Sentenza 10 giugno 2016
Massime • 1
Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, la condotta di agevolazione del vertice di un'associazione mafiosa che, in ragione della coincidenza tra interessi del capo, beneficiario della condotta, e quelli dell'associazione, si traduca in un ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso. (Fattispecie in tema di intestazione fittizia di una società, in realtà riferibile al capomafia, che figurava, invece, come mero dipendente, utilizzata da questi come base logistica delle proprie attività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2016, n. 36842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36842 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2016 |
Testo completo
le 36 842/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.894 Maurizio Fumo - Presidente - Grazia Lapalorcia CC 10/06/2016 R.G. N. 15937/2016 Antonio Settembre Paolo Micheli -Relatore - Giuseppe De Marzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di EC AB LV, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 22/01/2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Francesco Creaco, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO Il difensore di AB LV EC impugna dinanzi a questa Corte il provvedimento indicato in epigrafe, recante il parziale accoglimento di una richiesta di riesame presentata, nell'interesse dello stesso odierno ricorrente, nei ஆ டி டி. riguardi di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria in data 24/12/2015. L'ordinanza primigenia veniva annullata quanto alla ritenuta gravità indiziaria in punto di partecipazione dell'EC ad un reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. (la c.d. cosca De NO, operante nel capoluogo calabrese e facente capo a IO De NO), trovando invece conferma in ordine a un addebito qualificato ai sensi dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992: secondo l'assunto accusatorio, l'indagato risultava avere concorso nella intestazione fittizia (a suo nome) della "GDC Distribuzione", operante nel settore del commercio all'ingrosso di caffè, zucchero, bevande e alimenti in genere e da intendere riferibile al suddetto vertice della consorteria. La difesa lamenta: violazione di legge e vizi di motivazione del provvedimento impugnato Ad avviso del ricorrente, il Tribunale si sarebbe appiattito sulle argomentazioni adottate dal primo giudice, talora riportate anche sul piano grafico, quando invece appare evidente il difetto di elementi indiziari sulla consapevolezza, da parte dell'EC, dell'ipotizzata provenienza illecita dei beni che si presumono fittiziamente intestati. Inoltre, ed ancora a monte, il difensore dell'indagato fa rilevare che la ditta fu costituita nel luglio 2011 su sua esclusiva iniziativa, con risorse derivanti da pochi risparmi personali e da un prestito che la madre del ricorrente aveva ottenuto per sua vece (non potendone richiedere lo stesso EC, già protestato): i successivi bilanci avevano attestato, oltre che un volume di affari obiettivamente modesto, che non vi erano stati afflussi di denaro tali da poter generare sospetto, con una costante corrispondenza tra vendite, acquisti e giacenze di magazzino. In definitiva, non sarebbe dimostrato alcun conferimento di patrimoni illeciti nella "GDC", e neppure che i beni della ditta fossero suscettibili in concreto di sottoposizione a misure ablative nell'ambito di procedimenti di prevenzione (ovvero, sul piano dell'elemento soggettivo, che l'EC fosse consapevole di tale possibilità): tanto più che costituire una società con un soggetto indiziato di appartenere a sodalizi mafiosi e il De - NO, comunque, non vi risultava affatto al momento della costituzione non può integrare ex se una condotta di penale rilevanza. La difesa fa altresì osservare che i giudici di merito avrebbero offerto una lettura unidirezionale delle risultanze delle intercettazioni compiute nel corso delle indagini, mentre deve intendersi illogico che il presunto boss della consorteria, volendo fittiziamente attribuire ad altri una ditta sua, intese figurare nella compagine, sia pure come dipendente: la realtà è invece che l'EC e il De NO erano amici sin dalla gioventù, così 2 spiegandosi anche la libertà con cui il secondo si esprimeva sulla gestione dell'attività d'impresa, pur restando le relative decisioni in capo al primo (come dimostrato da plurime conversazioni captate, di cui si forniscono esempi nel corpo del ricorso). Non sarebbero, inoltre, dirimenti in chiave accusatoria le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, tale De OS, il quale aveva riferito genericamente dell'esistenza di una rivendita di caffè appartenente al De NO, financo precisando che egli stesso - in quanto titolare di un bar - non era stato obbligato da alcuno a rifornirsi dalla ditta in questione (il che non appariva credibile, visto il presunto peso del De NO in ambito criminale e la presunta appartenenza del De OS al medesimo gruppo). In definitiva, nulla autorizza a ritenere che la "GDC" fosse un'impresa riferibile a contesti di criminalità organizzata, anche perché si trattava di una ditta con modesto volume d'affari, addirittura avente difficoltà nel riscuotere i propri crediti: ed era per questa ragione di scarsa redditività che, in alcune delle intercettazioni acquisite, l'EC aveva manifestato con il De NO il proposito di andar via, non certo perché avesse voluto segnalare all'interlocutore la volontà di restituirgli qualcosa di suo vizi di motivazione, con riguardo all'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152/1991 Il difensore dell'EC evidenzia che l'indagato risulta avere avuto rapporti con il solo De NO, e sempre limitati alla gestione della "GDC": atteso che le sole relazioni con un pregiudicato non possono dimostrare una obiettiva vicinanza ad ambienti mafiosi, nella fattispecie concreta mancherebbero i presupposti della menzionata aggravante già sul piano materiale. Per intendere ravvisabile la circostanza in esame, inoltre, non è sufficiente la possibilità che da una condotta costituente reato derivi un vantaggio per un sodalizio mafioso, occorrendo invece che quella prospettiva costituisca, in punto di elemento psicologico, la spinta determinante per l'adozione del comportamento criminoso;
al contrario, la motivazione dell'ordinanza impugnata sembra evocare parametri del tutto inadeguati, basati sul rilievo empirico che l'EC "non poteva non sapere" della posizione apicale del De NO nel contesto mafioso di quel territorio. Altrettanto privo di significato risulta il dato che, stando agli inquirenti ed ai giudici di merito, lo stesso De NO avrebbe partecipato a riunioni con altri sodali, da lui organizzate proprio presso i locali della ditta intestata al ricorrente: da un lato, dette riunioni non appaiono provate, dall'altro non si vede perché l'EC dovesse nutrire 3 motivi di sospetto nel constatare che il De NO incontrava persone in quei locali, atteso che vi prestava attività lavorativa carenze di motivazione dell'ordinanza impugnata, in punto di esigenze cautelari Premesso che, essendo venuto meno l'addebito ex art. 416-bis cod. pen., nel caso di specie ci si trova dinanzi ad una presunzione soltanto relativa di adeguatezza della custodia in carcere, la difesa segnala che il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe escluso la dimostrata appartenenza dell'EC ad un sodalizio mafioso, trattando però la sua posizione de libertate come se ci si trovasse dinanzi ad un regime di presunzione assoluta per l'applicazione della misura di maggior rigore. A tale proposito, dopo aver evidenziato che nella fattispecie non vi sarebbe alcun pericolo per la genuinità delle acquisizioni probatorie (gli elementi a carico dell'indagato derivano dal contenuto di intercettazioni, non suscettibili di inquinamento), il ricorrente sottolinea come la presunta pericolosità sociale dell'EC venga affermata dal collegio reggino attraverso un continuo riferimento a contesti associativi, a dispetto del parziale annullamento dell'ordinanza genetica. Nel ricorso viene quindi analizzata l'incidenza della novella di cui alla legge n. 47 del 2015 sulle caratteristiche di concretezza ed attualità da ascrivere al pericolo di commissione di nuovi reati da parte di un soggetto, anche attraverso richiami alla più recente giurisprudenza di questa Corte. La difesa fa anche notare che l'EC aveva manifestato una espressa disponibilità ad essere sottoposto agli arresti domiciliari con le modalità previste dall'art. 275-bis del codice di rito, e sul punto il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che egli potrebbe riallacciare legami con l'ambiente criminale, senza essere impedito nel realizzare nuove forme di intestazione fittizia di beni od attività (ma senza precisare con chi ciò potrebbe concretamente accadere). Il difensore dell'EC ribadisce infine le doglianze sopra esposte nel corpo di motivi nuovi di ricorso, depositati il 24/05/2016 e dedicati agli aspetti in tema di configurabilità dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152/1991 (di cui contesta una possibilità di estensione a tutti i presunti concorrenti nel reato di intestazione fittizia, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen.) e di esigenze cautelari (facendo presente l'avvenuta emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, e ribadendo che il profilo dell'attualità delle esigenze medesime non risulta in alcun modo affrontato nel corpo del provvedimento impugnato). A 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso appare fondato, con riguardo al tema delle esigenze cautelari.
