Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 52499
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Sentenza 24 giugno 2014

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In tema di reati associativi, al fine di controllare il rispetto del principio del "ne bis in idem", anche in rapporto alla commissione dei reati scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem" in relazione a sentenza di condanna per reati relativi a contrabbando di TLE, successiva a precedente decisione irrevocabile riguardante il solo delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tali reati, sebbene nel capo di imputazione concernente la fattispecie associativa fossero indicati come elementi fattuali a carico, anche i singoli reati fine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 52499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52499
    Data del deposito : 24 giugno 2014

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