Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose.
Commentario • 1
- 1. Reato continuato e mafia: non basta l’omogeneità dei delitti, occorre provare l’unicità del disegno criminoso (Cass. Pen. n.34287/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025
Massima di diritto In tema di reato continuato, il vincolo della continuazione tra reati associativi può essere riconosciuto solo previa specifica indagine sulla natura, continuità e operatività dei sodalizi coinvolti, non essendo sufficiente l'omogeneità delle condotte o del titolo di reato. Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione solo sulla base di sentenze irrevocabili, non potendo attribuire rilievo a provvedimenti cautelari o dichiarazioni di collaboratori di giustizia non ancora vagliate con giudicato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34287 RITENUTO IN FATTO 1. Ag.An. formulava al giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2016, n. 6851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6851 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
6 85 1/ 1 6 51 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE M (149-10) UDIENZA PUBBLICA DEL 09/02/2016 Composta dai Sig.ri Magistrati SENT. 150 Dott. GIACOMO PAOLONI - Presidente - Dott. STEFANO MOGINI Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Relatore - R.G.N. 252/2016 Dott. LAURA SCALIA Dott. TO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TARANTO nei confronti di: GI AN, N. il 24/09/1953 GI AO, N. il 20/03/1955 STRANIERI VINCENZO, N. il 06/09/1960 Inoltre: GI AN, N. il 24/09/1953 EL EP, N. il 01/04/1965 STRANIERI VINCENZO, N, il 06/09/1960 OM MI TO, N. IL 09/08/1976 BA NN, N. IL 13/06/1968 Avverso la sentenza n. 1178/2014 CORTE DI APPELLO LECCE SEZ. DIST. TARANTO del 28/04/2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere dott. Dott. MASSIMO RICCIARELLI Udito il Procuratore Generale in persona della dott. Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, per l'inammissibilità dei ricorsi di GI NN,e AO, IE IN, AR IU e CC HE AN e per il rigetto del ricorso di NO NN. Udito il difensore Avv. Franz Pesare, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G e si è riportato ai motivi. RITENUTO IN FATTO :
1. Con sentenza del 7/3/2014 il Tribunale di Taranto giudicava fra l'altro: : GI NN colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) (partecipazione ad associazione armata di stampo mafioso anche nella veste di finanziatore di : IE IN) e H) (estorsione aggravata ai sensi degli artt. 629, comma secondo, e 628, comma terzo, n. 1, ultima parte, e 3, cod. pen. e 7 d.l. 152 del 1991), esclusa la continuazione interna;
GI AO colpevole dei reati ascrittile ai capi A) (medesima associazione armata, anche in veste di organizzatore, promotore e dirigente) e O) (tentata estorsione aggravata ex artt. 629, comma secondo, e 628, comma terzo, n. 1 ultima parte, e 3, cod. pen., 7 d.l. 152 del 1991); ARlli IU colpevole del reato di cui agli artt. 110, 56, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 ultima parte, e 3, cod. pen., così qualificato il fatto contestato sub H); IE IN colpevole del delitto di cui al capo A) (partecipazione ad associazione di stampo mafioso anche in qualità di organizzatore, promotore e dirigente); CC HE AN colpevole della sola detenzione e porto di pistola, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 7, comma primo, legge 895 del 1967; NO NN colpevole del delitto di cui al capo I) (dichiarazione falsa relativa a possesso di titolo di studio, ex art. 76 d.P.R. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen.). Riconosciute le attenuanti generiche alla NO, al ARlli equivalenti alla aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., a GI NN, GI LO e IE IN equivalenti alla recidiva, e unificate sotto il vincolo della continuazione le condotte contestate a GI NN, GI AO, CC HE AN, il Tribunale condannava IE IN e GI AO alla pena di anni tredici di reclusione ciascuno, GI NN alla pena di anni dodici di reclusione, ARlli IU alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, CC HE AN con 2 R l'aumento per la recidiva ad anni due mesi otto di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, NO NN alla pena di mesi due di