Sentenza 8 febbraio 2017
Massime • 1
Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (In applicazione, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna per tentata rapina in danno di un furgone portavaliri in quanto gli imputati - studiato il percorso, acquisita la conoscenza dei luoghi di predisposizione degli incassi ed altresì approntata un'autovettura di origine furtiva per garantirsi la fuga - avevano pedinato il mezzo muniti di un'arma e di una maschera, non portando a termine l'azione per l'imprevisto transito di un'auto dei carabinieri).
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- 1. Motivo di rifiuto facoltativo estradizionale? Valutazione politica (Cass. 18494/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2020
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PV, nato il **/1986 a ** (LT) avverso l'ordinanza del 27/2/2020 della Corte di appello di Roma esaminati gli atti e letti il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Nell'interesse di Polidoro Vincenzo è stato presentato ricorso avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Roma ha applicato al predetto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., nell'ambito di procedura estradizionale …
Leggi di più… - 2. Appostati davanti alla villa: tentativo di rapina (Cass. 47295/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2018
Per la configurabilità del tentativo del reato rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 settembre – 17 ottobre 2018, n. 47295 Presidente Diotallevi – Relatore Monaco Ritenuto in fatto Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza in data 26/4/2018, rigettava il riesame e confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 13/4/2018 che aveva applicato a M.M. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2017, n. 11855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11855 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2017 |
Testo completo
1 1855-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da n.265s Sent. n. sez. GIOVANNI DIOTALLEVI- Presidente - UGO DE CRESCIENZO PU - 08/02/2017 ANDREA PELLEGRINO-Relatore - R.G.N. 33474/2016 IO DI PI CE TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di NC LF, n. a Piove di Sacco (PD) il 24/02/1956, rappresentato e assistito dall'avv. Florindo Ceccato, di fiducia, De IC RI, n. a Venezia il 28/10/1968, rappresentato e assistito dall'avv. Alberto Furlanetto, di fiducia, LI AU, n. a Codevigo (PD) il 27/03/1959, rappresentato e assistito dall'avv. Danillo Taschin, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 2916/2015, in data 28/01/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Franca Zacco che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentita la discussione della difesa di De IC RI, avv. Alberto Furlanetto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 03/02/2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava LF NC, RI De IC e AU LI responsabili dei reati rispettivamente loro ascritti (in concorso tra loro, capi 24 e 25: rispettivamente, artt. 56, 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., artt. 61 n. 2, 110 cod. pen., 4 e 7 I. n. 895/1967; al solo NC, anche i capi 43, 44, 45, 46 e 47: rispettivamente, artt. 56, 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., artt. 61 n. 2, 110 cod. pen., 4 e 7 l. n. 895/1967, artt. 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., artt. 61 n. 2, 110 cod. pen., 4 I. n. 895/1967; artt. 61 n. 2, 110 cod. pen., 4 e 7 I. n. 895/1967) e, ritenuto il vincolo della continuazione nonchè la contestata recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale per De IC e LI;
reiterata, specifica per NC), li condannava alle seguenti pene principali: -il NC, ad anni cinque di reclusione ed euro 1.600,00 di multa;
-il De IC, ad anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa;
-l'LI, ad anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di LF NC, RI De IC e AU LI veniva proposto appello;
con sentenza della Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 28/01/2016, rideterminava le pene inflitte ai tre imputati nelle seguenti misure: -al NC, ad anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa;
-al De IC, ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa;
-all'LI, ad anni uno, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa.
3. Nei confronti di detta ultima pronuncia, nell'interesse dei tre sunnominati imputati, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue.
