Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
Il reato di favoreggiamento personale può essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva e quindi anche rispondendo in maniera consapevolmente reticente alle domande poste dalla polizia giudiziaria.
Commentario • 1
- 1. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2010, n. 37757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37757 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/10/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1675
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 34040/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA AN, nato il *11 agosto 1941*;
avverso la sentenza 18 settembre 2007 della Corte di appello di Milano che ha confermato la decisione 20 settembre 2005 del G.I.P. del Tribunale di Milano, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen. in favore di TT.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AR NE ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 18 settembre 2007 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione 20 settembre 2005 del G.I.P. del Tribunale di Milano, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen. in favore di TT. 1.) Il capo di Imputazione e la sentenza impugnata.
Il GA\, al capo 53 della rubrica, è accusato del reato di cui all'art. 378 c.p. perché, sentito in data 2 settembre 2003, ex art. 351 c.p.p dalla Polizia giudiziaria, aiutava TT F.\ ad eludere le investigazioni in corso, falsamente dichiarando di non sapere il ruolo del TT nell'ambito della SFINGE s.r.l., società di fatto riferibile al TT stesso e dal medesimo utilizzata per il rientro delle somme di denaro allocate su conti esteri, quando in realtà da diverse intercettazioni telefoniche disposte si è accertato che l'indagato era perfettamente a conoscenza che la SFINGE era una società del TT. In *Gorgonzola il 2 settembre 2003*.
A sostegno della pronuncia di responsabilità la corte distrettuale ha rilevato che il GA\ all'epoca era collaboratore dello studio commercialista ZO AT di *Bergamo*, ed in tale qualità era perfettamente a conoscenza del ruolo sostanziale che aveva il TT nella gestione della società SFINGE s.r.l.. In buona sostanza, secondo i giudici di merito, il TT, attraverso la SFINGE e seguendo l'esempio dell'RE, aveva creato tutta una serie di società e di relazioni per porre in essere un'attività criminale tutto simile a quella dell'LI stesso. Circostanza questa confermata dal collega di studio del GA\, il CO, il quale ebbe a riferire che il loro studio si occupava degli affari del TT il quale fungeva da mediatore per gli acquisti e gli affitti di immobili della società SFINGE s.r.l., società costituita nel *1998* di cui erano soci per il 99% la Four IM Sa (società ER RO con sede in *Lussemburgo*), e, per l'1% esso imputato GA\.
La Vera RO inoltre era gestita anch'essa dal TT e convogliava nella controllata Four IM il danaro provento della associazione criminale organizzata e gestita dal RI. Ulteriore elemento, dal quale la Corte di appello ha dedotto che il GA\ fosse al corrente del ruolo del TT nella SFINGE s.r.l., concerne il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate al TT in data *10 marzo, 15 marzo e 25 marzo 2003*. Si tratta di telefonate effettuate dal TT con il commercialista \\ in cui vengono illustrate le modalità operative del sodalizio criminale, modalità che sono risultate del tutto simili quelle messe in atto dall'LI con la "COEDIL srl".
La conclusione della gravata sentenza è stata la certezza: a) che il GA\, in ragione dei ruolo svolto unitamente al CO nello studio di *Bergamo*, tenuto nel debito conto che egli aveva la proprietà dell'1% della Four IM Sa, era ben a conoscenza dei rapporti del TT con la SFINGE s.r.l.; b) che l'imputato in data *2 settembre 2003* ebbe consapevolmente ad eludere le investigazioni dell'Autorità dichiarando falsamente e dolosamente di non sapere quale fosse il ruolo avuto dal TT nella SFINGE s.r.l..
2.) i motivi di impugnazione e la decisione di inammissibilità della Corte.
Con un primo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al ritenuto delitto di favoreggiamento personale.
In particolare il ricorso, dopo aver premesso i due differenti approcci dottrina e giurisprudenza che esigono, il primo, un qualche "esito della condotta" e, il secondo, la ricorrenza di una mera condotta astrattamente idonea al raggiungimento dello scopo, sostiene la non configurabilità nella specie del affermato delitto. Sul punto si lamenta che la Polizia, una volta chiesto all'imputato quale fosse il ruolo rivestito dal TT all'interno della Sfinge s.r.l., alla risposta del AZ "non mi risulta nessun ruolo", non abbia formulato alcuna altra richiesta di chiarimenti. Si è così trattato, ad avviso del ricorrente, di una domanda suscettibile di due interpretazioni l'una formale e l'altra sostanziale, con la conseguenza che la risposta dell'imputato era formalmente corretta posto che il TT all'interno della detta s.r.l. non rivestiva cariche ne' aveva altre funzioni. Sotto tale primo profilo quindi la risposta era conforme al vero. Nè l'azione esecutiva del delitto può essere correlata all'azione omissiva consistita nel tacere "il ruolo sostanziale" del TT perché l'omissione penalmente rilevante esige una precisa domanda. Il motivo è palesemente infondato.
Premesso che ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, per la prevalente e recente giurisprudenza di questa Corte, non rileva l'effettività dello sviamento delle indagini nel caso concreto, essendo sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine, sia pure astratta, ad intralciare il corso della giustizia (Cass. Pen. Sez. 1, 21956/2010 Rv. 247405. Massime precedenti Conformi: N. 24161 del 2007 Rv. 236688), si tratta ora di verificare la rilevanza penale di comportamenti che, come nella specie, si siano sostanziati in condotte di reticenza o silenzio su dati e circostanze, ben note al dichiarante, per il loro possibile nocumento alla persona favorita, e per ciò stesso taciute nei corso dell'azione investigativa della Polizia giudiziaria. Il quesito non può che ricevere soluzione positiva.
L'art. 378 cod. pen. infatti prevede condotte finalizzate a frapporre ostacoli, e comunque a fuorviare, l'attività diretta all'accertamento dei reati e all'individuazione dei responsabili. Pertanto condotta di favoreggiamento personale non è solo quella diretta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella diretta ad evitare che l'autorità proceda ad accertamenti in ordine al reato e alla scoperta dell'autore di esso.
In tale quadro operativo l'aiuto può pertanto consistere anche in una condotta omissiva e, quindi, la condotta integratrice del delitto ben può essere costituita anche dal silenzio e dalla reticenza (Cass. Pen. Sez. 6, 4043/1990 Rv. 183807) quando - come nella specie - la domanda formulata in modo generico dalla Polizia giudiziaria risulta suscettibile (come anche ammesso dalla difesa del ricorrente) di una doppia e antipodica risposta: sotto il profilo formale (era vero che il TT non aveva alcun ruolo all'interno della s.r.l. Sfinge) e sotto quello sostanziale, di fatto, che costituiva invece il vero bersaglio investigativo della Polizia giudiziaria (il TT aveva un ruolo di rilievo all'interno della società). La consapevole reticenza del GA\ sul "valore liberatorio" del suo silenzio circa la condotta di fatto del TT nei rapporti con la s.r.l. Sfinge, a fronte della domanda "aperta" degli investigatori, realizza quindi l'azione esecutiva ed i profili soggettivi del ritenuto delitto.
Con un secondo motivo si lamenta ancora violazione di legge sul dolo del ritenuto delitto considerato che la soggettività è stata tratta dalla mera conoscenza dei reali rapporti tra TT e s.r.l. Sfinge e non si è provato che l'imputato si fosse (anche e necessariamente) rappresentato il fatto che tramite tali partecipazioni (TT cointeressato in Verga, società controllante Four Investment, socia al 99% di Sfinge s.r.l.) "fosse stato commesso un reato, non essendo sufficiente l'oggetti va commissione del reato stesso". Con un terzo motivo si prospetta vizio di motivazione, posto che, se vero era che il TT svolgeva ruolo di mediatore per gli acquisti e per gli affitti degli immobili della s.r.l. Sfinge, la sua posizione doveva essere considerata equiparabile a quella di un terzo estraneo.
Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, seguono la sorte del primo.
Va infatti preliminarmente precisato che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che entrambe risultano sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti.
In buona sostanza ed in altre parole, nella specie, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente si da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza.
In conclusione l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente le quali si risolvono nel delineare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonché nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, oppure perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.
Il ricorso, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2010