reclusione. Concedeva il beneficio della sospensione condizionale a NO NN, applicava le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale a ARlli, GI NN, GI AO e IE IN, dichiarava IE, GI NN e GI AO delinquenti abituali, e applicava a questi ultimi la misura di sicurezza della libertà vigilata. + 2. Con sentenza del 28/4/2015 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dava atto dell'intervenuta rinuncia da parte degli imputati IE IN, GI AO, GI NN, ARlli IU, NO NN e CC HE AN ai motivi diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, e in parziale riforma della sentenza appellata: quanto a GI NN, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati sub A) e H) e quelli giudicati con sentenza della Corte di Assise di appello di Taranto in data 1/2/2008, irrevocabile il 29/10/2010, e rideterminava la pena in anni tre di reclusione, in aumento su quella inflitta con la sentenza anzidetta;
quanto a GI AO, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati . sub A) e O) e quelli giudicati con sentenza della Corte di Assise di appello di Taranto in data 23/6/2006, irrevocabile il 23/10/2007, e rideterminava la pena in anni quattro di reclusione, in aumento su quella inflitta con la sentenza anzidetta;
quanto a IE IN riconosceva il vincolo della continuazione tra il reato sub A) e quelli giudicati con sentenza della Corte di Assise di appello di Taranto del 23/6/2006 (irrevocabile il 27/2/2007) e rideterminava la pena in anni quattro di reclusione in aumento su quella inflitta con la sentenza anzidetta;
quanto a ARlli IU, tenuto conto delle attenuanti generiche, di fatto prevalenti rispetto alla contestata aggravante, riduceva la pena ad anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, eliminando la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per anni cinque;
quanto a CC HE AN, concesse le attenuanti generiche equivalenti, riduceva la pena ad anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;
quanto ad NO NN, riduceva la pena ad anni uno e giorni dieci (così nel dispositivo, ma in motivazione intendendosi mesi e giorni dieci), uno aggiungendo il beneficio della non menzione. 3 BR 3. Presentavano ricorso GI NN, ARlli IU, CC HE AN e NO NN.
3.1. Quanto a GI NN con unico articolato motivo veniva dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione. La Corte con sintetica motivazione non aveva indicato gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento e non aveva spiegato le ragioni per cui non aveva reputato attendibili le prove contrarie.
3.2. Quanto a ARlli IU, con il primo motivo veniva dedotta omessa : motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla richiesta di riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. Nel rinunciare agli altri motivi dinanzi alla Corte territoriale il ARlli aveva insistito su quelli concernenti la determinazione della pena, tra i quali sarebbe dovuto ricomprendersi anche il motivo riguardante la riduzione della pena a seguito di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, formulata in sede di udienza preliminare ma respinta dal G.U,P. La doglianza in merito alla mancata riduzione della pena in ragione di una prognosi postuma favorevole all'ammissione al rito, era stata formulata in sede di appello, in quanto il Tribunale, nonostante il deposito del verbale dell'udienza preliminare in data 12/7/2013 e la rinnovata richiesta in sede di conclusioni, in sentenza aveva omesso ogni valutazione in ordine alla legittimità del diniego da . parte del GUP. Ma neanche la Corte territoriale si era pronunciata sulla censura. Con il secondo motivo veniva denunciata omessa motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in merito al rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza. Con l'appello era stato dedotto che il Tribunale non aveva valutato il ruolo secondario dell'imputato e non aveva tenuto conto di tutti gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., trattandosi per di più di persona incensurata e lavoratrice. A fronte della richiesta di prevalenza della attenuanti generiche e di computo della riduzione per il tentativo nella misura di due terzi, la Corte aveva omesso ogni valutazione, non potendosi ritenere estesa la rinuncia anche a tali doglianze.
