Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2005, n. 21998
CASS
Sentenza 3 maggio 2005

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Il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta, tra l'altro, che qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto del "ne bis in idem" a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare.

In tema di valutazione della prova, la confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. e non ha quindi bisogno di riscontri esterni. Ne consegue che, pur in presenza di un'unica fonte dichiarativa, possono subire epiloghi valutativi differenziati le narrazioni "contra se" rispetto a quelle "contra alios", così da rendere i risultati negativi eventualmente conseguiti per queste ultime non automaticamente trasferibili quanto alla valutazione delle prime.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2005, n. 21998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21998
    Data del deposito : 3 maggio 2005

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