Sentenza 26 maggio 2011
Massime • 1
Ricorre la circostanza aggravante speciale dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso se la condotta di favoreggiamento della latitanza abbia quale beneficiario un soggetto che riveste un ruolo apicale all'interno della struttura associativa, dal momento che la condotta diretta alla preservazione finisce col favorire l'intera associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2011, n. 26589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26589 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 26/05/2011
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1140
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 49526/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA DO LO nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 1466/2010 Trib. Libertà di Milano del 28/07/2010;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto.
FATTO
1. Con ordinanza del 28/07/2010, il Tribunale di Milano confermava l'ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale della medesima città aveva applicato nei confronti di AU DO PA la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento personale, aggravato dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 nei confronti dei latitanti EN e LL, ricercati perché facenti parte, come elementi di assoluto spicco, della cosca NA.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il UD, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. ERRONEA APPLICAZIONE del D.L. n. 152 del 1991, art. 7: sostiene il ricorrente che la motivazione addotta dal Tribunale - secondo il quale sarebbe configurabile l'aggravante in questione per la sola ragione che vi sarebbero gravi indizi in ordine alla sussistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso a carico di terzi e gravi indizi a carico di esso ricorrente del reato di favoreggiamento - sarebbe erronea ed in contrasto con i principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità atteso che l'aggravante dell'art. 7 D.L. cit. potrebbe essere ritenuta sussistente solo ove fosse provato che il favoreggiamento aveva agevolato l'attività posta in essere dall'organizzazione criminale, non essendo sufficiente la prova del favoreggiamento nei confronti del solo associato.
Nel caso di specie, il tribunale non aveva specificato da quali elementi concreti aveva desunto che esso ricorrente avesse agito con la consapevolezza di far parte dell'associazione medesima, apportando un contributo, rilevante e decisivo, ad almeno una delle cosche ritenute esistenti;
2.2. Illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non avendo il Tribunale chiarito i criteri da cui aveva tratto il convincimento che esso ricorrente sapesse che i propri interlocutori stessero prestando ausilio a due ricercati e fosse consapevole che tali soggetti appartenessero alla ndragheta;
2.3. violazione dell'art. 275 c.p.p. per non avere il Tribunale adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di adeguatezza della misura custodiale carceraria, essendosi il tribunale limitato solo a stigmatizzare la mancanza di segni di resipiscenza o di volontà di rescindere i legami con l'ambiente mafioso.
DIRITTO
3. Erronea applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In punto di fatto, dall'impugnata ordinanza si desume che il ricorrente ha favorito la latitanza di EN e LL, ricercati perché facenti parte, come elementi di assoluto spicco, della cosca NA (cfr pag. 12-13 ordinanza impugnata). In punto di diritto, va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte si sta ormai consolidando nel ritenere che "ai fini dell'applicazione della misura cautelare, in ordine al reato di favoreggiamento personale aggravato per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.p., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso, costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, considerato che l'aiuto fornito al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia": Cass. 42018/2009 Rv. 245401 - Cass. 41587/2007 riv 238181 - Cass. 41063/2009 riv 245386 - Cass. 4971/2010 Rv. 246319 (in motivazione).
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover ribadire il suddetto principio di diritto non essendo dubbio che il favorire la latitanza di un soggetto che riveste un ruolo apicale lascia desumere che l'agente abbia operato al fine di agevolare l'associazione contribuendo in modo significativo a preservarne i vertici. Invero, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ricorre quando l'attività dell'agente si svolge in favore delle risorse personali o materiali della organizzazione stessa, agevolandone, quindi, in tutto o anche solo in parte, l'attività o il suo mantenimento funzionale:
di conseguenza, l'aver favorito la latitanza di "elementi di assoluto spicco" della cosca mafiosa NA, non può che integrare i requisiti della suddetta aggravante, proprio perché, avendo contribuito alla preservazione del vertice, quell'attività finì per favorire l'intera associazione criminale.
4. Illogicità della motivazione: la suddetta censura è inammissibile essendo generica.
Infatti, a tal proposito il Tribunale ha valorizzato le numerose intercettazioni dalle quali ha desunto che l'opera di favoreggiamento dei due latitanti coinvolse numerosi personaggi (fra cui, appunto, il UD) a riprova della statura criminale del EN e del LL (cfr. pag. 13 ordinanza impugnata).
In particolare, quanto al ruolo svolto dal UD, il tribunale ha evidenziato numerosi indizi della sua consapevolezza in ordine al reato di favoreggiamento dei due pericolosi latitanti (cfr. pag. 16- 17), sicché la censura, nei riduttivi termini in cui è stata dedotta, completamente avulsa dall'articolata e complessa motivazione, va ritenuta generica ed aspecifica.
5. Violazione dell'art. 275 c.p.p.: anche la suddetta doglianza è infondata.
Il tribunale ha rilevato che la formulazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3 prevede la presunzione e la previsione legale di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, ed ha soggiunto che "il mero dato della incensuratezza o l'esistenza della regolare attività lavorativa" non erano dati significativi per vincere la presunzione tanto più che "neppure dall'interrogatorio dell'indagato è emerso ... alcun segno di resipiscenza o di volontà di rescindere i legami" con l'ambiente mafioso.
Tanto basta per ritenere congrua ed adeguata la suddetta motivazione, non avendo il tribunale alcuna necessità di soffermarsi anche sul pericolo di inquinamento probatorio, di reiterazione dei reati e del pericolo di fuga, proprio perché le suddette esigenze cautelari sono superate, a monte, dal meccanismo della presunzione sfavorevole all'indagato prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3. 6. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011