3.3. Quanto a CC HE AN, veniva denunciato vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte avrebbe dovuto fornire una motivazione più particolareggiata in ordine agli elementi a carico e al trattamento sanzionatorio. 4 Non aveva fugato i dubbi e le incertezze presenti nel primo grado di giudizio e non aveva fornito una corretta interpretazione delle prove, avendo fatto richiamo alla sentenza del Tribunale senza fornire delucidazioni in merito alle questioni sollevate con i motivi di appello.
3.4. Quanto ad NO NN, veniva dedotto che nella motivazione della sentenza di appello la pena era stata ridotta a mesi uno e giorni dieci di reclusione, ma nel dispositivo era stato scritto che la pena veniva ridotta ad anni uno e giorni dieci di reclusione. Nel caso di specie si trattava di errore materiale, emergente con chiarezza dalla motivazione, che pertanto avrebbe dovuto essere rilevato dalla Corte di cassazione con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
4. Proponeva ricorso per cassazione IE IN con dichiarazione nella quale si doleva peraltro del «provvedimento dell'Avvocato Generale dr. Ciro Saltalamacchia», cioè del ricorso per cassazione presentato dal Procuratore Generale, di cui infra.
5. Presentava ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, nei confronti di IE IN, GI AO e GI NN, allegando anche il certificato penale dei predetti. Deduceva vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. La Corte territoriale aveva vistosamente ridotto la pena allo IE, in quanto aveva ravvisato il vincolo della continuazione con reati separatamente giudicati con sentenza del 23/6/2006 (che aveva a sua volta riunito ex art. 81 cod. pen. i reati giudicati con altre due separate sentenze), rilevando l'identità del titolo di reato e l'omogeneità delle condotte, nonché la natura permanente del reato associativo, così da far intendere una continuità e un collegamento temporale tra le condotte, solo apparentemente distanti tra loro. Ma in realtà la Corte non aveva considerato che la separata sentenza si riferiva a condotte commesse fino al giugno 1997, mentre ci si trovava di fronte a condotte poste in essere a distanza di 15 anni, in assenza di qualsivoglia elemento sintomatico idoneo a far ritenere che vi fosse stata permanenza del vincolo associativo. Né era stata considerata la composizione delle compagini associative, per verificare se l'imputato avesse o meno fatto parte sempre del medesimo gruppo criminoso, non essendo sufficiente a radicare il vincolo della continuazione un generico piano di attività delinquenziale che si manifesti nel proposito di 5 А adesione a sodalizi di futura costituzione, fermo restando che la permanenza del reato cessa al momento della sentenza di primo grado. F Ed ancora era stato omesso qualunque rilievo circa il fatto che tra i reati F separatamente giudicati figurava un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 . e che non è ravvisabile vincolo della continuazione in ordine a reati fine pur realizzati per il rafforzamento del sodalizio ma originati da eventi contingenti e occasionali. Analoghe considerazioni valevano per GI AO, parimenti condannata con la sentenza del 23/6/2006 anche per il reato di cui all'art. 74 d.P.r. 309 del . 1990, e per GI NN condannato nel 2008 per fatti commessi fino al 18/6/1997. CONSIDERATO IN DIRITTO :
1. Esaminando prima i ricorsi degli imputati, si rileva che IE IN ha in realtà impugnato non la sentenza bensì l'atto con cui il Procuratore Generale ha presentato ricorso. • Si tratta dunque di impugnazione inammissibile. :
2. Quanto a GI NN, il ricorso è da un lato generico, in quanto non formula specifiche censure, e dall'altro deduce solo questioni riguardanti la penale responsabilità, quando in realtà il predetto aveva rinunciato nel corso del giudizio di appello ai motivi diversi da quelli concernenti la quantificazione della pena. Di qui l'inammissibilità.
3. Altrettanto deve dirsi per CC, che in questa sede formula un unico, del tutto generico, motivo in ordine al tema della penale responsabilità, quando dinanzi alla Corte di appello aveva rinunciato ai motivi diversi da quelli afferenti al trattamento sanzionatorio.
4. Quanto ad NO NN, si osserva che il dispositivo letto in udienza dalla Corte territoriale reca l'esatta indicazione della pena di mesi uno e giorni dieci, mentre quello contenuto nella sentenza-documento reca l'indicazione erronea di una pena di anni uno e giorni dieci. contiene un chiaro riferimento alla pena Peraltro la motivazione correttamente determinata. 06 Of 1 In questa sede deve dunque procedersi a semplice rettifica nei termini di cui al dispositivo.
5. Quanto a ARlli IU, sono sviluppati due temi, quello della riduzione per il giudizio abbreviato che era stato richiesto, e quello della corretta quantificazione della pena in relazione all'applicazione delle attenuanti generiche e alla massima riduzione per il tentativo.
5.1. Sotto il primo profilo il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Risulta dall'atto di appello presentato nell'interesse del ARlli che la richiesta di giudizio abbreviato condizionato era stata presentata in sede di udienza preliminare e che poi solo in data 12/7/2013 era stato prodotto dinanzi al Tribunale il verbale dell'udienza preliminare da cui risultava la precedente istanza, che era stata respinta dal G.U.P. Ma dalla sentenza del Tribunale emerge che il dibattimento era stato aperto in data 19/4/2013 con le richieste istruttore delle parti. Orbene, in conseguenza della sentenza n. 169 del 2003 della Corte costituzionale l'art. 438 cod. proc. pen. deve essere letto nel senso che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato da parte del G.U.P. la parte interessata può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. In mancanza di tale rinnovazione la parte decade dalla facoltà di chiedere il rito alternativo, non rilevando che la richiesta sia eventualmente presentata oltre il termine e in sede di conclusioni (sul punto può farsi rinvio a Cass. Sez. U. n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, rv. 229173). Ne discende che la questione è da reputarsi inammissibile e che irrilevante risulta dunque la mancanza di motivazione della Corte territoriale sul punto (si rinvia a Cass. Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. nel 2013, Tannoia, rv. 256314, per l'affermazione che non comporta annullamento il mancato esame di motivo manifestamente infondato).
5.2. Non diverse conclusioni debbono trarsi con riferimento alla richiesta concernente la riduzione massima della pena per il delitto tentato. Va sul punto osservato che nell'atto di appello a firma dell'Avv. Pesare il tema non era stato specificamente sollevato, nel terzo motivo essendo stata più in generale devoluta la questione del trattamento sanzionatorio con riferimento alla concessione della attenuanti generiche prevalenti. Nell'ultimo paragrafo dell'appello a firma dell'Avv. IU Cerella era invece contenuta la richiesta di riduzione della pena di due terzi per il tentativo. 7 Ma tale richiesta era formulata in termini apodittici e generici, cosicché sul punto del tutto legittimamente è mancata una specifica risposta da parte della Corte di appello (cfr. Cass. Sez. 4, n. 5875 del 30/1/2015, Nargisio, rv. 262249, per l'affermazione che non occorre specifica motivazione allorché venga formulata una richiesta riguardante il trattamento sanzionatorio senza addurre ཀ alcuna specifica ragione).
