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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10411/2016 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Cagliari, Piazza C.F._2 Galilei n. 32, presso lo studio dell'avvocato Stefano Burranca, che li rappresenta in virtù di procura in atti, attori contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Monti n. 31, presso lo studio dell'avvocato Carlo Fanari, che la rappresenta in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice: Come da note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 aprile 2025:
“Previa revoca e/o modifica dell'ordinanza assunta dall'Ill.mo Giudicante in data 9 dicembre 2021, con la quale era stata disposta l'integrazione del contradditorio a tutti i partecipanti alla da Controparte_1 intendersi, ormai, alla luce della citata sentenza definitiva numero n. 721/2022 allegata in atti, come meri “volontari”, di tenere la causa in decisione, con conferma delle conclusioni riportate nell'atto introduttivo di riassunzione, senza termini di legge, dato il già avvenuto deposito di conclusionali e repliche.”. Conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in riassunzione:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni domanda avversa disattesa: I) ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza di rapporto giuridico tra il soggetto denominato e le odierne parti Controparte_1 attrici, in quanto, l'oggetto e/o lo scopo del regolamento contrattuale applicabile agli odierni attori in forza del loro atto pubblico di acquisto, è venuto meno, è cessato, ovvero, allo stato è impossibile/inesistente/nullo, a seguito dell'acquisizione, della gestione e della presa in carico di tutti i beni che costituivano tale oggetto, ad opera del Comune di Quartu Sant'Elena, oltre che in forza dell'eccezione di giudicato formulata in narrativa, e per l'effetto: II) ACCERTARE E DICHIARARE che il soggetto denominato
[...]
non può più considerarsi esistente nei confronti degli Controparte_1 odierni attori in riassunzione, avendo cessato la sua originaria ragion d'essere, ovvero, avendo perduto l'oggetto del contratto che l'aveva originariamente istituita, e conseguentemente: III) ACCERTATE E DICHIARARE che la comunione convenuta non ha più legittimazione operativa nei confronti degli odierni attori in riassunzione;
IV) ACCERTARE E DICHIARARE che parte attrice, in seguito alla sua dichiarazione di recesso formulata con le lettere raccomandate prodotte in atti, non fa più parte del soggetto denominato “ Controparte_1
.
[...]
Il tutto con condanna della come meglio Controparte_1 generalizzata in atti, alle spese, diritti ed onorari della presente procedura.”. Nell'interesse della parte convenuta:
“Nell'interesse della l'Avv. Carlo Fanari Controparte_1 insiste in ogni precedente difesa e si oppone ad ogni avversa istanza.
Non risulta che parte attrice abbia integrato in contraddittorio così come disposto con provvedimento del G.I.
Il giudizio dovrà essere dichiarato estinto con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato alla e – premesso Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di avere promosso davanti al giudice di pace di Cagliari opposizione avverso il decreto n. 1583/2015 con il quale era stato ingiunto il pagamento dell'importo di 486,91, euro oltre interessi e spese legali, e che il predetto giudice, con sentenza del 6 agosto 2016 aveva dichiarato la sua incompetenza a favore del Tribunale di Cagliari in relazione alla questione pregiudiziale relativa all'accertamento dell'esistenza stessa della CO e del sopravvenuto venir meno dell'oggetto del regolamento contrattuale su cui era fondata la pretesa creditoria – hanno esposto:
