Sentenza 4 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2001, n. 5000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5000 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
A N IA L ITA BBLICA d 61892 _ _ I T A 6 R 8 T 9 S 1 I / - 4 G / 5000/0 E 6 B 2 R E DEL POPOLO ITALIANO . . L R L A . P R A D . D A T E L U E T A IB D T N A I TR E 1 Oggetto S I S 3 N R 1 E TOPER. ILOR E S E . I SEZI E TALBUTARIA T Tributaria N A A OMESSA MOTIVAZIONE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SEAT. MPUGNATA Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 20298/98 Cron.10696 - Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. - Consigliere - Ud. 10/11/00Dott. Eugenio AMARI Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CI 'ILE SENTENZA N. 61892 sul ricorso proposto da: 1 DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CIFU' AL OP, CIFU' AO, MICHELE elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILLA 7, presso 10 studio dell'Avvocato OLIVIERI MANUELA, CHIARIELLOrappresentati e difesi dall'Avvocato 2000 RAFFAELE, giusta procura in calce;
1892
- controricorrente -
1- nonchè
contro
CIFU' CA;
- intimata Commissione avversO la sentenza n. 47/98 della tributaria regionale di BARI, depositata il 17/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito ilper ricorrente, l'Avvocato dello Stato CESARONI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso per il Generale Dott. Marco rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'ufficio ha iscritto a ruolo per l'anno 1986 l'Irpef e l'Ilor relative ad una plusvalenza da cessione di azienda conseguita dalla società IF EN e C. s.a.s.. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto i ricorsi dei soci della società di persone sopra indicata, basati su un presunto errore nella dichiarazione, e la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.), e cioè sulla eccezione che la ritrattazione delle dichiarazioni dei soci non poteva essere accolta in quanto il presunto errore riguardava non già if reddito dei soci bensì quello della società. Hanno resistito i contribuenti con controricorso con il quale hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per non avere l'ufficio proposto sin dal primo grado la doglianza non esaminata nella sentenza di appello, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione perché generica. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Tra i motivi di appello formulati dall'ufficio vi è la seguente esplicita doglianza: "Aggiungasi, infine, che gli odierni ricorrenti hanno proposto sì la ritrattazione delle dichiarazioni mod. 740 da essi presentato ma prendendo a base un reddito conseguito da un soggetto diverso --la società nei cui confronti dei soggetti estranei (i soci) pretendono di modificare la qualificazione giuridica di un reddito da essa conseguito". A fronte di questa doglianza specifica e puntuale, relativa ad un problema di legittimazione a compiere l'atto rilevante posto sostanzialmente a base della decisione (correzione di errore della dichiarazione), la Commissione Tributaria Regionale non ha espresso alcuna valutazione, incorrendo così nel vizio di omessa motivazione su un punto importante e decisivo della controversia. Né ha pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché la doglianza non è stata formulata sin dal primo grado da parte dell'ufficio, posto che essa è derivata dalla decisione di primo grado che ha accolto l'impugnativa dei ricorrenti, e posto che il giudice ben poteva esaminare d'ufficio il problema della legittimazione. Infine, è del tutto infondata anche l'eccezione di inammissibilità per genericità del ricorso per Cassazione, dal momento che in esso è contenuto un unico motivo specifico, preciso e puntuale. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia anche per le spese. Così deciso in Roma il 10.11.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Michele Cantillo Dr. Giuseppe Falcone IL CANCELLIERE C1 ZO BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA -4 APR. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 ZOBA E N 6 O 8 I 9 Z 5 1 / A . 4 R N / T 6 - 2 S A I B . I G .R . R E L P . L R A D A T . L A U E B D D B A I T I E S A R T 1 N I T N 3 E R 1 S E S E I . E T A N A M