Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 789
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Sentenza 16 aprile 2025

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Il Tribunale di Monza, Sezione Seconda Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da due comproprietari di unità immobiliari e box pertinenziali, i quali hanno convenuto in giudizio il condominio per ottenere la revisione giudiziale delle tabelle millesimali relative alle spese ascensore, ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ. Gli attori hanno dedotto la sussistenza di errori di calcolo, lamentando la mancata valorizzazione delle superfici reali delle unità immobiliari e l'erroneo accorpamento delle cantine alle superfici degli appartamenti, con conseguente aggravio delle quote millesimali per i piani più elevati. Hanno altresì evidenziato l'esclusione di alcuni immobili dalla ripartizione delle spese e l'illegittimo accorpamento delle cantine. Il condominio convenuto ha eccepito l'inammissibilità della domanda, sostenendo la natura contrattuale delle tabelle millesimali e, in via subordinata, ha chiesto che nella rideterminazione venisse considerato l'uso esclusivo di una porzione di piano da parte degli attori. La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio.

Il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di revisione delle tabelle millesimali ascensore, dichiarando che la nuova tabella è quella allegata alla consulenza tecnica d'ufficio. Il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 69, comma 1, n. 1 e n. 2, disp. att. cod. civ., accertando la presenza di errori nella compilazione delle tabelle vigenti, in particolare l'errata determinazione delle quote millesimali addebitabili alle cantine e la mancata partecipazione alle spese da parte delle unità poste al piano rialzato, in contrasto con il principio di proporzionalità e con l'art. 13 del regolamento condominiale. Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale del condominio, ritenendo precluso ogni accertamento sull'aumento dei millesimi di proprietà generale degli attori in assenza di specifica domanda di revisione della tabella generale. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono state poste definitivamente a carico del condominio convenuto, il quale è stato altresì condannato al pagamento delle spese legali in favore degli attori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 789
    Giurisdizione : Trib. Monza
    Numero : 789
    Data del deposito : 16 aprile 2025

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