- in data 27 maggio 1977 i signori e più e il Comune di Quartu CP_2 Sant'Elena avevano stipulato una convenzione che, a fronte della realizzazione di opere di carattere pubblico, come da piano di lottizzazione, nei terreni di proprietà dei signori e più, prevedeva espressamente CP_2 la cessione delle aree necessarie per la realizzazione dei servizi generali e di quartiere al Comune di Quartu Sant'Elena, il quale aveva per contro assunto l'impegno di provvedere alla loro manutenzione perpetua, conservandone la destinazione;
- detta convezione era stata poi espressamente richiamata nel regolamento contrattuale denominato 'regolamento per la gestione di servizi e cose comuni nella lottizzazione Tuerra in Comune di Quartu Sant'Elena' istitutivo di una comunione obbligatoria tra tutti i proprietari di immobili all'interno della lottizzazione 'Tuerra';
- l'art. 3 del regolamento per la gestione di servizi e cose comuni prevedeva testualmente che “Costituiscono oggetto del presente regolamento gli impianti, le opere e i beni di interesse comune, che non appartengono in proprietà esclusiva ad uno o più partecipanti alla CO, ed ivi compresi pertanto gli impianti, opere e beni già passati in proprietà o destinati a passare in proprietà al Comune di Quartu Sant'Elena per effetto della convenzione di cui all'art. 1, sino a che il Comune di Quart Sant'Elena non avrà deliberato di assumere in tutto in parte la gestione'
- a tale regolamento contrattuale avevano aderito gli odierni attori per effetto dell'espresso richiamo contenuto nell'atto pubblico di acquisto;
- con delibera della Giunta del 5 marzo 1990 il Comune di Quartu Sant'Elena aveva volturato a suo nome tutti i contratti Enel di pertinenza della ricadenti sugli impianti di depurazione e Controparte_1 sollevamento dell'acqua di proprietà comunale;
- nelle medesima delibera si era dato atto del collaudo da parte dell'ingegnere del Comune di Quartu Sant'Elena di tutte le opere di urbanizzazione primaria fin dal 27 gennaio 1983, con conseguente acquisizione della proprietà in capo al medesimo Comune, così come previsto dell'art. 10 della Convenzione stipulata in data 27 maggio 1977;
- lo stesso Comune di Quartu Sant'Elena, con nota del 16 marzo 1998, aveva precisato che fin dal 6 gennaio 1996 tutte le opere di urbanizzazione primaria erano state prese in gestione dell'amministrazione comunale, sulla quale ricadevano pertanto i correlativi oneri di manutenzione;
- la non ha più titolo di pretendere il Controparte_1 pagamento di oneri per la gestione di beni e servizi comuni, poiché è venuto meno lo scopo e l'oggetto del regolamento contrattuale 'istitutivo' della CO e poiché non esiste più alcun bene comune;
Controparte_1
- d'altra parte, con lettera raccomandata del 4 ottobre 2010 indirizzata al Presidente e all'amministratore della gli attori Controparte_1 avevano comunicato la loro volontà di “dissociarsi, a partire dalla data della presente, da qualsiasi intervento di manutenzione o nuovi lavori che sono di competenza del Comune di Quartu Sant'Elena”;
- di fatti in relazione ad ogni bene pubblico presente all'interno della lottizzazione, gli attori fruiscono dei servizi erogati dalle autorità pubbliche locali che ne hanno assunto la gestione fin dal 1996 e, in relazione ad essi, corrispondono le relative tasse, imposte e oneri fiscali;
- le somme richieste in sede monitoria non sono pertanto dovute in quanto gli attori non fanno più parte della CO di che ha Controparte_1 cessato lo scopo previsto dal regolamento in seguito alla cessione al Comune di Quartu Sant'Elena di tutti i beni facenti parte della CO.