4. Ricorso di LF NC. N Lamenta il ricorrente: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 24 e 43 d'imputazione (primo motivo); -vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 bis cod. pen. (secondo motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si è contestata la configurabilità del delitto tentato che, per costante giurisprudenza, richiederebbe: a) che l'agente abbia definitivamente approvato il piano criminoso;
b) che l'agente abbia iniziato ad attuarlo;
c) che l'azione abbia significative possibilità di successo;
d) che il delitto sarà commesso salvo il verificarsi di eventi imprevedibili, indipendenti dalla volontà del reo. In entrambe le fattispecie di rapina tentata in contestazione (rispettivamente capo 43, ove i malviventi che avevano l'intenzione di rapinare, si erano limitati a passare "per ben otto volte" davanti ai locali desistendo per la presenza delle forze dell'Ordine e capo 24, ove il duo IN/LI che avrebbe dovuto agire non ha neppure visto il furgone da rapinare ma solo l'auto delle forze dell'Ordine che li aveva indotti immediatamente a desistere, mentre i complici NC e De IC, a bordo di un'utilitaria, avevano solo incrociato il furgone che percorreva la via in senso contrario), nessun atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere il reato era stato compiuto.
4.2. In relazione al secondo motivo, si censura la motivazione della sentenza che aveva omesso di riconoscere al NC le attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 bis cod. pen. non tenendo conto del fatto che lo stesso, oltre a ricoprire un ruolo minore, aveva reso confessione assumendosi le proprie responsabilità ed avendo percepito solo la somma di euro 1.500,00 per il suo contributo alla realizzazione del fatto consistito nell'apertura del cancello al rientro dei rapinatori.
5. Ricorso di RI De IC. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge con riferimento agli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge con riferimento agli artt. 43 e 56 cod. pen., 4 e 7 3 I. n. 895/1967 e 628 comma 3 cod. pen., nonché vizio di motivazione sul punto (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai criteri di applicazione della recidiva ai vari imputati (terzo motivo).
5.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come la ricostruzione del fatto (capo 24, tentata rapina in concorso e capo 25, porto abusivo di arma, in data 03/03/2014) risulti condizionata in maniera irreversibile dalla valutazione e dalla presupposizione in capo al giudicante di altri e diversi fatti che si sono svolti in epoca successiva al 03/03/2014. L'ellittico ragionamento della Corte territoriale, in modo del tutto ingiustificato, si basa sul presupposto che, essendo provato che giorno 21/03/2014 venne commessa una rapina a mano armata a bordo un furgone precedentemente pedinato, anche i meri pedinamenti del furgone eseguiti diciotto (quello di cui al presente giudizio) e sette giorni prima della rapina (da considerarsi correttamente quali meri atti ricognitivi), costituivano dei veri e propri tentativi di rapina a mano armata.
5.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come tutti gli elementi di fatto richiamati dalla Corte territoriale ben potevano ritenersi dei semplici atti di ricognizione prodromici ad una futura eventuale rapina ma ancora pienamente al di qua della soglia di punibilità, elevati dai giudici di merito alla figura del tentativo punibile solo perché frutto del condizionamento operato dall'effettiva rapina eseguita, con modalità del tutto differenti, dal solo IN Michele alcune settimane dopo. In tal senso appare evidente la contraddizione logica in cui incorre la Corte territoriale laddove mentre da un lato valorizza, ai fini del riscontro probatorio, la necessità della sostituzione della targa della vettura quale modus operandi caratterizzante tutte le rapine, dall'altro poi perviene a contestare la tentata rapina anche nell'episodio del 03/03/2014 in cui non vi è stata alcuna sostituzione di targa.
5.3. In relazione al terzo motivo, si censura la valutazione della Corte territoriale che si è limitata, di fatto, a richiamare i titoli dei precedenti reati commessi dal De IC, omettendo di valutare la pericolosità dell'imputato ai fini della recidiva sulla base degli elementi di fatto sottoposti alla sua attenzione e finendo così per violare i precetti statuiti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 185/2015 che, come è noto, aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 99, comma 5, cod. pen., nella parte in cui prevede un'ipotesi di recidiva obbligatoria svincolata dall'accertamento in concreto sulla base dei criteri applicativi indicati ed affidata alla sola indicazione del titolo del nuovo delitto, risolvendosi in una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o maggiore pericolosità. Nella fattispecie, la Corte d'appello aveva applicato la recidiva reiterata specifica al De IC, alla pari dei coimputati NC e CA, nonostante i precedenti penali del primo (lesioni personali, tentato furto, guida in stato di ebbrezza, furto e resistenza a pubblico ufficiale) fossero enormemente meno gravi rispetto a quelli a carico degli altri due.
6. Ricorso di AU LI. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (motivo unico). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e, come tali, risultano inammissibili. secondo la2. Va preliminarmente evidenziato come, giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una 5 autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro l'intero ragionamento svolto dalrappresentazione disarticoli giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra - loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua 0 contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere A 6 un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".
2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla 7 competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).
2.4. La medesima giurisprudenza di legittimità considera, inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Sulla base di questi principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.
3. Ricorso di LF NC.
3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
3.1.1. Rileva il Collegio come questa Suprema Corte abbia più volte riconosciuto che "ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di 8 fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi" (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768) ed ancora, che "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo e altri, Rv. 254106; v. anche, Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589). Infatti, anche un cd. "atto preparatorio" come si vedrà meglio nel prosieguo può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione - per l'appunto ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto.
3.1.2. In realtà, la "disputa" sulla rilevanza dei soli atti cd. esecutivi ovvero anche di quelli cd. preparatori perde di significato una volta correttamente inteso il requisito della idoneità degli atti, il quale deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l'intrinseca attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito rivelando la sua attuazione (Sez. 6, n. 25065 del 17/02/2011, Alfano e altri, Rv. 250421). Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come la sentenza impugnata dimostri di aver fatto buon governo di questi principi e corretta risulta la qualificazione giuridica attribuita dai giudici del merito ai fatti contestati sia al capo 24 che al capo 43. 3.1.3. In relazione al capo 24, si è ritenuto che deponessero nel senso del tentativo idoneo varie circostanze di fatto, e precisamente: la predisposizione di un'autovettura furtiva per garantire la fuga degli esecutori materiali della rapina, la presenza di un'arma con la quale minacciare il conducente del mezzo, il preventivo pedinamento del mezzo e lo studio del percorso, l'acquisizione delle informazioni 9 necessarie per conoscere tragitto e abitudini del conducente del mezzo, la disponibilità di maschera, la conoscenza dei luoghi ove venivano riposti gli incassi. L'unico fattore che impediva alla rapina, estraneo alla volontà dei correi, era costituito dal transito di una vettura dei carabinieri, che induceva gli imputati a desistere dal loro proposito criminoso;
inoltre, la circostanza che il furgone non fosse stato ancora agganciato da una delle autovetture, appariva ininfluente sull'idoneità del tentativo, visto che una parte del gruppo lo aveva individuato e che l'attività prodromica di pedinamento compiuta dal IN era volta a conoscere prima gli spostamenti.
3.1.4. In relazione al capo 43, si è ritenuto che la prova del reato potesse trarsi dai contenuti delle intercettazioni ambientali (che dimostravano il coinvolgimento del NC anche nella fase preparatoria) cui seguivano i riscontri compiuti tramite i servizi di osservazione sul territorio (che dimostravano come il CA fosse giunto all'appuntamento preliminare alla rapina in compagnia del NC che era andato a prelevarlo); a tali elementi si aggiungevano le dichiarazioni confessorie del IN e la chiamata di correo nei confronti di RC CA e di LF NC.
3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Evidenziano i giudici di appello che, se era pacifico che il ruolo del NC fosse stato meno rilevante rispetto a quello dei coimputati, era altrettanto vero che lo stesso si era esplicato concretamente non solo nella fase esecutiva ma anche in quella preparatoria e che il coinvolgimento in altre azioni delittuose dimostrava la sua vicinanza al principale imputato e la piena adesione al progetto criminale del IN. Ma non solo. Evidenzia la Corte territoriale come "in un'azione criminosa che vedeva coinvolti pochi soggetti... (fosse) essenziale che i compiti logistici, rivolti ad eludere le indagini e accelerare l'occultamento della refurtiva subito dopo la commissione del reato, fossero svolti da una terza persona che doveva assicurare adempimenti che i due principali protagonisti non potevano eseguire o non potevano svolgere con la stessa rapidità ed efficacia in una fase così delicata quale quella della fuga per sfuggire ad eventuali inseguitori".
3.2.1. Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della 10 partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore 0 minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461).
3.2.2. Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali il grado di efficienza causale, sia materiale, - sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale e non indispensabile (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201). Posto che tale esame, risolvendosi in un accertamento di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità se, come nella specie, logicamente e congruamente motivato, va chiarito che a siffatto compito non si è sottratta in ogni caso la Corte territoriale, che come si è visto - ha sottolineato, in uno alle condotte concorrenti dei correi richiamate in diversi passaggi argomentativi della sentenza impugnata, l'essenzialità del contributo prestato dal ricorrente nell'economia dell'impresa criminosa, escludendone perciò la marginalità.
3.2.3. Anche in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata non appare emendabile. Invero, i giudici di secondo grado negano al NC le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali (numerosi, gravi e specifici), della gravità dei fatti, della sua contiguità con soggetti pregiudicati e della mancata dissociazione dal contesto criminoso di appartenenza, dati che vengono ritenuti di 11 pregnanza tale da elidere o comunque svilire gli effetti favorevoli conseguenti alla resa confessione. Nella fattispecie, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, come tale insindacabile in sede di legittimità (cfr., Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, dep. 01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
4. Ricorso di RI De IC.
4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Invero, ferme le valutazioni operate nei precedenti paragrafi 3.1., 3.1.1., 3.1.2. e 3.1.3. del considerato in diritto, rileva il Collegio come la Corte territoriale, dopo aver dato atto della legittima decisione del pubblico ministero di frazionare una vicenda unitaria e di rimettere al giudizio di altra autorità giudiziaria la verifica processuale di determinati episodi, ha riconosciuto come "la separazione di tali imputazioni, non impedisce di trarre anche da tali episodi una conferma dell'ipotesi accusatoria giudicata in questa sede, trattandosi di vicende collegate da cui è legittimo trarre elementi di valutazione": quindi, nessuna tautologia è possibile far derivare dal ragionamento della Corte che ha solo valorizzato gli esiti di una prova indiretta nel pieno rispetto delle previsioni dell'art. 192 cod. proc. pen., senza alcuna violazione della regola secondo cui non può trovare ingresso un ragionamento inferenziale che muova da un doppio grado di probabilità (divieto di praesumptio de praesumpto ovvero di presunzione di secondo grado).
4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Anche qui non possono non richiamarsi le precedenti valutazioni rese nei paragrafi 3.1., 3.1.1., 3.1.2. e 3.1.3. del considerato in diritto. 12 4.2.1. Invero, la Corte territoriale ha ben definito gli elementi strutturali costituiti dall'idoneità degli atti e dalla loro non equivocità e riconosciuto l'evidente arretramento della soglia di punibilità, laddove non può non considerarsi come i termini "azione" e "atti" indicano, anche a livello semantico, una maggiore estensione rispetto alla più ristretta categoria degli atti esecutivi. L'esegesi storica dell'art. 56 cod. pen. rivela come al fine di evitare le incertezze interpretative derivanti dall'individuare quali fossero i mezzi che potevano essere considerati inizio dell'esecuzione criminosa (problema che diventava quasi irresolubile nei reati a forma libera) che il legislatore del 1930 s'indusse ad abbandonare la formula che parlava di "cominciamento", "mezzi", "esecuzione" per adottare quella di atti idonei (in contrapposizione agli atti inidonei di cui all'art. 49 cod. pen., comma 2) e di azione che non si compie o di evento che non si verifica. Appare evidente, quindi, l'arretramento della soglia di punibilità, laddove si consideri che i termini "azione" ed "atti", indicano, proprio a livello semantico, una maggiore estensione rispetto alla più ristretta categoria degli atti esecutivi. In altri termini, il legislatore ha focalizzato la sua attenzione non solo sull'esecuzione ma anche sull'azione.
4.2.2. Orbene, siccome l'azione è quell'attività umana composta da uno o più atti, ne deriva che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto. Sul punto, è lo stesso art. 56 cod. pen. che offre utili spunti di riflessione nella parte in cui dispone che il delitto tentato si verifica in due ipotesi: 1) quando l'azione non si compie (cd. tentativo non compiuto); 2) quando l'evento non si verifica (cd. tentativo compiuto). Sebbene si sia soliti attribuire poca importanza alla suddetta distinzione, in quanto la si assimila a quella del codice Zanardelli fra "delitto tentato" e delitto mancato" (peraltro sanzionato più gravemente), il dato di fatto semanticamente rilevante è che non si parla di "delitto tentato o mancato" ma di azione non compiuta e di evento non verificatosi. Il suddetto dato non può non avere una sua rilevanza giuridica. Infatti, quando la legge adopera la locuzione "evento che non si 13 verifica", è chiaro che ipotizza il caso dell'agente che ha compiuto l'esecuzione degli atti tipici del delitto programmato, ma che questo non si è verificato per un fatto indipendente dalla sua volontà (ad es. l'agente ha sparato a ZI ma questi, all'ultimo momento, casualmente, si è spostato, facendo, quindi, fallire l'attentato). Se, quindi, la legge ha già previsto la punibilità dell'esecuzione degli atti di un delitto, quando prevede la punibilità anche dell'azione, necessariamente non può che far riferimento ad un qualcosa che precede l'esecuzione vera e propria, ossia quell'insieme di atti (o semplice atto) che, sebbene non esecutivi, valutati unitariamente, abbiamo l'astratta attitudine a produrre il delitto programmato. L'azione lo si ripete - è un termine molto ampio ed indica il risultato finale del compimento di un atto o più atti, e contiene, in sè, tutti gli elementi che consentono di affermare, sia pure ex post, che quell'azione era idonea, ove portata a termine (rectius, eseguita) a perpetrare il delitto programmato. Ciò, quindi, permette di affermare che ci si trova di fronte ad un tentativo punibile in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (cfr., Sez. 2, n. 20795 del 15/04/2016, Scaccioni).
4.2.3. Quanto appena detto, trova una conferma negli speculari commi terzo e quarto dell'art. 56 cod. pen. che, ancora una volta, confermano i due livelli del tentativo punibile (sanzionati in modo differente): la desistenza dell'azione nel senso sopra specificato, nel quale caso, la norma prevede che l'agente risponde degli atti compiuti solo se questi costituiscano un reato diverso;
l'impedimento, da parte dell'agente, dell'evento determinato dal compimento degli atti esecutivi veri e propri, nel quale caso, l'agente risponde pur sempre del tentativo, sebbene con una diminuzione della pena.