5.3. E' invece fondato il ricorso nella parte in cui censura la motivazione utilizzata dalla Corte territoriale per addivenire al computo della pena in relazione alle attenuanti generiche. Va infatti osservato che il Tribunale, qualificando il fatto come delitto tentato aggravato, aveva concesso le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. ed aveva escluso l'aumento per la recidiva, muovendo dunque da una pena base di anni tre mesi sei di reclusione, poi aumentata fino ad anni cinque per l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991. La Corte di appello in motivazione ha segnalato di voler ridurre la pena base e l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991, tenendo conto della concreta gravità del fatto e del comportamento processuale dell'imputato. In tale prospettiva è partita da una pena base di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, pena poi aumentata di un terzo ai sensi dell'art. 7 d.l. 152 cit. fino ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Solo nel dispositivo ha fatto riferimento alla prevalenza di fatto delle attenuanti generiche. In realtà dalla motivazione della sentenza non è dato comprendere in quale senso le attenuanti siano state reputate prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., essendosi fatto genericamente riferimento solo alla riduzione della pena base. D'altro canto, poiché si trattava di delitto tentato, non si sarebbe potuto presupporre che fosse stata detratta per le generiche una pena pari ad un terzo rispetto a quella detentiva ordinaria di anni cinque, dovendosi invece tener conto della riduzione imputabile al tentativo ai sensi dell'art. 56 cod. pen. In concreto il calcolo operato risulta imperscrutabile e dunque illegittimo, non essendo dato comprendere se effettivamente, al di là dell'annuncio in dispositivo, la pena sia stata calcolata sul presupposto di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e in che misura sia stata determinata per il delitto tentato la pena base prima dell'applicazione delle attenuanti generiche. 8 Con riferimento dunque alla comparazione tra circostanze e al concreto Annullata computo della pena la sentenza va impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
6. Venendo ora all'esame del ricorso del Procuratore Generale, deve rilevarsene la fondatezza.
6.1. Nei confronti di IE IN, GI AO e GI NN è stato riconosciuto dalla Corte territoriale il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del processo e quelli separatamente giudicati con sentenza della Corte di Assise di appello di Taranto del 23/6/2006, irrevocabile il 27/2/2007, quanto a IE e GI AO, e con sentenza della Corte di Assise di appello di Taranto del 1°/2/2008, irrevocabile il 29/10/2010, quanto a GI NN. Le sentenze di riferimento riguardavano condanne pronunciate per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., oltre che per ipotesi associative ulteriori dedite al narcotraffico. Peraltro, la sentenza del 23/6/2006 a sua volta riconosceva il vincolo della continuazione con altri analoghi reati giudicati con sentenze del 1992 e del 1994. La Corte ha sul punto rilevato che la continuazione poteva essere riconosciuta in ragione dell'identità del titolo e dell'omogeneità delle condotte delittuose nonché in ragione del carattere permanente del reato associativo.
6.2. Ma tale motivazione, come esattamente rilevato dal ricorrente, è inidonea a dar correttamente contezza del ravvisato vincolo tra i reati separatamente giudicati. L'istituto della continuazione si fonda sul riconoscimento del medesimo disegno criminoso, che deve individuarsi nella «anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità» (Cass. Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, Di Maria, rv. 243632). Tale unitaria ideazione può essere ricostruita sulla base di una serie di indici, quali la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo - onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni» (Cass. Sez. 1, n. 9/1/2013, Cardinale, rv. 254809; Cass. Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. nel 2013, Daniele, rv. 255156, ove si precisa che di tali indici ne sono sufficienti alcuni, purché significativi). Peraltro va rimarcato che quando la continuazione deve essere valutata con riferimento a più reati associativi, il vincolo della continuazione non può essere ravvisato in relazione a sodalizi formatisi in presenza di situazioni nuove e 9 W impreviste, incompatibili con l'identità del disegno criminoso (Cass. Sez. 1, n. 2167 del 10/12/1993, dep. nel 1994, Gissi, rv. 197565). Correlativamente ben può disconoscersi il vincolo della continuazione a fronte della riconosciuta appartenenza da parte di un soggetto ad associazioni diverse del medesimo stampo, non essendo sufficiente a radicare il vincolo un generico piano di attività delinquenziale che si manifesta nel proposito di adesione a sodalizi di futura costituzione (Cass. Sez. 5, n. 21/10/1996, Licciardi, rv. 206539). Ciò significa, a ben guardare, che per ravvisare il vincolo della continuazione, a fronte della riconosciuta appartenenza di un determinato soggetto a sodalizi criminosi, non è sufficiente far riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità della condotta, ma occorre specificamente indagare sulla natura dei vari sodalizi, sulla concreta operatività degli stessi e sulla loro continuità nel tempo, in modo che possa dirsi che l'iniziale deliberazione criminosa ha trovato espressione concreta nella progressiva appartenenza di un soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero, se del caso, ad una medesima organizzazione, operante permanentemente, al di là della giuridica cessazione della permanenza in corrispondenza della sentenza di condanna pronunciata in primo grado (per l'affermazione che la contestazione di un reato permanente assume una vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza, ove non risulti la cessazione della permanenza in epoca anteriore, Cass. Sez. U. n. 13/7/1998, Montanari, rv. 211385). In tale quadro assume peculiare rilievo sia il profilo della contiguità temporale sia quello della individuazione della compagine che concorre alla formazione del sodalizio, elementi certamente idonei a disvelare l'originaria unicità del momento deliberativo e il suo passaggio alla concreta fase attuativa.
6.3. Ma tale analisi nella sentenza impugnata è del tutto assente, semplicemente segnalandosi, in aggiunta al riferimento all'omogeneità del titolo e delle condotte, la natura permanente del reato associativo, profilo che in assenza di qualsivoglia indicazione circa la natura dei sodalizi succedutisi fenomenicamente, risulta priva di rilievo. Per contro il ricorrente sottolinea che la sentenza del 23/6/2006 della Corte di Assise di appello di Taranto faceva riferimento a delitto associativo di stampo mafioso consumatosi fino al 18/6/1997, altrettanto dovendosi dire per la sentenza della Corte di Assise di appello di Taranto del 1°/2/2008 nei confronti di GI NN. Si è eccepito dalle difese nel corso della discussione che in realtà il reato separatamente giudicato si sarebbe dovuto intendere in continuità almeno fino 10 alla sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti dei tre imputati in data 24/5/2002, e che per contro il reato associativo oggetto del presente processo avrebbe dovuto a sua volta intendersi contestato fino ad una certa data e dunque senza indicazione del termine iniziale. Ma si tratta di un elemento che non trova alcuna conferma nelle valutazioni della Corte territoriale, che sul punto ha omesso di fornire un'adeguata giustificazione della valutazione operata in relazione agli elementi di fatto disponibili. A ben guardare la Corte avrebbe dovuto verificare il tipo di sodalizio oggetto delle precedenti condanne, valutarne l'omogeneità e la continuità o meno nel tempo, anche in rapporto al tipo di programma operativo e al tipo di compagine, rispetto a quello oggetto del presente processo, e conclusivamente stabilire se fosse o meno ravvisabile un'iniziale e anticipata ideazione. L'inidoneità del discorso giustificativo utilizzato dalla Corte territoriale comporta dunque l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto.
7. All'inammissibilità dei ricorsi di GI NN, IE IN e CC HE AN segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, la condanna di ciascuno al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE IN, GI AO e GI NN in ordine al riconosciuto vincolo della continuazione con reati separatamente giudicati, nonché nei confronti di ARlli IU in ordine al giudizio di comparazione e al calcolo della pena per le attenuanti generiche, e rinvia per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di appello di Lecce;
rigetta nel resto il ricorso del ARlli. In accoglimento del ricorso della NO rettifica, ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p., il dispositivo dell'impugnata sentenza di appello nella parte relativa ad NO NN, sostituendo alla frase "riduce la pena alla stessa inflitta ad anni uno e giorni dieci di reclusione" con la frase "riduce la pena alla stessa inflitta a mesi uno e giorni dieci di reclusione". Dichiara inammissibili i ricorsi di GI NN, CC HE AN e IE IN, che condanna al pagamento delle spese processuali 11 e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9/2/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Mami Rends a o l F DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pera Esposito 12