1.1 In punto di gravità indiziaria, deve ricordarsi innanzi tutto che in tema di intercettazioni secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale - l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza» (Cass., Sez. VI, n. 15396 dell'11/12/2007, Sitzia, Rv 239636; v. anche, più di recente, Cass., Sez. II, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv 257784, secondo cui l'apprezzamento del contenuto delle conversazioni «non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite»). Il principio di diritto appena ricordato è stato da ultimo ribadito anche dal massimo organo di nomofilachia (v. Cass., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar), e può incontrare un temperamento solo in presenza di situazioni affatto peculiari, certamente non riscontrabili nell'odierna fattispecie concreta: in ordine alla lettura di messaggi sms, si è infatti precisato che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Cass., Sez. V, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv 259516). Nel caso oggi in esame, delle numerose conversazioni trascritte e riportate nel corpo del provvedimento impugnato non viene denunciato un travisamento nel senso appena indicato dalla giurisprudenza di questa Corte, dal momento che la difesa si limita a fornirne una spiegazione alternativa, fondata non già sul presupposto che il tenore testuale dei colloqui dovrebbe intendersi erroneamente riportato dai giudici di merito, bensì su un diverso inquadramento dei contesti in cui i colloqui medesimi avvenivano. Tuttavia, non può essere compito del giudice di legittimità approfondire il problema se l'EC, nel manifestare al De NO la volontà di defilarsi dalla conduzione dell'attività d'impresa, intendesse sfogarsi con un amico a causa degli scarsi guadagni, o mirasse piuttosto ad invitare l'interlocutore, reale dominus della ditta, a trovare altri cui intestarla: la verifica deve essere compiuta sul piano della complessiva tenuta logica delle argomentazioni adottate dal Tribunale, e non c'è dubbio che lo sviluppo motivazionale del provvedimento impugnato risulti congruo e lineare. 5 In tale prospettiva, assumono rilievo decisivo le indicazioni del collegio del riesame sul contenuto di colloqui intercorsi fra l'EC ed altre persone, ove sarebbe stata palesata la loro preoccupazione circa l'eccessiva esposizione del De NO nel promettere assunzioni a giovani del luogo (v. pag. 21) o sulla possibilità che alcuni dipendenti potessero rivelare a terzi a chi era realmente riferibile la "GDC" (v. pag. 44), come pure sullo stesso atteggiamento del De NO nel rivendicare a sé scelte gestionali importanti (v. pagg. 22, 25, 26 e 39), ed infine sui confronti verbali diretti tra l'odierno ricorrente ed il presunto boss della cosca locale, con il primo a segnalare all'altro di non avergli mancato di rispetto e di avere cercato di fare come questi gli aveva detto, sino a chiedergli cosa pensasse di lui e se il De NO pensasse che egli "andava bene" (v. pagg. da 29 a 32). Tali elementi appaiono convergenti anche a proposito della configurabilità, su un piano parimenti indiziario, dell'aggravante contestata dalla difesa con il secondo motivo di ricorso (nonché nel corpo dei motivi nuovi d'impugnazione): vero è che «in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Cass., Sez. VI, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv 265359), ma, nel caso oggi in esame anche al di là della ribadita natura oggettiva dell'aggravante - risulta che il De NO era stato collocato come formale dipendente della ditta intestata all'EC subito dopo la sua scarcerazione, consentendogli così di disporre anche di una base logistica per l'organizzazione in genere delle proprie attività. A riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che la circostanza de qua deve intendersi integrata da una condotta di agevolazione che «abbia per beneficiario il vertice di una associazione mafiosa, nella persona del capomafia, quando si riferisca al core business della stessa associazione, in quanto costituente la finalità fondamentale della struttura verticistica, con la conseguenza che, in tal caso, gli interessi del capo e quelli dell'associazione si identificano» (Cass., Sez. V, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv 255517).
