali assumono certamente particolare valenza i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo.
È quanto ha fatto la Corte palermitana, che dall'analisi approfondita degli episodi di contrabbando oggettivamente accertati dalla Guardia di Finanza e, in particolare, dalla capillare organizzazione operativa che li contraddistinse, dal numero delle persone coinvolte, dalla perfetta sintonia tra le medesime anche per aspetti non strettamente funzionali alla singola impresa criminosa, ma certamente sintomatici di un legame di più ampio respiro dai mezzi adoprati e dalle stabili basi logistiche a disposizione a desunto l'esistenza di un vincolo permanente tra più di dieci persone, dislocate tra Palermo, la Puglia e la provincia di Caserta, le quali agivano in sinergia tra loro certamente per ideare e attuare singole operazioni delittuose, ma con la piena consapevolezza di fare parte, sia pure con ruoli diversi, di un sodalizio che si era dato come programma la commissione di un numero indeterminato di reato di contrabbando, quale stabile e costante fonte di utili, e che si atteggiava quale entità autonoma e distinta rispetto al concorso di persone nei singoli reati-fine.
Ma la Corte di merito è andata oltre e ha confortato il proprio convincimento di colpevolezza dei presunti in ordine al reato associativo, facendo leva anche su elementi di prova diretta, quali il contenuto di numerosissime intercettazioni telefoniche tra persone coinvolte nella presente vicenda e le dichiarazioni auto ed eteroaccusative di alcuni imputati, puntualmente riscontrate da dati oggettivi: dalle prime era emerso che i contatti tra gli imputati erano frequenti ed intensi, spesso si faceva riferimento all'organizzazione e alla struttura del sodalizio, gli interlocutori si definivano "soci" e facevano riferimento ai ruoli differenziati in seno all'organizzazione; le seconde avevano evidenziato il ruolo apicale di alcuni personaggi, quali il EL AS, lo LL e GI IE, nonché quello più defilato di altri, che si limitavano a dare esecuzione agli ordini ricevuti e a svolgere, per così dire, attività di manovalanza, nella comune prospettiva - comunque - di attuare il programma sociale. Il Giudice di a quo ha anche analizzato la posizione specifica di ciascun imputato, ponendo in luce elementi di fatto sintomatici dell'inserimento di ognuno nel sodalizio, senza incorrere, nell'apprezzamento e nella valutazione di tali elementi, in alcun vizio logico.
A fronte di questi argomenti, i ricorrenti si sono limitati a formulare censure apodittiche o in fatto o finalizzate ad accreditare una interpretazione alternativa del materiale probatorio, tutte comunque inidonee a scalfire la forza persuasiva dell'iter logico- giuridico su cui riposa la sentenza impugnata. Il ricorrente GL addirittura, pur non essendo stato condannato per il reato associativo, ha insistito inammissibilmente per l'insussistenza di questo (cfr. memoria con motivi aggiunti).
Non ha pregio neppure la censura secondo cui si sarebbero illegittimamente utilizzate, come materiale probatorio, anche le dichiarazioni rese, nella fase delle indagini, da alcuni coimputati a carico di altri e non confermate a dibattimento. La utilizzazione di tali dichiarazioni, attraverso la lettura dei relativi verbali, deve ritenersi corretta, considerato che, in base alla stessa prospettazione fatta dai ricorrenti (cfr. ricorsi di GI IE e Di CH TE), costoro, in quanto parti interessate, non richiesero, in sede di appello, così come prescrive la norma transitoria di cui all'art. 6/3^ della legge n. 267/97, che ha modificato l'art. 513 C.P.P., la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di attenuare la citazione delle persone, chiamanti in correità, che avevano reso le dette dichiarazioni. Infondata è pure la doglianza di alcuni ricorrenti (GI IE, GI CO, Di CH NA, HE e CU) relativa al difetti di prova in ordine alla loro partecipazione agli episodi di contrabbando rispettivamente addebitati. Gli argomenti cui la Corte di merito ha fatto ricorso, per dimostrare la colpevolezza sul punto dei citati imputati, sono, infatti, assolutamente convincenti e immuni da vizi logici e non vengono minimamente scalfiti, nella loro valenza, dalla diversa prospettazione articolata nei ricorsi, risolventesi sostanzialmente in una pur possibile interpretazione alternativa del materiale probatorio, la quale - però - esula dai poteri di questa Suprema Corte, perché implicherebbe una rivalutazione del merito, che deve, invece, rimanere prerogativa esclusiva del Giudice a quo. In particolare, è vero che, quanto a GI IE, sia stato decisivo rilievo, per ritenerlo responsabile dei reati di contrabbando, al ruolo di capo e organizzatore rivestito in senso all'associazione, ma è anche vero che non ci si è limitati, come si evince dall'intero contesto della sentenza impugnata, al riferimento asettico a tale qualifica, Ma si è sottolineato che il GI IE, come pure lo LL e EL AS, proprio per il ruolo apicale rivestito nel sodalizio, concretamente organizzavano e dirigevano le singole imprese criminose (reati-fine), controllandone anche la fase esecutiva, sicché nessun serio dubbio può nutrirsi sul coinvolgimento dei predetti (in verità non contestato dal secondo e dal terzo) negli episodi di contrabbando: le due sentenze di merito fanno espresso riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche e di deposizioni testimoniali, che avevano chiaramente e univocamente evidenziato tale coinvolgimento interattivo nella concreta attuazione del programma delittuosa. Per GI CO, De CH NA, HE e CU sono stati logicamente apprezzati elementi fattuali indicativi del concorso negli episodi di contrabbando rispettivamente addebitati e ai quali i predetti avevano fisicamente preso parte;
una diversa e pur possibile interpretazione di tali elementi si risolve in un giudizio di merito, non ammissibile in ammissibile in questa sede.
