Sentenza 2 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/12/2002, n. 17045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17045 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2002 |
Testo completo
DA REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIANA 15 E 39 L. 21-11-1991, N.374 NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta dag 7 045 / 02 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenza di equità 1 7 giudice pace R.G.N.16022/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Consigliere VITTORIADott. Paolo Cron. 38943 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. FINOCCHIARO Cons. Relatore Dott. Mario C.C. 26/09/02 Dott. Antonio ConsigliereSEGRETO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EUROLINES ITALIA S.r.l., in persona del presidente : Franco Lazzi, elettivamente domiciliato in Roma, piazza 92, presso l'avv. Lorenzo Nardone, Cola di Rienzo n. difeso dall'avv. Alessandro Covino, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ME RA LE;
intimato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 668/01 del 1°-6 marzo 2001 (R.G. 12078/00). Udito l'avv. Alessandro Covino;
1783 1 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2002 dal Relatore Cons. Ma- rio Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha chiesto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 1 - 6 marzo 2001 il giudice di pace di Firenze, decidendo secondo equità, in accoglimento del- la domanda proposta da ME RA LE contro la s.r.l. EUROLINES ha condannato quest'ultima al pagamen- to in favore del ME RA della somma di lire 사 1.740.000 oltre rivalutazione monetaria e interessi le- gali dal 22 agosto 1999 al saldo e, comunque, nel limi- te di lire 2 milioni, per la perdita del proprio baga- glio in occasione di un viaggio in pullman con la so- cietà convenuta. Osservava quel giudice, infatti, dato atto che la parte convenuta non contestava il quantum del risarci- mento, ma solo l'an, che il vettore è responsabile, per i bagagli personali dei viaggiatori, anche per fatto degli ausiliari, salvo che il vettore stesso non provi di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il 2 danno, prova mancata nella specie essendo stato riferi- to dal conducente del pullman che allo stesso non era stato dato alcun incarico di vigilanza, sul bagaglio caricato nell'apposito vano dai viaggiatori. Per la cassazione della riassunta pronunzia ha pro- posto ricorso, affidato due motivi e illustrato da me- moria, la s.r.l. Eurolines Italia. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Il proposto ricorso è manifestamente infondato, al- la luce delle considerazioni che seguono. Le SS.UU, risolvendo in contrasto giurisprudenziale manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici, ac- certato che l'equità prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c. è «formativa» o «sostitutiva», non «correttiva>> od «integrativa»>, sono pervenute alla conclusione che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronun- ziata dal giudice di pace in causa di valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere appli- una norma equitativa o una norma di legge perché cato rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme processuali (art. 360, comma 1 n. 1, 2 e 4, c.p.c.), mentre la censura di violazione di legge, at- tinente alla decisione di merito, è consentita per vio- lazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria - e che tale interpretazione non contrasta con l'art. 24 cost. (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999 n. 716). Quanto precede, costituisce, al momento, diritto vivente presso la giurisprudenza di questa Corte rego- latrice (Sempre nello stesso senso della pronunzia so- pra ricordata, cfr., infatti, Cass. 16 novembre 1999 n. 12692; Cass. 24 febbraio 2000 n. 2105; Cass. 19 aprile 2000 n. 5131; Cass. 16 agosto 2000 n. 10820; Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269; Cass. 14 novembre 2000 n. 14745; Cass. 11 dicembre 2000 n. 15577; Cass. 15 gennaio 2001 n. 494; Cass. 7 marzo 2001 n. 3290; Cass. 14 marzo 2001 n. 3673). In altri termini il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di pace in cause di valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa 0 una norma di legge perché rispondente a equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile soltan- to: 4 a) per violazione di norme processuali, ivi inclusi i casi di inesistenza, mera apparenza o radicale e in- sanabile contraddittorietà della motivazione;
b) per violazione di norme sostanziali (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) ma soltanto se di rango costituzionale o comunitario, in quanto poste da fonti di livello supe- riore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede (Cass. 11 aprile 2000 n. 4592). Pacifico quanto sopra è palese la non pertinenza, al fine del decidere, del primo motivo con il quale la ricorrente denunzia «violazione dell'art. 360 n. 3, con riferimento agli artt. 311 c.p.c., 115 c.p.c., 2697 C.C., artt. 1 e 2 1. 22 agosto 1985 n. 450, artt. 423 e 952 codice della navigazione come modificati dagli artt. 2 e 5 della legge 16 aprile 1954 n. 202». Giusta l'assunto della ricorrente, in particolare, la regolamentazione della responsabilità del vettore per la perdita del bagaglio a mano nel trasporto su terra è articolata fondamentalmente sul combinato di- sposto degli artt. 423 e 952 codice della navigazione, secondo le quali, da un lato, la responsabilità del vettore è limitata a lire 200 mila o a 30 mila al chi- logrammo, dall'altro l'ulteriore estensione della re- sponsabilità è consentita solo nell'ipotesi di dimo- strazione di dolo o colpa grave del vettore e che «il 5 giudice di pace ha commesso non solo un errore clamoro- so nella individuazione della norma applicabile nel me- rito, perché ha richiamato l'art. 1693 c.c.»>, ma anche nella applicazione delle norme processuali che regolano l'onere della prova e sotto quest'ultimo profilo la sentenza deve ritenersi soggetta al controllo di legit- timità da parte della corte di cassazione>>. Come anticipato l'assunto è manifestamente infonda- to. Contrariamente a quanto invoca parte ricorrente, come si è sopra osservato, nella specie il giudice di pace non ha risolto la controversia al suo esame facen- do applicazione dell'art. 1693 c.c. così incorrendo in violazione di legge rilevante sotto il profilo di cui e f l all'art. 360 n. 3 c.p.c. per essere, invece, la