1.1. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto che in questa sede venga:
a) accertata la sopravvenuta nullità del regolamento contrattuale, per cessazione, impossibilità, inesistenza, nullità dell'oggetto e/o dello scopo;
b) accertata l'inesistenza della Controparte_1
c) accertato che gli attori, in seguito alla dichiarazione di recesso, non fanno più parte della Controparte_1
2. Con comparsa depositata in data 8 maggio 2017, si è costituita in giudizio la la quale in via preliminare ha Controparte_1 eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, per avere gli attori proposto l'azione solo nei confronti della e non anche Controparte_1 dei singoli proprietari delle unità immobiliari che la compongono e che hanno sottoscritto il contratto che ne ha determinato l'esistenza. Nel merito ha sostenuto che:
- la deve essere qualificata come consorzio Controparte_1 di urbanizzazione, preordinato alla sistemazione e al miglior godimento del comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere e servizi di interesse comune, a prescindere dall'assetto proprietario;
- lo scopo del regolamento era dunque quello di regolamentare spese e onere di gestione di beni, non sul presupposto della lora natura comune, ma su quello funzionale della destinazione degli stessi al servizio delle proprietà individuali;
- gli obblighi gravanti sui singoli partecipanti sono pertanto qualificabili come obligationes propter rem; - da quanto esposto deriva che, in assenza di una specifica disposizione statutaria, trova applicazione analogica l'art. 1118 c.c., il quale dispone che il condomino non può, rinunciando al diritto sui beni comuni, sottrarsi dal contribuire alle spese;
- per queste ragioni, nemmeno può sostenersi che sia venuto meno lo scopo del regolamento contrattuale e la funzione della Controparte_1
esclusivamente volta alla gestione di servizi relativi ad aree e
[...] relative opere di urbanizzazione già cedute in proprietà al Comune di Quartu Sant'Elena in forza della convenzione del 27 maggio 1977;
- peraltro il Comune di Quartu Sant'Elena non ha affatto assunto la gestione dei beni e delle opere della lottizzazione, che continua a gravare sugli organi della CO, proprio su richiesta o comunque con l'autorizzazione del Comune di Quartu Sant'Elena.
2.1. Su tali argomentazioni, la ha concluso Controparte_1 affinché venga:
a) integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla
CO; b) dichiarata l'illegittimità/nullità/inefficacia del recesso degli attori dal consorzio ' Controparte_1
c) rigettata ogni avversa domanda.
3. Nelle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. gli attori hanno eccepito il difetto di legittimazione processuale dello costituitosi in qualità di CP_3 amministratore della per essere la validità CP_1 Controparte_1 della nomina sub iudice. In replica all'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, hanno affermato che le questioni oggetto del presente procedimento hanno carattere incidentale, in quanto riguardanti l'operatività del regolamento contrattuale nei confronti degli attori, ai fini della revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Nel merito hanno ribadito la nullità del regolamento contrattuale anche nell'ipotesi in cui la CO dovesse essere qualificata come consorzio di urbanizzazione, posto che a) il suo oggetto, relativo alla gestione di beni pubblici, è da ritenersi inesistente e impossibile, b) non vi è stato il coinvolgimento del Comune di Quartu Sant'Elena.
4. Con ordinanza del 17 novembre 202, premesso che il presente procedimento ha ad oggetto la sola questione concernente la nullità originaria o sopravvenuta del regolamento contrattuale 'istitutivo' della
[...]
e la conseguente inesistenza della stessa CO, da Parte_3 decidere pertanto con efficacia di giudicato, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla CO
[...]
CP_1
5. Le parti non hanno provveduto a integrare il contraddittorio. Al riguardo l'attore ha sostenuto il carattere incidentale della questione concernente 'la legittimazione operativa della CO' e conseguentemente ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla CO.
La convenuta ha invece chiesto che il presente procedimento venga dichiarato estinto, con condanna degli attori al rimborso delle spese di lite.
*** *** *** 6. Essendo insorto contrasto sulla estinzione del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio, la relativa questione deve essere decisa con sentenza.
7. Sul punto occorre avere riguardo all'oggetto del presente giudizio, sulla base delle domande formalmente proposte dalla parte attrice – come da conclusioni riportate in epigrafe – concernenti in sintesi e nello specifico: a) l'accertamento della nullità sopravvenuta del regolamento contrattuale 'istitutivo' della in seguito all'acquisizione, Controparte_1 gestione e presa in carico, da parte del Comune di Quartu Sant'Elena, di tutti i beni che ne costituivano l'oggetto; b) l'accertamento circa l'inesistenza del soggetto denominato '
[...]
