Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
È configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui è stata esclusa la continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso e quello di traffico di stupefacenti e conseguentemente è stata ritenuta inapplicabile la disciplina dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. alle distinte ordinanze cautelari emesse in riferimento agli stessi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2009, n. 8451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8451 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 266
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 034415/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT LA, N. IL 26/12/1970;
avverso ORDINANZA del 01/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Vito, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, Avv. CANNOLETTA Pantaleo. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell'1.7.2008, il Tribunale di Lecce, costituito a norma dell'art. 310 c.p.p., respingeva l'appello presentato nell'interesse di IT CL avverso il provvedimento in data 8.4.2008 con cui la Corte di Assise di Appello di Lecce aveva rigettato la richiesta volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del 12.7.2005 per i delitti di omicidio aggravato ai danni di IS ND per quelli relativi alle armi e per occultamento di cadavere, aggravati a norma del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per i quali il IT era stato condannato all'ergastolo con sentenza del giudice di primo grado. Premesso che lo stesso imputato era stato sottoposto a misura custodiale in data 29.7.2003 in relazione ai delitti associativi di cui all'art. 416 bis c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e artt. 73, 80 del medesimo D.P.R., per i quali era stato condannato alla pena di quindici anni di reclusione dal giudice di primo grado, il tribunale rilevava che non era configurabile la situazione di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, in quanto doveva escludersi il nesso di connessione qualificata previsto dall'art. 12, lett. b (continuazione) e c (rapporto teleologico) tra i reati associativi oggetto del primo processo, la cui consumazione decorreva dal 2000, e il successivo omicidio di IS ND.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione per denunciare la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 81 c.p. e art. 297 c.p.p., comma 3. Dopo avere analiticamente illustrato le vicende dei due processi, il ricorrente deduceva che il vincolo della continuazione era stato riconosciuto nelle sentenze di primo grado di entrambi i processi: di talché, da un lato, al solo IT era stata negata l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 c.p., riconosciuta invece a tutti i coimputati, e, dall'altro, il giudice del procedimento incidentale "de libertate" aveva illegittimamente disatteso la decisione del giudice del processo principale, violando così il principio di assorbimento.
Con motivi aggiunti, il ricorrente reiterava la richiesta di annullamento dell'ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso manca di fondamento.
Il tema di decisione attiene direttamente alla tematica delle cd. "contestazioni a catena", regolata dalla disposizione di cui all'art.297 c.p.p., comma 3, che, nel testo introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 12, stabilisce: "Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b e c, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma".
La disciplina delle contestazioni a catena è stato oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale ad opera del Giudice delle leggi che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza (Corte cost., 3 novembre 2005, n. 408). La pronuncia della Corte costituzionale ha fatto esplicito riferimento al diritto "vivente" risultante dall'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive (Cass., Sez. Un., 22 marzo 2005, Rahulia).
I principi in tema di "contestazione a catena" sono stati elaborati e approfonditi da un ulteriore intervento recente delle Sezioni Unite Penali, con cui è stato chiarito che, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza, mentre nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del p.m. (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2006, Librato). In quest'ultima decisione le Sezioni Unite hanno precisato che, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, è necessaria la sussistenza del presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, e che tale condizione essenziale deve essere esclusa allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione di tipo mafioso e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2006, Librato). A fronte di siffatto quadro di riferimento normativo il tribunale ha ritenuto, con motivazione immune da mende logiche e giuridiche, che tra i reati per i quali sono state emesse le due misure coercitive non sussiste il nesso di connessione qualificata prefigurato dall'art. 12, lett. b (concorso formale o continuazione) e lett. e (reati commessi per eseguire o per occultare gli altri). In particolare, l'esclusione del nesso della continuazione trova conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità riguardante le condizioni per la configurabilità dell'unicità del disegno criminoso tra reati associativi e reati fini, i quali devono essere oggetto di volizione nelle sue linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. Il giudice dell'appello cautelare ha correttamente escluso che le statuizioni favorevoli all'applicazione della continuazione adottate dal giudice del processo principale abbiano carattere vincolante nel procedimento incidentale de libertate, facendo riferimento puntuale alla separatezza dei due procedimenti, tanto più che, come è stato osservato dal Procuratore Generale nell'udienza camerale, se un vincolo è configurabile tra le due vicende, esso riguarda l'accertamento dei fatti e non la qualificazione giuridica degli stessi, che il giudice del procedimento cautelare può autonomamente stabilire.
Pertanto, stante la correttezza logica e giuridica dell'ordinanza, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che sia trasmessa, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009