4.2.4. E' evidente, quindi, che, anche a livello sanzionatorio, la legge ha voluto distinguere le due tipologie di tentativi che, se non vengono attuati per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, vengono puniti allo stesso modo (primo comma), mentre se il delitto non si verifica per la resipiscenza dell'agente, vengono sanzionati diversamente rendendo, pertanto, palese che l'azione che non si 14 compie (o dalla quale l'agente desiste) è un qualcosa che precede l'evento che non si verifica (o compie). Ed ulteriore conferma può trarsi dall'art. 49 cod. pen., comma 2 (che rappresenta, per così dire, il lato speculare e contrario dell'art. 56 cod. pen.) che esclude la punibilità per "l'inidoneità dell'azione" non degli atti esecutivi: il che significa che, per stabilire se ci si trova di fronte ad un tentativo punibile, a parte l'ipotesi del compimento degli atti esecutivi veri e propri (ipotesi considerata espressamente, come si è detto, dall'art. 56 cod. pen., comma 1, ultima parte), occorre aver riguardo più che all'idoneità dei singoli atti, all'idoneità dell'azione valutata nel suo complesso così come appare cristallizzata in un determinato momento storico, tenuto conto di tutti gli elementi esterni ed interni, conosciuti e conoscibili. Solo se l'azione viene valutata unitariamente, può aversi un quadro d'insieme dei singoli atti che, se valutati singolarmente, possono anche sembrare in sè inidonei, ma che se inseriti in un più ampio contesto, appaiono per quelli che sono, ossia dei singoli anelli di una più complessa ed unica catena, l'uno funzionale all'altro per il compimento dell'azione finale destinata a sfociare nella consumazione del delitto programmato.
4.2.5. Si può, quindi, concludere affermando che il legislatore del 1930, arretrando la soglia di punibilità del tentativo, ha completamente ribaltato l'impostazione del codice Zanardelli in quanto ora sono punibili non solo gli atti di esecuzione veri e propri ma anche gli atti ad essi antecedenti che, per comodità descrittiva, si possono continuare a chiamare ancora atti preparatori, a condizione però che posseggano quelle caratteristiche si cui si è detto. Pertanto, ai fini del tentativo punibile, assumono rilevanza penale non solo gli atti esecutivi veri propri del delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come atti preparatori, tuttavia, per le circostanze concrete (di luogo di tempo - di mezzi ecc.) fanno fondatamente ritenere che l'azione considerata come l'insieme dei - abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo suddetti atti - programmato e che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno dall'imminente progettato delitto e che il medesimo sarà commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente atteso 15 che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (art. 56 cod. pen., comma 3) o il recesso attivo (art. 56 cod. pen., comma 4).
4.2.6. Tanto premesso in diritto, richiamata la dinamica dei fatti così come accertata dai giudici del merito, le censure risultano del tutto destituite di fondamento in presenza di condotte che, lungi dal costituire semplici atti di ricognizione prodromici ad una futura ipotetica rapina, si sono spinte ben al di là della soglia del tentativo punibile. Infatti, proprio la situazione adeguatamente descritta nella sentenza impugnata porta ragionevolmente a ritenere che per le condizioni di tempo e di luogo, nonché per le circostanze di fatto rilevate dal contenuto delle conversazioni ambientali captate, che l'iter dell'azione criminosa era già in corso così correttamente portando a ritenere che l'azione stessa avesse già raggiunto la soglia del tentativo.
4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Del tutto congruo ed ampiamente scevro da qualsivoglia tipo di vizio è l'argomentare della Corte territoriale che, per giustificare l'aumento di pena per la recidiva, lungi dall'operare una valutazione comparativa ingiustificata tra le posizioni dei coimputati, ha ritenuto che la valutazione di maggiore pericolosità del De IC e la propensione dello stesso a commettere reati fosse desumibile dalla presenza a suo carico di più condanne, continuative nel tempo, per reati di vario tipo, compresi quelli contro il patrimonio.
5. Ricorso di AU LI.
5.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo di ricorso proposto.
5.2. Nessun margine esisteva per il giudice di appello di pronunciare sentenza a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. in presenza di rinuncia al gravame in punto responsabilità ed totale assenza di cause di non punibilità della condotta.
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro millecinquecento ciascuno 16 Dichiara inammissibili i ricorsi delle spese processuali e millecinquecento a favore della Così deciso il 08/02/2017. Il Consigliere estensore Andrea Pellegrino
P.Q.M.
e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno della somma di euro Cassa delle ammende. Presidente Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 MAR. 2017 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli O N 17