Controparte_1
Tali accertamenti hanno certamente carattere pregiudiziale rispetto all'ulteriore domanda – sulla quale il giudice di pace ha conservato la propria competenza funzionale – di revoca del decreto ingiuntivo 1570/2015: la decisione sulla debenza o meno degli oneri per spese su presunti beni comuni presuppone, infatti, la perdurante validità ed efficacia del regolamento contrattuale nei confronti di tutti i partecipanti alla CO e la perdurante esistenza della Controparte_1
Ferma la natura pregiudiziale, non può sostenersi però che tale accertamento abbia anche carattere meramente incidentale.
Infatti, gli attori non si sono limitati a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, ma hanno anche proposta formale ed autonoma domanda di accertamento, in via principale, delle questioni sopra accennate.
Avendo proposto formale domanda sul punto, il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza e assegnato il termine per la riassunzione davanti al Tribunale ordinario, proprio sul presupposto che la questione dovesse essere decisa con efficacia di giudicato e che pertanto fosse sottratta alla sua competenza. L'art. 34 c.p.c., infatti, prevede che quando il giudice debba decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o per valore a un giudice superiore, debba rimettere la causa a quest'ultimo. Dalla norma di evince, a contrario, che il giudice inferiore può invece esaminare la questione pregiudiziale ai fini della decisione della causa, purché in via meramente incidentale, senza efficacia di giudicato. Ciò è da escludere quando la parte chieda una pronuncia espressa sulla quesitone pregiudiziale, proponendo autonoma domanda, esattamente come avvenuto nel caso in esame.
Alla luce di quanto evidenziato, la tesi secondo cui le domande in questa sede proposte avrebbero natura incidentale è manifestamente infondata.
Il richiamo – operato dalla difesa degli attori – agli sviluppi processuali di altre analoghe controversie non tiene conto del fatto che negli altri procedimenti l'accertamento sulla nullità del regolamento contrattuale e sulla inesistenza della era stato affrontato in via Controparte_1 incidentale in ragione della mancata richiesta di una pronuncia espressa su tali questioni. Tanto che le stesse erano state scrutinate dallo stesso giudice di pace, senza rimessione al giudice superiore per la decisione delle stesse.
8. Deve dunque trovare conferma l'ordinanza con la quale è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla
Controparte_1 Nel caso in esame gli attori hanno chiesto che venga accertata la cessazione e conseguente inesistenza della una tale Controparte_1 domanda, ove accolta, implicherebbe il mutamento di un rapporto inscindibilmente comune a più soggetti con inevitabili riflessi su tutti gli altri, anche in tema di riparto delle spese sostenute dalla CO (Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2005, n. 121).
Del pari, la dichiarazione di nullità del regolamento contrattuale esige la partecipazione di tutti i soggetti stipulanti, in situazione di litisconsorzio necessario, trattandosi di un contratto plurilaterale avente pluralità di parti e scopo comune (Cass. civ., sez. VI, ord. 9 novembre 2020, n. 24957; Cass. civ., sez. VI, ord. 10 marzo 2021, n. 6656).
9. L'omessa integrazione del contraddittorio comporta l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.
10. In ordine alle spese di lite, l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. dispone che
“Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. In giurisprudenza è stato chiarito che tale norma “non trova, però, applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza” poiché “in quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (Cass. civ., sez. II, ord. 14 luglio 2021, n. 20073).
Per tali ragioni, gli attori sono tenuti al rimborso delle spese di lite relative alla trattazione della questione relativa all'estinzione, che invero, è stata immediatamente decisa con il solo previo deposito di note di trattazione scritta, nelle quali la controparte si è limitata a chiedere l'estinzione.
Tenuto conto della limitata attività processuale, le spese sono liquidabili in misura pari a 500,00 euro, oltre spese generali e accessori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA l'estinzione del presente procedimento;
CONDANNA e al rimborso delle spese di Parte_1 Parte_2 lite in favore della in misura pari a 500,00 Controparte_1 euro, oltre spese generali e accessori.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
Cagliari, 15 aprile 2025
IL GIUDICE
Monica Mascia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10411/2016 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Cagliari, Piazza C.F._2 Galilei n. 32, presso lo studio dell'avvocato Stefano Burranca, che li rappresenta in virtù di procura in atti, attori contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Monti n. 31, presso lo studio dell'avvocato Carlo Fanari, che la rappresenta in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice: Come da note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 aprile 2025:
“Previa revoca e/o modifica dell'ordinanza assunta dall'Ill.mo Giudicante in data 9 dicembre 2021, con la quale era stata disposta l'integrazione del contradditorio a tutti i partecipanti alla da Controparte_1 intendersi, ormai, alla luce della citata sentenza definitiva numero n. 721/2022 allegata in atti, come meri “volontari”, di tenere la causa in decisione, con conferma delle conclusioni riportate nell'atto introduttivo di riassunzione, senza termini di legge, dato il già avvenuto deposito di conclusionali e repliche.”. Conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in riassunzione:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni domanda avversa disattesa: I) ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza di rapporto giuridico tra il soggetto denominato e le odierne parti Controparte_1 attrici, in quanto, l'oggetto e/o lo scopo del regolamento contrattuale applicabile agli odierni attori in forza del loro atto pubblico di acquisto, è venuto meno, è cessato, ovvero, allo stato è impossibile/inesistente/nullo, a seguito dell'acquisizione, della gestione e della presa in carico di tutti i beni che costituivano tale oggetto, ad opera del Comune di Quartu Sant'Elena, oltre che in forza dell'eccezione di giudicato formulata in narrativa, e per l'effetto: II) ACCERTARE E DICHIARARE che il soggetto denominato
[...]
non può più considerarsi esistente nei confronti degli Controparte_1 odierni attori in riassunzione, avendo cessato la sua originaria ragion d'essere, ovvero, avendo perduto l'oggetto del contratto che l'aveva originariamente istituita, e conseguentemente: III) ACCERTATE E DICHIARARE che la comunione convenuta non ha più legittimazione operativa nei confronti degli odierni attori in riassunzione;
IV) ACCERTARE E DICHIARARE che parte attrice, in seguito alla sua dichiarazione di recesso formulata con le lettere raccomandate prodotte in atti, non fa più parte del soggetto denominato “ Controparte_1
.
[...]
Il tutto con condanna della come meglio Controparte_1 generalizzata in atti, alle spese, diritti ed onorari della presente procedura.”. Nell'interesse della parte convenuta:
“Nell'interesse della l'Avv. Carlo Fanari Controparte_1 insiste in ogni precedente difesa e si oppone ad ogni avversa istanza.
Non risulta che parte attrice abbia integrato in contraddittorio così come disposto con provvedimento del G.I.
Il giudizio dovrà essere dichiarato estinto con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato alla e – premesso Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di avere promosso davanti al giudice di pace di Cagliari opposizione avverso il decreto n. 1583/2015 con il quale era stato ingiunto il pagamento dell'importo di 486,91, euro oltre interessi e spese legali, e che il predetto giudice, con sentenza del 6 agosto 2016 aveva dichiarato la sua incompetenza a favore del Tribunale di Cagliari in relazione alla questione pregiudiziale relativa all'accertamento dell'esistenza stessa della CO e del sopravvenuto venir meno dell'oggetto del regolamento contrattuale su cui era fondata la pretesa creditoria – hanno esposto:
