Sentenza 28 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di custodia cautelare, nel caso in cui sia stata rigettata dal g.i.p.la richiesta di applicazione di un provvedimento coercitivo per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale investito dell'appello proposto dal pubblico ministero, qualora ritenga di accogliere l'impugnazione e di emettere il provvedimento, ha il dovere di valutare, e di motivare adeguatamente, oltre che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche se ricorrano le esigenze cautelari previste dall'art.274 cod.proc. pen., a prescindere dalla proposizione di specifiche censure sul punto.
Commentario • 1
- 1. Ricognizione fotografica inattendibile anche se proviene dalla polizia giudiziaria (Cass. 17747/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2001, n. 11231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11231 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 28/02/2001
1. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 905
3. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 46017
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) NA SE
2) PA PP
3) AG AR
4) RS EN
5) DEAR TO
avverso la ordinanza in data 4-9 ottobre 2000 del Tribunale di Catania Visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IO Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di LLTE e per il rigetto degli altri ricorsi;
Udito per NA e BO l'avv. Giambattista Rizza, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
Con ordinanza in data lo marzo 1999, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania rigettava la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere presentata dal pubblico ministero nei confronti di NA SE, PA PP, AG AR, RS EN e DEAR TO, quali indagati del delitto di estorsione continuata aggravata e altro in danno di PA IO (in Augusta e altre zone limitrofe, tra il 1991 e il 1992).
A seguito di appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, proposto ex art. 310 c.p.p., il Tribunale medesimo, con ordinanza in data 4-9 ottobre 2000, in riforma dell'ordinanza impugnata disponeva nei confronti dei predetti la misura custodiale richiesta dal pubblico ministero. Riteneva il Tribunale che a carico dei predetti sussistevano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di estorsione in danno dell'imprenditore PA IO, che, anche a seguito degli attentati dinamitardi a un suo locale e a un furgone della sua ditta, fu costretto a versare, in più rate, lire 150 milioni quale corrispettivo per avere ottenuto dal Prefetto di Siracusa l'appalto dei pasti confezionati in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 residenti nel Comune di Augusta.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti indagati.
NA SE, a mezzo del difensore, denuncia l'erroneità della valutazione da parte del Tribunale circa la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa PA IO e del collaborante NO AN, attese la incostanza e contraddittorietà delle stesse, e circa la credibilità estrinseca delle stesse, considerate le discrepanze tra le predette fonti di prova. Si osserva inoltre che il Tribunale è andato oltre il devoluto, argomentando in ordine alle esigenze cautelari benché l'ufficio appellante non avesse sollevato censure in ordine a tale aspetto.
AP PP e RA AR, a mezzo del difensore, sollevano censure letteralmente identiche a quelle del NA. Anche BO EN, a mezzo del difensore, si duole dell'apprezzamento della valenza delle fonti indiziarie operata dal Tribunale, delle quali si sottolineano le numerose discordanze e contraddizioni sia intrinseche sia nel confronto tra le stesse. In particolare si osserva che il PA aveva in un primo tempo riferito di non conoscere la persona cui aveva corrisposto la somma di lire 10 milioni, da lui indicato in un pregiudicato di Villasanta successivamente ucciso;
poi, a distanza di sei mesi, e riferendosi a fatti risalenti a sette anni prima, aveva dichiarato di riconoscerlo in foto. Si sottolinea poi che il pubblico ministero non ha svolto specifiche critiche sulla posizione del BO, quale esaminata dal G.i.p., con ciò mostrando acquiescenza a tale parte del provvedimento. Inoltre, come dedotto negli altri ricorsi, si denuncia la violazione del principio devolutivo avendo il Tribunale preso in esame il punto delle esigenze cautelari non investito dalla impugnazione del pubblico ministero.
LLTE TO non ha presentato motivi di impugnazione. Diritto
Il ricorso di LLTE è inammissibile per mancata presentazione dei motivi.
I ricorsi di NA, AP e AR appaiono infondati. Quanto al rilievo del vizio di motivazione in punto di attendibilità intrinseca o estrinseca delle dichiarazioni poste a fondamento della ordinanza impugnata, si tratta di censura formulata astrattamente, senza alcuna puntuale disamina dei passaggi del ragionamento condotto dal Tribunale che evidenzierebbero il denunciato vizio. Circa la dedotta violazione del principio devolutivo, derivante dal fatto che il Tribunale, secondo i ricorrenti, si era occupato di un punto (quello relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari) non investito dall'appello, va rilevato che il Giudice per le indagini preliminari ha trattato di ciò solo nell'ultimo passaggio della ordinanza, dopo avere escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, aspetto, quest'ultimo, che comunque imponeva il rigetto della richiesta del pubblico ministero. Ora, le considerazioni svolte in tema di esigenze cautelari appaiono non costituire una statuizione autonoma della decisione, non solo perché esse non erano necessarie nella economia della stessa (attesa la valutazione di insussistenza del presupposto probatorio) ma perché il convincimento del giudice risulta espresso al riguardo in forma ipotetica e perplessa, come risulta dalla espressione "non può, da ultimo, non rilevarsi come appaiano in ogni caso difficilmente ravvisabili anche le prospettate esigenze cautelari". Trattandosi, dunque, sostanzialmente di un obiter dictum, impropriamente evidenziato, ad colorandum, dal G.i.p. di Catania, questo aspetto non rientrava nella ratio decidendi;
e legittimamente il giudice di appello, risolta positivamente la questione circa la esistenza del presupposto probatorio, si è dato carico di motivare sul punto. Va infatti al riguardo affermato che qualora sia stata rigettata la richiesta di applicazione di un provvedimento coercitivo sulla base della ritenuta insussistenza degli indizi di colpevolezza, il tribunale investito dall'appello del pubblico ministero ha il dovere, ove ritenga di accoglierlo, e a prescindere da specifiche censure dell'appellante sul punto, di prendere in considerazione i presupposti di cui all'art. 274 c.p.p., e pertanto di motivare adeguatamente non solo in relazione al novellato giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari, non considerate, o considerate solo in via incidentale, dal primo giudice. Rimane da esaminare il ricorso di BO.
Sulla censura di violazione del principio devolutivo, vale quanto sopra osservato.
Quanto alla doglianza circa il vizio di motivazione sulla valutazione delle fonti indiziarie, va rilevato che esse, per una parte, al pari di quelle degli altri ricorrenti, appaiono del tutto generiche, e per la parte relativa alle dedotte contraddizioni della persona offesa PA in punto di identificazione del BO, si rivelano infondate.
Secondo quanto esposto dal Tribunale, la ricognizione fotografica della persona del BO effettuata dal PA, con riferimento al soggetto al quale aveva consegnato una rata della somma estortagli, è stata confortata dal collaborante NO, il quale ha riferito che aveva personalmente incaricato il BO di condurre il PA nella villa di Melilli-Città Giardino, ove il NO si trovava agli arresti domiciliari, al fine di indurre l'imprenditore a sottostare alle richieste del pagamento delle tangenti, e inoltre che lo stesso BO aveva successivamente ricevuto dal PA una rata del pagamento.
Sulla base di queste considerazioni, non pare dunque ne' illogica ne' carente la motivazione offerta dal Tribunale circa la consistenza degli elementi indiziari ravvisati a carico del BO.
I ricorrenti vanno pertanto condannati al pagamento in solido delle spese processuali e il solo LLTE a versare in favore della cassa delle ammende una somma che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso di LLTE TO. Rigetta gli altri ricorsi.
Condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali e il solo LLTE a versare lire 1.000.000 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001