Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 1
L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare; nel procedimento amministrativo trova applicazione l'art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (nella specie era trascorso un lungo periodo - quattro anni - tra la discussione del gravame innanzi al CNF e il deposito della decisione e la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha ritenuto operante l'effetto interruttivo permanente).
Commentario • 1
- 1. Consiglio Nazionale Forense, procedimento, natura di sentenza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente Aggiunto -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di Sez. -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 19456/2000 del R.C. AA.CC. proposto da
IL AVV. NICOLA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Santiago del Cile n. 7, presso lo studio dell'Avv. Franco Matera, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Montemurro come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI, in persona del Presidente p.t. Avv. Vito Nanna, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Carlo Martuccelli che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.
- intimato -
avverso la decisione n. 96/2000 del Consiglio Nazionale Forense depositata il 25.09.2000 e notificata il 28.09.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.02.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Franco Matera per delega dell'Avv. Cosimo Montemurro. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con decisione del 22.7.1993/6.7.1994, irrogava all'Avv. Nicola Achille la, sanzione disciplinare della sospensione per mesi otto dall'attività professionale, ritenendolo colpevole dei fatti contestatigli e relativi agli addebiti di cui a nove procedimenti (nn. 65/89, 119/89, 46/90, 51/90, 81/90 limitatamente ai capi di cui ai nn. 1 e 2, 14/92, 64/92 limitatamente al capo a, 1/93 e 31/93) per episodi avvenuti nel periodo tra il 1989 e il 1992.
Contro la pronuncia del Consiglio dell'Ordine, l'Avv. Nicola Achille, con ricorso in data 16.9.1994, proponeva impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense, il quale fissava l'udienza del 30.9.1996 per la discussione, riservandosi la decisione.
In data 10.2.2000 l'Avv. Nicola Achille, poiché non era stata ancora pubblicata la decisione del C.N.R, presentava istanza di rimessione della causa sul ruolo, assumendo che nelle more si era maturata la prescrizione dell'azione disciplinare.
Con decisione n. 96/2000 depositata il 25.09.2000 e notificata il 28.09.2000, il C.N.F. riduceva la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio dell'Ordine all'Avv. Nicola Achille da mesi otto a mesi tre di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. Nicola Achille in base a un solo motivo, dolendosi che non sia stata dichiarata la prescrizione dell'azione disciplinare. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari di inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato anche al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, perché tale notifica risulta essere stata regolarmente e tempestivamente effettuata (il 13.10.2000) come da certificazione in atti.
2. Parimenti va disattesa l'eccezione sollevata nel corso della discussione orale dalla difesa del ricorrente di inammissibilità del controricorso, rectius delle deduzioni ex art. 66 r.d. 22.1.1934 n. 37, del Consiglio dell'Ordine, perché tale norma di natura speciale,
compatibile con il carattere particolare del giudizio disciplinare, non prevede che dette deduzioni debbano essere notificate (come prescrive l'art. 370 c.p.c. per il controricorso) al ricorrente.
3. Con l'unico mezzo il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2934, 2943, 2945 c.c.,
all'art. 51 r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, agli artt. 157 e 160 c.p. e all'art. 111 Cost., si duole che il C.N.F. non abbia rilevato l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, che avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio.
Al riguardo, premesso che l'azione disciplinare nei confronti degli avvocati si prescrive nel termine di cinque anni (art. 51 r.d.l. 1578/1933) e che l'apertura del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione con effetto istantaneo, assume il ricorrente che vi sarebbe contrasto, nell'ambito di queste stesse Sezioni Unite, circa l'efficacia interruttiva di ulteriori atti procedimentali successivi all'apertura del procedimento disciplinare, in quanto mentre alcune decisioni attribuirebbero effetto interruttivo istantaneo solo all'atto iniziale del procedimento, altre decisioni lo attribuirebbero anche agli atti successivi. Poiché la Corte Costituzionale (con sentenze n. 264 del 1990 e n. 104 del 199 1) ha affermato che la regolamentazione dei procedimenti disciplinari deve impedire la possibilità di una loro indeterminata e indefinita protrazione nel tempo, è da privilegiare la tesi (di cui alle sentenze delle Sez. Un. 5603/1995, 1081/1997 e 58/1999) che l'effetto interruttivo istantaneo vada riconosciuto al solo atto iniziale del procedimento con esclusione di ogni altro successivo. 3.1.
Considerato che
è stato affermato il principio della rilevabilità d'ufficio della prescrizione, tenuto conto che il novellato art. 111 Cost. sancisce il principio di tempi ragionevoli del processo e che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzione di un procedimento disciplinare che possa indefinitamente protrarsi nel tempo, assume il ricorrente che sarebbe giunto il momento di rivisitare l'orientamento di questa Suprema Corte circa l'applicabilità al procedimento disciplinare dell'art. 160 c.p, e di ritenere che il giudizio disciplinare, similmente a quello penale, deve avere un termine certo entro il quale la volontà e potestà sanzionatoria deve essere esercitata e deve esaurirsi.
3.2. Ora nel caso specifico, poiché i fatti addebitati all'Avv. Nicola Achille risalgono al periodo 1989 - 1992 e la decisione del Consiglio dell'Ordine di Bari è stata pubblicata il 6.7.1994 e notificata il 15.7.1994, non potendo essere considerato atto interruttivo della prescrizione il gravame proposto dal medesimo Avv. Nicola Achille al Consiglio Nazionale Forense, la prescrizione dell'azione disciplinare si sarebbe prescritta il 15.7.1999. La decisione del C.N.R, emessa su gravame del solo incolpato e pubblicata il 25.9.2000, sarebbe intervenuta quando l'azione disciplinare si era ormai prescritta.
4. Il motivo è infondato.
4.1. Deve innanzitutto osservarsi che la tesi del ricorrente in ordine alla parificazione tra procedimento disciplinare e procedimento penale non può essere condivisa perché le norme procedurali, contenute negli artt. 14 e 38/56 della legge professionale e negli artt. 42/68 del regolamento di attuazione, stabiliscono una particolare procedura che non è ne' quella civile nè quella penale, ma costituisce un sistema risultante dalle norme di entrambe le procedure. Tali articoli delineano per altro un sistema processuale per niente omogeneo, caratterizzato da numerose lacune, che generalmente vengono colmate in base ai seguenti principi che, in via gradata, reggono il procedimento disciplinare: devono anzitutto applicarsi le norme specifiche stabilite per ogni singolo istituto dalle legge professionale;
si applicano, invece, le norme del codice di procedura penale quando ad esse rinviino in modo specifico le norme professionali ovvero quando sorga la necessità di applicare istituti regolati esclusivamente nel codice di procedura penale;
in ogni altro caso si applicano, in quanto possibile, le norme del codice di procedura civile.
In base a tali principi, con orientamento riconosciuto come consolidato dallo stesso ricorrente e al quale si intende dare continuità non ravvisandosi nelle dedotte considerazioni ("considerata") ragioni sufficienti per una rivisitazione (in relazione anche a quanto si dirà in ordine alla interruzione della prescrizione), queste Sezioni Unite hanno affermato che non è possibile applicare al procedimento disciplinare, in mancanza di specifico richiamo, l'art. 160, 3^ comma, c.p. sulla non prolungabilità dei termini di prescrizione, pur in presenza di più atti interruttivi, oltre la metà (v. fra le tante, Cass. 30.6.1999 n. 372).
4.2. Per quanto riguarda la disciplina della prescrizione, si deve osservare che, come già affermato da queste Sezioni Unite (cfr. Sez. Un. 25.9.1997 n. 9428, citata nelle deduzioni del C.O.A.), "in tema di irrogazione di sanzioni disciplinari agli esercenti la professione forense, debbono essere tenuti distinti il procedimento, posto in essere dal Consiglio dell'Ordine a cui il professionista è iscritto, che ha il carattere amministrativo conforme alla natura e alle esclusive funzioni del procedente organo dell'amministrazione attiva, e il procedimento giurisdizionale che, in unico grado di merito, si svolge innanzi al Consiglio Nazionale Forense, in via di impugnazione del provvedimento (amministrativo) del Consiglio dell'Ordine circondariale e si conclude con la decisione, avente natura di sentenza e, proprio perché tale, ricorribile innanzi a queste Sezioni Unite".
"La distinzione assume spiccato rilievo ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare e, in particolare, della disciplina dell'interruzione del termine di cinque anni previsto dal citato art. 51.
Invero, innanzi al giudice disciplinare (Consiglio Nazionale Forense) - posto che esso, come si è visto, è investito di poteri giurisdizionali - opera il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, comma secondo, e 2943 cod. civ.; effetto che si protrae nelle (eventuali) fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e conseguenti alla cassazione con rinvio.
In relazione al procedimento amministrativo è da ritenere applicabile, invece, la regola dettata dal primo comma dell'art. 2945, secondo cui per effetto e dal momento dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo (nella materia quinquennale) di prescrizione (v., in tal senso, Sez. Un.
5.2.1997 n. 1081; 22.5. 1995 n. 5603; 15.10.1992 n. 11258)".
4.3. Con la conseguenza della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sul presupposto dell'invocata parificazione del procedimento disciplinare a quello penale, atteso che la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, valendo appunto per il procedimento amministrativo di applicazione della sanzione la regola dell'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (cfr. cit. Sez. Un. 22.5.1995 n. 5603 e 15.10.1992 n. 11258).
4.4. Una volta chiarito come va applicata la disciplina della prescrizione nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare, appare evidente che la tesi del ricorrente non può trovare adito atteso che l'invocata prescrizione, come lo stesso ricorrente ammette, si sarebbe maturata non già con riferimento al procedimento amministrativo, dove trova applicazione il principio dell'effetto interruttivo istantaneo, ma con riguardo al procedimento giurisdizionale, dove, invece, vige la regola dell'effetto interruttivo permanente.
Nè giova al ricorrente l'invocata sentenza di queste Sezioni Unite 13.2.1999 n. 51 perché tale decisione ribadisce sia il principio secondo il quale è sufficiente l'esercizio dell'azione disciplinare, concretizzato con la notifica dell'apertura del relativo procedimento, per interrompere la prescrizione, sia il principio che (trattandosi della fase amministrativa) l'effetto interruttivo è di natura istantanea e non permanente.
Nel caso specifico è pacifico che l'effetto interruttivo della prescrizione si è verificato nel quinquennio e che la decisione del Consiglio dell'Ordine è intervenuta tempestivamente, prima del decorso di un quinquennio dall'atto interruttivo.
La dedotta lungaggine riguarda esclusivamente il tempo trascorso tra la discussione del gravame davanti al Consiglio Nazionale Forense e il deposito della decisione.
Ma qui trattandosi di procedimento giurisdizionale vale il principio dell'effetto interruttivo permanente, con la conseguenza che la prescrizione non opera durante tutto il corso del giudizio fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza.
5. Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001