- in data 27 maggio 1977 i signori e più e il Comune di Quartu CP_2 Sant'Elena avevano stipulato una convenzione che, a fronte della realizzazione di opere di carattere pubblico, come da piano di lottizzazione, nei terreni di proprietà dei signori e più, prevedeva espressamente CP_2 la cessione delle aree necessarie per la realizzazione dei servizi generali e di quartiere al Comune di Quartu Sant'Elena, il quale aveva per contro assunto l'impegno di provvedere alla loro manutenzione perpetua, conservandone la destinazione;
- detta convezione era stata poi espressamente richiamata nel regolamento contrattuale denominato 'regolamento per la gestione di servizi e cose comuni nella lottizzazione Tuerra in Comune di Quartu Sant'Elena' istitutivo di una comunione obbligatoria tra tutti i proprietari di immobili all'interno della lottizzazione 'Tuerra';
- l'art. 3 del regolamento per la gestione di servizi e cose comuni prevedeva testualmente che “Costituiscono oggetto del presente regolamento gli impianti, le opere e i beni di interesse comune, che non appartengono in proprietà esclusiva ad uno o più partecipanti alla CO, ed ivi compresi pertanto gli impianti, opere e beni già passati in proprietà o destinati a passare in proprietà al Comune di Quartu Sant'Elena per effetto della convenzione di cui all'art. 1, sino a che il Comune di Quart Sant'Elena non avrà deliberato di assumere in tutto in parte la gestione'
- a tale regolamento contrattuale avevano aderito gli odierni attori per effetto dell'espresso richiamo contenuto nell'atto pubblico di acquisto;
- con delibera della Giunta del 5 marzo 1990 il Comune di Quartu Sant'Elena aveva volturato a suo nome tutti i contratti Enel di pertinenza della ricadenti sugli impianti di depurazione e Controparte_1 sollevamento dell'acqua di proprietà comunale;
- nelle medesima delibera si era dato atto del collaudo da parte dell'ingegnere del Comune di Quartu Sant'Elena di tutte le opere di urbanizzazione primaria fin dal 27 gennaio 1983, con conseguente acquisizione della proprietà in capo al medesimo Comune, così come previsto dell'art. 10 della Convenzione stipulata in data 27 maggio 1977;
- lo stesso Comune di Quartu Sant'Elena, con nota del 16 marzo 1998, aveva precisato che fin dal 6 gennaio 1996 tutte le opere di urbanizzazione primaria erano state prese in gestione dell'amministrazione comunale, sulla quale ricadevano pertanto i correlativi oneri di manutenzione;
- la non ha più titolo di pretendere il Controparte_1 pagamento di oneri per la gestione di beni e servizi comuni, poiché è venuto meno lo scopo e l'oggetto del regolamento contrattuale 'istitutivo' della CO e poiché non esiste più alcun bene comune;
Controparte_1
- d'altra parte, con lettera raccomandata del 4 ottobre 2010 indirizzata al Presidente e all'amministratore della gli attori Controparte_1 avevano comunicato la loro volontà di “dissociarsi, a partire dalla data della presente, da qualsiasi intervento di manutenzione o nuovi lavori che sono di competenza del Comune di Quartu Sant'Elena”;
- di fatti in relazione ad ogni bene pubblico presente all'interno della lottizzazione, gli attori fruiscono dei servizi erogati dalle autorità pubbliche locali che ne hanno assunto la gestione fin dal 1996 e, in relazione ad essi, corrispondono le relative tasse, imposte e oneri fiscali;
- le somme richieste in sede monitoria non sono pertanto dovute in quanto gli attori non fanno più parte della CO di che ha Controparte_1 cessato lo scopo previsto dal regolamento in seguito alla cessione al Comune di Quartu Sant'Elena di tutti i beni facenti parte della CO.