1.2 Quanto alle esigenze cautelari, invece, deve convenirsi con la difesa circa una obiettiva asimmetria delle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Reggio Calabria: a fronte della ritenuta esclusione di una adeguata piattaforma di 6 gravità indiziaria a carico dell'EC in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., le argomentazioni spiegate dai giudici di merito in punto di potenziale inquinamento probatorio e di pericolosità sociale, nonché di scelta della misura adeguata al caso concreto, sembrano presupporre l'accertata intraneità del ricorrente al sodalizio facente capo al De NO. Al fine di illustrare la sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, lett. a), del codice di rito, il Tribunale si sofferma infatti sul «contesto ambientale in cui appare maturata l'attività delittuosa de qua, esposto ad eventuali, pesanti condizionamenti derivanti dalla forte connotazione 'ndranghetistica della vicenda in esame»: ma non potrebbe essere l'EC, stante la sua ritenuta esclusione dal novero dei compartecipi dell'associazione, a dare corso a tali condizionamenti, peraltro intesi come pesanti ma al contempo meramente eventuali, dunque secondo la stessa prospettazione del collegio - - privi di obiettiva concretezza. In punto di pericolo di recidiva specifica, stando all'ordinanza oggetto di ricorso, il comportamento del prevenuto appare «posto in essere in un contesto di chiara preordinazione e di accordo fra il ricorrente e il soggetto di vertice del sodalizio mafioso investigato» (rilievo che potrebbe ancora risultare pertinente, ove si ritenga di sottolineare la peculiare offensività in concreto di un reato aggravato ai sensi del più volte citato art. 7), «ciò in un contesto di evidente radicamento associativo»: quest'ultimo inciso, però, non può pertenere all'EC, inteso come estraneo ai radicamenti propri di una consorteria criminale. In ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di commissione di nuovi reati, deve premettersi che una parte delle decisioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la sostanziale sovrapponibilità del testo normativo novellato dalla legge n. 47/2015 rispetto a quello previgente, essendo stato solo esplicitato un contenuto del giudizio cautelare da intendersi già demandato al giudice (v., fra le altre, Cass., Sez. V, n. 43083 del 24/09/2015, Maio): in ogni caso è pacifico che, pure aderendo a tale interpretazione, la contestuale necessità che il pericolo di recidiva specifica sia concreto ed attuale impone che il soggetto abbia occasioni di ricaduta nell'illecito penale, non solo effettive (piuttosto che meramente ipotetiche), ma altresì di vicina, seppure non imminente, probabilità di verificazione. Una necessità che, stando alle pronunce di cui all'indirizzo appena richiamato, nel senso di una sostanziale continuità normativa delle disposizioni processuali, doveva intendersi prevista già prima e indipendentemente dalla codificazione espressa della (apparentemente) nuova regola. ар 7 Tanto chiarito, la motivazione adottata a riguardo dal Tribunale reggino appare carente, laddove si afferma genericamente che l'EC si inseriva a pieno titolo nelle attività poste in essere dal sodalizio mafioso e volte ad accaparrarsi il controllo di attività imprenditoriali in assoluto spregio delle istituzioni, nonché delle regole che governano il mercato e la libera iniziativa economica, vedendo altresì un elevato numero di soggetti relazionarsi in un contesto ampio al fine di proseguire nell'attività illecita». Oltre a non comprendersi quali sarebbero i numerosi soggetti non l'EC, sempre in ragione dell'esclusione dell'addebito ex art. 416-bis cod. pen. - in contatto per l'organizzazione di attività di rilievo penale, dalle argomentazioni appena esposte non si evince alcunché di significativo su una prospettiva di ricaduta effettiva nel crimine da parte dell'indagato. Una recente sentenza di questa Corte ha spiegato, alla luce delle innovazioni introdotte con la citata legge n. 47, che «per ritenere "attuale" il pericolo "concreto" di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: "se si presenta l'occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto", ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione: "siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere"» (Cass., Sez. III, n. 36919 del 19/05/2015, Sancimino). Mutuando nella fattispecie concreta lo schema suggerito dal precedente appena riportato, sarebbe necessario indicare quali contatti l'EC mantenga oggi con persone gravitanti nel descritto contesto criminale, anche tenendo conto della eventuale restrizione o meno del De NO: contatti che, ove riscontrati come attuali, rendano altamente probabile una nuova occasione criminogena, e non dimostrino la sola, verosimile disponibilità del ricorrente a prestarsi a commettere un nuovo reato, dinanzi ad una occasione incerta.
2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'EC, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. 8
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, sezione del Riesame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/06/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Micheli Maurizio Fumo ёл аяRe esuigi my DEPOSITATA IN CANCELLERIA adell - 5 SET 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise 9