Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
I reati di favoreggiamento personale e quello di rivelazione di segreti di ufficio, oltre a presentare una diversità di bene giuridico sottoposto a tutela, differiscono anche per le condotte, in quanto quella prevista dall'art. 378 cod. pen. è a forma libera, comprendendo qualsivoglia comportamento finalizzato a consentire all'autore di un reato di eludere le investigazioni dell'autorità o di sottrarsi alle ricerche di questa, mentre quella prevista dall'art. 326 cod. pen. si caratterizza per la rivelazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di notizie di ufficio che devono rimanere segrete, e dalla effettività della conoscenza da parte dell' "extraneus" dell'atto protetto. Ne consegue che, pur potendo la condotta del reato di favoreggiamento comprendere anche quella di rivelazione di segreto di ufficio, quest'ultima figura criminosa conserva, agli effetti del concorso formale di reati, la propria autonomia , sicché deve escludersi l'assorbimento per specialità di tale reato in quello di favoreggiamento. (Fattispecie in tema di rivelazione di segreto di ufficio da parte di un dipendente di un ufficio g.i.p. a favore di un imputato nei confronti del quale era stata emessa una ordinanza applicativa di custodia cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/1998, n. 5947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5947 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 27.02.I998
1. Dott. Luciano DI NOTO Consigliere SENTENZA
2. " Eugenio AMARI " N.255
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo CORTESE " N.9334/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TT ER, nato a [...] l'I-8-I950
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 28-I0- I996
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F.SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr. Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per:
Rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Franco COPPI che ha concluso per: Accogliersi il ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del 25-3-I996, il GIP presso il Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, condannava TT ER alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed a quella accessoria dell'interdizione dai pp.uu. per anni due, in ordine ai reati, in concorso formale, di favoreggiamento personale nei confronti di AL AN ed altri soggetti, a carico dei quali era stata richiesta ed omessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione di tipo mafioso e di omicidio dell'On.Salvo Lima, nonché di rilevazione di segreto d'ufficio, con l'aggravante dell'abuso dei poteri e della violazione dei doveri connessi alla sua qualità di dipendente dello Ufficio del GIP presso lo stesso Tribunale, esclusa la contestata aggravante di cui all'art.7 D.L.I52/9I, per aver commesso i fatti al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra. Sull'appello dell'imputato e del PG (tale qualificato ex art.580 cpp. L'originario ricorso per cassazione del Superiore Ufficio requirente) la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 28-I0-I996, in parziale riforma del giudizio di I^ grado, ravvisata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 DL I52/9I originariamente contestata, elevava ad anni tre e mesi quattro di reclusione la pena inflitta all'TT dal GIP, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a mezzo dei suoi difensori avv.ti F.Coppi e S.Gallina Montana, rispettivamente(Avv.Coppi)
I) mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art.606 co.I^ lett.e) cpp., quanto alla ritenuta attendibilità della primaria fonte di accusa (dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN), nonostante il contrasto delle versioni rese dal propalante e la mancanza di riscontri esterni ex art.I92co.3^ cpp.;
2) violazione dell'art.606 .I^ lett.b) cpp., per omesso assorbimento del reato sub b) (art.326 c.p.) in quello sub a) (art.378 c.p.), stante il medesimo scopo della condotta criminosa nelle due contestate fattispecie delittuose, a prescindere dalla ritenuta diversità, soltanto formale, del bene giuridico tutelato;
3) Violazione dell'art.606 co.I^ lett.b) cpp., dovendo essere ritenuta insussistente l'aggravante di cui all'art.71 D.L.I52/9I, atteso che l'imputato non conosceva la valenza del AN in seno a Cosa Nostra e, pertanto, al più poteva ritenersi provato che avesse agito per favorire la persona, intesa come singolo associato e non già l'organizzazione nel suo complesso, con la consapevolezza di tanto;
4) Violazione dell'art.606 co.I^ lett.b) cpp., per la denegata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza del ricorrente e l'entità della pene in concreto inflitta, sproporzionata alla reale entità dei fatti;
(Avv.Gallina Montana), oltre alle stesse censure formulate dal condifensore, si deduce l'inammissibilità del gravame del PG, non essendosi verificato alcun mutamento del titolo del reato, con l'esclusione della contestata aggravante di cui all'art.7 DL.I52/9I, sicché, operando nelle specie il disposto di cui all'art.443 co.3^, quale eccezione alla regola generale di cui allo art.580 cpp., l'appello, comunque, non era proponibile da parte del superiore Ufficio requirente.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Preliminarmente va ribadita l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del gravame del PG, segnatamente dedotta dal difensore avv.Gallina Montana.
Ed invero, come esattamente già rilevato nell'impugnata sentenza, con richiamo alla giurisprudenza, peraltro costante, di questa Corte, il principio in base al quale, quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte in appello, delle proposte impugnazioni.
Ne consegue che il detto principio si applica anche nell'ipotesi in cui, avverso al sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, sia stato proposto ricorso dal P.M., essendo l'appello a lui precluso ex art.443 co.3^ cpp., salvo che la decisione impugnata non abbia impugnato detta sentenza con appello.
In tal caso il ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso la sentenza, per lui inappellabile, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, si converte in appello, fermo restando i contenuti dell'impugnazione che restano quelli del ricorso(cfr. Cass.pen.Sez.Unite,23-7-93, n. 7247, Rabiti;
Cass.pen.Sez.IV, 9-6-93, n. 5722, Valli;
idem, I5-4-92, n. 4682,P.M. in proc.Fiorà;
Cass.pen.Sez.VI, 20-5-92, n. 6022, Docci;
idem, II-3-92, n.I3, Fino). Passando all'esame dei motivi, sostanzialmente comuni, proposti da entrambi i difensori, sia pur con distinti ricorsi, va ribadita la corretta applicazione dei criteri di valutazione adottati dalla sentenza impugnata in merito all'attendibilità delle dichiarazioni di AN AL, con motivata osservanza del disposto di cui all'art.I92 co.3^ cpp.