contro
- versia soggetta al regime di cui agli articoli 423 e 952 codice della navigazione, ma in via equitativa (an- corché abbia ritenuto, nella specie la coincidenza del- la regola equitativa da applicare con il precetto di cui all'art. 1693 c.c.). Non essendo censurabile, salvo che per la sua mani- festa irrazionalità (circostanza che nella specie cer- tamente non ricorre), la regola equitativa applicata dal giudice di pace nel caso concreto, è palese la vio- lazione di legge denunziata non sussiste (non avendo in 6 realtà, come detto sopra, il giudice di pace fatto ap- plicazione di norme di diritto). Derivando la ripartizione dell'onere della prova nei rapporti tra danneggiato e danneggiante (reale o presunto) - non da una disposizione di carattere pro- cessuale, contenuta nel codice di rito o in quello so- stanziale, valida in ogni caso, ma in concreto dalla disciplina ritenuta applicabile per risolvere la con- troversia è palese non sussiste neppure la dedotta vio- lazione delle norme processuali, sempre denunziate con il primo motivo. Quanto, ancora, al secondo motivo, con il quale si deduce, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. la illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2 c.p.c. nella interpretazione datane da questa Corte, attesi i limiti del ridotto controllo di legit- timità sulle sentenze rese dal giudice di pace, lo stesso è manifestamente infondato, atteso quanto in molteplici occasioni affermato da questa Corte regola- trice (cfr. Cass. 6 luglio 2001 n. 9213; Cass. 14 marzo 2001 n. 3673; Cass., sez. un., 15 ottobre 1999 n. 716. Nel senso, ancora, che è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli art. 113 e 339 c.p.c., nonché 119 disp. att. stesso codice in riferimento agli art. 2, 3, 10 e 102 cost. nella 7 parte in cui prevedono l'inappellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace per tutte le cause di valore fino a due milioni, atteso che il principio del doppio grado di giurisdizione, infatti, non ha rilevanza CO- stituzionale, onde l'ordinamento non garantisce, né in sede civile, né in sede penale due distinte valutazioni dei medesimi fatti da parte di due diversi giudici di merito (Cass. 6 aprile 2000 n. 4326). Non esiste, in particolare, alcuna relazione tra i principi costituzionali richiamati (relativi, nell' or- dine, alla soggezione dei giudici solo alla legge, al diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, al diritto alla riparazione degli erro- ri giudiziari, alla facoltà di proporre ricorso per cassazione nonché al diritto di difesa e alla ugua- glianza) e la circostanza che il giudice di pace debba decidere le controversie di valore sino a lire due mi- lioni facendo ricorso all'equità e non alle norme so- stanziali. La giurisdizione, precisa l'art. 111, comma 1, cost. si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e «ogni processo afferma il secondo com- ma della stessa disposizione si svolge nel contrad- dittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». 8 Certo che anche i giudizi relativi a controversie di valore sino a lire due milioni sono, dal punto di vista del rito da seguirsi, regolati dalla legge>> [cfr., artt. 311 e SS. c.p.c., senza ombra di dubbio applicabili anche alle controversie de quibus] e non controverso, altresì, che anche tali giudizi si svolgo- no innanzi a giudice terzo e imparziale, nel contrad- dittorio delle parti in condizioni di parità, deve escludersi che la previsione di cui all'art. 113, comma 2, in forza della quale «il giudice di pace decide se- condo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni contrasti con alcun principio costituzionale. Né, può affermarsi che l'obbligo per il giudice di r decidere le controversie al suo esame secondo legge de- rivi dall'art. 101 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, atteso che la disposizio- ne non riguarda quo modo i giudici devono rendere le loro pronunzie, ma l'indipendenza dell'ordine giudizia- rio. Anche a prescindere da quanto precede non può ta- cersi che essendo una legge ordinaria a prevedere che i giudici decidano alcune controversie secondo equità non vi è alcun contrasto tra la richiamata disposizione e l'art. 113 c.p.c. Assolutamente irrilevante, ancora, al fine di ri- tenere la non conformità a costituzione della disposi- zione in esame, e della interpretazione che di questa ne dà questa una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice è l'assunto che tutti possono agire per i propri diritti senza alcuna distinzione quanto al valore della vertenza. Rientra, infatti, senza ombra di dubbio nei poteri del legislatore ordinario non solo disciplinare in modo peculiare alcune controversie assoggettandole aun ri- to diverso>> rispetto a quello ordinario (ad esempio escludendo per alcune principio del doppio grado di giurisdizione), ma anche prevedere che alcune
contro
- versie siano risolte facendo ricorso all'equità. Deve escludersi, infine, che esista contrasto tra le previsione secondo cui contro le sentenze pronunzia- te dagli organi giurisdizionali è sempre ammesso ricor- So in cassazione per violazione di legge e la circo- stanza che non siano ricorribili per cassazione, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per viola- zione di norme sostanziali, le sentenza del giudice di pace pronunziate in cause di valore inferiore a lire 2 milioni. Se, infatti, come osservato sopra, nessuna disposi- zione costituzionale preclude al giudice ordinario di 10 prevedere, per alcune controversie, che queste siano decise non secondo diritto ma facendo applicazione dell'equità, è giocoforza concludere che per tali con- troversie non è ipotizzabile il ricorso per cassazione per violazione di una norma di legge non applicata dal giudicante (mentre il ricorso è sempre ammissibile al- lorché si deduca la violazione di una norma del proce- dimento o si affermi che la regola di equità applicata contrasta con un principio costituzionale con norma comunitaria di rango superiore alla legge ordinaria). Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. Nulla sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 26 settembre 2002. il Consigliere relatore est. лусь flan il Presidentè سال IL CANCELLIERE C1 NO TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. = 2 DIC. 2002 IL CANCELLIERE C1 IN TT