Sulla circostanza aggravata di cui all'art. 295, 2^ co. lett. b), D.P.R. n. 43/73 va osservato:
a) La stessa, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, risulta essere stata regolarmente contestata a GI IE;
effettivamente non è stata mai contestata a GI CO, per il quale, comunque, non è stata ritenuta. La contestazione dell'aggravante al primo risulta chiaramente dalla semplice lettura del capo di imputazione, nel quale, pur mancando l'indicazione di specifiche circostanze di fatto, si fa espresso riferimento agli ostacoli frapposti, in occasione di imprese di contrabbando, all'azione repressiva degli organi di polizia, e tanto deve ritenersi certamente sufficiente per porre l'imputato nella condizione di conoscere, nella sua essenzialità, l'accusa mossagli e per apprestare la propria linea di difesa, che - per altro - risulta essere stata concretamente e ampiamente spiegata. La doglianza di GI CO, per quanto più sopra precisato, non ha ragion d'essere, perché non pertinente alla decisione emessa nei suoi confronti.
b) La circostanza aggravante in questione ha natura oggettiva e si configura "quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite o in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia". Non è richiesto che sia posta in pericolo l'incolumità degli agenti di polizia, ne' che la condotta dei responsabili sia caratterizzata da elementi dinamici particolari;
è sufficiente che i colpevoli si avvantaggino di condizioni tali da costituire oggettivamente per gli agenti un ostacolo. Conseguentemente, integra la circostanza aggravante l'agire in un dato contesto determinato dalla specialità dei luoghi, dalla possibilità di più agevole sottrazione all'azione della polizia, da particolari situazioni ambientali (ora notturna, mezzi adoperati, più gravosa possibilità per gli organi di polizia di risalire alla responsabilità di ciascuno in considerazione della facilità per i responsabili di confondere la propria posizione con quella degli altri). In sostanza, assume rilievo la oggettiva potenzialità di ostacolo che una determinata situazione logistica, ambientale e soggettiva può determinare per l'azione di polizia, a nulla rilevato che questa, in concreto, abbia o no subito intralci. Le condizioni ambientale e soggettive che contraddistinsero gli episodi di contrabbando del 12/9/1990 e del 2/10/1990 integrano gli estremi dell'aggravante (più di tre persone che agivano contemporaneamente, ora notturna e, nel primo episodio, addirittura un tentativo di speronamento dell'autovettura della Guardia di Finanza). c) Nessun dubbio è legittimo sull'addebitabilità della circostanza aggravante agli imputati dichiarati colpevoli degli episodi di contrabbando del 12 settembre e del 2 ottobre 1990. Va premesso che il vigente sistema (art. 59 C.P., come modificato dalla legge n. 19/'90) di valutazione della circostanze aggravanti riguarda non solo quelle antecedenti o contemporanee alla condotta dell'agente, ma anche quelle successive. Peraltro, atteso che grammaticalmente si può parlare di "conoscenza" o di "ignoranza per colpa" in relazione a dato già esistente e non a quello che viene ad essere integrato in un momento successivo alla condotta, deve ritenersi che, in relazione alle circostanze aggravanti successive alla condotta, la "conoscenza" o "ignoranza per colpa" significhino "previsione" o "prevedibilità" del fatto-circostanza aggravante.