Ed invero, richiamando sul punto la copiosa giurisprudenza di questo Supremo Collegio, anche a Sezioni Unite, giova sottolineare, che sotto l'aspetto della valenza intrinseca della cennata fonte di accusa, bene si è posta in evidenza il suo carattere di spontaneità e di assoluta assenza di, pur eventuali, motivi di astio e contrasto, in genere, tra il dichiarante e l'imputato, dovendosi anzi cogliere, come puntualmente risulta dal testo della decisione in esame, nel "ridimensionamento" dell'accusa fatto dal AN con successiva dichiarazione, quanto alla frequenza di notiziazioni, in violazione del segreto di ufficio, offertegli dall'TT il segno di chiaro intento favoritistico verso costui, onde evidentemente tentare di "contenere" i livelli di gravità dell'accusa ed i conseguenti di essa.
Non va quindi confuso, con la denunciata "contraddittorietà", il dato emergente dalle successive posizioni del dichiarante che, in merito alla sostanza dell'imputazione, ha mantenuto ferma e costante la sua accusa.
Inoltre, il richiamo alle stesse dichiarazioni del ricorrente(che finisce col non escludere di aver fornito notizie di ufficio al AN sia pure per "faciloneria e per amore di conversazione") anche per quanto attiene i significativi dati di prova logica circa la piena consapevolezza in testa all'imputato dello spessore di primissimo piano criminogeno in seno a Cosa Nostra del dichiarante, nonché all'eloquente contenuto delle intercettazioni telefoniche dei genitori del ricorrente, rappresenta sufficiente supporto di conferma dell'attendibilità dell'accusa del ANni, a valere "quali altri elementi di prova", richiesti dall'art.I92 co.3^ cpp., idonei a sorreggere la ragionevole convinzione che il dichiarante non abbia mentito nella sua originaria asserzione accusatoria (cfr.Cass.pen.Sez.Unite, 22-02-93, n.I653, Marino ed altri;
Cass. pen.Sez.I, 6-6-92 n. 6784, Bruno ed altri;
Cass.pen.sez.VI, 26-6-I992 n.7454, Sormani).
Quanto alla censura in merito al denegato assorbimento del reato sub B) in quello sub A) essendo identico, secondo il ricorrente, lo scopo della condotta dell'agente in dette fattispecie criminose, nei termini di cui alla contestazione in esame, rileva questa Corte che, come risulta dal testo del provvedimento decisorio impugnato, correttamente i giudici di Appello hanno esclusa l'ipotesi del concorso apparente di norme invocato dalla difesa, ritenendo esatta la fattispecie del concorso formale di reati.
Ed invero, come del resto ha già affermato questo giudice di legittimità, a prescindere dalla diversità, anche ontologica, del bene oggetto di tutela primaria da parte delle norme in parola, queste valgono a disegnare figure autonome di reato, di cui quella ex art.378 c.p. può manifestarsi, quanto alla condotta, a forma libera, ossia comprendente qualsivoglia atteggiamento coscientemente e volontariamente assunto dal soggetto attivo finalizzata a consentire all'autore di un crimine(in merito a cui l'agente non è concorrente) di eludere le investigazioni dell'autorità o di sottrarsi alle ricerche di questa, mentre la condotta di cui all'art.326 c.p. deve necessariamente tipicizzarsi con la convergenza della violazione dei doveri inerenti alle funzioni o servizio del soggetto attivo, ovvero l'abuso della qualità dell'agente, soggettivamente qualificato pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con la rivelazione ed utilizzazione di notizie di ufficio che devono rimanere segrete, con l'effettività della conoscenza da parte dell'extraneus dell'atto istruttorio protetto, come nella specie, dal vincolo del segreto.
Ne consegue che, pur potendo la condotta in senso lato del reato di favoreggiamento ricomprendere anche quella dell'art.326 c.p., quest'ultima figura conserva, agli effetti del concorso formale di reati, la propria sostanziale autonomia di tipicizzazione legale, così dovendosi escludere l'assorbimento per specialità di tale reato nel delitto di cui all'art.378 c.p. Quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art.7 DL I52/9I, ampia e corretta è la motivazione dell'impugnata sentenza, in merito, a convincente supporto dell'accoglimento del gravame del P.G.
Ed invero, proprio la piena consapevolezza dello spessore del personaggio AN da parte del ricorrente (come confermato dall'inequivoco tenore delle intercettazioni telefoniche dei genitori di quest'ultimo), in un contesto delinquenziale di vasta eco anche locale, quale l'organizzazione Cosa Nostra, di cui il ricorrente non poteva, per logica di cose, dirsi all'oscuro, stante il suo inserimento in un ambiente di lavoro precipuamente investito della conoscenza di tali aspetti criminogeni, rappresenta la risolvente risposta motivazionale alle ragioni della corretta sussistenza della contestata aggravante (cfr.fol.12 sentenza impugnata), indubbia essendo la preminenza della struttura centrale di Cosa Nostra, dietro la figura verticistica di AN.
Infine, quanto alla denegata concessione delle attenuanti generiche ed alla doglianza in merito all'entità della pena, trattasi di aspetti attinenti l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, risulti supportato da sufficiente contributo motivazionale, in ossequio, peraltro, ai criteri di valutazione degli aspetti oggettivi e soggettivi degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1998