Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2026, n. 20351
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del reato

    La Corte ritiene che la prescrizione non sia rilevabile in sede di legittimità a causa dell'inammissibilità del ricorso. La prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza di appello, ma la sua eventuale maturazione antecedente è preclusa dall'inammissibilità del ricorso stesso.

  • Rigettato
    Mancanza di prove certe dell'allontanamento

    La Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia esaustiva e coerente, avendo adeguatamente connesso una serie di elementi di fatto che prescindono dall'incertezza del riconoscimento in strada, considerando anche il controllo effettuato presso l'abitazione.

  • Rigettato
    Censure sulla determinazione della pena

    La Corte ritiene che i giudici di merito abbiano fornito un'esauriente giustificazione della pena, indicando gli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e avendo applicato il minimo edittale dopo la concessione delle attenuanti generiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2026, n. 20351
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20351
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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