Articolo 5 della Legge 16 aprile 1954, n. 202
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 agosto 1954
Art. 5.
Il testo dell' art. 944 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 944 (Responsabilita' e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli non consegnati). - "Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di se', dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.
Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non puo' essere superiore alla cifra complessiva di duecentodiecimila lire per ciascun passeggero".
Entrata in vigore il 19 agosto 1954
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