Sentenza 12 luglio 2006
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È configurabile il tentativo in relazione al reato di cui all'art. 377 bis cod. pen.
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- 1. In tema di tentativo del delitto di cui all'art. 377 bis c.p.Tommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Nota a Cass. pen., Sez. VI, sent. 25 novembre 2010 (dep. 29 dicembre 2010), n. 45626, Pres. e Rel. De Roberto 1. Con la sentenza in esame, la sesta Sezione della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla ammissibilità del tentativo per il reato di cui all'art. 377 bis c.p., ha precisato che perché possa configurarsi tale fattispecie di reato nella forma tentata non è sufficiente indurre un soggetto che ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, mediante violenza o minaccia (o offerta o promessa di denaro o altra utilità), ma è altresì necessario che tale soggetto sia stato effettivamente "chiamato" a rendere …
Leggi di più… - 2. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 12/07/2006 n° 32633Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2006, n. 32633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32633 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 12/07/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1496
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 020045/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TT RI N. IL 22/11/1966;
avverso ORDINANZA del 11/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO SANTI intese alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. FADALTI L. che ha concluso per: Accogliersi il ricorso;
Letta la memoria difensiva pervenuta in data 7/07/2006. OSSERVA
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di TT RI avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Pordenone in data 28/03/2006,con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'istante, indagato in ordine al reati di cui agli artt. 56, 377 bis c.p., per avere, con minaccia, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre SS RI, suo coimputato in un procedimento per concorso nel reato di incendio doloso aggravato, a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci sulla posizione di esso istante, innanzi all'A.G. procedente, con facoltà di non rispondere, il Tribunale del riesame di Trieste, con ordinanza in data 11/04/2006,confermava detta misura coercitiva intramuraria, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla ribadita configurabilità del tentativo per il reato di cui all'art. 377 bis c.p., l'idoneità del gesto della croce disegnato in aria con due dita all'indirizzo del SS quale atto idoneo, diretto in modo non equivoco a costituire minaccia per detta finalita, nonché la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 c.p.p., fermo restando l'adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, rispetto a dette esigenze cautelari. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il TT, deducendo a motivi del gravame:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 377 bis e 56 c.p., per la ritenuta configurabilità del tentativo di tale reato, posto che il momento consumativo dell'induzione di cui allo art. 377 bis cit. è il medesimo della subornazione ex art. 77 c.p., trattandosi, per entrambe le fattispecie, di delitti a consumazione anticipata che non ammettono il tentativo;
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 56 c.p., per erronea indicazione della legge penale e per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità degli atti asseritamente commessi dal ricorrente a rivestire significato di "minaccia di morte" nei confronti del SS, posto che tale idoneità va inquadrata nella natura oggettiva della nozione, al momento della commissione dell'atto e, avuto riguardo ai rapporti di stretta amicizia e di usuale frequentazione intercorsi tra le parti da sempre, era ragionevole riferire il gesto ad "una semplice goliardata" verso un amico, inidonea a coartarne la sua volontà;
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 56 c.p., per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta direzione degli atti asseritamente commessi dal ricorrente, senza che il Tribunale del riesame abbia motivato in ordine alla sussistenza del dolo diretto sul punto;
4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 56 c.p. per erronea applicazione della legge penale e per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inequivocità degli atti asseritamente commessi dal ricorrente per indurre il SS a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci, non potendosi escludere altro significato del gesto, in merito al quale l'ordinanza impugnata ha omesso pertinentemente di motivare.
Con memoria difensiva prodotta in atti, si è ribadita la inconfigurabilità del tentativo per il delitto di cui all'art. 377 bis c.p., avuto riguardo alla sovrapponibilità strutturale e consustanzialità tra detto reato e quello di subornazione ex art. 377 c.p., tenuto conto della novella n. 146/06 che avrebbe reso vieppiù coincidenti le ipotesi predette, sicché, come è inammissibile la previsione del tentativo nel reato di pericolo, quale è quello di subornazione, altrettanto lo è per il reato di cui all'art. 377 bis c.p., definibile di "subornazione speciale". Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata nella misura di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ed invero, essenzializzando le risposte ai motivi di gravame ed alla stessa memoria difensiva, sostanzialmente tese a ribadire l'inconfigurabilità del tentativo nel delitto di cui all'art. 377 bis c.p., giova ribadire che, a prescindere dalla novella della L. n. 146 del 2006, l'art. 377 c.p. cui la difesa intende sovrapporre contenutisticamente e funzionalmente l'art. 377 bis c.p., resta figura autonoma di reato che, proprio per l'inequivoco tenore letterale della norma, è di certo inquadrabile nel novero dei reati c.d. di pericolo (per indurlo a commettere), e come tale, annoverabile tra le fattispecie che non ammettono l'ipotesi del tentativo.
Per contro, l'art. 377 bis c.p., come lo stesso tenore letterale della norma autorizza a ritenere (induce a fare o non fare), è un reato inquadrabile in quelli di evento/danno e, come tale, consente l'ipotesi del tentativo. Sul punto il Tribunale del riesame ha offerto corretta, logica e motivata risposta alla doglianza difensiva (cfr. foll. 3/4 ordinanza impugnata).
Alla manifesta infondatezza del motivo sub 1) (e della relativa memoria difensiva) si accompagna pari infondatezza manifesta per i motivi sub 2), 3) e 4), posto che tanto per l'idoneità del gesto, quanto per la sua direzione ed inequivocità, agli effetti di rappresentare minaccia penalmente rilevante in termini - innanzitutto - di oggettività, il Tribunale del riesame ha fornito ampia, logica e corretta risposta, "rivisitando" l'intera vicenda agli effetti della apprezzabilità ragionevolmente fondata della gravità indiziaria, a supporto della misura intramuraria applicata (cfr. foll. 5, 6, 7, 8 dell'ordinanza impugnata).
Del resto e proprio attraverso una lettura oggettivizzata del gesto, univocamente, allo stato, convergente nell'attribuzione al ricorrente della paternità dello stesso e della sua inequivoca direzione al SS (cfr. molteplici dichiarazioni accusatorie dei verbalizzanti, anche testi oculari e dello stesso destinatario del gesto), che, come rilevato nell'impugnata ordinanza, è dato coglierne la valenza di chiara matrice intimidatoria, se letta ed opportunamente inquadrata nelle circostanze di tempo, luogo e soprattutto di riferimento alle inequivoche finalità di tale minaccia verso il coimputato del delitto di incendio doloso aggravato, così integrandosi, allo stato, gravi indizi di colpevolezza a carico del TT in ordine al delitto tentato ascrittogli.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2006