1.1. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto che in questa sede venga:
a) accertata la sopravvenuta nullità del regolamento contrattuale, per cessazione, impossibilità, inesistenza, nullità dell'oggetto e/o dello scopo;
b) accertata l'inesistenza della Controparte_1
c) accertato che gli attori, in seguito alla dichiarazione di recesso, non fanno più parte della Controparte_1
2. Con comparsa depositata in data 8 maggio 2017, si è costituita in giudizio la la quale in via preliminare ha Controparte_1 eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, per avere gli attori proposto l'azione solo nei confronti della e non anche Controparte_1 dei singoli proprietari delle unità immobiliari che la compongono e che hanno sottoscritto il contratto che ne ha determinato l'esistenza. Nel merito ha sostenuto che:
- la deve essere qualificata come consorzio Controparte_1 di urbanizzazione, preordinato alla sistemazione e al miglior godimento del comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere e servizi di interesse comune, a prescindere dall'assetto proprietario;
- lo scopo del regolamento era dunque quello di regolamentare spese e onere di gestione di beni, non sul presupposto della lora natura comune, ma su quello funzionale della destinazione degli stessi al servizio delle proprietà individuali;
- gli obblighi gravanti sui singoli partecipanti sono pertanto qualificabili come obligationes propter rem; - da quanto esposto deriva che, in assenza di una specifica disposizione statutaria, trova applicazione analogica l'art. 1118 c.c., il quale dispone che il condomino non può, rinunciando al diritto sui beni comuni, sottrarsi dal contribuire alle spese;
- per queste ragioni, nemmeno può sostenersi che sia venuto meno lo scopo del regolamento contrattuale e la funzione della Controparte_1
esclusivamente volta alla gestione di servizi relativi ad aree e
[...] relative opere di urbanizzazione già cedute in proprietà al Comune di Quartu Sant'Elena in forza della convenzione del 27 maggio 1977;
- peraltro il Comune di Quartu Sant'Elena non ha affatto assunto la gestione dei beni e delle opere della lottizzazione, che continua a gravare sugli organi della CO, proprio su richiesta o comunque con l'autorizzazione del Comune di Quartu Sant'Elena.
2.1. Su tali argomentazioni, la ha concluso Controparte_1 affinché venga:
a) integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla
CO; b) dichiarata l'illegittimità/nullità/inefficacia del recesso degli attori dal consorzio ' Controparte_1
c) rigettata ogni avversa domanda.
3. Nelle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. gli attori hanno eccepito il difetto di legittimazione processuale dello costituitosi in qualità di CP_3 amministratore della per essere la validità CP_1 Controparte_1 della nomina sub iudice. In replica all'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, hanno affermato che le questioni oggetto del presente procedimento hanno carattere incidentale, in quanto riguardanti l'operatività del regolamento contrattuale nei confronti degli attori, ai fini della revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Nel merito hanno ribadito la nullità del regolamento contrattuale anche nell'ipotesi in cui la CO dovesse essere qualificata come consorzio di urbanizzazione, posto che a) il suo oggetto, relativo alla gestione di beni pubblici, è da ritenersi inesistente e impossibile, b) non vi è stato il coinvolgimento del Comune di Quartu Sant'Elena.
4. Con ordinanza del 17 novembre 202, premesso che il presente procedimento ha ad oggetto la sola questione concernente la nullità originaria o sopravvenuta del regolamento contrattuale 'istitutivo' della
[...]
e la conseguente inesistenza della stessa CO, da Parte_3 decidere pertanto con efficacia di giudicato, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla CO
[...]
CP_1
5. Le parti non hanno provveduto a integrare il contraddittorio. Al riguardo l'attore ha sostenuto il carattere incidentale della questione concernente 'la legittimazione operativa della CO' e conseguentemente ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla CO.
La convenuta ha invece chiesto che il presente procedimento venga dichiarato estinto, con condanna degli attori al rimborso delle spese di lite.
*** *** *** 6. Essendo insorto contrasto sulla estinzione del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio, la relativa questione deve essere decisa con sentenza.
7. Sul punto occorre avere riguardo all'oggetto del presente giudizio, sulla base delle domande formalmente proposte dalla parte attrice – come da conclusioni riportate in epigrafe – concernenti in sintesi e nello specifico: a) l'accertamento della nullità sopravvenuta del regolamento contrattuale 'istitutivo' della in seguito all'acquisizione, Controparte_1 gestione e presa in carico, da parte del Comune di Quartu Sant'Elena, di tutti i beni che ne costituivano l'oggetto; b) l'accertamento circa l'inesistenza del soggetto denominato '
[...]