Ciò posto, nessun legittimo dubbio può sorgere in ordine all'addebitabilità di tale aggravante a quegli imputati che personalmente presero parte alla materiale esecuzione degli episodi di contrabbando, in relazione ai quali l'aggravante è stata ritenuta, atteso che la loro attiva partecipazione all'illecito li rese pienamente coscienti delle modalità esecutive del medesimo e, quindi, delle oggettive condizioni integranti la citata aggravante ( è il caso di EL AS, limitatamente all'episodio del 12/9/1990, del GL, di EL PE, del FI, del HE, del CU e del RO). Quanto agli imputati che non presero personalmente parte a quella fase esecutiva degli illeciti caduta sotto la diretta percezione della Guardia di Finanza e per i quali, quindi, la circostanza aggravante va ritenuta "successiva" alla condotta va loro tenuta, la soluzione non può essere diversa, considerando che diversi metodi operativi, nell'ambito di un'organizzazione criminale specializzata nel settore del contrabbando, non potevano non essere prevedibili specie da parte di chi dava direttive precise in ordine alla concreta attuazione del programma delittuoso e seguiva, sia pure a distanza, ogni fase delle singole imprese (è il caso di EL AS, con riferimento all'episodio del 2/10/'90, dello LL, del GI IE). L'aggravante di cui all'art. 295/2^ lett. d) D.P.R. n. 43/'73 correttamente è stata ritenuta per GI IE, dichiarato responsabile anche del reato di cui all'art. 416 C.P.: la configurabilità di tale aggravante è insita nella maggiore pericolosità di chi evade i diritto erariali dello Stato, essendo anche un associato per delinquere.
Non corrisponde al vero, poi, l'assunto del ricorrente EL PE, secondo il quale tale aggravante gli era stata inammissibilmente addebitata solo in sede di appello, pur in assenza dell'impugnazione del P.M. avverso la sentenza di primo grado, che aveva escluso l'aggravante medesima. Questa, come univocamente si evince dal dispositivo della sentenza del Tribunale di Palermo, era stata puntualmente ritenuta a carico dell'imputato. L'esclusione in appello dell'aggravante ex art. 295/1^ D.P.R. n.43/'73, perché mai contestata, non doveva comportare, come sostenuto da alcuni ricorrenti, la riduzione della pena loro inflitta in primo grado, considerato che nessuna concreta incidenza tale esclusione ha spiegato sul trattamento sanzionatorio, rapportato alla più grave ed assorbente previsione di cui al 2^ comma del dichiarato articolo, data la ritenuta sussistenza delle aggravanti ivi previste. La doglianza relativa alla mancata concessione, in favore di alcuni ricorrenti, dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. è priva di pregio, considerata l'incompatibilita di questa con l'aggravante speciale ex art. 295/2 lett. b) D.P.R. n. 43/'73 (tre o più persone riunite) addebitata ai detti ricorrenti. La circostanza della minima partecipazione al fatto, invero, non è comunque applicabile quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale. Ciò in quanto la riserva "salvo che la legge disponga altrimenti" contenuta nell'art. 112 C.P. non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma esclude pure l'applicabilità dell'attenuante in questione in presenza di siffatte norme speciali. Rimane, pertanto, superata e priva di rilievo ogni questione circa la ritenuta ricorrenza o meno dell'aggravante ex art. 112 n. 1 C.P., sulla quale, il Giudice di appello ha fatto leva per negare l'attenuante ex art. 114 C.P. Le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai ricorrenti GL e HE, nonché quelle relative all'entità della pena inflitta a EL AS, GI IE, AN, EL PO, LL e GL sono infondate, perché urtano contro la prudente e motivata valutazione del Giudice d'appello, che, apprezzando i fatti nella loro complessa articolazione oggettiva e soggettiva, ha fatto corretto uso del proprio potere discrezionale e non è incorso, nell'iter argomentativo seguito, in vizi di manifesta illogicità. La doglianza del ricorrente GI EN circa la mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile, perché dedotta per la prima colta in questa sede.
