Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2016, n. 48285
CASS
Sentenza 12 luglio 2016

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In tema di esigenze cautelari, anche dopo la novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa sussiste la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere, superabile unicamente nel caso si riscontrino segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale; sicchè, nell'ipotesi di mancato superamento di detta presunzione, non è consentita l'applicazione di misure diverse e meno afflittive da quella di maggior rigore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2016, n. 48285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48285
    Data del deposito : 12 luglio 2016

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