Controparte_1
Tali accertamenti hanno certamente carattere pregiudiziale rispetto all'ulteriore domanda – sulla quale il giudice di pace ha conservato la propria competenza funzionale – di revoca del decreto ingiuntivo 1570/2015: la decisione sulla debenza o meno degli oneri per spese su presunti beni comuni presuppone, infatti, la perdurante validità ed efficacia del regolamento contrattuale nei confronti di tutti i partecipanti alla CO e la perdurante esistenza della Controparte_1
Ferma la natura pregiudiziale, non può sostenersi però che tale accertamento abbia anche carattere meramente incidentale.
Infatti, gli attori non si sono limitati a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, ma hanno anche proposta formale ed autonoma domanda di accertamento, in via principale, delle questioni sopra accennate.
Avendo proposto formale domanda sul punto, il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza e assegnato il termine per la riassunzione davanti al Tribunale ordinario, proprio sul presupposto che la questione dovesse essere decisa con efficacia di giudicato e che pertanto fosse sottratta alla sua competenza. L'art. 34 c.p.c., infatti, prevede che quando il giudice debba decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o per valore a un giudice superiore, debba rimettere la causa a quest'ultimo. Dalla norma di evince, a contrario, che il giudice inferiore può invece esaminare la questione pregiudiziale ai fini della decisione della causa, purché in via meramente incidentale, senza efficacia di giudicato. Ciò è da escludere quando la parte chieda una pronuncia espressa sulla quesitone pregiudiziale, proponendo autonoma domanda, esattamente come avvenuto nel caso in esame.
Alla luce di quanto evidenziato, la tesi secondo cui le domande in questa sede proposte avrebbero natura incidentale è manifestamente infondata.
Il richiamo – operato dalla difesa degli attori – agli sviluppi processuali di altre analoghe controversie non tiene conto del fatto che negli altri procedimenti l'accertamento sulla nullità del regolamento contrattuale e sulla inesistenza della era stato affrontato in via Controparte_1 incidentale in ragione della mancata richiesta di una pronuncia espressa su tali questioni. Tanto che le stesse erano state scrutinate dallo stesso giudice di pace, senza rimessione al giudice superiore per la decisione delle stesse.
8. Deve dunque trovare conferma l'ordinanza con la quale è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla
Controparte_1 Nel caso in esame gli attori hanno chiesto che venga accertata la cessazione e conseguente inesistenza della una tale Controparte_1 domanda, ove accolta, implicherebbe il mutamento di un rapporto inscindibilmente comune a più soggetti con inevitabili riflessi su tutti gli altri, anche in tema di riparto delle spese sostenute dalla CO (Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2005, n. 121).
Del pari, la dichiarazione di nullità del regolamento contrattuale esige la partecipazione di tutti i soggetti stipulanti, in situazione di litisconsorzio necessario, trattandosi di un contratto plurilaterale avente pluralità di parti e scopo comune (Cass. civ., sez. VI, ord. 9 novembre 2020, n. 24957; Cass. civ., sez. VI, ord. 10 marzo 2021, n. 6656).
9. L'omessa integrazione del contraddittorio comporta l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.
10. In ordine alle spese di lite, l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. dispone che
“Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. In giurisprudenza è stato chiarito che tale norma “non trova, però, applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza” poiché “in quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (Cass. civ., sez. II, ord. 14 luglio 2021, n. 20073).
Per tali ragioni, gli attori sono tenuti al rimborso delle spese di lite relative alla trattazione della questione relativa all'estinzione, che invero, è stata immediatamente decisa con il solo previo deposito di note di trattazione scritta, nelle quali la controparte si è limitata a chiedere l'estinzione.
Tenuto conto della limitata attività processuale, le spese sono liquidabili in misura pari a 500,00 euro, oltre spese generali e accessori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA l'estinzione del presente procedimento;
CONDANNA e al rimborso delle spese di Parte_1 Parte_2 lite in favore della in misura pari a 500,00 Controparte_1 euro, oltre spese generali e accessori.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
Cagliari, 15 aprile 2025
IL GIUDICE
Monica Mascia