Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2001, n. 11231
CASS
Sentenza 28 febbraio 2001

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Massime1

In tema di custodia cautelare, nel caso in cui sia stata rigettata dal g.i.p.la richiesta di applicazione di un provvedimento coercitivo per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale investito dell'appello proposto dal pubblico ministero, qualora ritenga di accogliere l'impugnazione e di emettere il provvedimento, ha il dovere di valutare, e di motivare adeguatamente, oltre che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche se ricorrano le esigenze cautelari previste dall'art.274 cod.proc. pen., a prescindere dalla proposizione di specifiche censure sul punto.

Commentario1

  • 1Ricognizione fotografica inattendibile anche se proviene dalla polizia giudiziaria (Cass. 17747/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2001, n. 11231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11231
Data del deposito : 28 febbraio 2001

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