CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2026, n. 20351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20351 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CC IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/10/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RD SO;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero Perla Lori che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione, maturata prima della sentenza di appello. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data 4 marzo 2022 per il reato di evasione commesso in data 3 novembre 2015, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, IO CC ha proposto ricorso, articolando due motivi di impugnazione con cui denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la illogicità della motivazione con riguardo all’accertamento della responsabilità in mancanza di prove certe dell’allontanamento dalla abitazione non essendo stato l’imputato sottoposto ad Penale Sent. Sez. 6 Num. 20351 Anno 2026 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 22/04/2026 2 un controllo al momento del suo avvistamento in strada da parte degli agenti, nonché in relazione alla quantificazione della pena. Infine, rileva che il reato sarebbe prescritto per scadenza dei termini di legge e si chiede pertanto alla Corte di Cassazione di emettere una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico giuridico con le quali il ricorrente non si confronta con riferimento all’accertamento dell’elemento oggettivo del reato, postulando un preteso travisamento del fatto che risulta in realtà privo di fondamento, poiché la sentenza pone in adeguata connessione logica una serie di elementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettività, che prescindono dalla incertezza del riconoscimento dell’imputato operato in strada, considerato che il controllo è stato eseguito anche presso l’abitazione ove l’imputato è risultato comunque assente. Le medesime considerazioni devono ripetersi per le censure dedotte in merito alla determinazione della pena, avendo i giudici di merito fornito esauriente giustificazione delle ragioni della decisione, indicando in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., essendo stato, peraltro, applicato il minimo edittale della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata contestata. Tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso, la prescrizione del reato maturata in epoca successiva alla sentenza di appello non è rilevabile in sede di legittimità considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, [...], Rv. 217266). 3 il reato risulta consumato in data 1 settembre 2015, quindi, tenuto conto della riconosciuta recidiva reiterata, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni dieci, per effetto dell’aumento di 2/3 del termine di prescrizione di sei anni ex art. 161, comma 2, cod. pen., cui si deve aggiungere la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per la intera durata di giorni 64 (il processo è stato rinviato per l’emergenza pandemica dal 24 aprile 2020 al 22 gennaio 2021). Il termine di prescrizione sarebbe perciò maturato il giorno 4 novembre 2025, dopo la sentenza di appello emessa in data 31 ottobre 2025. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Così deciso il 22 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RD SO AN AN
udita la relazione svolta dal Consigliere RD SO;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero Perla Lori che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione, maturata prima della sentenza di appello. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data 4 marzo 2022 per il reato di evasione commesso in data 3 novembre 2015, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, IO CC ha proposto ricorso, articolando due motivi di impugnazione con cui denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la illogicità della motivazione con riguardo all’accertamento della responsabilità in mancanza di prove certe dell’allontanamento dalla abitazione non essendo stato l’imputato sottoposto ad Penale Sent. Sez. 6 Num. 20351 Anno 2026 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 22/04/2026 2 un controllo al momento del suo avvistamento in strada da parte degli agenti, nonché in relazione alla quantificazione della pena. Infine, rileva che il reato sarebbe prescritto per scadenza dei termini di legge e si chiede pertanto alla Corte di Cassazione di emettere una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico giuridico con le quali il ricorrente non si confronta con riferimento all’accertamento dell’elemento oggettivo del reato, postulando un preteso travisamento del fatto che risulta in realtà privo di fondamento, poiché la sentenza pone in adeguata connessione logica una serie di elementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettività, che prescindono dalla incertezza del riconoscimento dell’imputato operato in strada, considerato che il controllo è stato eseguito anche presso l’abitazione ove l’imputato è risultato comunque assente. Le medesime considerazioni devono ripetersi per le censure dedotte in merito alla determinazione della pena, avendo i giudici di merito fornito esauriente giustificazione delle ragioni della decisione, indicando in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., essendo stato, peraltro, applicato il minimo edittale della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata contestata. Tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso, la prescrizione del reato maturata in epoca successiva alla sentenza di appello non è rilevabile in sede di legittimità considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, [...], Rv. 217266). 3 il reato risulta consumato in data 1 settembre 2015, quindi, tenuto conto della riconosciuta recidiva reiterata, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni dieci, per effetto dell’aumento di 2/3 del termine di prescrizione di sei anni ex art. 161, comma 2, cod. pen., cui si deve aggiungere la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per la intera durata di giorni 64 (il processo è stato rinviato per l’emergenza pandemica dal 24 aprile 2020 al 22 gennaio 2021). Il termine di prescrizione sarebbe perciò maturato il giorno 4 novembre 2025, dopo la sentenza di appello emessa in data 31 ottobre 2025. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Così deciso il 22 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RD SO AN AN