Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
In tema di reati associativi, al fine di controllare il rispetto del principio del "ne bis in idem", anche in rapporto alla commissione dei reati scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem" in relazione a sentenza di condanna per reati relativi a contrabbando di TLE, successiva a precedente decisione irrevocabile riguardante il solo delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tali reati, sebbene nel capo di imputazione concernente la fattispecie associativa fossero indicati come elementi fattuali a carico, anche i singoli reati fine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 52499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52499 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/06/2014
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 1912
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 43848/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO SQ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 3816/12 della Corte di appello di Napoli del 19 settembre 2012;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 settembre 2012 ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato la penale responsabilità di LZ SQ in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 431 del 1973, art. 291 bis, comma 1, per avere, in concorso con altri, detenuto e trasportato nel territorio dello Stato kg 264 di TLE, e lo aveva condannato pertanto alla pena di giustizia.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il LZ, tramite il proprio difensore, affidandolo a due motivi. Col primo di essi è dedotta la falsa applicazione dell'art. 649 c.p.p., per non avere la Corte di appello partenopea rilevato che per gli stessi fatti per i quali è stato condannato con la sentenza impugnata il LZ già era stato giudicato, con precedente sentenza del Gup del Tribunale di Trento del 22 maggio 2008, confermata dalla locale Corte di appello e divenuta definitiva in data 18 settembre 2009.
In via subordinata il ricorrente deduceva la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine all'accertamento della sua responsabilità quanto al fatto ora contestatogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la inammissibilità in un caso e la manifesta infondatezza nell'altro dei motivi posto a suo sostegno, con le derivanti conseguenze in termine di spese di giudizio.
Quanto al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che, alla luce della documentazione versata in atti dallo stesso imputato è emerso che il LZ, unitamente ad altre persone, è stato coinvolto in un precedente processo, celebrato di fronte agli uffici giudiziari tridentini, nel quale era stata dichiarata, con sentenza della Corte di appello di Trento del 11 febbraio 2009, divenuta irrevocabile il 18 settembre 2009, la sua penale responsabilità in merito al reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 291 bis, 291 ter e 291 quater per essersi associato con tali individui al fine di commettere una serie indeterminata di reati di contrabbando di TLE. Per tale reato il LZ è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
Come è agevole rilevare la predetta condanna, sebbene nel capo di imputazione elevato a carico dell'odierno ricorrente fossero anche indicati, quali elementi fattuali a carico dei prevenuti, i reati fine commessi dagli associati, ha avuto ad oggetto esclusivamente il reato associativo e non anche i singoli reati satellite. Ed è, invece, proprio e solamente di uno di questi che il LZ è stato chiamato a rispondere di fronte al Tribunale di Torre Annunziata prima e di fronte alla Corte di appello di Napoli poi. Così ricostruita nei suoi corretti termini la vicenda che ora interessa, osserva il Collegio che, con riferimento ai reati associativi, al fine di controllare il rispetto del principio del ne bis in idem, anche in rapporto alla commissione dei reati scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le condotte oggetto di giudicato (Corte di cassazione, Sezione 1 penale, 25 marzo 2008, n. 12700). Come sopra accennato le condotte di cui alle sopra ricordate sentenze, sebbene chiaramente connesse, non appaiono affatto fra loro sovrapponibili avendo ciascuna oggetto un distinto fatto, sia sotto il profilo materiale che sotto quello giuridico;
l'una, infatti, concerne esclusivamente il reato associativo, l'altra riguarda uno dei plurimi reati fine compiuti dalla associazione. Di conseguenza non vi è stata alcuna violazione del principio del ne bis in idem in occasione della irrogazione, con la sentenza ora impugnata, della seconda condanna a carico del LZ, rimanendo, semmai, eventuale compito del giudice della esecuzione, se in tal senso adito da chi vi abbia interesse, esaminare la possibilità di rideterminare il cumulo delle pene irrogate, ove si dovesse riscontrare il vincolo della continuazione fra le diverse condotte all'odierno ricorrente addebitate.
Il secondo motivo di censura è chiaramente inammissibile in quanto esso è volto a porre in discussione la valutazione del materiale probatorio a carico del prevenuto.
Tale operazione non è suscettibile di essere compiuta in questa sede di legittimità, ne', peraltro, il ricorrente ha dedotto alcun travisamento della prova ma esclusivamente la congruità della motivazione della sentenza di condanna in relazione alle censure dedotte in sede di appello.
Congruità che, viceversa, emerge chiaramente ove si consideri che la Corte di appello ha tenuto conto dei numerosi elementi indiziari, fra loro convergenti e caratterizzati dalla univocità, esistenti a carico dell'allora appellante, costituiti dal fatto che il LZ fosse nella disponibilità del locale ove era stato ricoverato, con il proprio illecito carico, l'automezzo adibito al trasporto dei tabacchi illecitamente introdotti e trasportati nel territorio dello Stato;
che l'autoveicolo intestato al LZ aveva scortato sino a destinazione il predetto automezzo;
che, infine, alla guida dell'autoveicolo in questione era stato riconosciuto dagli agenti operanti lo stesso LZ.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente così determinata, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014