Fondata, invece, è la doglianza di alcuni ricorrenti (EL PE e CU) relativa al mancato giudizio di comparazione tra concesse circostanze attenuanti generiche e ritenute aggravanti. Non può, infatti, condividersi la tesi della Corte territoriale, secondo cui sarebbe di ostacolo a tale bilanciamento la previsione dell'art. 63/3^ C.P.. È evidente la confusione in cui si è incorso: quest'ultima norma enuncia solo un metodo di calcolo per il computo degli aumenti o delle diminuzioni di pena da praticare per effetto del concorso, in alternativa, di più aggravanti o di più attenuanti, dettando regole precise per tale calcolo a seconda che il concorso riguardi circostanze comuni o circostanze c.d. ad effetto speciale o le une e le altre insieme (il riferimento, in sostanza, è al solo concorso di circostanze omogenee: solo aggravanti o attenuanti). L'istituto del bilanciamento delle circostanze, o meglio il giudizio di comparazione tra le stesse, invece, ha luogo solo tra circostanze eterogenee (aggravanti e attenuanti) e solo quando, appunto, in relazione al medesimo fatto, concorrano più circostanze di segno opposto. La modifica dell'art. 69 C.P., operata dalla novella del 1974 (art. 6 D.L. n. 99/'74, convertito nella legge n.220/'74), comporta l'obbligatorietà del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti, che deve condurre alla equivalenza o alla prevalenza delle une sulle altre. Nell'attuare tale giudizio il principio fondamentale è quello risultante dallo schema dell'art. 133 C.P., nel senso che, coordinato questa norma con quella dell'art. 69 C.P., va conferita una valutazione complessa, completa e umana al fine di proporzionare la pena al fatto, secondo un contenuto unitario dello stesso. È questa la regola di generale applicazione, che deve trovare operatività anche nel caso in esame, per il quale non è normativamente prevista alcuna eccezione. Quanto il legislatore, per ragioni connesse a precise scelte di politica criminale, ha voluto escludere l'operatività del giudizio di comparazione ex art. 69 C.P., la ha previsto espressamente, come, ad esempio, nell'art. 280/5^ C.P., nell'art. 1/3^ D.L. n. 525/'79 convertito nella legge n. 15/'80, nell'art. 90 D.Lgv. N. 75/'90. Pur tuttavia, anche se il Giudice a quo ha formalmente omesso, nell'accordare le circostanze attenuanti generiche a EL PE, GI CO, Di CH TE, Di CH NA, RO RI e CU NG, il doveroso giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti come rispettivamente ritenute per ciascuno dei detti imputati, deve prendersi atto che, di fatto, ha dato concreta valenza alle prime, diminuendo corrispondentemente la pena base scelta per il reato aggravato.
Di fronte a questa realtà, deve affermarsi il principio che, allorquando si ometta il dovuto giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, di qualunque specie, ma venga tuttavia apportata, sulla pena prevista per la fattispecie autonomamente aggravata, una diminuzione per effetto delle circostanze attenuanti, si producono implicitamente gli effetti della comparazione, con la conseguenza della concreta prevalenza delle attenuanti.
Ciò dovrebbe, in tesi, comportare un nuovo calcolo della pena, da rimettersi al Giudice di merito, ma, in concreto, tale necessità va esclusa, per le ragioni di seguito precisate.
I reati addebitati concretamente a EL PE, GI CO, Di CH TE, Di CH NA, RO RI e CU NG, avuto riguardo all'epoca cui risale la loro consumazione (fino al novembre 1990) e all'entità della pena edittale prevista anche per effetto delle accordate attenuanti generiche (prevalenti, nel concreto bilanciamento), si sono estinti per prescrizione, considerando che il relativo termine massimo di anni sette e mesi sei (artt. 157/1^ n. 4 e 160/3^ C.P.) è, ad oggi, i8nteramente decorso, la sentenza impugnata va, pertanto, sul punto, annullata senza rinvio con la formula corrispondente.
Per le argomentazioni sopra svolte in tema di responsabilità, vanno confermate le statuizioni civili adottate a carico degli imputati predetti, e ciò a norma dell'art. 578 C.P.P.. Vanno rigettati, per le ragioni sopra esposte, i ricorsi di EL AS, GI IE, LL RD, NG OL, GI EN, GL PE, La CC NO, FI OV, HE FR OL, AN AL e EL PO OV, che, in solido tra loro, vanno condannati a pagare le spese processuali.
Tutti i ricorrenti, infine, vanno condannati, in via tra loro solidale, a rifondere alla parte civile le spese sostenute nel presente giudizio di legittimità e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di EL PE, GI CO, Di CH TE, Di CH NA, RO RI e CU NG, perché i reati ad essi rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni concernenti gli effetti civili. Rigetta i ricorsi di EL AS, GI IE, LL RD, NG OL, GI EN, GL PE, La CC NO, FI OV, HE FR OL, AN AL e EL PO EN, che condannava, in solido tra loro, a pagare le spese processuali.
Condannava tutti i ricorrenti, in via tra loro solidale, a rifondere alla parte civile le spese sostenute per questo giudizio, che si liquidano complessivamente in L.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 24 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1999