Sentenza 12 luglio 2016
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, anche dopo la novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa sussiste la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere, superabile unicamente nel caso si riscontrino segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale; sicchè, nell'ipotesi di mancato superamento di detta presunzione, non è consentita l'applicazione di misure diverse e meno afflittive da quella di maggior rigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2016, n. 48285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48285 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2016 |
Testo completo
48 2 85 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1007 - Presidente - Sent. n. sez. Gerardo Sabeone CC 12/07/2016- Carlo Zaza R.G. N. 21938/2016 Relatore Paolo Micheli Giuseppe De Marzo Angelo Caputo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RD VE, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce in data 11/03/2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l'Avv. Giancarlo Camassa, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO Il difensore di VE RD impugna dinanzi a questa Corte il provvedimento indicato in epigrafe, recante la conferma di un'ordinanza di custodia cautelare emessa (anche) nei confronti della suddetta, il 05/02/2016, dal Gip del Tribunale di Lecce. P A carico della RD è stata ritenuta la sussistenza di una adeguata piattaforma di gravità indiziaria, nonché di esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., quanto ad un addebito di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso (l'articolazione della "sacra corona unita" operante nel territorio di Mesagne), nella veste di collaboratrice diretta di una figura di vertice del medesimo sodalizio (il coniuge della donna, Tobia RI), nonché a due episodi di estorsione. La difesa lamenta manifesta illogicità della motivazione, facendo presente che dalla ricostruzione degli episodi delittuosi operata dai giudici di merito non sarebbe dato comprendere neppure se ci si trovi dinanzi ad una consorteria unica ovvero a due gruppi criminali distinti (il clan RI ed il clan MP): inoltre, l'impianto dell'ordinanza de qua appare connotato da una sorta di congettura, secondo cui ogni iniziativa in qualche modo riferibile al coniuge della RD dovrebbe, per ciò solo, presentare carattere di mafiosità, quasi ad escludere che un soggetto già condannato per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. possa in ipotesi commettere condotte, sia pure illecite, fuori da quel contesto. Il Tribunale di Lecce avrebbe poi travisato il contenuto, di facile e immediata comprensione, di alcune conversazioni intercettate presso la Casa circondariale di Taranto, ove il RI riceveva le visite dei congiunti, come pure di varie telefonate intercorse tra la RD e terzi (ivi compresa la presunta vittima di una delle due estorsioni in rubrica); la realtà è che l'indagata non fa che discutere con il RI dell'organizzazione dell'attività di parcheggiatore intrapresa da quest'ultimo molti anni addietro, attività che rappresenta l'unica forma di sostentamento della famiglia [...] e che la ricorrente ritiene, giustamente, pienamente lecita, tanto da parlarne liberamente all'interno del carcere ma anche al telefono, pur sapendo, così come emerge dagli atti, di essere intercettata e pedinata in ogni suo spostamento». Inoltre, nessuno dei collaboratori di giustizia escussi risulta aver riferito alcunché circa la partecipazione della RD al sodalizio facente capo al marito, né di riti di affiliazione che l'avessero coinvolta. Quanto alle due vicende estorsive, la donna aveva solo intrattenuto colloqui amicali con il titolare di un locale notturno (che infatti aveva escluso di aver subito minacce o imposizioni di qualsiasi genere, in vista dell'affidamento della gestione dei parcheggi) e nulla aveva avuto a che fare con l'ipotizzato "aver preso la casa" a tale Dell'Atti, a fronte di un debito pre-esistente. In punto di esigenze cautelari, infine, i giudici di merito si sarebbero fondati sul presupposto (errato) del coinvolgimento della RD in un sodalizio mafioso per ricavarne ipso facto gli estremi di operatività della presunzione di adeguatezza posta dall'art. 275, comma 3, del codice di rito. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. Deve infatti essere ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, «costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Cass., Sez. II, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv 257784); gli stessi principi risultano ribaditi anche con riguardo all'esegesi del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, per quanto criptico o cifrato (Cass., Sez. VI, n. 46301 del 30/10/2013, Corso). L'orientamento appena accennato ha ricevuto recente e definitivo avallo anche da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar), mentre la possibilità di prospettare una interpretazione del significato di un colloquio intercettato, diversa da quella proposta dal giudice di merito, è stata affermata «solo in presenza del travisamento della prova, ovvero C S nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Cass., Sez. V, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv 259516). Tanto premesso, la difesa si limita a segnalare quello che, nella propria ricostruzione, dovrebbe essere il significato da attribuire alle conversazioni ritenute rilevanti sul piano indiziario, che tuttavia viene prospettato in termini generali e senza tenere conto del contenuto obiettivo dei colloqui de quibus, diffusamente riportati nel corpo dell'ordinanza impugnata. A mero titolo di esempio, nel ricorso non si leggono rilievi di sorta sul tenore delle affermazioni del RI in data 07/09/2013, quando l'uomo in stato di detenzione - aveva incaricato la moglie di far sapere alla "marmaglia di Mesagne" che se ne sarebbe dovuta andare, una volta che egli fosse uscito dal carcere, perché responsabile di essersi fatta troppo gli affari propri, a dispetto della necessità di riconoscere allo stesso RI, per quanto in vinculis, un ruolo egemone nel controllo del territorio;
né appare confutato il senso, di piana chiarezza, dell'intercettazione del 12/10/2013, quando il RI aveva detto alla RD di far sapere ad altri sodali che sarebbe stato necessario dare fuoco a tutte le macchine in sosta presso un diverso esercizio di parcheggiatore (v. le pagg. 4 e 5 della motivazione del provvedimento in epigrafe). Messaggi, questi, da un lato emblematici della capacità di intimidazione proveniente dal coniuge dell'indagata, con la donna a 3 fargli da immediata portavoce anche disvelando margini di autonomia decisionale (come parimenti desumibile da ulteriori colloqui, ivi compresi quelli valorizzati in chiave accusatoria con riferimento alle vicende estorsive contestate); e che, dall'altro, non si vede proprio come possano risultare indicativi della convinzione della RD di operare nel lecito. Né può assumere rilievo dirimente, al fine di inquadrare il contributo specificamente offerto dalla stessa RD alla realizzazione degli scopi del sodalizio, chiarire se quella diretta dal RI fosse una consorteria unica rispetto a quella facente capo ad altre figure di vertice, o se si trattasse invece di articolazioni diverse di organizzazioni criminali aventi caratteristiche omologhe. In punto di esigenze cautelari, anche all'esito della novella di cui alla legge n. 47/2015 rimane inalterato il regime presuntivo circa la pericolosità sociale da ascrivere a chi si debba intendere gravemente indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso. Presunzione che, per quanto relativa, può essere superata solo attraverso il riscontro diretto di segnali di rescissione del legame del soggetto con la consorteria criminale (elementi dei quali, nella fattispecie concreta, non vi è traccia); e che, una volta non superata, impone di ritenere ancora oggi imprescindibile l'adozione della misura di maggior rigore (v., da ultimo, Cass., Sez. I, n. 3776/2016 del 28/10/2015, Notarianni).
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della RD al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagata, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/07/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Gerardo Safeone Paolo MicheliPre CANCELLERIA addi 16 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise