Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2017, n. 24302
CASS
Sentenza 4 maggio 2017

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Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa a tentativo di rapina ad un furgone portavalori, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente il tribunale del riesame, in riforma dell'ordinanza coercitiva, avesse escluso l'univocità degli atti solo per la non imminenza dell'assalto, senza tener conto degli altri indici utilizzabili per stabilire se l'azione avesse una significativa probabilità di essere portata a compimento, tra cui l'individuazione dell'obiettivo, la progettazione dell'azione nei minimi particolari, la progressione nell'organizzazione - con l'approvvigionamento di una pala gommata, di armi e di maschere per i volti - nonostante la certezza del monitoraggio delle forze dell'ordine, nonché la scelta di un'idonea strada con curve a gomito per l'agguato).

Commentari5

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    Dario Quaranta · https://www.iusinitinere.it/

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  • 5Appostati davanti alla villa: tentativo di rapina (Cass. 47295/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2018

    Per la configurabilità del tentativo del reato rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 settembre – 17 ottobre 2018, n. 47295 Presidente Diotallevi – Relatore Monaco Ritenuto in fatto Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza in data 26/4/2018, rigettava il riesame e confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 13/4/2018 che aveva applicato a M.M. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2017, n. 24302
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24302
Data del deposito : 4 maggio 2017

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